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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 8462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8462/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca Busso, elettivamente domiciliato in Torino, via Marco Polo n. 22, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2
(P.I. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Roberto Cochis, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vercelli 116, presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: licenziamento – accertamento lavoro subordinato - retribuzione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Previo accertamento che tra la il ricorrente e la convenuta è intercorso, per tutto il periodo per cui è causa, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con gli orari, le mansioni e
l'inquadramento sopra indicati;
NEL MERITO
IN PUNTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE
Dichiarare tenuta e condannare la parte convenuta a corrispondere all'instante la somma di euro
10.637,11 di cui euro 968,34 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo, o altra somma eventualmente da accertarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU contabile, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria;
1 IN PUNTO LICENZIAMENTO IN VIA PRINCIPALE Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o annullare il licenziamento verbale intimato al ricorrente e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno pari a tutte le retribuzioni arretrate maturate dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione, oltre al pagamento di tutte le contribuzioni arretrate;
IN VIA SUBORDINATA Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o annullare il licenziamento intimato al ricorrente per carenza di giusta causa e/o giustificato motivo e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nella misura massima prevista dalla legge, in ogni caso non inferiore alle sei mensilità, ovvero nella misura che verrà stabilita dal Giudice in corso di causa. CP_ IN OGNI CASO Trasmettere gli atti all' e all per tutti i provvedimenti di loro Controparte_4 competenza. Col favore delle spese ed onorari di lite”;
Per parte convenuta:
“Respingere integralmente tutte le domande, istanze, conclusioni proposte, in via principale ed in via subordinata, dal sig. nei confronti della convenuta. Per l'effetto, assolvere la Parte_1
da ogni obbligazione di pagamento nei confronti del ricorrente. In via di Controparte_2 mero subordine, ridurre la somma eventualmente ritenuta dovuta dalla convenuta in favore del sig.
a quella minore accertanda in giudizio. Con il favore delle spese di lite”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 il sig. ha esposto di avere Parte_1 lavorato alle dipendenze della sig.ra dall'1.3.2024 al 16.6.2024 senza CP_1 regolare contratto di lavoro, svolgendo la mansione di macellaio specializzato provetto presso il banco macelleria presso il mercato coperto di Porta Palazzo, di cui la convenuta è titolare.
Il sig. agisce in giudizio per il pagamento della retribuzione spettante in Parte_1 ragione delle mansioni svolte (riconducibili al III livello CCNL terziario), e dell'orario di lavoro effettivo (dal martedì al sabato dalle 6,30 alle 19,00 con mezz'ora di pausa per un totale di 60 ore settimanali), nonché per la reintegrazione nel posto di lavoro, deducendo l'illegittimità del licenziamento orale intimato dalla datrice di lavoro.
La sig.ra ritualmente costituita in giudizio, ha contestato i fatti indicati in CP_1 ricorso, affermando che il rapporto di lavoro ha avuto inizio il 12.3.2024, con l'accordo verbale di quantificazione della retribuzione in euro 400,00 settimanali;
che il ricorrente ha lavorato dalle 8 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 17,30 dal martedì al sabato;
che il
2 ricorrente non ha mai svolto attività di macellaio, limitandosi a svolgere le pulizie dei locali e del banco, a movimentare la merce, a servire i clienti, a esporre la merce nel banco e a gestire il magazzino. In merito al dedotto licenziamento orale, la convenuta ha dato atto che il rapporto di lavoro è in realtà cessato per scelta volontaria del sig.
, il quale, dopo un rimprovero, si è allontanato dal banco senza farvi più CP_5 ritorno.
L'istruttoria per testi ha avuto il seguente esito.
La teste suocera del ricorrente, ha dichiarato all'udienza del 30.1.2025: Tes_1
- che il sig. ha lavorato a maggio/giugno nel salumificio della sig.ra Parte_1
; Parte_1
- di essersi recata la mattina alle 8 del mattino e alla sera alla macelleria a comprare la carne;
- che il sig. tagliava la carne “come fanno tutti i macellai;
Parte_1
Il teste , marito della convenuta nonché coadiuvante della sig.ra Testimone_2
che, oltre ad avere riconosciuto di avere letto il ricorso introduttivo del giudizio CP_1 proposto dalla sig.ra (min. 6,30) e oltre ad aver dichiarato all'udienza del CP_1
30.1.2025 di avere tentato di sporgere denuncia nei confronti del ricorrente, senza successo, ha dichiarato:
- di svolgere l'attività di macellaio nel banco della sig.ra CO: “disosso il vitello disosso, maiale preparo la salsiccia, pollo tutto quello che abbiamo sul banco luogo, lo faccio io”;
- che la macelleria è aperta dalle 8 del mattino alle 17-17,30, con orario continuato, dal martedì al sabato;
ha poi precisato che alle 8 c'è l'apertura al pubblico, ma ha affermato di arrivare tra le 7 e le 7,30 per preparare il banco, prima dell'apertura al pubblico;
- di occuparsi dell'apertura del banco la mattina e della chiusura la sera, insieme alla moglie;
- di avere assunto perché si era licenziato il precedente dipendente, sig. Parte_1
CP_ ;
3 - che il sig. ha iniziato a lavorare i primi di marzo, poi la macelleria è Parte_1 stata chiusa una settimana a causa del funerale della suocera (madre della convenuta);
- che il sig. lavorava dalle 7,15-7,30 alle 17,30 con un'ora di pausa Parte_1 pranzo dal martedì al sabato;
il sabato la macelleria chiudeva alle 18,00 (min.
4,06);
- che le mansioni svolte dal sig. erano le seguenti: “pulizie, consegne a Parte_1 domicilio, stava lì controllava un po' la situazione”, serviva poco e solo qualche persona, ad es. sua suocera, dei suoi amici;
il teste ha dichiarato di avere poi con il tempo implementato le mansioni, avendo bisogno di qualcuno che riuscisse a fargli da “braccio destro sul lavoro” (min. 6,55);
- che dopo un rimprovero mosso al sig. una mattina del 12 o 13 giugno Parte_1 intorno alle 9,30 per non avere preparato abbastanza salsiccia;
poi verso mezzogiorno della stessa mattinata il sig. , alterato, si è tolto il camice, Parte_1 glielo ha lanciato addosso, si è allontanato dal banco dicendo che non si sarebbe più ripresentato a lavoro;
CP_ CP_
- che il sig. svolgeva tutte le mansioni di macellaio e servizio clienti;
preparava la salsiccia;
dopo il suo licenziamento ha dichiarato di avere provveduto personalmente alla preparazione della salsiccia;
- che il sig. non aveva le chiavi del negozio, e quindi la mattina non Parte_1 faceva apertura.
Il teste , dipendente della macelleria con mansione di macellaio sino Testimone_3 all'inizio di marzo 2024, ha dichiarato all'udienza del 30.1.2025:
- di avere lavorato circa un mese con il sig. , facendogli affiancamento;
Parte_1
- che il sig. curava il banco, aggiungeva gli articoli che mancavano;
non Parte_1 disossava la carne, perché lo faceva lui;
non rimondava, non pesava e Parte_1 non tagliava i pezzi di carne finché lui ha lavorato nel banco della sig.ra CP_1
non preparava la salsiccia, che era preparata da lui o dal titolare;
Parte_1 raramente serviva i clienti;
- che il sig. metteva la salsiccia già preparata nel banco;
Parte_1
- di aprire personalmente il banco alle 7, procedendo al suo allestimento;
che solo dopo arrivavano i sigg.ri e , tra le 7 e le 7,30; che CP_1 Testimone_2
4 il banco restava aperto fino alle 17 e i titolari si occupavano della chiusura del banco;
- che il sig. iniziava a lavorare alle 7,30, a volte alle 8 e finiva verso le 17 Parte_1 dal martedì al sabato, con pausa pranzo di un'ora (min. 7,28);
- che le attività di macelleria erano svolte da lui o dal sig. ; Tes_2
Il teste , coinquilino del ricorrente, ha dichiarato all'udienza del Testimone_4
30.1.2025:
- che il sig. lavorava al mercato di Porta palazzo come macellaio, da Parte_1 marzo fino all'estate 2024;
- di essere passato il sabato alla macelleria a salutare il sig. , per due o tre Parte_1 volte al mese;
- di avere visto il sig. servire i clienti e incassare i soldi;
Parte_1
- Alla domanda se abbia mai visto il sig. tagliare la carne, il teste ha Parte_1 dichiarato in maniera non chiara: “ogni tanto sì, ho visto, ma quando passavo l'ho visto vendeva la carne” (min. 2,33);
la teste , fidanzata del teste , ha dichiarato all'udienza del Tes_5 Testimone_3
30.1.2025: CP_
- che il sig. ha lavorato in macelleria fino a fine marzo 2024; CP_
- di essere stata cliente della macelleria;
che faceva tutto;
arrivava intorno alle 7 del mattino;
- con riferimento alle mansioni del sig. : “l'ho visto aggiungere dei pezzi Parte_1
[di carne] se mancavano”; la teste ha dichiarato che il ricorrente stava fermo al banco;
che se c'era bisogno aiutava, ma non sa a fare cosa, magari a pulire;
- che il sig. ha lavorato qualche mese prima di marzo 2024, incrociandosi Parte_1
CP_ con ed è rimasto nella macelleria fino a giugno;
- di avere assistito alla lite tra e il sig. ; di avere visto il sig. Parte_1 Tes_2
al termine della lite andarsene e poi di non averlo più visto al banco Parte_1 della sig.ra CP_1
CP_
- che il sig. ha iniziato facendo le pulizie e poi ha finito con il fare il macellaio.
5 Il teste fornitore di carta della macelleria della convenuta, ha Testimone_6 dichiarato all'udienza del 30.1.2025 di avere visto il sig. dietro al bancone, Parte_1 ma non ha saputo riferire cosa facesse nello specifico.
La teste , suocera della sig.ra ha dichiarato all'udienza del Testimone_7 CP_1
20.3.2025:
- di avere assistito al litigio tra e la nuora e il figlio , quando Parte_1 Tes_2
si è tolto il grembiule, lo ha buttato per terra e se ne è andato;
Parte_1
- sulle mansioni del sig. , di avere sempre visto il ricorrente fermo dietro Parte_1 il bancone non fare nulla.
Il teste cognato del ricorrente, ha dichiarato all'udienza del 20.3.2025: Tes_8
- di essere andato tre volte nella macelleria dove lavorava il sig. ; Parte_1
- di avere visto il sig. servire i clienti, tagliare le salsicce;
solo su Parte_1 suggerimento del ricorrente non autorizzato dal giudice, il teste ha dichiarato che il ricorrente svolgeva attività di disossatura della carne;
La teste , barista nel mercato coperto di Porta Palazzo, madre della teste IM
, ha dichiarato all'udienza del 20.3.2025: Tes_5
- “di solito, quando passavo, lui era lì in piedi che spolverava, credo che facesse le pulizie, carico e scarico;
non mi ricordo di averlo mai visto servire i clienti;
l'ho visto spostare la carne per preparare la vetrina del negozio;
non l'ho mai visto tagliare la carne”;
- “ho assistito al litigio tra la sig.ra e il sig. , io passavo in quel CP_1 Parte_1 momento;
ho visto che c'era una discussione, ho visto il signore lanciare un grembiule;
non so quale fosse il motivo della discussione;
il litigio è avvenuto dentro il bancone;
in quel momento c'era dietro il bancone la sig.ra e suo CP_1 marito;
fuori c'erano i clienti, gente che comprava, gente di passaggio;
Per_1 nessuno che conoscessi”;
Il teste compagno della suocera del ricorrente ha dichiarato Testimone_10 all'udienza del 20.3.2025:
6 - che il sig. ha lavorato nella macelleria da marzo a giugno-luglio Parte_1 dell'anno scorso;
di averlo visto al banco tagliare la carne, le salsicce, servire i clienti;
di non sapere se facesse le pulizie;
di averlo visto preparare il bancone, andare su e giù, perché c'era un piano di sopra;
- “sono sicuro di avere visto il sig. tagliare la salsiccia”. Parte_1
1. Il licenziamento verbale
La domanda di impugnazione del licenziamento intimato oralmente non può trovare accoglimento, non essendo emerso, all'esito dell'istruttoria, che il rapporto sia cessato per decisione del datore di lavoro.
Le uniche testimoni che hanno dichiarato di essere stati presenti all'episodio verificatosi il 16.6.2024 ( e ) nulla hanno saputo riferire circa le ragioni del litigio e Tes_5 Tes_7 circa la provenienza da parte della sig.ra dell'intimazione a lavoratore di non CP_1 ripresentarsi più sul posto di lavoro. Il teste ha invece espressamente Tes_2 dichiarato che il rapporto di lavoro si è interrotto per volontà del sig. . Parte_1
Per quanto le dichiarazioni del teste soffrano di un significativo deficit di Tes_2 attendibilità, data l'affermazione di avere letto il ricorso prima di deporre in qualità di testimone ed in ragione del ruolo svolto all'interno del banco macelleria e considerato il rapporto di coniugio con la convenuta, non sono emersi nel corso dell'istruttoria elementi tali da smentire la versione da questi resa.
Alcuna valenza probatoria, nemmeno indiziaria, può essere attribuita al telegramma inviato dal ricorrente alla sig.ra CO e alla lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, trattandosi di atti di formazione unilaterale da parte dell'odierno ricorrente.
La domanda di impugnazione del licenziamento intimato in forma orale deve pertanto essere respinta.
Non essendovi prova del licenziamento in forma orale, non può conseguentemente essere accolta la domanda di risarcimento dedotta dal ricorrente (ex art. 2 d.lgs. n.
23/2015).
Le conclusioni formulate in atti dalle parti, esonerano il Tribunale dal valutare l'applicabilità o meno dell'art. 26 d.lgs. n. 151/2025 al rapporto in questione (per l'esclusione dell'applicazione al rapporto di lavoro non regolarizzato si v. recentemente,
Trib. Milano, 02/07/2025 n. 2308).
7
2. Il rapporto di lavoro non regolarizzato
2.1 Durata del rapporto di lavoro
Il ricorrente afferma di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dall'1.3.2024 al
16.6.2024.
Parte convenuta contesta la data di inizio del rapporto, indicandola nel 12.3.2024.
La prospettazione attorea sulla data di insorgenza del rapporto deve essere confermata.
Sebbene nessuno dei testi escussi abbia confermato la data di inizio del rapporto di lavoro indicata dal ricorrente, si ritiene che il pagamento della retribuzione per l'intero mese di marzo confermi la tesi attorea circa l'instaurazione del rapporto sin dall'1.3.2024.
Il fatto che dal 2.3.2024 la macelleria possa essere stata chiusa per fatto relativo al datore di lavoro, non vale ad escludere il diritto alla retribuzione, come confermato, per l'appunto, dal pagamento integrale della mensilità di marzo.
In merito alla data di interruzione della prestazione lavorativa, in assenza di prova che l'allontanamento dal luogo di lavoro del sig. sia avvenuto il 16.6.2024, la Parte_1 domanda del ricorrente deve trovare accoglimento nei limiti di quanto riconosciuto dalla convenuta, che ha indicato la data di interruzione della prestazione nel 15.6.2024.
2.2 Orario di lavoro
Nessuno dei testi escussi ha confermato l'orario di lavoro indicato in ricorso.
Nondimeno il teste ha dichiarato che il sig. lavorava dalle 7,30 Tes_2 Parte_1
(come confermato dal teste ) alle 17,30 con un'ora di pausa pranzo, dal martedì Tes_3 al sabato (il sabato fino alle 18,00). È pertanto sulla base di tale orario di lavoro che devono essere calcolate le differenze retributive spettanti al ricorrente.
2.2 Mansione
Il ricorrente quantifica in ricorso le differenze retributive spettanti, rivendicando il diritto all'inquadramento nel III livello CCNL Terziario:
“A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa
8 nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica
e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
[…]
31. macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico- pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”.
Sebbene le dichiarazioni dei testi divergano sulle mansioni svolte dal sig. , si Parte_1 ritiene, al di là dell'attendibilità dei testi escussi (in prevalenza familiari e conviventi delle parti) che nessuno dei testi abbia fornito la prova circa lo svolgimento delle mansioni riconducibili al III livello richiesto.
Solo alcuni testi hanno riferito di avere visto il sig. tagliare la carne, ma al di Parte_1 là dell'attendibilità dei testi che hanno dichiarato ciò (la sig.ra e il sig. Tes_1 Tes_10 rispettivamente suocera e compagno della suocera del ricorrente), si reputa che il mero taglio della carne non valga ad integrare il livello richiesto che richiede attività ben più complesse e articolate quali la disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco, sulle quali nessun teste ha saputo riferire.
Il teste ha posto in correlazione la cessazione del rapporto di lavoro del sig. Tes_2
con l'assunzione non regolarizzata del sig (min. 2,33), Testimone_3 Parte_1 precisando la volontà di fare un mese di affiancamento del sig. con il sig. Parte_1
CP_
(min. 3,04), salvo poi riferire che il ricorrente, nella macelleria svolgeva le pulizie, effettuava consegne a domicilio, precisando che finché il ricorrente non avesse appreso CP_ le mansioni svolte dal sig. , non gli avrebbe fatto toccare la carne (“finché non sono innestati bene, non faccio toccare nulla” min. 5,17).
Per quanto le dichiarazioni del sig. , come già rilevato, soffrano di una Tes_2 significativa carenza di attendibilità, data l'affermazione di avere letto il ricorso prima di deporre in qualità di testimone, le affermazioni testé riportate risultano confermate dal teste , il quale invece risulta disinteressato all'esito del giudizio. Il Testimone_3 teste ha dichiarato di avere svolto affiancamento al sig. (min. 1,33), Parte_1
9 precisando, tuttavia, che in quel mese, il sig. si è limitato al rifornimento del Parte_1 banco durante la giornata (min. 2,26), escludendo lo svolgimento da parte del ricorrente di qualsiasi attività di macelleria (min. 3,44).
Il fatto di per sé che il sig. sia stato assunto per sostituire il sig. Parte_1 Tes_3
, non indica di per sé che il sig. abbia poi di fatto svolto le stesse
[...] Parte_1 mansioni.
Nel corso dell'udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente ha proposto in via subordinata domanda di parametrazione della retribuzione spettante al ricorrente al IV livello, sulla base delle mansioni svolte come riferite dalla convenuta al capitolo 10
(pagg. 7 e 8 della memoria difensiva) e in via di estremo subordine al V livello.
Appaiono in proposito persuasive le argomentazioni svolte dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione.
Dalla allegazione di parte convenuta delle mansioni svolte dal ricorrente, è possibile ritenere che la retribuzione del ricorrente, per il periodo in cui ha svolto attività lavorativa non regolarizzata alle dipendenze della convenuta, debba essere parametrata al IV livello del CCNL Terziario, distribuzione e servizi.
Parte convenuta descrive le mansioni del ricorrente al citato capitolo 10 come segue:
“le mansioni svolte dal ricorrente erano quelle di addetto: alla pulizia dei locali e del banco vendita;
al trasporto della carne dai refrigeratori al banco e viceversa;
alla gestione della cassa, al ricevimento del denaro dai clienti ed alla consegna del resto;
all'esposizione dei prodotti da banco ed alla gestione del magazzino;
all'imbustamento ed all'incartamento della carne per i clienti;
alla consegna a domicilio della spesa per i clienti;
ad accompagnare i clienti abituali (anziani o invalidi) portando loro i sacchetti della spesa fino all'abitazione e/o alla fermata dei mezzi pubblici di trasporto e/o alle automobili parcheggiate fuori dal mercato”.
Il IV livello del CCNL terziario ricomprende i profili di “cassiere comune”, “commesso alla vendita al pubblico”, di “addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, in1tendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di
10 segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci”, e di “magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita”.
Con riferimento alla richiesta di parte convenuta di determinazione delle differenze previo calcolo degli importi lordi corrispondenti agli importi netti effettivamente corrisposti al lavoratore si richiama la giurisprudenza di legittimità che, in proposito, ha così motivato: “in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte"; e ciò, in quanto "l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dalla L. 4 aprile 1952, n.
218, art. 19, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi
(anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento
e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto
d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire" (v., ex plurimis, Cass. nn. 18584/2008; 6337/2003;
9198/2000; 13735/1992; più di recente, nello stesso senso, Cass. nn. 18044/2015;
21010/2013).
Riguardo alla dedotta disomogeneità tra i dati relativi agli importi dovuti e quelli relativi ai compensi corrisposti, va osservato che, nella fattispecie, i datori di lavoro non hanno dedotto di aver operato le dovute trattenute contributive ed erariali (anche in considerazione del fatto che i medesimi hanno sempre negato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato); per la qual cosa, le somme effettivamente corrisposte non possono essere considerate al netto di alcunchè e rappresentano, quindi, l'importo lordo corrisposto” (Cass. civ. sez. lav., 25/05/2018, n. 13164).
11 Nel caso di specie deve pertanto essere recepito l'importo riportato nel conteggio depositato dal ricorrente in data 17.4.2025, pari a € 5.080,88, di cui € 609,34 a titolo di
TFR.
3. Le spese di lite
Il rigetto dell'impugnazione del licenziamento e l'accoglimento della domanda di condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive in misura inferiore rispetto a quanto richiesto in ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2, dovendo la restante quota di 1/2 delle spese essere posta a carico della parte convenuta soccombente nella misura indicata in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta che tra il sig. e la sig.ra è intercorso Parte_1 CP_1 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato non regolarizzato dall'1.3.2024 al 15.6.2024;
2. respinge la domanda di accertamento dell'inefficacia e dell'invalidità del licenziamento;
3. condanna la sig.ra a corrispondere al sig. la CP_1 Parte_1 somma di € 5.080,88, di cui € 609,34 a titolo di TFR, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
4. condanna la sig.ra a rimborsare alla parte ricorrente la quota di CP_1
1/2 delle spese di lite, quota che si quantifica in € 1.313,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
5. compensa tra le parti la restante quota di 1/2 delle spese di lite;
12 6. dispone la trasmissione della presente sentenza all' sede di Torino e CP_3 all'Ispettorato d' area metropolitana Torino – Aosta sia per quanto riguarda la posizione del ricorrente, sia per quanto riguarda la posizione del testimone
, che ha dichiarato nel presente giudizio di avere svolto Testimone_3 mansioni di macellaio, come confermato dal sig. , ma formalmente Tes_2 inquadrato, per l'intera durata del rapporto di lavoro, nel VII livello CCNL terziario “addetto alle pulizie”.
