Sentenza 18 febbraio 2010
Ordinanza cautelare 30 aprile 2010
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01223/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
SO RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Perongini, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Domenico Coda n. 8 e con recapito digitale come da PEC da Registi di giustizia;
contro
Comune di Baronissi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Murino, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 24 e con recapito digitale come da PEC da Registi di giustizia;
Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Cornetta, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale, in Salerno, largo De Pioppi n. 1 e con recapito digitale come da PEC da Registi di giustizia;
Regione Campania, Comune di Fisciano, Commissario Straordinario del Comune di Baronissi, Comune di Lancusi, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Santa AN S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 3 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
Ikea Italia Retail S.r.l. (di seguito: IKEA), rappresentato e difeso dagli avvocati Giampietro Geremia, Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro, Angela Ferrara, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angela Ferrara in Salerno, via Agostino Nifo n. 2 e con recapito digitale come da PEC da Registi di giustizia;
per l'annullamento:
1) quanto al ricorso introduttivo, notificato il 6 luglio 2009 e depositato il successivo 17:
a) della delibera adottata dal Commissario straordinario del Comune di Baronissi n. 51 del 9 aprile 2009. avente ad oggetto “APQ Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania…”;
b) se e nella misura in cui occorra: della proposta di deliberazione n. 30/S04;
c) del progetto definitivo degli interventi di miglioramento della sicurezza;
d) del IV Protocollo;
2) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 25 novembre 2009:
a) del provvedimento prot. 19371/09 con il quale si sosteneva che il progetto dei ricorrenti non teneva conto della nuova planimetria di viabilità approvata nell'ambito APQ e di cui alla delibera n. 51/09;
b) della nota prot. n. 12476;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
nonché per l’annullamento
d) del diniego di accesso agli atti, formatosi per silentium, mantenuto dal Comune di Baronissi sull’istanza presentata dal sig. RI il 29 settembre 2009, relativa alla richiesta di accesso concernente “(…) 2) atto di approvazione del piano urbanistico comunale (rectius, della variante) emesso dalla Provincia o eventuale atto di dissenso (ex art. 19 d.p.r. n. 327/2001); 3) l’eventuale delibera di Consiglio Comunale del Comune di Baronissi che ha disposto l’efficacia della variante approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51/2009”;
e) del provvedimento prot. n. 24897 dell’8 ottobre 2009 (successivamente conosciuto) col quale il Comune ha evaso solo parzialmente l’istanza di accesso agli atti del ricorrente.
a) dell’atto di approvazione della variante, di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 275 del 31 gennaio 2009;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
3) Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 3 febbraio 2010:
a) della nota prot. n. 32850 del 22 dicembre 2009 con la quale il comune di Baronissi ha sospeso, ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.p.r. 380/2001, ogni determinazione in ordine alla domanda tesa ad ottenere il permesso di costruire.
b) della delibera n. 61 del 9 dicembre 2009 con la quale il consiglio comunale ha disposto: “APQ infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania. Interventi di miglioramento della sicurezza stradale mediante rettifiche plano – volumetriche e razionalizzazione dello schema trasportistico del raccordo autostradale Salerno – Avellino in corrispondenza dell’uscita di Lancusi, Esame osservazioni. Approvazione variante P.R.G.”.
4) quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 12 marzo 2010:
a) della nota del 25 febbraio 2010, con la quale il Comune di Baronissi ha comunicato al ricorrente
i motivi ostativi all'accoglimento della sua istanza per la realizzazione dell’autolavaggio;
b) della delibera della giunta provinciale di Salerno n. 517 del 21 dicembre 2009 e del decreto del Presidente della Provincia n. 275 del 31 dicembre 2009, pubblicato sul BURC del 25 gennaio 2010, aveva approvato la variante al P.R.G. di Baronissi e che, quindi, l'intervento richiesto non era assentibile perché “ricade in area oggetto di lavori di miglioramento della sicurezza stradale mediante rettifiche plano – altimetriche e razionalizzazione dello schema trasportistico del
raccordo autostradale Sa AV”5) quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato il 22 aprile 2011:
per la condanna del comune di Baronissi al risarcimento dei danni derivanti dal suo illegittimo comportamento, a causa del quale Invitalia – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa s.p.a. ha revocato le agevolazioni concesse alla ricorrente per la realizzazione di un autolavaggio nel territorio comunale.
