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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15319 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Wanda US, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9933/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 9 giugno 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore e liquidatore Sig. , nonché in proprio, entrambi Controparte_1 Controparte_1 come in atti rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Palma Diroma;
ATTORI
CONTRO
Avv. Paola Petrella Tirone, in proprio ex art. 86 c.p.c.;
CONVENUTA
Avv. come in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocato Andrea CP_2
Scafa e dall'Avv. Massimo Reboa;
CONVENUTO
Dott.ssa come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Dante CP_3
Picca;
CONVENUTA ; Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza cartolare del 9 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via pec in data 6 febbraio 2023, la
[...] ed il Sig. -in proprio e in qualità di Parte_2 Controparte_1 liquidatore della predetta società- hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale gli avvocati Paola Petrella Tirone e e la Dott.ssa quali membri CP_2 CP_3 costituenti il Collegio Arbitrale relativo alla procedura pendente dinanzi al Tribunale di
Roma n. rg. 2178/2022, nonché il Sig. , quale parte istante della Controparte_4 procedura arbitrale, chiedendo la risoluzione del contratto di arbitrato per inadempimento di non scarsa importanza dei professionisti, ex art. 1455 c.c..
I convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio, eccezion fatta che per il Sig. CP_4 che è rimasto contumace.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
*********
Alla luce dell'istruttoria svolta può ritenersi accertato quanto segue.
Il Sig. , in qualità di socio detentore del 5% della partecipazione sociale della CP_4 società ed in virtù della clausola Parte_1 compromissoria di cui allo statuto societario, presentava ricorso dinanzi al Tribunale di
Roma (cfr. doc. n. 1 in atti) per la nomina di un Collegio Arbitrale ai fini della risoluzione della lite insorta tra il medesimo e la per la determinazione del valore della Parte_2 quota e della liquidazione della quota di partecipazione di s.r.l., essendo egli receduto dalla società; il Presidente del Tribunale con provvedimento del 26 febbraio 2022 provvedeva alla costituzione del Collegio, individuando i componenti nell'Avv. Tirone, Avv. e nella CP_2
Dott.ssa i quali accettavano l'incarico (cfr. doc. n. 2 fasc. attoreo). CP_3
Più nel dettaglio, i quesiti rimessi alla decisione del Collegio Arbitrale afferivano alla valutazione relativa alla legittimità del diritto di recesso esercitato dal Sig. Controparte_4
, ai sensi dell'art. 2473 c.c., quale socio detentore del 5% della partecipazione
[...] sociale, con conseguenti determinazione e liquidazione della quota di partecipazione spettante al Sig. , in qualità di ex socio, previo esame delle scritture contabili ed CP_4 anche per il tramite dell'eventuale nomina di un consulente tecnico, chiamato ad effettuare la stima sulle scritture contabili di riferimento.
In data 18 luglio 2022, il Collegio si pronunciava con un lodo parziale in ordine al primo quesito sottopostogli e dichiarava legittimo ed efficace il recesso esercitato dal Sig. , CP_4 con effetto a partire dal 6 luglio 2021 (cfr. doc. n. 7 fasc. attoreo); nella medesima circostanza, con separata ordinanza, veniva disposta la prosecuzione del giudizio (cfr. doc.
n. 8, ordinanza di prosecuzione), proponendo anche un tentativo di conciliazione personale tra le parti.
Alla successiva udienza del 28 luglio 2022, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il collegio arbitrale disponeva ctu per la quantificazione delle somme spettanti al socio (cfr. verbale, doc. n. 9 fasc. attoreo). CP_4
Con ordinanza in data 17 ottobre 2022 il Collegio arbitrale formulava il quesito per i ctu nominati e fissava il termine del 31 gennaio 2023 per il deposito dell'elaborato peritale (cfr. doc. n. 19 fasc. Petrella).
Ancora con ordinanza in data 16 gennaio 2023 a seguito delle dimissioni di uno dei componenti del collegio peritale nominato, il Collegio arbitrale reintegrava con la nomina di un nuovo membro (cfr. doc. n. 30 fasc. Petrella);
Con nota congiunta in data 4 febbraio 2023 le parti del procedimento arbitrale chiedevano la sospensione del procedimento arbitrale sino al 15 luglio 2023, segnalando la pendenza di trattative per la definizione bonaria della controversia (cfr. doc. n. 32 fasc. Petrella).