Torino, 16/07/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8462/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca Busso, elettivamente domiciliato in Torino, via Marco Polo n. 22, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2
(P.I. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Roberto Cochis, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vercelli 116, presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: licenziamento – accertamento lavoro subordinato - retribuzione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Previo accertamento che tra la il ricorrente e la convenuta è intercorso, per tutto il periodo per cui è causa, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con gli orari, le mansioni e
l'inquadramento sopra indicati;
NEL MERITO
IN PUNTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE
Dichiarare tenuta e condannare la parte convenuta a corrispondere all'instante la somma di euro
10.637,11 di cui euro 968,34 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo, o altra somma eventualmente da accertarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU contabile, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria;
1 IN PUNTO LICENZIAMENTO IN VIA PRINCIPALE Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o annullare il licenziamento verbale intimato al ricorrente e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno pari a tutte le retribuzioni arretrate maturate dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione, oltre al pagamento di tutte le contribuzioni arretrate;
IN VIA SUBORDINATA Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o annullare il licenziamento intimato al ricorrente per carenza di giusta causa e/o giustificato motivo e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nella misura massima prevista dalla legge, in ogni caso non inferiore alle sei mensilità, ovvero nella misura che verrà stabilita dal Giudice in corso di causa. CP_ IN OGNI CASO Trasmettere gli atti all' e all per tutti i provvedimenti di loro Controparte_4 competenza. Col favore delle spese ed onorari di lite”;
Per parte convenuta:
“Respingere integralmente tutte le domande, istanze, conclusioni proposte, in via principale ed in via subordinata, dal sig. nei confronti della convenuta. Per l'effetto, assolvere la Parte_1
da ogni obbligazione di pagamento nei confronti del ricorrente. In via di Controparte_2 mero subordine, ridurre la somma eventualmente ritenuta dovuta dalla convenuta in favore del sig.
a quella minore accertanda in giudizio. Con il favore delle spese di lite”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 il sig. ha esposto di avere Parte_1 lavorato alle dipendenze della sig.ra dall'1.3.2024 al 16.6.2024 senza CP_1 regolare contratto di lavoro, svolgendo la mansione di macellaio specializzato provetto presso il banco macelleria presso il mercato coperto di Porta Palazzo, di cui la convenuta è titolare.
Il sig. agisce in giudizio per il pagamento della retribuzione spettante in Parte_1 ragione delle mansioni svolte (riconducibili al III livello CCNL terziario), e dell'orario di lavoro effettivo (dal martedì al sabato dalle 6,30 alle 19,00 con mezz'ora di pausa per un totale di 60 ore settimanali), nonché per la reintegrazione nel posto di lavoro, deducendo l'illegittimità del licenziamento orale intimato dalla datrice di lavoro.
La sig.ra ritualmente costituita in giudizio, ha contestato i fatti indicati in CP_1 ricorso, affermando che il rapporto di lavoro ha avuto inizio il 12.3.2024, con l'accordo verbale di quantificazione della retribuzione in euro 400,00 settimanali;
che il ricorrente ha lavorato dalle 8 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 17,30 dal martedì al sabato;
che il
2 ricorrente non ha mai svolto attività di macellaio, limitandosi a svolgere le pulizie dei locali e del banco, a movimentare la merce, a servire i clienti, a esporre la merce nel banco e a gestire il magazzino. In merito al dedotto licenziamento orale, la convenuta ha dato atto che il rapporto di lavoro è in realtà cessato per scelta volontaria del sig.
, il quale, dopo un rimprovero, si è allontanato dal banco senza farvi più CP_5 ritorno.
L'istruttoria per testi ha avuto il seguente esito.
La teste suocera del ricorrente, ha dichiarato all'udienza del 30.1.2025: Tes_1
- che il sig. ha lavorato a maggio/giugno nel salumificio della sig.ra Parte_1
; Parte_1
- di essersi recata la mattina alle 8 del mattino e alla sera alla macelleria a comprare la carne;
- che il sig. tagliava la carne “come fanno tutti i macellai;
Parte_1
Il teste , marito della convenuta nonché coadiuvante della sig.ra Testimone_2
che, oltre ad avere riconosciuto di avere letto il ricorso introduttivo del giudizio CP_1 proposto dalla sig.ra (min. 6,30) e oltre ad aver dichiarato all'udienza del CP_1
30.1.2025 di avere tentato di sporgere denuncia nei confronti del ricorrente, senza successo, ha dichiarato:
- di svolgere l'attività di macellaio nel banco della sig.ra CO: “disosso il vitello disosso, maiale preparo la salsiccia, pollo tutto quello che abbiamo sul banco luogo, lo faccio io”;
- che la macelleria è aperta dalle 8 del mattino alle 17-17,30, con orario continuato, dal martedì al sabato;
ha poi precisato che alle 8 c'è l'apertura al pubblico, ma ha affermato di arrivare tra le 7 e le 7,30 per preparare il banco, prima dell'apertura al pubblico;
- di occuparsi dell'apertura del banco la mattina e della chiusura la sera, insieme alla moglie;
- di avere assunto perché si era licenziato il precedente dipendente, sig. Parte_1
CP_ ;
3 - che il sig. ha iniziato a lavorare i primi di marzo, poi la macelleria è Parte_1 stata chiusa una settimana a causa del funerale della suocera (madre della convenuta);
- che il sig. lavorava dalle 7,15-7,30 alle 17,30 con un'ora di pausa Parte_1 pranzo dal martedì al sabato;
il sabato la macelleria chiudeva alle 18,00 (min.