Visti il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Baronissi, Provincia di Salerno, Santa AN S.r.l., IKEA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. RI IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso introduttivo depositato il 17 luglio 2009 e tre ricorsi per motivi aggiunti -rispettivamente depositati il 25 novembre 2009, il 3 febbraio 2010 e il 12 marzo 2010 - RI SO, in proprio e in qualità di titolare dell'impresa AL.FOR. s.a.s., ha impugnato gli atti amministrativi, in epigrafe in dettaglio specificati, relativi alla procedura espropriativa, condotta dalla Provincia di Salerno e preordinata alla realizzazione del progetto di adeguamento del raccordo autostradale Salerno-Avellino (uscita Lancusi), sulla base di un finanziamento della Regione Campania (Accordo Programma Quadro - Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania).
Il ricorrente assume di essere proprietario della particella n. 1610 e conduttore della particella n. 1612 in ragione di una pregressa locazione commerciale; entrambe le particelle sono comprese nel foglio 3 del Comune di Baronissi.
Sulla particella 1612, il ricorrente aveva presentato al Comune di Baronissi domanda per il rilascio del permesso di costruire per realizzare una attività di autolavaggio. La domanda sarebbe stata a suo avviso illegittimamente pregiudicata dalla variante urbanistica conseguente all'approvazione del progetto provinciale.
Col ricorso introduttivo e con i primi due ricorsi per motivi aggiunti, parte ricorrente ha censurato principalmente il procedimento di variante allo strumento urbanistico del Comune di Baronissi ed il procedimento espropriativo di diretto interesse della Provincia di Salerno.
Si è in particolare lamentato di non avere ricevuto alcuna comunicazione di avvio della procedura espropriativa e di non aver potuto far valere i propri interessi nella fase procedimentale.
Il Tar, con ordinanza n. 433 del 30 aprile 2010, ha rigettato l’istanza cautelare e, con sentenza n. 506 del 18 febbraio 2010, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse la richiesta di accesso agli atti.
Nel frattempo, con nota prot. n. 36082-SPO-DEL del 9 novembre 2010, notificata il successivo 23, Invitalia comunicava la revoca delle agevolazioni concesse alla società ricorrente per mancata presentazione della documentazione necessaria all’erogazione del saldo d’investimento e la invitava a restituire le somme già erogate, per un totale di € 27.663,85.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca e la richiesta di restituzione delle somme con azione proposta avanti il Tribunale di Roma.
2.- Con quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato il 22 aprile 2011, il ricorrente ha proposto domanda di risarcimento del danno nei soli confronti del Comune di Baronissi, lamentando di aver perso il finanziamento concesso da Invitalia s.p.a. per la realizzazione della stazione di lavaggio, a causa della illegittima condotta assunta dagli uffici comunali.
In data 23 febbraio 2018, il TAR ha comunicato l’avviso di perenzione del ricorso, ai sensi dell’art. 82.
Parte ricorrente in data 13 settembre 2018 ha depositato istanza di fissazione d’udienza, manifestando il permanere dell’interesse al ricorso.
Il ricorso è stato quindi inserito nel ruolo dell’udienza del 22 dicembre 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Le parti costituite, Provincia di Salerno, IKEA, Comune di Baronissi hanno depositato memorie e note con le quali hanno argomentato per l’infondatezza delle pretese di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare la provincia di Salerno ha depositato documentazione e memorie con le quali ha rilevato l’improcedibilità per carenza di legittimazione attiva del ricorrente il quale ha ceduto la proprietà della particelle 1610 e non risulta comunque avere, ad oggi, diritti personali o reali sulla particella 1612; l’ulteriore profilo di improcedibilità, posto che il progetto originario è stato riapprovato con modifiche sostanziali nell’anno 2021 ed accompagnato, nella nuova realizzazione, da un secondo e diverso procedimento ablatorio, non impugnato; nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso e dei relativi motivi aggiunti chiedendone il rigetto.
