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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 15/10/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2529/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. AN IG Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.08.1975, residente in [...] rappresentata e difesa dall'
Avv. Luisa Ronco e MARIOTTI FABIO, (C.F. ), nato a [...] il 29 C.F._2
marzo 1977, residente in [...], rappresentato e difeso in via disgiunta tra loro dall' Avv. Maria Grazia Di Nella e dall'Avv. Cecilia Carlotta Gaudenzi
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto provvedimenti concernenti figli nati fuori dal matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da note scritte dep. in data 9.9.2025
per il P.M.: con trasmissione degli atti al P.M. come da nota di cancelleria
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dep. in data 20.6.2025 le parti hanno riferito di avere avuto una relazione affettiva e che dall'unione di fatto è nata in data [...] la figlia Persona_1
I ricorrenti hanno congiuntamente richiesto al Tribunale, a conferma degli accordi tra di loro intervenuti, una pronuncia in conformità all'accordo delle parti, a spese legali compensate con rinuncia a qualsivoglia termine per memorie o differimenti.
Il Collegio, ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., essendo entrambe le parti residenti in comune del circondario di questo Tribunale, valuta la rispondenza degli accordi all'interesse della minore, con conseguente omologa delle relative condizioni.
Le parti hanno infatti richiesto in primo luogo disporsi l'affidamento condiviso della minore, nata in data [...], e la sua collocazione prevalente presso la madre, corrispondente peraltro alla situazione di fatto già in essere;
risultano poi adeguatamente concordati i tempi di permanenza della minore presso il genitore non collocatario.
Il contributo al mantenimento della minore appare poi congruo avuto riguardo alle posizioni reddituali delle parti.
Non si è proceduto all'audizione della minore perché non necessario ex art. 473 bis.4, ult. comma,
c.p.c. in ragione degli accordi raggiunti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra parti, stanti gli accordi su ogni questione concerne l'affidamento, collocazione e mantenimento della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore e la sua collocazione Persona_1
prevalente presso la madre.
Dispone che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative alla figlia, concernenti istruzione, educazione, salute e residenza, verranno assunte di comune accordo tra i genitori nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni della figlia stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate dal singolo genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore. 2. dispone che la casa familiare sita in Vigliano Biellese (Biella) via Rivetti 24C (Foglio 6 mappale
566 sub 1 e 2) in comproprietà al 50% tra i IG.ri e e ancora gravata da mutuo Pt_1 Per_1
cointestato sarà assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarla insieme alla figlia. Pt_1
Prende atto che le spese ordinarie relative all'abitazione familiare sita in Vigliano Biellese (Biella) via Rivetti 24C (Foglio 6 mappale 566 sub 1 e 2) saranno integralmente a carico della IG.ra Pt_1
ad eccezione della verniciatura delle travi esterne da effettuare ogni due anni, il cui costo sarà sostenuto nella misura del 50% da ciascun comproprietario.
Prende atto che la sig.ra entro il termine del 30 luglio 2025 ha provveduto ad effettuare le Pt_1
volture di tutte le utenze relative l'abitazione.
Prende atto che le spese di manutenzione straordinaria dell'abitazione sita in Vigliano Biellese
(Biella) via Rivetti 24C (Foglio 6 mappale 566 sub 1 e 2) rimarranno a carico di entrambi i comproprietari nella misura del 50% ciascuno, come da previsione normativa e dovranno essere preventivamente concordate per iscritto tra le parti sia in ordine alle modalità di esecuzione delle stesse che in ordine all'esborso economico da sostenere.
3. prende atto che i ricorrenti concordano che il pagamento del mutuo cointestato al 50% tra gli stessi gravante sull'abitazione familiare, continuerà ad essere versato da entrambe le parti, come avvenuto sinora. Ciascuno verserà sul conto corrente cointestato sul quale è appoggiato il mutuo, acceso presso Intesa Sanpaolo, entro il giorno 28 di ogni mese, la propria quota di competenza, a decorrere dal mese di giugno 2025, al fine di garantire la provvista per il pagamento della rata, che viene prelevata il giorno 1 di ogni mese.