Con provvedimento in data 17 febbraio 2023 il Collegio arbitrale preso atto della istanza di sospensione presentata dalle parti, nonché della istanza di proroga del termine per il deposito della relazione peritale depositato dal collegio peritale, fissava l'udienza del 10 marzo 2023 per verificare il perfezionamento dell'accordo; tale provvedimento veniva peraltro contestato dalle parti con nota del 19 febbraio 2023, con cui, oltre a contestare l'andamento delle attività peritali, lamentavano la mancata ottemperanza alla volontà delle parti in ordine alla richiesta sospensione, invitando il Collegio peritale a provvedere sulla relativa istanza del 4 febbraio 2023.
Il procedimento arbitrale veniva poi sospeso sino al 15 luglio 2023 con provvedimento arbitrale in data 22 febbraio 2023 (cfr. doc. n. 35 fac. Petrella) e si concludeva con accordo bonario tra le parti.
Nelle more, con atto di citazione datato 6 febbraio 2023, parte attrice ha adito questo
Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di risoluzione del contratto di arbitrato, invocando a fondamento della propria pretesa la sussistenza di un inadempimento grave, posto in essere dai componenti del collegio arbitrale, rispetto alle obbligazioni in capo agli stessi derivanti dall'incarico assunto.
Tanto premesso in punto di fatto, si rileva che l'azione proposta deve essere qualificata come azione di responsabilità degli arbitri.
Invero, la parte attrice ha richiesto la risoluzione del contratto di arbitrato, allegando profili di grave responsabilità degli odierni convenuti nello svolgimento dell'incarico arbitrale;
tanto si rileva anche dalla pur impropria modifica delle conclusioni tardivamente operata solo in sede di precisazione, ove è valorizzato il profilo dell'inadempimento.
Sul punto, si rileva, infatti, che da parte ogni considerazione in ordine alla natura del rapporto giuridico esistente tra le parti e gli arbitri -pacifica essendo, in ogni caso, la esistenza di un rapporto contrattuale tra essi- la richiesta risoluzione, alla luce delle allegazioni attoree presuppone l'accertamento in fatto dei profili di responsabilità dedotti quali motivo, in ipotesi, di risoluzione del rapporto per inadempimento grave.
Tale qualificazione trova ragione nel chiaro disposto delle norme che tutelano le parti dell'arbitrato nei confronti degli arbitri e tali l'art. 813 bis e l'art. 813 ter c.p.c. che prevedono, l'una, l'azione di decadenza da proporre innanzi al Presidente del Tribunale - nella specie non proposta- e, l'altra, l'azione di responsabilità, esperita nel presente giudizio.
Ebbene, la domanda è da dichiararsi improcedibile ex art. 813 ter comma 3 c.p.c., ai sensi del quale “l'azione di responsabilità può essere proposta in pendenza di giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1)”.
Il citato n. 1) fa riferimento all'ipotesi in cui l'arbitro risponde dei danni cagionati alle parti con dolo o colpa grave per aver omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo, circostanza che, come detto, non ricorre nel caso in esame, non essendo stata svolta l'azione di decadenza né avendo gli arbitri rinunciato all'incarico.
Pertanto, dal combinato disposto delle norme su menzionate è agevole ricavare come l'esperibilità dell'azione di responsabilità degli arbitri, in pendenza di procedura arbitrale, sia concepita quale ipotesi eccezionale ed infatti, tale evenienza risulta limitata ai casi di omissione o di ritardi, connotati dal dolo o dalla colpa grave, per i quali sia già intervenuta una dichiarazione di revoca da parte del Presidente del Tribunale.
La particolarità della fattispecie compiutamente descritta dal legislatore vale a spiegare la ratio sottesa alla deroga, espressione della voluntas legis di scongiurare un utilizzo pretestuoso e distorto dell'azione di responsabilità, quale mezzo indebito per esercitare una pressione sugli arbitri, condizionando così l'esito del relativo giudizio.
Tale prospettiva ben si concilia anche con il comma 2 dell'art. 813 ter c.p.c. a tenore del quale, fuori dei casi indicati al comma 1, la responsabilità degli arbitri è confinata all'interno dei limiti dettati dalla l. n. 117 del 1988, così confermando l'intento di realizzare un'equiparazione con i magistrati, in punto di responsabilità per gli atti dagli stessi compiuti.