Svoltasi l’udienza, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
3.- Il ricorso introduttivo ed i primi tre ricorsi per motivi aggiunti sono improcedibili.
Come osserva la Provincia di Salerno, il progetto, inizialmente approvato nell'anno 2008, non è stato mai realizzato né potrà mai esserlo, a causa del venire meno della fonte di finanziamento regionale e di una sua rimodulazione complessiva.
Il progetto, successivamente rifinanziato, è stato riapprovato nell’anno 2021 con una variante in diminuzione atteso che, nel frattempo, l'ANAS e lo stesso Comune di Baronissi avevano realizzato opere di viabilità indispensabili per garantire la fluidità del traffico nei pressi della grande struttura di vendita IKEA.
Come rilevabile dalle visure storiche catastali depositate agli atti del giudizio, la particella n. 1610 (intanto frazionata nelle particelle nn. 2122 e 2123) non è più in proprietà del ricorrente.
Da ciò deriverebbe, in primo luogo, la sua carenza di legittimazione attiva, avendo la ricorrente – come comprovato agli atti – ceduto la proprietà della (ex) particella 1610; né risulta comunque avere, ad oggi, diritti personali o reali sulla ex particella 1612.
Per di più, l’originario procedimento espropriativo non ha avuto alcun seguito, essendo stato riapprovato con modifiche sostanziali nell'anno 2021 ed accompagnato, nella nuova realizzazione, da un secondo e diverso procedimento ablatorio che, peraltro, il ricorrente non ha impugnato.
In ogni caso le censure mosse dal ricorrente, essenzialmente limitate alla mancata comunicazione di avvio dell'originario procedimento, sono infondate.
Ed invero, nell'anno 2008, in considerazione dell'elevato numero di proprietari coinvolti dalla procedura espropriativa, le comunicazioni furono ritualmente effettuate, in linea con le prescrizioni di cui all’art. 11 d.p.r. 327/2001, tramite pubblicazione su un quotidiano di rilevanza locale nonché nazionale, come rilevabile dalla documentazione depositata agli atti dalla Provincia di Salerno.
Nell'elenco posto in pubblicazione sono rintracciabili entrambe le particelle in discussione (Comune di Baronissi, foglio 3, part. 1610 e 1612).
Riguardo altresì al procedimento di variante, condotto dal Comune di Baronissi, il ricorrente censura la non necessaria approvazione della variante urbanistica comunale da parte della Provincia di Salerno a fronte di un progetto dalla quest’ultima sottoposto all'organo consiliare dei comuni interessati.
La doglianza è infondata posto che, per effetto della normativa vigente ratione temporis, anche laddove fossero stati condotti passaggi procedimentali non necessari questi non hanno avuto alcuna incidenza sulla complessiva legittimità dell'azione amministrativa.
4.- La legittimità nel suo complesso della procedura espropriativa rende infondata anche la richiesta di risarcimento del danno, in disparte la questione logicamente presupposta della carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente.
In ogni caso, l'avviso iniziale della Provincia di Salerno è stato pubblicato il 21 gennaio 2008, pertanto al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire, avvenuta il 7 novembre 2008, dopo la stipulazione del contratto di locazione commerciale del 16 ottobre 2008, il ricorrente aveva tutti gli elementi per approfondire e valutare il potenziale impatto della nuova viabilità sull'iniziativa imprenditoriale.
Tale impatto, peraltro, come riferito dallo stesso Comune di Baronissi nei propri scritti difensivi, non era incompatibile con la realizzazione dell'autolavaggio, essendo piuttosto necessaria una sua rimodulazione al fine di renderlo conforme col nuovo assetto urbanistico della zona. Questa possibilità, tuttavia, non è stata tenuta in alcuna considerazione dal ricorrente che ora lamenta i danni.
Per quanto sopra, la richiesta di risarcimento del danno va respinta.
In considerazione della complessità della vicenda contenziosa, peraltro risalente nel tempo, si ravvisano le giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui primi tre motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili. Rigetta la richiesta di risarcimento del danno formulata col quarto ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
RI IG, Consigliere, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IG | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO