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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2516/23 R.G. avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
ID (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Soverato, C.F._2 alla Via F. Caminiti, n. 15
Attore in opposizione
CONTRO
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Controparte_1 C.F._3
NO (c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna C.F._4 alla via Barberia n. 9.
Convenuto opposto
Conclusioni delle parti: All'udienza del 28.11.2025 la causa veniva assunta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14.06.2023 ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 392/2023- R.G.1559/2023 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 10.05.2023, su ricorso di , per il pagamento della somma di € 13.163,00, oltre Controparte_1 interessi e spese e competenze del monitorio per € 712,50, nonché rimborso forfettario e accessori di legge.
1 Deduceva l'opponente che: la somma ingiunta trovava titolo nel mancato pagamento del compenso maturato dall'opposto per l'attività professionale di commercialista espletata a favore di
[...]
giusta lettera di incarico professionale datata 2.01.2019, per le annualità 2020, 2021 e Pt_1
2022.
Il mandato professionale conferito a riguardava le prestazioni elencate ai punti Controparte_1
1.1., 1.2, ed 1.3 e con i tariffari indicati nella lettera di incarico del 20.01.2019, per complessivi € 8.500,00 (€ 7500,00 punti 1.1. ed 1.3 - € 1000,00 punto 1.2.).
Assumeva l'opponente essere il rapporto cessato in data 30.06.2021, giusta comunicazione orale dall'opponente al . CP_1
Venendo al dettaglio della somma ingiunta, specificava che il corrispettivo pattuito per il 2020 ammontava ad € 4250,00, avendo il professionista acconsentito, in costanza dell'emergenza Covid, ad una riduzione nella misura del 50% del compenso annuo, da contratto fissato in € 8.500,00.
Dal suindicato importo, presuntivamente maturato in costanza di mandato, non era residuata a debito alcuna somma, né tantomeno era dovuto alcunché a far data dal 30.06.2021, ovvero dal momento in cui era intervenuta la revoca del mandato professionale conferito a . Controparte_1
La circostanza della revoca era pacifica tra le parti tanto che l'opposto faceva menzione a mezzo p.e.c. proprio alla circostanza di non svolgere più, a far data da luglio 2021, l'incarico dettagliatamente previsto nella lettera di conferimento dello stesso.
Con riferimento al pagamento delle singole annualità reclamate, per il 2020, a fronte dei pattuiti € 4250,00 parte opponente ebbe a versare la somma di € 3.600, 00, a residuo della quale parte opposta reclamava l'importo di € 650,00.
Di fatto la somma allo stato corrisposta era da considerarsi satisfattiva in quanto, per via della congiuntura epidemiologica, l'attività svolta da era stata minima e limitata alla Controparte_1 predisposizione delle dichiarazioni fiscali, per la cui formazione le parti ebbero a concordare in contratto il compenso fisso di € 1.000,00, da ridursi quindi concordemente in euro 500,00.
Quanto all'ulteriore periodo da gennaio a giugno 2021, unico semestre per il quale l'opposto avrebbe potuto vantare un compenso, questi ebbe a pretendere la corresponsione di € 8500,00 – somme pattuite a fronte dell'intera annualità- poi decurtate ad € 7600,00, sottratto l'acconto corrispostogli dall'opponente, pari ad € 900,00.
Di fatto in tale semestre non ebbe ad eseguire le prestazioni complessivamente Controparte_1 elencate nella lettera di incarico, essendosi limitato alla mera predisposizione della certificazione unica 2021 e del modello 770/21, curando la trasmissione telematica degli stessi.
Anche in questo caso, gli adempimenti trovavano titolo nell'incarico del 2020, in quanto tale documentazione riportava dati afferenti a quell'anno, tanto che nessun modello F24 era stato addebitato a in data 29.11.2021, come si evinceva dalla documentazione del Parte_1 cassetto fiscale in atti.
2 Le prestazioni non svolte nel semestre in contestazione e per le quali l'opposto reclamava il pagamento erano quelle riportate nella lettera di incarico ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 estrinsecantesi in tenuta delle scritture contabili e contabilità ordinaria, assistenza nella predisposizione ed invio telematico delle dichiarazioni fiscali e, infine, consulenza tributaria, amministrativa, commerciale e gestionale.