Inoltre, dalla lettura sistematica delle norme predette si ricava che nel caso in cui sia stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto a valle dell'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta.
Sul punto, giova rammentare come l'art. 813 ter comma 4 cpc abbia superato positivamente il vaglio di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui subordina l'azione di responsabilità degli arbitri al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito dell'impugnazione del lodo (cfr. Cass. n. 12144/2016), dimostrando, ancora, la crucialità dell'esigenza di neutralizzare il rischio di intraprendere iniziative processuali pretestuose.
Tanto chiarito, nel caso di specie, occorre osservare come l'atto di citazione sia datato 6 febbraio 2023 e pertanto, il giudizio risulta essere stato instaurato in pendenza del giudizio arbitrale, non ancora definito essendo pendenti i termini per il deposito della ctu;
la sospensione non ha determinato la definizione dello stesso;
neppure le parti si sono avvalse della ulteriore tutela processuale costituita dalla impugnazione del lodo finale -pronunciato in data 2 novembre 2023, cfr. doc. n. 37 fasc. Petrella)- che costituisce a sua volta presupposto per lo svolgimento dell'azione di responsabilità.
Ne consegue che la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, per tutte le fasi, tranne che per la fase istruttoria, limitata ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- dichiara improcedibile la domanda;
- condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore e liquidatore nonché Controparte_1 Controparte_1 personalmente al pagamento in favore di Avv. Paola Petrella Tirone, Avv. CP_2 Dott.ssa e Sig. al pagamento delle spese di lite, CP_3 Controparte_4 liquidate per ciascuna parte in euro 4.237,00, oltre accessori di legge, da distrarsi, quanto alle spese del convenuto in favore degli avv.ti Massimo Reboa e Andrea CP_2
Scafa e quanto alle spese della convenuta in favore dell'avv. Dante Picca, CP_3 tutti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, 3 novembre 2025.
Il Giudice
W. US
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del mot
Dott.ssa Ludovica Valenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Wanda US, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9933/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 9 giugno 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore e liquidatore Sig. , nonché in proprio, entrambi Controparte_1 Controparte_1 come in atti rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Palma Diroma;
ATTORI
CONTRO
Avv. Paola Petrella Tirone, in proprio ex art. 86 c.p.c.;
CONVENUTA
Avv. come in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocato Andrea CP_2
Scafa e dall'Avv. Massimo Reboa;
CONVENUTO
Dott.ssa come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Dante CP_3
Picca;
CONVENUTA ; Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza cartolare del 9 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via pec in data 6 febbraio 2023, la
[...] ed il Sig. -in proprio e in qualità di Parte_2 Controparte_1 liquidatore della predetta società- hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale gli avvocati Paola Petrella Tirone e e la Dott.ssa quali membri CP_2 CP_3 costituenti il Collegio Arbitrale relativo alla procedura pendente dinanzi al Tribunale di
Roma n. rg. 2178/2022, nonché il Sig. , quale parte istante della Controparte_4 procedura arbitrale, chiedendo la risoluzione del contratto di arbitrato per inadempimento di non scarsa importanza dei professionisti, ex art. 1455 c.c..
I convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio, eccezion fatta che per il Sig. CP_4 che è rimasto contumace.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
*********
Alla luce dell'istruttoria svolta può ritenersi accertato quanto segue.
Il Sig. , in qualità di socio detentore del 5% della partecipazione sociale della CP_4 società ed in virtù della clausola Parte_1 compromissoria di cui allo statuto societario, presentava ricorso dinanzi al Tribunale di
Roma (cfr. doc. n. 1 in atti) per la nomina di un Collegio Arbitrale ai fini della risoluzione della lite insorta tra il medesimo e la per la determinazione del valore della Parte_2 quota e della liquidazione della quota di partecipazione di s.r.l., essendo egli receduto dalla società; il Presidente del Tribunale con provvedimento del 26 febbraio 2022 provvedeva alla costituzione del Collegio, individuando i componenti nell'Avv. Tirone, Avv. e nella CP_2
Dott.ssa i quali accettavano l'incarico (cfr. doc. n. 2 fasc. attoreo). CP_3
Più nel dettaglio, i quesiti rimessi alla decisione del Collegio Arbitrale afferivano alla valutazione relativa alla legittimità del diritto di recesso esercitato dal Sig. Controparte_4
, ai sensi dell'art. 2473 c.c., quale socio detentore del 5% della partecipazione
[...] sociale, con conseguenti determinazione e liquidazione della quota di partecipazione spettante al Sig. , in qualità di ex socio, previo esame delle scritture contabili ed CP_4 anche per il tramite dell'eventuale nomina di un consulente tecnico, chiamato ad effettuare la stima sulle scritture contabili di riferimento.
In data 18 luglio 2022, il Collegio si pronunciava con un lodo parziale in ordine al primo quesito sottopostogli e dichiarava legittimo ed efficace il recesso esercitato dal Sig. , CP_4 con effetto a partire dal 6 luglio 2021 (cfr. doc. n. 7 fasc. attoreo); nella medesima circostanza, con separata ordinanza, veniva disposta la prosecuzione del giudizio (cfr. doc.
n. 8, ordinanza di prosecuzione), proponendo anche un tentativo di conciliazione personale tra le parti.
Alla successiva udienza del 28 luglio 2022, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il collegio arbitrale disponeva ctu per la quantificazione delle somme spettanti al socio (cfr. verbale, doc. n. 9 fasc. attoreo). CP_4
Con ordinanza in data 17 ottobre 2022 il Collegio arbitrale formulava il quesito per i ctu nominati e fissava il termine del 31 gennaio 2023 per il deposito dell'elaborato peritale (cfr. doc. n. 19 fasc. Petrella).
Ancora con ordinanza in data 16 gennaio 2023 a seguito delle dimissioni di uno dei componenti del collegio peritale nominato, il Collegio arbitrale reintegrava con la nomina di un nuovo membro (cfr. doc. n. 30 fasc. Petrella);
Con nota congiunta in data 4 febbraio 2023 le parti del procedimento arbitrale chiedevano la sospensione del procedimento arbitrale sino al 15 luglio 2023, segnalando la pendenza di trattative per la definizione bonaria della controversia (cfr. doc. n. 32 fasc. Petrella).
Con provvedimento in data 17 febbraio 2023 il Collegio arbitrale preso atto della istanza di sospensione presentata dalle parti, nonché della istanza di proroga del termine per il deposito della relazione peritale depositato dal collegio peritale, fissava l'udienza del 10 marzo 2023 per verificare il perfezionamento dell'accordo; tale provvedimento veniva peraltro contestato dalle parti con nota del 19 febbraio 2023, con cui, oltre a contestare l'andamento delle attività peritali, lamentavano la mancata ottemperanza alla volontà delle parti in ordine alla richiesta sospensione, invitando il Collegio peritale a provvedere sulla relativa istanza del 4 febbraio 2023.
Il procedimento arbitrale veniva poi sospeso sino al 15 luglio 2023 con provvedimento arbitrale in data 22 febbraio 2023 (cfr. doc. n. 35 fac. Petrella) e si concludeva con accordo bonario tra le parti.
Nelle more, con atto di citazione datato 6 febbraio 2023, parte attrice ha adito questo
Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di risoluzione del contratto di arbitrato, invocando a fondamento della propria pretesa la sussistenza di un inadempimento grave, posto in essere dai componenti del collegio arbitrale, rispetto alle obbligazioni in capo agli stessi derivanti dall'incarico assunto.
Tanto premesso in punto di fatto, si rileva che l'azione proposta deve essere qualificata come azione di responsabilità degli arbitri.
Invero, la parte attrice ha richiesto la risoluzione del contratto di arbitrato, allegando profili di grave responsabilità degli odierni convenuti nello svolgimento dell'incarico arbitrale;
tanto si rileva anche dalla pur impropria modifica delle conclusioni tardivamente operata solo in sede di precisazione, ove è valorizzato il profilo dell'inadempimento.
Sul punto, si rileva, infatti, che da parte ogni considerazione in ordine alla natura del rapporto giuridico esistente tra le parti e gli arbitri -pacifica essendo, in ogni caso, la esistenza di un rapporto contrattuale tra essi- la richiesta risoluzione, alla luce delle allegazioni attoree presuppone l'accertamento in fatto dei profili di responsabilità dedotti quali motivo, in ipotesi, di risoluzione del rapporto per inadempimento grave.