4. dispone che al fine di garantire a il mantenimento di un rapporto equilibrato e Per_1
continuativo con il padre, salvo diversi e migliori accordi, il IG. potrà vedere e tenere con Per_1
sé la figlia:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00, sino alla domenica sera dopo cena. Nei mesi di sospensione della frequenza scolastica il padre andrà a prendere presso l'abitazione Per_1
materna il venerdì alle ore 19.00 e la riporterà la domenica sera dopo cena.
- nella settimana che termina con il weekend di competenza materna, il padre terrà con sé il Per_1
martedì dalle ore 19.00 con riaccompagnamento a scuola il mercoledì e il giovedì dalle ore 19.00 con riaccompagnamento a scuola il venerdì. - nella settimana che termina con il weekend di competenza paterna, il padre terrà con sé il Per_1
martedì dalle ore 19.00 con riaccompagnamento a scuola il mercoledì.
Qualora il calendario di cui sopra non potesse essere rispettato a causa di impegni lavorativi del padre ovvero per impegni della minore il IG. recupererà i pernottamenti persi Per_1 Per_1
accordandosi con la IG.ra . In ogni caso tali recuperi dovranno essere effettuati entro il mese. Pt_1
- Vacanze natalizie: trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo dal 23 al 30 Per_1 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nel 2025 la madre trascorrerà con il Per_1
primo periodo. Tale calendario sarà applicato solo nel caso in cui uno o entrambi i genitori vogliano fare un viaggio con ovvero da soli. In ipotesi, invece, che le festività siano trascorse a casa, Per_1
trascorrerà, alternativamente la Vigilia di Natale e il giorno di Natale con la madre o con il Per_1 padre, indipendentemente dal genitore che l'ha con sé in quella settimana. In ogni caso, i genitori si impegnano, nei limiti del possibile, a godere delle ferie natalizie nella settimana in cui è previsto che la figlia stia con ciascuno di loro.
- Vacanze pasquali intendendo quelle del calendario scolastico: saranno suddivise tra i genitori, i primi tre giorni (da giovedì a sabato sera) da uno e gli ultimi tre (da domenica a martedì sera). Il secondo periodo, comprensivo di Pasqua spetterà al genitore con cui non ha trascorso il primo periodo natalizio. Per l'anno 2026 pertanto, sarà di competenza paterna. I genitori Per_2 concordano che quello dei due che avrà con sé a Pasqua potrà trascorrere l'intero periodo di Per_1
vacanze pasquali con lei qualora decida di fare un viaggio e necessiti di più giorni a disposizione.
- Vacanze estive: salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, ciascun genitore trascorrerà con due settimane consecutive nel mese di agosto, se ciò sarà possibile in base al piano ferie dei Per_1
medesimi. Qualora entrambi abbiano le ferie nello stesso periodo, i giorni saranno suddivisi in parti uguali e quelli mancanti saranno recuperati in altri periodi. Per l'estate 2025 i genitori concordano che starà con il padre dal 2 agosto sino al 12 agosto alla sera, quando tornerà dalla madre e Per_1
starà con lei sino al 25 agosto.
Ciascun genitore potrà inoltre trascorrere una settimana con la figlia nel corso dei mesi di sospensione scolastica (giugno, luglio o settembre), da concordarsi per iscritto entro il 30 maggio di ogni anno.
Qualora non fosse possibile per i genitori trascorrere la terza settimana di vacanza insieme alla figlia nel corso dei mesi estivi, questa potrà essere recuperata durante l'anno scolastico durante un altro momento di sospensione delle lezioni (ad es. settimana bianca) purché compatibile con il calendario delle festività.
