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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2024, n. 3715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3715 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3913.2022 R.A.C.L., promossa da:
Simonetta Ravera
con il proc. avv. Bertolini
CONTRO
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 6.4.22 questo Tribunale, chiedendo dichiararsi prescritto CP_ il diritto di al recupero delle somme indebitamente versate e quindi nulla la trattenuta CP_ effettuata con condanna di alla restituzione di quanto recuperato ed annullamento della posizione debitoria;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, già dipendente pubblica transitata per mobilità alle dipendenze di CP_ e beneficiaria di assegno ad personam riassorbibile, abbia ricevuto solo in data CP_ 18.2.19 la richiesta di di restituzione delle somme corrisposte a titolo di assegno ad personam in virtù della sospensione del procedimento di riassorbimento in conseguenza CP_ del verbale di intesa intercorso nell'ottobre 2007 tra e e su autorizzazione CP_2 della stessa ricorrente;
come invero, detto accordo prevedesse come, trascorso un anno dalla firma del verbale dell'11.10.07 e qualora non fosse intervenuto un accordo CP_ risolutivo ex artt.38s CCNL 2006\09, avrebbe immediatamente proceduto al recupero delle somme non riassorbite e riattivato la procedura di riassorbimento;
come CP_ pertanto la richiesta di del febbraio 2019 sia tardiva per prescrizione del diritto di ripetere.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso considerato che, siccome peraltro richiesto dalla stessa ricorrente, la sospensione del riassorbimento sarebbe dovuta protrarsi sino al mancato esito delle trattative nazionali, mancato esito la cui cristallizzazione può fissarsi solo alla data di vidimazione del primo contratto collettivo successivo a quello del 2006\09 e quindi al ccnl 2016\18.
Pacifica la natura indebita della prestazione conseguita, la lite verte in punto di prescrizione decennale del diritto di ripetizione.
CP_ In data 11 ottobre 2007, le OO.SS. e l hanno sottoscritto un accordo sindacale con cui hanno concordato la sospensione del riassorbimento degli effetti economici previsti dal nuovo contratto collettivo di categoria (CCNL 2006/2009, biennio economico 2006-
2007), fermo restando il riassorbimento già in atto nei precedenti rinnovi contrattuali prevedendo che la sospensione dell'assorbimento avrebbe avuto la durata di un anno, dalla data dell'accordo medesimo, e che, se entro questo termine non fosse intervenuto un accordo risolutivo della questione di cui agli artt. 38 e 39 del CP_ CCNL 2006/2009, l avrebbe provveduto all'immediato recupero delle somme non riassorbite durante la sospensione ed a riattivare le procedure di riassorbimento.
Sospensione comunque subordinata ad apposita istanza dei singoli dipendenti interessati.
Il ricorrente, in data 18.10.2007, ha espressamente autorizzato il datore di lavoro a ripristinare la procedura di riassorbimento dell'assegno personale ed al recupero delle somme sospese allo scadere di un anno data dell'11.10.07 in caso di mancato esito delle trattative nazionali.
Trascorso invano detto anno senza la conclusione di alcun accordo sulla riassorbibilità o CP_ meno dell'assegno, solo a febbraio 2019, ha comunicato a parte ricorrente l'attivazione della procedura di recupero a far data dal successivo mese di marzo.
Pertanto, il primo atto interruttivo dell è la nota del 18.2.2019; di conseguenza CP_3 risultano prescritti i crediti relativi ai ratei maturati fino a gennaio 2019, e ripetibile il solo rateo relativo al febbraio 2009.
Né varrebbe a coonestare un diverso assunto la data di sottoscrizione del primo ccnl successivo a quello dello 2006\09; infatti, dal tenore testuale della istanza di parte ricorrente del 18.10.07 (e del resto anche alla luce del sotteso verbale dell'11.10.07 ed in difetto di prova di alcun accordo di proroga dello stesso), allo scadere dell'anno dall'11.10.07 e pur in difetto di alcuna disciplina collettiva in merito alla questione del CP_ riassorbimento, era legittimata a procedere sin dal 12.10.2008 al recupero delle somme non riassorbite nel periodo di sospensione, maturate fino al 12.10.2008 ed indebite.
La scelta unilaterale di non procedere al recupero non vale ad incidere sul decorso del termine di prescrizione del diritto a ripetere l'indebito. D'altra parte in relazione alle somme non riassorbite nel periodo dal 12.10.2008 a febbraio 2009, in difetto di una clausola di sospensione, deve ritenersi la prescrizione decennale di quanto non assorbito mensilmente nel decennio antecedente la notifica dell'atto del 18.2.19.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Il non pacifico orientamento giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, CP_ dichiara la prescrizione del diritto di a ripetere quanto non assorbito mensilmente CP_ sino a gennaio 2009 e condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo, oltre accessori.
Spese compensate.