Tale qualificazione trova ragione nel chiaro disposto delle norme che tutelano le parti dell'arbitrato nei confronti degli arbitri e tali l'art. 813 bis e l'art. 813 ter c.p.c. che prevedono, l'una, l'azione di decadenza da proporre innanzi al Presidente del Tribunale - nella specie non proposta- e, l'altra, l'azione di responsabilità, esperita nel presente giudizio.
Ebbene, la domanda è da dichiararsi improcedibile ex art. 813 ter comma 3 c.p.c., ai sensi del quale “l'azione di responsabilità può essere proposta in pendenza di giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1)”.
Il citato n. 1) fa riferimento all'ipotesi in cui l'arbitro risponde dei danni cagionati alle parti con dolo o colpa grave per aver omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo, circostanza che, come detto, non ricorre nel caso in esame, non essendo stata svolta l'azione di decadenza né avendo gli arbitri rinunciato all'incarico.
Pertanto, dal combinato disposto delle norme su menzionate è agevole ricavare come l'esperibilità dell'azione di responsabilità degli arbitri, in pendenza di procedura arbitrale, sia concepita quale ipotesi eccezionale ed infatti, tale evenienza risulta limitata ai casi di omissione o di ritardi, connotati dal dolo o dalla colpa grave, per i quali sia già intervenuta una dichiarazione di revoca da parte del Presidente del Tribunale.
La particolarità della fattispecie compiutamente descritta dal legislatore vale a spiegare la ratio sottesa alla deroga, espressione della voluntas legis di scongiurare un utilizzo pretestuoso e distorto dell'azione di responsabilità, quale mezzo indebito per esercitare una pressione sugli arbitri, condizionando così l'esito del relativo giudizio.
Tale prospettiva ben si concilia anche con il comma 2 dell'art. 813 ter c.p.c. a tenore del quale, fuori dei casi indicati al comma 1, la responsabilità degli arbitri è confinata all'interno dei limiti dettati dalla l. n. 117 del 1988, così confermando l'intento di realizzare un'equiparazione con i magistrati, in punto di responsabilità per gli atti dagli stessi compiuti.
Inoltre, dalla lettura sistematica delle norme predette si ricava che nel caso in cui sia stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto a valle dell'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta.
Sul punto, giova rammentare come l'art. 813 ter comma 4 cpc abbia superato positivamente il vaglio di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui subordina l'azione di responsabilità degli arbitri al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito dell'impugnazione del lodo (cfr. Cass. n. 12144/2016), dimostrando, ancora, la crucialità dell'esigenza di neutralizzare il rischio di intraprendere iniziative processuali pretestuose.
Tanto chiarito, nel caso di specie, occorre osservare come l'atto di citazione sia datato 6 febbraio 2023 e pertanto, il giudizio risulta essere stato instaurato in pendenza del giudizio arbitrale, non ancora definito essendo pendenti i termini per il deposito della ctu;
la sospensione non ha determinato la definizione dello stesso;
neppure le parti si sono avvalse della ulteriore tutela processuale costituita dalla impugnazione del lodo finale -pronunciato in data 2 novembre 2023, cfr. doc. n. 37 fasc. Petrella)- che costituisce a sua volta presupposto per lo svolgimento dell'azione di responsabilità.
Ne consegue che la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, per tutte le fasi, tranne che per la fase istruttoria, limitata ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- dichiara improcedibile la domanda;
- condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore e liquidatore nonché Controparte_1 Controparte_1 personalmente al pagamento in favore di Avv. Paola Petrella Tirone, Avv. CP_2 Dott.ssa e Sig. al pagamento delle spese di lite, CP_3 Controparte_4 liquidate per ciascuna parte in euro 4.237,00, oltre accessori di legge, da distrarsi, quanto alle spese del convenuto in favore degli avv.ti Massimo Reboa e Andrea CP_2
Scafa e quanto alle spese della convenuta in favore dell'avv. Dante Picca, CP_3 tutti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, 3 novembre 2025.
Il Giudice
W. US
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del mot
Dott.ssa Ludovica Valenti