CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 12/01/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 225/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
FRATTAROLO RA MARIA, Relatore
LUPI ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4825/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4300/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220184582109 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3654/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4300/18/2024 del 25/1/2024 (dep. il 2/4/2024) la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma accoglieva il ricorso della Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720220184582109000 per IVA 2018 notificata in data 14/12/22.
La ricorrente eccepiva inesistenza giuridica dell'atto prodromico e carenza di motivazione dell'atto.
Si costituiva in primo grado l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, nel premettere che la ricorrente aveva ricevuto in data
23/2/2022 un atto informativo sugli esiti del controllo automatizzato eseguito sulla propria dichiarazione, ex artt. 36 d.P.R. n. 600/73 e 54 bis d.P.R. n. 633/72, prodromico della cartella impugnata, riteneva la fondatezza del ricorso, in quanto l'atto di recupero era fondato su di un'interpretazione ministeriale in tema di accollo tributario che non trovava riscontro normativo– risoluzione n. 140/2017 - secondo la quale “la compensazione sarebbe consentita solo tra debiti e crediti del medesimo soggetto, e non tra soggetti distinti”; né poteva trovare applicazione, secondo quanto deciso in primo grado, il disposto del d.l. n. 124/2019, secondo cui “il pagamento del debito di terzi, acquisito con un contratto di accollo, non può essere effettuato mediante la compensazione con i crediti propri dell'accollante", trattandosi di ius superveniens privo di valore retroattivo.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma eccependo erroneità della sentenza posto che, nella specie, non sussisterebbe alcuna prova di un intervenuto accollo, oltre alle affermazioni di parte, asseritamente "generiche e non provate"; più esattamente, avendo la cartella di pagamento in esame ad oggetto gli esiti a debito emersi in sede di liquidazione automatizzata del modello
IVA 2019/2018 presentato dalla contribuente, l'Ufficio rilevava “l'omessa indicazione delle compensazioni effettuate, in quanto la parte dichiarava di aver utilizzato crediti per Euro 2.706,00 nonostante l'utilizzo ammontasse ad Euro 13.190,00…Ne conseguiva la variazione del quadro VL rigo 9 “Società_1
” ed un esito a debito, che, considerato il credito derivante dall'anno precedente di euro 1.870,00, ammontava ad Euro 7.829,00 a titolo di IVA a debito ed euro 3.491,00 a titolo di minor credito”; l'Ufficio sottolineava inoltre che il rilievo sollevato inerente la presenza di compensazioni non dichiarate, non era mai stato oggetto di contestazione ad opera della parte che aveva invece l'onere di dimostrare che il credito utilizzato in compensazione “fosse spettante, oltre che certo, liquido ed esigibile”.
Si è costituita la Resistente_1 Srl depositando controdeduzioni nelle quali chiede il rigetto dell'appello evidenziando l'inammissibilità della procedura di liquidazione della dichiarazione ove la rettifica presupponga “la soluzione di questioni giuridiche” occorrendo in tal caso l'avviso di accertamento, essendo eccezionali e tassativi i casi in cui è possibile avvalersi della disciplina di cui all'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73.
Nel merito, parte resistente sottolinea che il titolare del credito IVA era l'accollante e non la Idea s.r.l. e che il versamento era stato eseguito dall'accollante, il cui codice fiscale è infatti identificato nel Società_1.
Infine, posto che l'art. 8 dello Statuto del contribuente riconosce espressamente la legittimità dell'accollo in ambito tributario, pur escludendo in modo esplicito la liberazione del debitore originario, sarebbe illegittimo l'avviso bonario scaturito dalla interpretazione contenuta nella Risoluzione n. 140/2017, secondo cui la compensazione sarebbe consentita soltanto tra debiti e crediti del medesimo soggetto e non tra soggetti distinti, non poggiando su di una concreta applicazione di norme di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, l'appello dell'Ufficio deve essere respinto.
La cartella di pagamento impugnata n. 09720220184582109000 intimava alla Resistente_1 Srl il pagamento della somma di Euro 16.369,77, su ruolo emesso dalla Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale II di Roma per controllo modello IVA/2019 per l'anno di imposta 2018, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis d.P.R. n. 633/72, e ricevuta a seguito della previa notifica, in data 23/2/2022, dell'avviso di irregolarità n. 0180867419401.
La ricorrente eccepiva principalmente la carenza di prova della pretesa erariale e la carenza di motivazione dell'atto in quanto la cartella era stata asseritamente emessa al di fuori dei casi in cui è previsto il controllo automatizzato suddetto, possibile solo qualora si prescinda da profili valutativi e/o estimativi e da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria.
L'Ufficio sostiene che nella specie il controllo automatizzato era basato sul disposto dell'art. 36 bis d.P.R. n.
600/73, comma 2, lett. e) – “ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione” – in quanto veniva rilevata l'omessa indicazione di compensazioni effettuate, posto che la società contribuente dichiarava di aver utilizzato crediti per euro 2.706,00 nonostante l'utilizzo ammontasse – sulla base dell'elenco compensazioni già in atti - ad euro 13.190,00; ne conseguiva la variazione del quadro VL rigo 9 “Credito compensato con
F24” ed un esito a debito, che, considerato il credito derivante dall'anno precedente di euro 1.870,00, ammontava ad euro 7.829,00 a titolo di IVA a debito ed euro 3.491,00 a titolo di minor credito, oltre sanzioni ed interessi.
Secondo l'Ufficio, ciò era stato esplicitato nella motivazione del diniego rilasciato sull'istanza di autotutela presentata dalla contribuente medesima a seguito della notifica della comunicazione di irregolarità.
La contribuente sostiene al contrario che l'Ufficio è giunto a contestare l'indebita compensazione mediante controlli puramente automatizzati e con motivazione apparente posto che nell'avviso suddetto non era stato fatto alcun riferimento in merito al contestato indebito e che solo nell'atto di costituzione in primo grado l'Agenzia delle Entrate aveva poi esplicitato che si trattava del ritenuto divieto di utilizzare in compensazione dei propri debiti tributari i crediti di altro soggetto.
Il Giudice di primo grado accoglieva nel merito il ricorso della contribuente ritenendo doversi fare applicazione del disposto dell'art. 8 L. n. 212/2000 (“L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario”) non potendo pertanto essere consentita l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate - basata sulla risoluzione n. 140/2017 - secondo cui la compensazione sarebbe consentita solo tra debiti e crediti del medesimo soggetto e non tra soggetti distinti.
Con decreto legge n. 124/2019 - entrato in vigore in data 27/10/2019 – è stato poi disposto, all'art. 1 che
“Chiunque, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. n. 212/2000, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante”; trattasi comunque, come messo in luce dalla sentenza di primo grado, di norma inapplicabile al caso di specie stante il suo carattere irretroattivo.
L'Ufficio eccepisce nell'odierno atto di gravame che la società non avrebbe comunque dimostrato la certezza, liquidità ed esigibilità del credito utilizzato in compensazione.
Tale assunto non appare, in realtà, condivisibile: nel caso di specie, il titolare del credito IVA era l'accollante, che ha eseguito il versamento, e non la società contribuente accollata, come si evince dal codice identificativo
“62” - istituito dall'Agenzia delle Entrate in caso di utilizzo di crediti nati in capo ad altri soggetti - inserito nel rigo del contribuente dell'F24 ove è indicato il codice fiscale dell'obbligato; del resto, con la conclusione del contratto di accollo, l'accollante diviene titolare del debito dell'accollato, con conseguente coincidenza del soggetto titolare del debito e credito di imposta utilizzato in compensazione.
Si ritiene, pertanto, che la società appellata abbia fornito dimostrazione dell'esistenza del credito utilizzato in compensazione.
Da ultimo, deve confermarsi quanto deciso dal giudice di primo grado in merito alla valenza delle circolari e risoluzioni dell'Amministrazione Finanziaria, essendosi sul punto di recente nuovamente pronunciata la
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (ord. n. 15886/2024), affermando il principio per cui “nella materia tributaria le circolari non sono fonti del diritto … il rapporto giuridico fra Ente impositore e contribuente è regolato interamente dalla legge;
l'Amministrazione non può individuare an, quantum, quomodo e quando della prestazione tributaria gravante sul singolo contribuente, dovendo, al contrario, procedere alla mera attuazione del dictum normativo, previa esegesi delle disposizioni rilevanti che, tuttavia, ha un valore del tutto equi-ordinato a quella operata dal contribuente”.