La stessa somma di € 900,00 era quindi stata indebitamente trattenuta, vista l'assenza di attività svolta nel 2021 ad eccezione della mera raccolta dati dell'anno 2020.
Nulla era infine dovuto per il restante periodo a far data da giugno 2021, per essere stato revocato il mandato e non avere svolto l'opposto attività alcuna.
Per le già indicate ragioni il decreto opposto doveva essere revocato per essere lo stesso
[...] creditore dell'opposto, ragione per la quale si spiegava contestualmente domanda Pt_1 riconvenzionale.
L'opponente vantava, infatti, il credito di € 2.970,00, quale compenso inevaso delle prestazioni mediche rese a favore dell'opposto e del figlio, specificamente, per il primo, un trattamento biochimico alla cornea, otto visite oculistiche ed una ulteriore visita con annessa topografia cornale e microscopia endotella e due visite oculistiche, con topografia corneale, nei confronti del secondo.
Concludeva chiedendo la condanna di a rifondere l'importo di € 2.970,00 in Parte_2 favore dell'opponente con condanna alle spese legali da distrarsi al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
In data 08.11.2023 ebbe a costituirsi . evidenziando che: - il contenuto del Controparte_1 rapporto di prestazione intellettuale intercorso con l'opponente a far data dalla lettera di conferimento incarico del 02.01.2019 era consistito nell'attribuzione delle seguenti prestazioni: 1) Impianto e tenuta scritture contabili e servizi connessi;
2) consulenza ed assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
3) Consulenza ed assistenza aziendale e tributaria.
La durata dell'incarico era stata predeterminata nell'arco temporale dal 02.01.2019 al 31.12.2022, con pattuizione dei tariffari per ciascuna prestazione ovvero € 7.500,00 per le attività di cui ai punti 1.1. ed 1.3 ed € 1.000,00 per le attività di cui al punto 1.2, così per un totale annuo complessivo di euro 8.500,00, oltre IVA e contributo integrativo previdenziale.
aveva comunicato solo oralmente la revoca del mandato conferito, nonostante il Parte_1 punto 13 della lettera di incarico prescrivesse la forma scritta e l'obbligo di preavviso, tanto che aveva seguitato a non ritirare la documentazione consegnata all'opposto, né ebbe a comunicare allo stesso ed all'agenzia delle entrate la nomina del nuovo consulente;
pertanto, Controparte_1 continuò ad espletare l'incarico revocatogli fino alla data del 31.03.2022.
A fronte dell'espletamento diligente e corretto dell'incarico conferito, mancò di Parte_1 versare le spettanze maturate dal professionista per le annualità 2020, 2021 e per il trimestre gennaio- marzo 2022, per complessivi € 10.375,00, oltre oneri di legge.
3 Premettendo che non essere in contestazione il rapporto professionale tra le parti, Parte_1 per l'annualità 2020, deduceva esser l'importo pattuito dimezzato per accordo delle parti, ritenendo comunque insussistente il residuo debito di € 650,00, valutando esaustiva, in proporzione alle prestazioni rese, la somma versata in acconto di € 3.600,00,
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, per le prestazioni rese nel 2020, era stata effettuata l'elaborazione del LUL, i modelli F24 per il personale dipendente e la redazione della lettera di licenziamento di , nonché l'ulteriore e variegata attività di consulenza Parte_3 commerciale che emergeva dalla corrispondenza tra le parti in atti.
Ancora. In merito all'anno 2021, deduceva come avesse lavorato solo il Parte_1 CP_1 primo semestre e non l'intera annualità ed elaborato e trasmesso telematicamente unicamente il modello 770/2021 e la certificazione unica, ed in ogni caso, per l'intervenuto recesso da giugno 2021, ebbe a rilevare che nulla fosse dovuto per il periodo successivo.
Al contrario di quanto asserito dall'opponente, l'opposto evidenziava che l'attività svolta nel 2021 e nei primi tre mesi del 2020 era stata corposa, variegata ed involgente tutti e tre i punti di cui alla lettera di incarico, come dimostrava l'allegazione del fascicolo monitorio.
