Articolo 4 della Legge 18 ottobre 1959, n. 945
Articolo 3
Versione
3 dicembre 1959
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Versione
27 agosto 1960
Art. 4.
All' art. 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , sono aggiunti i seguenti commi:

Per i concimi fosfatici composti, miscelati e complessi, binari e ternari, il titolo deve essere espresso in anidride fosforica solubile in acqua e citrato ammonico. ((1)) Il titolo dell'azoto, dell'anidride fosforica e dell'ossido di potassio, nonche', quando indicato, quello dei componenti secondari dei concimi, deve essere espresso con una sola cifra e deve rappresentare la percentuale minima in peso del principio, riferita a cento parti del concime. ((1)) L'indicazione, sugli involucri, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, della presenza nei concimi di elementi micronutritivi e' consentita soltanto per il boro, il manganese, il molibdeno, il rame, lo zinco. ((1)) L'indicazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dalla dichiarazione del titolo minimo di ciascun microelemento impiegato espresso come percentuale in peso del principio allo stato elementare, riferito a cento parti del concime. ((1)) Il titolo minimo prescritto per ciascun elemento micronutritivo indicato nel terzo comma del presente articolo e':

boro uno per mille
manganese uno per cento
molibdeno mezzo per mille
rame uno per mille
zinco uno per mille

Per il titolo di cui al secondo comma del presente articolo non e' ammessa alcuna tolleranza in meno rispetto al dichiarato.

------------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 9 agosto 1960, n. 869 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le prescrizioni di cui ai commi secondo , terzo , quarto e quinto dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945 , entreranno in vigore con il 30 settembre 1960".
Entrata in vigore il 27 agosto 1960