I ponti verranno trascorsi secondo il principio dell'alternanza dando precedenza al genitore che ha il fine settimana più prossimo
5. dispone che a titolo di contributo al mantenimento della figlia il IG. con Per_1 Per_1 decorrenza dal mese di luglio 2025 verserà in via anticipata alla IG.ra l'importo di Euro Pt_1
1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
il suddetto importo verrà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT (prima rivalutazione giugno 2026). La signora dichiara che il signor ha sempre contribuito al mantenimento della figlia fino alla data Pt_1 Per_1
del presente ricorso e pertanto nulla è dovuto dallo stesso né a titolo di spese ordinarie né a titolo di spese straordinarie.
6. prende atto che i ricorrenti concordano che l'Assegno Unico verrà percepito dalla IG.ra e il Pt_1 sig. si impegna sin d'ora a fornire il proprio consenso qualora ciò dovesse essere richiesto Per_1
dagli Enti preposti all'erogazione del contributo.
7. dispone che le spese straordinarie relative alla figlia ad eccezione di quelle infra Per_1
specificate, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come previsto e regolato dalle
Linee in vigore presso Codesto Tribunale (Protocollo d'Intesa del 19.04.18) che qui si intendono integralmente riportate e che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (mediante mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Prende atto che i ricorrenti concordano che le seguenti spese straordinarie preventivamente concordate tra loro, saranno sostenute direttamente dal padre nella misura del 70% e rimborsate dalla madre al 30%: spese relative a viaggi studio in Italia o all'estero, a patente di guida, ad auto/moto, a tasse universitarie pubbliche o private, al progetto Erasmus.
8. prende atto che il IG. in adempimento alla richiesta della IG.ra , entro 30 giorni Per_1 Pt_1 dalla sottoscrizione dell'accordo ha trasmesso la comunicazione di disdetta del servizio di sicurezza tenendo a proprio carico il pagamento integrale della penale dovuta per l'interruzione anticipata del servizio.
9. prende atto che il sig. entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo ha effettuato la Per_1
voltura del contratto di Sky al proprio nuovo domicilio tenendo a proprio carico i costi dovuti.
10. prende atto che le parti prestano fin d'ora il consenso al rinnovo dei documenti della minore validi per l'espatrio per i quali è richiesto l'assenso dell'altro genitore
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 30.9.2025.
Il Presidente rel. est.
AN IG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. AN IG Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.08.1975, residente in [...] rappresentata e difesa dall'
Avv. Luisa Ronco e MARIOTTI FABIO, (C.F. ), nato a [...] il 29 C.F._2
marzo 1977, residente in [...], rappresentato e difeso in via disgiunta tra loro dall' Avv. Maria Grazia Di Nella e dall'Avv. Cecilia Carlotta Gaudenzi
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto provvedimenti concernenti figli nati fuori dal matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da note scritte dep. in data 9.9.2025
per il P.M.: con trasmissione degli atti al P.M. come da nota di cancelleria
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dep. in data 20.6.2025 le parti hanno riferito di avere avuto una relazione affettiva e che dall'unione di fatto è nata in data [...] la figlia Persona_1
I ricorrenti hanno congiuntamente richiesto al Tribunale, a conferma degli accordi tra di loro intervenuti, una pronuncia in conformità all'accordo delle parti, a spese legali compensate con rinuncia a qualsivoglia termine per memorie o differimenti.
Il Collegio, ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., essendo entrambe le parti residenti in comune del circondario di questo Tribunale, valuta la rispondenza degli accordi all'interesse della minore, con conseguente omologa delle relative condizioni.
Le parti hanno infatti richiesto in primo luogo disporsi l'affidamento condiviso della minore, nata in data [...], e la sua collocazione prevalente presso la madre, corrispondente peraltro alla situazione di fatto già in essere;
risultano poi adeguatamente concordati i tempi di permanenza della minore presso il genitore non collocatario.
Il contributo al mantenimento della minore appare poi congruo avuto riguardo alle posizioni reddituali delle parti.
Non si è proceduto all'audizione della minore perché non necessario ex art. 473 bis.4, ult. comma,
c.p.c. in ragione degli accordi raggiunti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra parti, stanti gli accordi su ogni questione concerne l'affidamento, collocazione e mantenimento della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore e la sua collocazione Persona_1
prevalente presso la madre.