Con riguardo alle spese, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, sussistenti dette ragioni, in considerazione della obiettiva controvertibilità della materia e della stessa evoluzione normativa concernente l'argomento esaminato.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
FRATTAROLO RA MARIA, Relatore
LUPI ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4825/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4300/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220184582109 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3654/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4300/18/2024 del 25/1/2024 (dep. il 2/4/2024) la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma accoglieva il ricorso della Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720220184582109000 per IVA 2018 notificata in data 14/12/22.
La ricorrente eccepiva inesistenza giuridica dell'atto prodromico e carenza di motivazione dell'atto.
Si costituiva in primo grado l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, nel premettere che la ricorrente aveva ricevuto in data
23/2/2022 un atto informativo sugli esiti del controllo automatizzato eseguito sulla propria dichiarazione, ex artt. 36 d.P.R. n. 600/73 e 54 bis d.P.R. n. 633/72, prodromico della cartella impugnata, riteneva la fondatezza del ricorso, in quanto l'atto di recupero era fondato su di un'interpretazione ministeriale in tema di accollo tributario che non trovava riscontro normativo– risoluzione n. 140/2017 - secondo la quale “la compensazione sarebbe consentita solo tra debiti e crediti del medesimo soggetto, e non tra soggetti distinti”; né poteva trovare applicazione, secondo quanto deciso in primo grado, il disposto del d.l. n. 124/2019, secondo cui “il pagamento del debito di terzi, acquisito con un contratto di accollo, non può essere effettuato mediante la compensazione con i crediti propri dell'accollante", trattandosi di ius superveniens privo di valore retroattivo.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma eccependo erroneità della sentenza posto che, nella specie, non sussisterebbe alcuna prova di un intervenuto accollo, oltre alle affermazioni di parte, asseritamente "generiche e non provate"; più esattamente, avendo la cartella di pagamento in esame ad oggetto gli esiti a debito emersi in sede di liquidazione automatizzata del modello
IVA 2019/2018 presentato dalla contribuente, l'Ufficio rilevava “l'omessa indicazione delle compensazioni effettuate, in quanto la parte dichiarava di aver utilizzato crediti per Euro 2.706,00 nonostante l'utilizzo ammontasse ad Euro 13.190,00…Ne conseguiva la variazione del quadro VL rigo 9 “Società_1
” ed un esito a debito, che, considerato il credito derivante dall'anno precedente di euro 1.870,00, ammontava ad Euro 7.829,00 a titolo di IVA a debito ed euro 3.491,00 a titolo di minor credito”; l'Ufficio sottolineava inoltre che il rilievo sollevato inerente la presenza di compensazioni non dichiarate, non era mai stato oggetto di contestazione ad opera della parte che aveva invece l'onere di dimostrare che il credito utilizzato in compensazione “fosse spettante, oltre che certo, liquido ed esigibile”.
Si è costituita la Resistente_1 Srl depositando controdeduzioni nelle quali chiede il rigetto dell'appello evidenziando l'inammissibilità della procedura di liquidazione della dichiarazione ove la rettifica presupponga “la soluzione di questioni giuridiche” occorrendo in tal caso l'avviso di accertamento, essendo eccezionali e tassativi i casi in cui è possibile avvalersi della disciplina di cui all'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73.
Nel merito, parte resistente sottolinea che il titolare del credito IVA era l'accollante e non la Idea s.r.l. e che il versamento era stato eseguito dall'accollante, il cui codice fiscale è infatti identificato nel Società_1.
Infine, posto che l'art. 8 dello Statuto del contribuente riconosce espressamente la legittimità dell'accollo in ambito tributario, pur escludendo in modo esplicito la liberazione del debitore originario, sarebbe illegittimo l'avviso bonario scaturito dalla interpretazione contenuta nella Risoluzione n. 140/2017, secondo cui la compensazione sarebbe consentita soltanto tra debiti e crediti del medesimo soggetto e non tra soggetti distinti, non poggiando su di una concreta applicazione di norme di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, l'appello dell'Ufficio deve essere respinto.
La cartella di pagamento impugnata n. 09720220184582109000 intimava alla Resistente_1 Srl il pagamento della somma di Euro 16.369,77, su ruolo emesso dalla Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale II di Roma per controllo modello IVA/2019 per l'anno di imposta 2018, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis d.P.R. n. 633/72, e ricevuta a seguito della previa notifica, in data 23/2/2022, dell'avviso di irregolarità n. 0180867419401.