4,06);
- che le mansioni svolte dal sig. erano le seguenti: “pulizie, consegne a Parte_1 domicilio, stava lì controllava un po' la situazione”, serviva poco e solo qualche persona, ad es. sua suocera, dei suoi amici;
il teste ha dichiarato di avere poi con il tempo implementato le mansioni, avendo bisogno di qualcuno che riuscisse a fargli da “braccio destro sul lavoro” (min. 6,55);
- che dopo un rimprovero mosso al sig. una mattina del 12 o 13 giugno Parte_1 intorno alle 9,30 per non avere preparato abbastanza salsiccia;
poi verso mezzogiorno della stessa mattinata il sig. , alterato, si è tolto il camice, Parte_1 glielo ha lanciato addosso, si è allontanato dal banco dicendo che non si sarebbe più ripresentato a lavoro;
CP_ CP_
- che il sig. svolgeva tutte le mansioni di macellaio e servizio clienti;
preparava la salsiccia;
dopo il suo licenziamento ha dichiarato di avere provveduto personalmente alla preparazione della salsiccia;
- che il sig. non aveva le chiavi del negozio, e quindi la mattina non Parte_1 faceva apertura.
Il teste , dipendente della macelleria con mansione di macellaio sino Testimone_3 all'inizio di marzo 2024, ha dichiarato all'udienza del 30.1.2025:
- di avere lavorato circa un mese con il sig. , facendogli affiancamento;
Parte_1
- che il sig. curava il banco, aggiungeva gli articoli che mancavano;
non Parte_1 disossava la carne, perché lo faceva lui;
non rimondava, non pesava e Parte_1 non tagliava i pezzi di carne finché lui ha lavorato nel banco della sig.ra CP_1
non preparava la salsiccia, che era preparata da lui o dal titolare;
Parte_1 raramente serviva i clienti;
- che il sig. metteva la salsiccia già preparata nel banco;
Parte_1
- di aprire personalmente il banco alle 7, procedendo al suo allestimento;
che solo dopo arrivavano i sigg.ri e , tra le 7 e le 7,30; che CP_1 Testimone_2
4 il banco restava aperto fino alle 17 e i titolari si occupavano della chiusura del banco;
- che il sig. iniziava a lavorare alle 7,30, a volte alle 8 e finiva verso le 17 Parte_1 dal martedì al sabato, con pausa pranzo di un'ora (min. 7,28);
- che le attività di macelleria erano svolte da lui o dal sig. ; Tes_2
Il teste , coinquilino del ricorrente, ha dichiarato all'udienza del Testimone_4
30.1.2025:
- che il sig. lavorava al mercato di Porta palazzo come macellaio, da Parte_1 marzo fino all'estate 2024;
- di essere passato il sabato alla macelleria a salutare il sig. , per due o tre Parte_1 volte al mese;
- di avere visto il sig. servire i clienti e incassare i soldi;
Parte_1
- Alla domanda se abbia mai visto il sig. tagliare la carne, il teste ha Parte_1 dichiarato in maniera non chiara: “ogni tanto sì, ho visto, ma quando passavo l'ho visto vendeva la carne” (min. 2,33);
la teste , fidanzata del teste , ha dichiarato all'udienza del Tes_5 Testimone_3
30.1.2025: CP_
- che il sig. ha lavorato in macelleria fino a fine marzo 2024; CP_
- di essere stata cliente della macelleria;
che faceva tutto;
arrivava intorno alle 7 del mattino;
- con riferimento alle mansioni del sig. : “l'ho visto aggiungere dei pezzi Parte_1
[di carne] se mancavano”; la teste ha dichiarato che il ricorrente stava fermo al banco;
che se c'era bisogno aiutava, ma non sa a fare cosa, magari a pulire;
- che il sig. ha lavorato qualche mese prima di marzo 2024, incrociandosi Parte_1
CP_ con ed è rimasto nella macelleria fino a giugno;
- di avere assistito alla lite tra e il sig. ; di avere visto il sig. Parte_1 Tes_2
al termine della lite andarsene e poi di non averlo più visto al banco Parte_1 della sig.ra CP_1
CP_
- che il sig. ha iniziato facendo le pulizie e poi ha finito con il fare il macellaio.
5 Il teste fornitore di carta della macelleria della convenuta, ha Testimone_6 dichiarato all'udienza del 30.1.2025 di avere visto il sig. dietro al bancone, Parte_1 ma non ha saputo riferire cosa facesse nello specifico.
La teste , suocera della sig.ra ha dichiarato all'udienza del Testimone_7 CP_1
20.3.2025:
- di avere assistito al litigio tra e la nuora e il figlio , quando Parte_1 Tes_2
si è tolto il grembiule, lo ha buttato per terra e se ne è andato;
Parte_1
- sulle mansioni del sig. , di avere sempre visto il ricorrente fermo dietro Parte_1 il bancone non fare nulla.
Il teste cognato del ricorrente, ha dichiarato all'udienza del 20.3.2025: Tes_8
- di essere andato tre volte nella macelleria dove lavorava il sig. ; Parte_1
- di avere visto il sig. servire i clienti, tagliare le salsicce;
solo su Parte_1 suggerimento del ricorrente non autorizzato dal giudice, il teste ha dichiarato che il ricorrente svolgeva attività di disossatura della carne;
La teste , barista nel mercato coperto di Porta Palazzo, madre della teste IM
, ha dichiarato all'udienza del 20.3.2025: Tes_5
- “di solito, quando passavo, lui era lì in piedi che spolverava, credo che facesse le pulizie, carico e scarico;
non mi ricordo di averlo mai visto servire i clienti;
l'ho visto spostare la carne per preparare la vetrina del negozio;
non l'ho mai visto tagliare la carne”;
- “ho assistito al litigio tra la sig.ra e il sig. , io passavo in quel CP_1 Parte_1 momento;
ho visto che c'era una discussione, ho visto il signore lanciare un grembiule;
non so quale fosse il motivo della discussione;
il litigio è avvenuto dentro il bancone;
in quel momento c'era dietro il bancone la sig.ra e suo CP_1 marito;
fuori c'erano i clienti, gente che comprava, gente di passaggio;
Per_1 nessuno che conoscessi”;
Il teste compagno della suocera del ricorrente ha dichiarato Testimone_10 all'udienza del 20.3.2025:
6 - che il sig. ha lavorato nella macelleria da marzo a giugno-luglio Parte_1 dell'anno scorso;
di averlo visto al banco tagliare la carne, le salsicce, servire i clienti;
di non sapere se facesse le pulizie;
di averlo visto preparare il bancone, andare su e giù, perché c'era un piano di sopra;
- “sono sicuro di avere visto il sig. tagliare la salsiccia”. Parte_1
1. Il licenziamento verbale
La domanda di impugnazione del licenziamento intimato oralmente non può trovare accoglimento, non essendo emerso, all'esito dell'istruttoria, che il rapporto sia cessato per decisione del datore di lavoro.