Lecce, 27/11/2024
Lorenzo Bellanova
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3913.2022 R.A.C.L., promossa da:
Simonetta Ravera
con il proc. avv. Bertolini
CONTRO
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 6.4.22 questo Tribunale, chiedendo dichiararsi prescritto CP_ il diritto di al recupero delle somme indebitamente versate e quindi nulla la trattenuta CP_ effettuata con condanna di alla restituzione di quanto recuperato ed annullamento della posizione debitoria;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, già dipendente pubblica transitata per mobilità alle dipendenze di CP_ e beneficiaria di assegno ad personam riassorbibile, abbia ricevuto solo in data CP_ 18.2.19 la richiesta di di restituzione delle somme corrisposte a titolo di assegno ad personam in virtù della sospensione del procedimento di riassorbimento in conseguenza CP_ del verbale di intesa intercorso nell'ottobre 2007 tra e e su autorizzazione CP_2 della stessa ricorrente;
come invero, detto accordo prevedesse come, trascorso un anno dalla firma del verbale dell'11.10.07 e qualora non fosse intervenuto un accordo CP_ risolutivo ex artt.38s CCNL 2006\09, avrebbe immediatamente proceduto al recupero delle somme non riassorbite e riattivato la procedura di riassorbimento;
come CP_ pertanto la richiesta di del febbraio 2019 sia tardiva per prescrizione del diritto di ripetere.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso considerato che, siccome peraltro richiesto dalla stessa ricorrente, la sospensione del riassorbimento sarebbe dovuta protrarsi sino al mancato esito delle trattative nazionali, mancato esito la cui cristallizzazione può fissarsi solo alla data di vidimazione del primo contratto collettivo successivo a quello del 2006\09 e quindi al ccnl 2016\18.
Pacifica la natura indebita della prestazione conseguita, la lite verte in punto di prescrizione decennale del diritto di ripetizione.
CP_ In data 11 ottobre 2007, le OO.SS. e l hanno sottoscritto un accordo sindacale con cui hanno concordato la sospensione del riassorbimento degli effetti economici previsti dal nuovo contratto collettivo di categoria (CCNL 2006/2009, biennio economico 2006-
2007), fermo restando il riassorbimento già in atto nei precedenti rinnovi contrattuali prevedendo che la sospensione dell'assorbimento avrebbe avuto la durata di un anno, dalla data dell'accordo medesimo, e che, se entro questo termine non fosse intervenuto un accordo risolutivo della questione di cui agli artt. 38 e 39 del CP_ CCNL 2006/2009, l avrebbe provveduto all'immediato recupero delle somme non riassorbite durante la sospensione ed a riattivare le procedure di riassorbimento.
Sospensione comunque subordinata ad apposita istanza dei singoli dipendenti interessati.
Il ricorrente, in data 18.10.2007, ha espressamente autorizzato il datore di lavoro a ripristinare la procedura di riassorbimento dell'assegno personale ed al recupero delle somme sospese allo scadere di un anno data dell'11.10.07 in caso di mancato esito delle trattative nazionali.
Trascorso invano detto anno senza la conclusione di alcun accordo sulla riassorbibilità o CP_ meno dell'assegno, solo a febbraio 2019, ha comunicato a parte ricorrente l'attivazione della procedura di recupero a far data dal successivo mese di marzo.
Pertanto, il primo atto interruttivo dell è la nota del 18.2.2019; di conseguenza CP_3 risultano prescritti i crediti relativi ai ratei maturati fino a gennaio 2019, e ripetibile il solo rateo relativo al febbraio 2009.
Né varrebbe a coonestare un diverso assunto la data di sottoscrizione del primo ccnl successivo a quello dello 2006\09; infatti, dal tenore testuale della istanza di parte ricorrente del 18.10.07 (e del resto anche alla luce del sotteso verbale dell'11.10.07 ed in difetto di prova di alcun accordo di proroga dello stesso), allo scadere dell'anno dall'11.10.07 e pur in difetto di alcuna disciplina collettiva in merito alla questione del CP_ riassorbimento, era legittimata a procedere sin dal 12.10.2008 al recupero delle somme non riassorbite nel periodo di sospensione, maturate fino al 12.10.2008 ed indebite.
La scelta unilaterale di non procedere al recupero non vale ad incidere sul decorso del termine di prescrizione del diritto a ripetere l'indebito. D'altra parte in relazione alle somme non riassorbite nel periodo dal 12.10.2008 a febbraio 2009, in difetto di una clausola di sospensione, deve ritenersi la prescrizione decennale di quanto non assorbito mensilmente nel decennio antecedente la notifica dell'atto del 18.2.19.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Il non pacifico orientamento giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, CP_ dichiara la prescrizione del diritto di a ripetere quanto non assorbito mensilmente CP_ sino a gennaio 2009 e condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo, oltre accessori.
Spese compensate.
Lecce, 27/11/2024
Lorenzo Bellanova