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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/07/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 386 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in San Lucido (Cs) alla via Filippo Giuliani n. 26 presso lo studio dell'avv. Di Novi Anna, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 10/04/2025; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi elettivamente domiciliato alla via S. Agata 134 presso lo studio dell'avv. Mannarino Sabrina, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.06.2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 7.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 10/04/2025, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
Fuscaldo il 12/06/2010 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte
II, serie A, anno 2010), in costanza del quale sono nate due figlie, il 19.12.2011 e Per_1
1 il 17.08.2016. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e Per_2 materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione presso il Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi con domanda congiunta, definita con la sentenza n. 27/2024 emessa in data 8.05.2024, passata in giudicato. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fuscaldo il
12.06.2010 ( trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 1 parte II seria A anno 2010) e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- Affidare le figlie minori , nata a [...] il Per_1
19.12.2011 ( c.f. e nata a [...] il [...] ( c.f. C.F._3 Per_2
in affido congiunto ad entrambi i genitori con collocazione presso C.F._4
l'abitazione della madre con diritto di visita del padre come da sentenza di separazione;
-
Aumentare l'assegno di mantenimento paterno delle due figlie quantificandolo nella somma di
€ 800,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Paola ed oltre ad € 150,00 per 50% canone di locazione casa familiare delle figlie minori;
- Disporre in favore della ricorrente un assegno divorzile in funzione assistenziale e perequativa di € 150,00 mensili rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
- Con vittoria di spese ed onorario”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto in data
17.04.2025.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
6.06.2025. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fuscaldo il 12.06.2010 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 1 parte II serie A anno 2010) e per l'effetto ordinare al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- Affidare le figlie minori , nata a [...] il [...] ( C.F. e Per_1 C.F._3 Per_2 nata a [...] il [...] (C.F. in affido congiunto ad C.F._4 entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione della madre con diritto di visita del padre come da sentenza di separazione;
-rigettare la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento proposta nei confronti del SI. e per l'effetto confermare l'assegno di CP_1 mantenimento pari ad € 400,00 mensili ( per entrambe le figlie); -rigettare la domanda dell'assegno di mantenimento avanzata dalla SI.ra , in quanto destituita di Parte_1 qualsiasi fondamento di legge. - Con vittoria delle spese di lite da distarsi in favore dell'antistatario difensore)”.
2 Fissata l'udienza del 7.07.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, in data 9.07.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 27/2024 emessa in data 8.05.2024, passata in giudicato, il Tribunale di Paola, omologando le condizioni concordate dai coniugi, ha pronunciato la separazione personale tra e , che si è Parte_1 Controparte_1 protratta ininterrottamente dalla loro comparizione per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del 7.07.2025) che di seguito si riportano testualmente: “conferma delle condizioni della separazione personale dei coniugi omologate con la sentenza n. 27/2024 dell'8.05.2024, con la previsione della percezione da parte di dell'assegno unico erogato Parte_1 per le due figlie minori nella misura del 100%”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi delle figlie minori delle clausole relative alle stesse.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 386/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Fuscaldo il 12/06/2010 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2010);
3 - omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Fuscaldo perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola in data 11/07/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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