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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/09/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27038/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27038/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Puglisi Rita presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio in TORINO il 15/10/1994. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1360 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati tre figli: , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 Per_2 il 29/04/1999 ed il 16.10.2006. Per_3
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 15/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino in Via Valgioie n. 121, alla sig.ra Pt_1 che continuerà ad abitarvi insieme alle figlie ed Per_2 Per_3
DISPONE che il sig. ersi alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Pt_2 Pt_1 ed la somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ognuna di esse), somma che sarà versata Per_2 Per_3 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024 e sarà Pt_1 annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate o necessitate e comunque documentate, siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo Tribunale – Avvocati 15.3.2016 sottoscritto a Torino, dando atto che i genitori si impegnano ad osservare in particolare circa la gestione delle spese per le figlie tutte le previsioni del ridetto Protocollo.
DÀ ATTO che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi contributo economico anche di natura alimentare.
DÀ ATTO che il sig. si impegna a trasferire a titolo gratuito l'intera proprietà dell'immobile sito Pt_2 in Torino In Via Valgioie n. 121, attuale abitazione coniugale, alla sig.ra entro sei mesi dal Pt_1 deposito del ricorso.
DÀ ATTO che le parti concordano che il contratto di mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione coniugale rimarrà intestato al sig. il quale si impegna a pagare le restanti rate fino al saldo dello Pt_2 stesso e rinuncia fin d'ora a richiederne in futuro il rimborso, per qualsiasi titolo, alla sig.ra Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già provveduto a chiudere i conti correnti cointestati agli stessi.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura Fiat Panda tg. EN973DZ intestata alla sig.ra Pt_1 rimarrà in uso esclusivo alla stessa. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già regolato ogni altra questione patrimoniale tra gli stessi esistente e che, per tale motivo, non residuano ulteriori e vicendevoli pretese per nessun titolo o ragione.
DÀ ATTO che le parti concordano che il Sig. lascerà l'abitazione coniugale entro sei mesi dal Pt_2 deposito del ricorso impegnandosi a spostare la residenza.
DÀ ATTO che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/ o dei documenti equipollenti.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27038/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Puglisi Rita presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio in TORINO il 15/10/1994. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1360 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati tre figli: , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 Per_2 il 29/04/1999 ed il 16.10.2006. Per_3
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 15/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino in Via Valgioie n. 121, alla sig.ra Pt_1 che continuerà ad abitarvi insieme alle figlie ed Per_2 Per_3
DISPONE che il sig. ersi alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Pt_2 Pt_1 ed la somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ognuna di esse), somma che sarà versata Per_2 Per_3 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024 e sarà Pt_1 annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate o necessitate e comunque documentate, siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo Tribunale – Avvocati 15.3.2016 sottoscritto a Torino, dando atto che i genitori si impegnano ad osservare in particolare circa la gestione delle spese per le figlie tutte le previsioni del ridetto Protocollo.
DÀ ATTO che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi contributo economico anche di natura alimentare.
DÀ ATTO che il sig. si impegna a trasferire a titolo gratuito l'intera proprietà dell'immobile sito Pt_2 in Torino In Via Valgioie n. 121, attuale abitazione coniugale, alla sig.ra entro sei mesi dal Pt_1 deposito del ricorso.
DÀ ATTO che le parti concordano che il contratto di mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione coniugale rimarrà intestato al sig. il quale si impegna a pagare le restanti rate fino al saldo dello Pt_2 stesso e rinuncia fin d'ora a richiederne in futuro il rimborso, per qualsiasi titolo, alla sig.ra Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già provveduto a chiudere i conti correnti cointestati agli stessi.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura Fiat Panda tg. EN973DZ intestata alla sig.ra Pt_1 rimarrà in uso esclusivo alla stessa. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già regolato ogni altra questione patrimoniale tra gli stessi esistente e che, per tale motivo, non residuano ulteriori e vicendevoli pretese per nessun titolo o ragione.
DÀ ATTO che le parti concordano che il Sig. lascerà l'abitazione coniugale entro sei mesi dal Pt_2 deposito del ricorso impegnandosi a spostare la residenza.
DÀ ATTO che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/ o dei documenti equipollenti.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3