Si precisava, infine, che il corrispettivo maturato per i tre mesi di attività svolta da gennaio a marzo 2022, oltre accessori, era pari alla quarta parte del compenso annuo, ovvero € 2.125,00, di conseguenza, l'opposto era creditore della somma complessiva di € 10.375,0 per compensi professionali, oltre oneri di legge, per un totale di € 13.163,80.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale, chiedeva accertarsi la debenza della somma ingiunta, condannando
[...] al pagamento della somma di euro 13.163,80, o della diversa somma maggiore o minore Pt_1 ritenuta di giustizia, per le causali di cui in narrativa.
In merito alla domanda riconvenzionale, essa era inammissibile perché non connessa a quella principale e totalmente avulsa dall'oggetto della domanda principale, riguardando l'attività professionale di medico oculista del Carito.
Tra l'altro l'operazione praticata su aveva avuto esiti infausti, per il ristoro dei Controparte_1 cui danni lo stesso si proponeva di agire e difendersi nelle sedi opportune, ragione per la quale la domanda de quo non poteva trovare ingresso nel presente giudizio.
L'intervento in contestazione, infatti, era stato eseguito all'interno di struttura ospedaliera senza che fosse data prova da di avere agito privatamente, oltre ad essere rimasto Parte_1 indimostrato il quantum della somma pretesa.
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice accogliesse la domanda riconvenzionale, chiedeva volersi compensare, ai sensi del 1241 e ss., c.c. le somme a tale titolo riconosciute in favore di
[...]
con quelle spettanti a , giusta lettera di incarico del 02.01.2019. Pt_1 Controparte_1
4 proponeva altresì domanda riconvenzionale per vedersi riconosciuta la Controparte_1 remunerazione dell'attività di emissione di fatture elettroniche per il periodo dal 2019 al 2021 in nome e per conto di in quanto attività aggiuntiva e, pertanto, esulante dalle Parte_1 previsioni di cui alla lettera di incarico.
La suindicata attività, sulla scorta delle indicazioni dell'Associazione nazionale dei commercialisti, doveva essere stimata in € 1.200,00, come in atti, oppure, in via subordinata, doveva essere stimata in base al decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012 - tabella C – contenente i parametri per la liquidazione dei compensi dei dottori commercialisti.
Acquisita la documentazione e svolta l'istruttoria, all'udienza dell'11.1.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 28.11.2025 ai sensi dell'arrt. 281 quinquies e 189 c.p.c.; alla detta udienza la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della proposta opposizione al decreto ingiuntivo, il procedimento per ingiunzione diviene un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del credito ingiunto.
La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo;
per l'effetto l'onere della prova del credito incombe sul creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art.2967 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Orbene, ha richiesto il corrispettivo delle prestazioni professionali svolte in Controparte_2 favore del . Pt_1
Ai fini dell'accertamento del diritto al compenso e dell'eventuale inadempimento, assume rilievo centrale l'individuazione del contenuto specifico dell'incarico e l'esame delle attività effettivamente svolte dall'opposto, secondo i criteri generali sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c. Pertanto, l'accertamento della fondatezza della domanda di pagamento, così come delle contestazioni sollevate dal cliente, deve essere condotto alla luce della disciplina civilistica della prestazione d'opera intellettuale e delle regole che governano l'esatto adempimento dell'obbligazione professionale.
Fatta tale premessa, occorre innanzitutto stabilire l'effettiva durata dell'incarico conferito per il triennio 2019- 2022, rispetto al quale parte opponente ha esercitato un recesso anticipato, senza rispettare le prescrizioni contrattuali di cui all'art. 13, sulla cui scorta lo stesso doveva formalizzarsi a mezzo racc. A/R o p.e.c., con il rispetto del preavviso di mesi tre.
È, infatti, pacifico tra le parti che il recesso da parte del sia stato comunicato oralmente nel Pt_1 mese di giugno 2021.
5 Nel contratto d' opera intellettuale il cliente conserva la facoltà di recedere ad nutum ai sensi dell'art. 2237, comma 1, c.c., ma la previsione non ha carattere imperativo ed inderogabile, incontrando la stessa un limite nella facoltà riconosciuta all'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., così potendo le parti escluderla o dettarne limiti e modalità, come avvenuto nel caso di specie.