La ricorrente eccepiva principalmente la carenza di prova della pretesa erariale e la carenza di motivazione dell'atto in quanto la cartella era stata asseritamente emessa al di fuori dei casi in cui è previsto il controllo automatizzato suddetto, possibile solo qualora si prescinda da profili valutativi e/o estimativi e da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria.
L'Ufficio sostiene che nella specie il controllo automatizzato era basato sul disposto dell'art. 36 bis d.P.R. n.
600/73, comma 2, lett. e) – “ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione” – in quanto veniva rilevata l'omessa indicazione di compensazioni effettuate, posto che la società contribuente dichiarava di aver utilizzato crediti per euro 2.706,00 nonostante l'utilizzo ammontasse – sulla base dell'elenco compensazioni già in atti - ad euro 13.190,00; ne conseguiva la variazione del quadro VL rigo 9 “Credito compensato con
F24” ed un esito a debito, che, considerato il credito derivante dall'anno precedente di euro 1.870,00, ammontava ad euro 7.829,00 a titolo di IVA a debito ed euro 3.491,00 a titolo di minor credito, oltre sanzioni ed interessi.
Secondo l'Ufficio, ciò era stato esplicitato nella motivazione del diniego rilasciato sull'istanza di autotutela presentata dalla contribuente medesima a seguito della notifica della comunicazione di irregolarità.
La contribuente sostiene al contrario che l'Ufficio è giunto a contestare l'indebita compensazione mediante controlli puramente automatizzati e con motivazione apparente posto che nell'avviso suddetto non era stato fatto alcun riferimento in merito al contestato indebito e che solo nell'atto di costituzione in primo grado l'Agenzia delle Entrate aveva poi esplicitato che si trattava del ritenuto divieto di utilizzare in compensazione dei propri debiti tributari i crediti di altro soggetto.
Il Giudice di primo grado accoglieva nel merito il ricorso della contribuente ritenendo doversi fare applicazione del disposto dell'art. 8 L. n. 212/2000 (“L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario”) non potendo pertanto essere consentita l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate - basata sulla risoluzione n. 140/2017 - secondo cui la compensazione sarebbe consentita solo tra debiti e crediti del medesimo soggetto e non tra soggetti distinti.
Con decreto legge n. 124/2019 - entrato in vigore in data 27/10/2019 – è stato poi disposto, all'art. 1 che
“Chiunque, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. n. 212/2000, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante”; trattasi comunque, come messo in luce dalla sentenza di primo grado, di norma inapplicabile al caso di specie stante il suo carattere irretroattivo.
L'Ufficio eccepisce nell'odierno atto di gravame che la società non avrebbe comunque dimostrato la certezza, liquidità ed esigibilità del credito utilizzato in compensazione.
Tale assunto non appare, in realtà, condivisibile: nel caso di specie, il titolare del credito IVA era l'accollante, che ha eseguito il versamento, e non la società contribuente accollata, come si evince dal codice identificativo
“62” - istituito dall'Agenzia delle Entrate in caso di utilizzo di crediti nati in capo ad altri soggetti - inserito nel rigo del contribuente dell'F24 ove è indicato il codice fiscale dell'obbligato; del resto, con la conclusione del contratto di accollo, l'accollante diviene titolare del debito dell'accollato, con conseguente coincidenza del soggetto titolare del debito e credito di imposta utilizzato in compensazione.
Si ritiene, pertanto, che la società appellata abbia fornito dimostrazione dell'esistenza del credito utilizzato in compensazione.
Da ultimo, deve confermarsi quanto deciso dal giudice di primo grado in merito alla valenza delle circolari e risoluzioni dell'Amministrazione Finanziaria, essendosi sul punto di recente nuovamente pronunciata la
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (ord. n. 15886/2024), affermando il principio per cui “nella materia tributaria le circolari non sono fonti del diritto … il rapporto giuridico fra Ente impositore e contribuente è regolato interamente dalla legge;
l'Amministrazione non può individuare an, quantum, quomodo e quando della prestazione tributaria gravante sul singolo contribuente, dovendo, al contrario, procedere alla mera attuazione del dictum normativo, previa esegesi delle disposizioni rilevanti che, tuttavia, ha un valore del tutto equi-ordinato a quella operata dal contribuente”.
Con riguardo alle spese, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, sussistenti dette ragioni, in considerazione della obiettiva controvertibilità della materia e della stessa evoluzione normativa concernente l'argomento esaminato.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Spese compensate.