Dispone che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative alla figlia, concernenti istruzione, educazione, salute e residenza, verranno assunte di comune accordo tra i genitori nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni della figlia stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate dal singolo genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore. 2. dispone che la casa familiare sita in Vigliano Biellese (Biella) via Rivetti 24C (Foglio 6 mappale
566 sub 1 e 2) in comproprietà al 50% tra i IG.ri e e ancora gravata da mutuo Pt_1 Per_1
cointestato sarà assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarla insieme alla figlia. Pt_1
Prende atto che le spese ordinarie relative all'abitazione familiare sita in Vigliano Biellese (Biella) via Rivetti 24C (Foglio 6 mappale 566 sub 1 e 2) saranno integralmente a carico della IG.ra Pt_1
ad eccezione della verniciatura delle travi esterne da effettuare ogni due anni, il cui costo sarà sostenuto nella misura del 50% da ciascun comproprietario.
Prende atto che la sig.ra entro il termine del 30 luglio 2025 ha provveduto ad effettuare le Pt_1
volture di tutte le utenze relative l'abitazione.
Prende atto che le spese di manutenzione straordinaria dell'abitazione sita in Vigliano Biellese
(Biella) via Rivetti 24C (Foglio 6 mappale 566 sub 1 e 2) rimarranno a carico di entrambi i comproprietari nella misura del 50% ciascuno, come da previsione normativa e dovranno essere preventivamente concordate per iscritto tra le parti sia in ordine alle modalità di esecuzione delle stesse che in ordine all'esborso economico da sostenere.
3. prende atto che i ricorrenti concordano che il pagamento del mutuo cointestato al 50% tra gli stessi gravante sull'abitazione familiare, continuerà ad essere versato da entrambe le parti, come avvenuto sinora. Ciascuno verserà sul conto corrente cointestato sul quale è appoggiato il mutuo, acceso presso Intesa Sanpaolo, entro il giorno 28 di ogni mese, la propria quota di competenza, a decorrere dal mese di giugno 2025, al fine di garantire la provvista per il pagamento della rata, che viene prelevata il giorno 1 di ogni mese.
4. dispone che al fine di garantire a il mantenimento di un rapporto equilibrato e Per_1
continuativo con il padre, salvo diversi e migliori accordi, il IG. potrà vedere e tenere con Per_1
sé la figlia:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00, sino alla domenica sera dopo cena. Nei mesi di sospensione della frequenza scolastica il padre andrà a prendere presso l'abitazione Per_1
materna il venerdì alle ore 19.00 e la riporterà la domenica sera dopo cena.
- nella settimana che termina con il weekend di competenza materna, il padre terrà con sé il Per_1
martedì dalle ore 19.00 con riaccompagnamento a scuola il mercoledì e il giovedì dalle ore 19.00 con riaccompagnamento a scuola il venerdì. - nella settimana che termina con il weekend di competenza paterna, il padre terrà con sé il Per_1
martedì dalle ore 19.00 con riaccompagnamento a scuola il mercoledì.
Qualora il calendario di cui sopra non potesse essere rispettato a causa di impegni lavorativi del padre ovvero per impegni della minore il IG. recupererà i pernottamenti persi Per_1 Per_1
accordandosi con la IG.ra . In ogni caso tali recuperi dovranno essere effettuati entro il mese. Pt_1
- Vacanze natalizie: trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo dal 23 al 30 Per_1 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nel 2025 la madre trascorrerà con il Per_1
primo periodo. Tale calendario sarà applicato solo nel caso in cui uno o entrambi i genitori vogliano fare un viaggio con ovvero da soli. In ipotesi, invece, che le festività siano trascorse a casa, Per_1
trascorrerà, alternativamente la Vigilia di Natale e il giorno di Natale con la madre o con il Per_1 padre, indipendentemente dal genitore che l'ha con sé in quella settimana. In ogni caso, i genitori si impegnano, nei limiti del possibile, a godere delle ferie natalizie nella settimana in cui è previsto che la figlia stia con ciascuno di loro.