In particolare, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2237 c.c., non è da escludersi , laddove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, che alle stesse possano applicarsi, in difetto di specifiche determinazioni, le normali regole relative all'inadempimento dei contratti, con la possibilità, in un contratto a prestazioni corrispettive, di avvalersi di quella forma di autotutela rappresentata dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.
Nel caso di specie, parte opponente non ha rispettato i requisiti di forma e preavviso previsti in deroga alla disciplina legale da quella pattizia di cui all'art. 13, ma, al contrario, è stato inadempiente ad un'obbligazione contrattualmente prevista, ragione dalla quale discende l'inefficacia del recesso esercitato.
La Corte di cassazione ha, infatti, chiarito che “il recesso comunicato in forma diversa da quella stabilita contrattualmente è inefficace, salvo che risulti una volontà comune delle parti di derogare alla forma convenzionale”. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18971 del 13/06/2022).
La forma scritta pattuita assume, dunque, natura di forma convenzionale necessaria ai fini dell'efficacia dell'atto e non può essere sostituita da una dichiarazione orale unilaterale del cliente.
Ne consegue che il recesso orale, effettuato in violazione della forma scritta ed in assenza del preavviso contrattualmente previsto, deve ritenersi privo di effetto estintivo e, pertanto, insufficiente a sciogliere il vincolo contrattuale.
Permangono, dunque, gli obblighi del cliente sino allo spirare del termine concordato pattiziamente, oppure, come nel caso de quo, fino alla data in cui parte opposta abbia dichiarato di avere svolto attività professionale, ovvero marzo 2022.
In merito al quantum della prestazione ingiunta, che l'opposto contesta nella sua totalità, va evidenziato le parti avessero previsto, al punto 4° della lettera di incarico, degli onorari fissi a corrispettivo delle prestazioni nello stesso elencate ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 per complessivi € 8.500,00 (1.1. ed 1.2=7500,00-1.3=1000,00).
Veniamo ora alla contestazione dell'importo complessivamente ingiunto pari ad € 13.163,80, a fronte del quale parte opponente sostiene nulla sia dovuto, per ragioni differenti afferenti ai singoli scaglioni temporali dell'attività professionale, che si vagliano a seguire.
Le parti concordano nel sostenere di avere dimezzato, alla luce della congiuntura epidemiologica da Covid, l'importo annuo da corrispondersi per il 2020 in € 4.250,00, a fronte del quale sarebbero residuate a debito € 650,00 a dire dell'opposto neppure dovute.
ha sostenuto, infatti, che essendo intervenuto il licenziamento dell'unica Parte_1 dipendente nel 2020 ed avendo dovuto nello stesso anno procedere alla chiusura dello studio
6 medico, come comprovato dalla domanda di accesso al CIG in data 31.03.2020, l'importo già corrisposto era da ritenersi satisfattivo.
Il rilievo non coglie nel segno, atteso che il compenso pattuito deve comunque essere corrisposto, sebbene nella misura dimidiata concordata dalle parti, non rilevando la chiusura dell'attività medica di avendo documentato l'attività svolta nell'anno in Parte_1 Controparte_2 contestazione.
Contr Procedendo con l'esame dell'allegazione del fascicolo monitorio risulta prodotta la da aprile a luglio 2020 ascrivibile al punto 1.2., inerente alla predisposizione di documentazione fiscale, così come la stessa domanda di accesso alla CIGC, la fatturazione 20-21 di cui al fascicolo monitorio che rientra nel punto 1.1. della contabilità ordinaria, nonché la consulenza aziendale di cui al punto 1.3, di cui è espressione il carteggio e-mail allegato alla comparsa di risposta e, infine, risulta l'invio telematico del modello F24 (cfr. ultimo allegato atto di citazione).
Alla luce delle suindicate considerazioni la somma pari ad € 650,00, pari al residuo debito per l'anno in contestazione, è dovuta e deve essere corrisposta a . Controparte_1
Quanto all'attività svolta per l'annualità 2021, periodo che va considerato nella sua interezza vista l'inefficacia del recesso esercitato a giugno del medesimo anno, per il quale parte opponente ha preteso la somma complessiva di € 8.500,00, da cui, decurtato l'acconto di € 900,00, residua a debito la somma di € 7.600,00.