Le uniche testimoni che hanno dichiarato di essere stati presenti all'episodio verificatosi il 16.6.2024 ( e ) nulla hanno saputo riferire circa le ragioni del litigio e Tes_5 Tes_7 circa la provenienza da parte della sig.ra dell'intimazione a lavoratore di non CP_1 ripresentarsi più sul posto di lavoro. Il teste ha invece espressamente Tes_2 dichiarato che il rapporto di lavoro si è interrotto per volontà del sig. . Parte_1
Per quanto le dichiarazioni del teste soffrano di un significativo deficit di Tes_2 attendibilità, data l'affermazione di avere letto il ricorso prima di deporre in qualità di testimone ed in ragione del ruolo svolto all'interno del banco macelleria e considerato il rapporto di coniugio con la convenuta, non sono emersi nel corso dell'istruttoria elementi tali da smentire la versione da questi resa.
Alcuna valenza probatoria, nemmeno indiziaria, può essere attribuita al telegramma inviato dal ricorrente alla sig.ra CO e alla lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, trattandosi di atti di formazione unilaterale da parte dell'odierno ricorrente.
La domanda di impugnazione del licenziamento intimato in forma orale deve pertanto essere respinta.
Non essendovi prova del licenziamento in forma orale, non può conseguentemente essere accolta la domanda di risarcimento dedotta dal ricorrente (ex art. 2 d.lgs. n.
23/2015).
Le conclusioni formulate in atti dalle parti, esonerano il Tribunale dal valutare l'applicabilità o meno dell'art. 26 d.lgs. n. 151/2025 al rapporto in questione (per l'esclusione dell'applicazione al rapporto di lavoro non regolarizzato si v. recentemente,
Trib. Milano, 02/07/2025 n. 2308).
7
2. Il rapporto di lavoro non regolarizzato
2.1 Durata del rapporto di lavoro
Il ricorrente afferma di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dall'1.3.2024 al
16.6.2024.
Parte convenuta contesta la data di inizio del rapporto, indicandola nel 12.3.2024.
La prospettazione attorea sulla data di insorgenza del rapporto deve essere confermata.
Sebbene nessuno dei testi escussi abbia confermato la data di inizio del rapporto di lavoro indicata dal ricorrente, si ritiene che il pagamento della retribuzione per l'intero mese di marzo confermi la tesi attorea circa l'instaurazione del rapporto sin dall'1.3.2024.
Il fatto che dal 2.3.2024 la macelleria possa essere stata chiusa per fatto relativo al datore di lavoro, non vale ad escludere il diritto alla retribuzione, come confermato, per l'appunto, dal pagamento integrale della mensilità di marzo.
In merito alla data di interruzione della prestazione lavorativa, in assenza di prova che l'allontanamento dal luogo di lavoro del sig. sia avvenuto il 16.6.2024, la Parte_1 domanda del ricorrente deve trovare accoglimento nei limiti di quanto riconosciuto dalla convenuta, che ha indicato la data di interruzione della prestazione nel 15.6.2024.
2.2 Orario di lavoro
Nessuno dei testi escussi ha confermato l'orario di lavoro indicato in ricorso.
Nondimeno il teste ha dichiarato che il sig. lavorava dalle 7,30 Tes_2 Parte_1
(come confermato dal teste ) alle 17,30 con un'ora di pausa pranzo, dal martedì Tes_3 al sabato (il sabato fino alle 18,00). È pertanto sulla base di tale orario di lavoro che devono essere calcolate le differenze retributive spettanti al ricorrente.
2.2 Mansione
Il ricorrente quantifica in ricorso le differenze retributive spettanti, rivendicando il diritto all'inquadramento nel III livello CCNL Terziario:
“A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa
8 nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica
e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
[…]
31. macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico- pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”.
Sebbene le dichiarazioni dei testi divergano sulle mansioni svolte dal sig. , si Parte_1 ritiene, al di là dell'attendibilità dei testi escussi (in prevalenza familiari e conviventi delle parti) che nessuno dei testi abbia fornito la prova circa lo svolgimento delle mansioni riconducibili al III livello richiesto.
Solo alcuni testi hanno riferito di avere visto il sig. tagliare la carne, ma al di Parte_1 là dell'attendibilità dei testi che hanno dichiarato ciò (la sig.ra e il sig. Tes_1 Tes_10 rispettivamente suocera e compagno della suocera del ricorrente), si reputa che il mero taglio della carne non valga ad integrare il livello richiesto che richiede attività ben più complesse e articolate quali la disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco, sulle quali nessun teste ha saputo riferire.
Il teste ha posto in correlazione la cessazione del rapporto di lavoro del sig. Tes_2
con l'assunzione non regolarizzata del sig (min. 2,33), Testimone_3 Parte_1 precisando la volontà di fare un mese di affiancamento del sig. con il sig. Parte_1
CP_
(min. 3,04), salvo poi riferire che il ricorrente, nella macelleria svolgeva le pulizie, effettuava consegne a domicilio, precisando che finché il ricorrente non avesse appreso CP_ le mansioni svolte dal sig. , non gli avrebbe fatto toccare la carne (“finché non sono innestati bene, non faccio toccare nulla” min. 5,17).
Per quanto le dichiarazioni del sig. , come già rilevato, soffrano di una Tes_2 significativa carenza di attendibilità, data l'affermazione di avere letto il ricorso prima di deporre in qualità di testimone, le affermazioni testé riportate risultano confermate dal teste , il quale invece risulta disinteressato all'esito del giudizio. Il Testimone_3 teste ha dichiarato di avere svolto affiancamento al sig. (min. 1,33), Parte_1
9 precisando, tuttavia, che in quel mese, il sig. si è limitato al rifornimento del Parte_1 banco durante la giornata (min. 2,26), escludendo lo svolgimento da parte del ricorrente di qualsiasi attività di macelleria (min. 3,44).
Il fatto di per sé che il sig. sia stato assunto per sostituire il sig. Parte_1 Tes_3
, non indica di per sé che il sig. abbia poi di fatto svolto le stesse
[...] Parte_1 mansioni.
Nel corso dell'udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente ha proposto in via subordinata domanda di parametrazione della retribuzione spettante al ricorrente al IV livello, sulla base delle mansioni svolte come riferite dalla convenuta al capitolo 10
(pagg. 7 e 8 della memoria difensiva) e in via di estremo subordine al V livello.
Appaiono in proposito persuasive le argomentazioni svolte dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione.
Dalla allegazione di parte convenuta delle mansioni svolte dal ricorrente, è possibile ritenere che la retribuzione del ricorrente, per il periodo in cui ha svolto attività lavorativa non regolarizzata alle dipendenze della convenuta, debba essere parametrata al IV livello del CCNL Terziario, distribuzione e servizi.
Parte convenuta descrive le mansioni del ricorrente al citato capitolo 10 come segue:
“le mansioni svolte dal ricorrente erano quelle di addetto: alla pulizia dei locali e del banco vendita;
al trasporto della carne dai refrigeratori al banco e viceversa;
alla gestione della cassa, al ricevimento del denaro dai clienti ed alla consegna del resto;
all'esposizione dei prodotti da banco ed alla gestione del magazzino;
all'imbustamento ed all'incartamento della carne per i clienti;
alla consegna a domicilio della spesa per i clienti;
ad accompagnare i clienti abituali (anziani o invalidi) portando loro i sacchetti della spesa fino all'abitazione e/o alla fermata dei mezzi pubblici di trasporto e/o alle automobili parcheggiate fuori dal mercato”.
Il IV livello del CCNL terziario ricomprende i profili di “cassiere comune”, “commesso alla vendita al pubblico”, di “addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, in1tendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di
10 segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci”, e di “magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita”.
Con riferimento alla richiesta di parte convenuta di determinazione delle differenze previo calcolo degli importi lordi corrispondenti agli importi netti effettivamente corrisposti al lavoratore si richiama la giurisprudenza di legittimità che, in proposito, ha così motivato: “in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte"; e ciò, in quanto "l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dalla L. 4 aprile 1952, n.
218, art. 19, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi
(anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento
e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto
d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire" (v., ex plurimis, Cass. nn. 18584/2008; 6337/2003;
9198/2000; 13735/1992; più di recente, nello stesso senso, Cass. nn. 18044/2015;
21010/2013).
Riguardo alla dedotta disomogeneità tra i dati relativi agli importi dovuti e quelli relativi ai compensi corrisposti, va osservato che, nella fattispecie, i datori di lavoro non hanno dedotto di aver operato le dovute trattenute contributive ed erariali (anche in considerazione del fatto che i medesimi hanno sempre negato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato); per la qual cosa, le somme effettivamente corrisposte non possono essere considerate al netto di alcunchè e rappresentano, quindi, l'importo lordo corrisposto” (Cass. civ. sez. lav., 25/05/2018, n. 13164).
11 Nel caso di specie deve pertanto essere recepito l'importo riportato nel conteggio depositato dal ricorrente in data 17.4.2025, pari a € 5.080,88, di cui € 609,34 a titolo di
TFR.
3. Le spese di lite
Il rigetto dell'impugnazione del licenziamento e l'accoglimento della domanda di condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive in misura inferiore rispetto a quanto richiesto in ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2, dovendo la restante quota di 1/2 delle spese essere posta a carico della parte convenuta soccombente nella misura indicata in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta che tra il sig. e la sig.ra è intercorso Parte_1 CP_1 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato non regolarizzato dall'1.3.2024 al 15.6.2024;
2. respinge la domanda di accertamento dell'inefficacia e dell'invalidità del licenziamento;
3. condanna la sig.ra a corrispondere al sig. la CP_1 Parte_1 somma di € 5.080,88, di cui € 609,34 a titolo di TFR, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
4. condanna la sig.ra a rimborsare alla parte ricorrente la quota di CP_1
1/2 delle spese di lite, quota che si quantifica in € 1.313,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
5. compensa tra le parti la restante quota di 1/2 delle spese di lite;
12 6. dispone la trasmissione della presente sentenza all' sede di Torino e CP_3 all'Ispettorato d' area metropolitana Torino – Aosta sia per quanto riguarda la posizione del ricorrente, sia per quanto riguarda la posizione del testimone
, che ha dichiarato nel presente giudizio di avere svolto Testimone_3 mansioni di macellaio, come confermato dal sig. , ma formalmente Tes_2 inquadrato, per l'intera durata del rapporto di lavoro, nel VII livello CCNL terziario “addetto alle pulizie”.
Torino, 16/07/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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