- Vacanze pasquali intendendo quelle del calendario scolastico: saranno suddivise tra i genitori, i primi tre giorni (da giovedì a sabato sera) da uno e gli ultimi tre (da domenica a martedì sera). Il secondo periodo, comprensivo di Pasqua spetterà al genitore con cui non ha trascorso il primo periodo natalizio. Per l'anno 2026 pertanto, sarà di competenza paterna. I genitori Per_2 concordano che quello dei due che avrà con sé a Pasqua potrà trascorrere l'intero periodo di Per_1
vacanze pasquali con lei qualora decida di fare un viaggio e necessiti di più giorni a disposizione.
- Vacanze estive: salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, ciascun genitore trascorrerà con due settimane consecutive nel mese di agosto, se ciò sarà possibile in base al piano ferie dei Per_1
medesimi. Qualora entrambi abbiano le ferie nello stesso periodo, i giorni saranno suddivisi in parti uguali e quelli mancanti saranno recuperati in altri periodi. Per l'estate 2025 i genitori concordano che starà con il padre dal 2 agosto sino al 12 agosto alla sera, quando tornerà dalla madre e Per_1
starà con lei sino al 25 agosto.
Ciascun genitore potrà inoltre trascorrere una settimana con la figlia nel corso dei mesi di sospensione scolastica (giugno, luglio o settembre), da concordarsi per iscritto entro il 30 maggio di ogni anno.
Qualora non fosse possibile per i genitori trascorrere la terza settimana di vacanza insieme alla figlia nel corso dei mesi estivi, questa potrà essere recuperata durante l'anno scolastico durante un altro momento di sospensione delle lezioni (ad es. settimana bianca) purché compatibile con il calendario delle festività.
I ponti verranno trascorsi secondo il principio dell'alternanza dando precedenza al genitore che ha il fine settimana più prossimo
5. dispone che a titolo di contributo al mantenimento della figlia il IG. con Per_1 Per_1 decorrenza dal mese di luglio 2025 verserà in via anticipata alla IG.ra l'importo di Euro Pt_1
1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
il suddetto importo verrà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT (prima rivalutazione giugno 2026). La signora dichiara che il signor ha sempre contribuito al mantenimento della figlia fino alla data Pt_1 Per_1
del presente ricorso e pertanto nulla è dovuto dallo stesso né a titolo di spese ordinarie né a titolo di spese straordinarie.
6. prende atto che i ricorrenti concordano che l'Assegno Unico verrà percepito dalla IG.ra e il Pt_1 sig. si impegna sin d'ora a fornire il proprio consenso qualora ciò dovesse essere richiesto Per_1
dagli Enti preposti all'erogazione del contributo.
7. dispone che le spese straordinarie relative alla figlia ad eccezione di quelle infra Per_1
specificate, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come previsto e regolato dalle
Linee in vigore presso Codesto Tribunale (Protocollo d'Intesa del 19.04.18) che qui si intendono integralmente riportate e che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (mediante mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Prende atto che i ricorrenti concordano che le seguenti spese straordinarie preventivamente concordate tra loro, saranno sostenute direttamente dal padre nella misura del 70% e rimborsate dalla madre al 30%: spese relative a viaggi studio in Italia o all'estero, a patente di guida, ad auto/moto, a tasse universitarie pubbliche o private, al progetto Erasmus.
8. prende atto che il IG. in adempimento alla richiesta della IG.ra , entro 30 giorni Per_1 Pt_1 dalla sottoscrizione dell'accordo ha trasmesso la comunicazione di disdetta del servizio di sicurezza tenendo a proprio carico il pagamento integrale della penale dovuta per l'interruzione anticipata del servizio.
9. prende atto che il sig. entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo ha effettuato la Per_1
voltura del contratto di Sky al proprio nuovo domicilio tenendo a proprio carico i costi dovuti.
10. prende atto che le parti prestano fin d'ora il consenso al rinnovo dei documenti della minore validi per l'espatrio per i quali è richiesto l'assenso dell'altro genitore
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 30.9.2025.
Il Presidente rel. est.
AN IG