Dall'analisi della documentazione in atti emerge la formazione del modello F24, nonché della certificazione unica 2021 e del modello 770/21, tutte attività ascrivibili a quelle elencate nel punto 1.2. del contratto, risulta altresì la fatturazione del medesimo anno, accorpata nella corrispondenza allegata alla comparsa di risposta e sussumibile nel punto 1.1, così come dal carteggio e-mail emerge attività di consulenza aziendale in merito alla corresponsione Imu ed altre imposte (punto 1.3 della lettera di incarico).
L'attività svolta nell'anno 2021, involge, dunque, per l'intera annualità l'attività tutta di cui ai tre punti di elencazione, per la quale la parte opposta ha reclamato l'importo annuo complessivo di € 8.500,00, a fronte del quale l'opposta ha corrisposto la sola somma di € 900,00, così residuando a debito l'importo di € 7.600,00.
Relativamente alle tre mensilità da gennaio a marzo 2022, non risulta, al contrario, documentata attività ulteriore, se non la mera comunicazione di tenuta delle scritture contabili e una comunicazione di ravvedimento operoso (doc. 10 ed 11), quest'ultima esclusa da contratto dalle attività remunerate.
Di conseguenza, in assenza di comprovata attività professionale per il suindicato periodo, non spetta remunerazione alcuna al professionista incaricato e, pertanto l'importo complessivamente maturato dallo stesso a titolo di onorario ammonta a complessivi € 8.250,00 oltre accessori di legge. Su tale somma, maggiorata degli accessori di legge, spettano gli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo.
7 Passando all'esame della domanda riconvenzionale, la stessa deve essere dichiarata inammissibile;
ed, infatti, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito.
Orbene, è ammissibile anche la domanda riconvenzionale che, non comportando lo spostamento di competenza, presenti un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus; nel caso in esame, il diverso titolo posto a base della domanda riconvenzionale non presenta alcun collegamento oggettivo con quello sotteso alla domanda avanzata in via principale, così da doversi escludere la trattazione nel medesimo giudizio (così Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5484 del 01/03/2024). Trattasi di domande relative a prestazioni professionali distinte e aventi solo occasione nella conoscenza dei soggetti che ebbero a renderle l'una in favore dell'altra.
Nel caso di specie, parte opponente a fronte di un'ingiunzione di pagamento di compensi per l'attività professionale di commercialista, ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso che avrebbe maturato per prestazioni oculistiche eseguite in favore di CP_1
e del figlio.
[...]
Trattasi di rapporti contrattuali che hanno dato origine a pretese creditorie diverse e prive di alcuna connessione che, per ragioni di economia processuale, ne giustifichi la decisione simultanea.
Deve essere, altresì, dichiarata inammissibile la reconventio reconventionis proposta dall'opposto che avrebbe dovuto trovare la sua giustificazione in un ampliamento del thema decidendum da parte dell'opponente che, a sua volta, abbia proposto domanda riconvenzionale, in quanto, solo in tale ipotesi, il convenuto sul piano formale e attore sul piano sostanziale, non incorre nel divieto di nuove domande (Cass. civ., n. 16564/2018 e Cass. Civ. n. 5415/2019).
Nel caso di specie, parte opposta ha domandato il pagamento di un'obbligazione pecuniaria per attività professionale di fatturazione elettronica svolta, a suo dire, in esubero rispetto a quella contemplata a titolo di contabilità ordinaria nella lettera di incarico, i cui compensi vennero richiesti nel ricorso monitorio;
appare evidente che la domanda non dipende affatto dal titolo fatto valere dalla parte opponente, peraltro, in una domanda dichiarata inammissibile di tal che anche la reconventio reconventionis proposta è inammissibile.
Pertanto, deve essere accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 392/2023 reso dal Tribunale di Catanzaro che va revocato e condannato al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
della somma di € 8.250,00 a titolo di compensi professionali per l'attività svolta, oltre
[...] accessori, interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo..
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014, al valore dell'importo riconosciuto (compresa nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), ai minimi, attesa la natura delle questioni trattate.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Catanzaro n. 392 del 10.5.2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento della somma di € 8.250,00 oltre accessori in favore di Parte_1
, nonché interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
Controparte_1
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente e la reconventio reconventionis proposta da parte opposta;
- Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.540,00 per onorari, oltre IVA CPA e spese generali al 15%.
Catanzaro 9.12.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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