CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/07/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 737/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tem- Parte_1 pore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Mariasilvia
Mandarino, elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali della società in Genova, V. Dante 4,
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, Controparte_1 dall'avv. Roberta Borchi, presso il cui studio in Genova, Via Ceccardi
3/6, è elettivamente domiciliata,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, in ac- coglimento del presente appello, in riforma dell'ordinanza impugnata del Tribunale di Genova RG 1276 del 21.6.2023, dato atto dell'avvenuto pagamento dei CP_2 di cui è causa in data 30.6.2023, con il pagamento delle somme Parte_2 spettanti in base alla normativa vigente in materia (come quantificate nel doc 14 a)
b) c) fascicolo P.I. di primo grado), nonché di tutte le somme ex adverso richieste in adempimento della sentenza di primo grado, così decidere: - Accertare e dichia- rare come l'offerta di di pagamento al sig. delle somme Parte_1 CP_1 dovute per i Buoni Postali Fruttiferi oggetto di causa, era già stata rappresenta-
1 ta/documentata nel procedimento svolto dinanzi all'Arbitro Bancario e Finanziario di Torino, conformemente al quadro normativo vigente – richiedendo la previa consegna degli originali dei titoli in ufficio postale ed era stata ulteriormente ribadi- ta nella Comparsa di costituzione di nel giudizio di primo grado, limitata- Pt_1 mente alle somme quantificate negli allegati Prospetti CdP (doc. n. 14 a) b) e c) fascicolo di parte del giudizio di primo grado), e corrisposte in data 30.6.2023 Co (doc. 3 fasc. secondo grado Riformare l'ordinanza impugnata dichiarando la conformità dell'operato di alle disposizioni imperative contenute Parte_1 nelle leggi e nei DM menzionati in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande presentare dal sig. di corresponsione di ulteriori somme e dichiarare che CP_1 null'altro è dovuto per i Titoli di cui è causa rispetto a quanto risultante dagli elabo- rati Prospetti presenti sul sito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (doc. 14 – lettere a, b, c) fascicolo primo grado) e già pagato. Con ogni conseguenziale pronuncia.
Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per la parte Appellata: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e dedu-zione reietta, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque re- spingere l'impugnazione proposta da avverso l'ordinanza Parte_1 del Tribunale di Genova emessa a conclusione del procedi-mento ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. R.G. n. 1276/23, depositata il 21/6/23 e non notificata, con la conferma della stessa e la condanna dell'appellante alle spese di causa.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. allegando di avere sotto- CP_1 scritto, nel periodo 05.03.1991/20.06.1991, insieme alle signore e CP
, 19 buoni postali serie Q con clausola di “pari facoltà di rimborso”, CP_5 tutti per l'importo di Lire 500.000.
Dopo il decesso della sig. in data 21 febbraio 2021 e la scadenza CP dei buoni, aveva rifiutato il rimborso “a vista” dei buoni stante il Parte_1 decesso di uno dei cointestatari e successivamente, avendo proposto CP_1 ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario e Finanziario e avendo Parte_1 preso atto del mutamento di orientamento della Suprema Corte, la convenu- ta aveva riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso, offrendo tuttavia una liquidazione (€ 54.486,67) diversa e inferiore rispetto a quella richiesta (€
98.268,76).
Ad avviso del ricorrente, la differenza sul quantum era dovuta a una scorret- ta applicazione del trattamento fiscale, poiché l'intermediario aveva applicato
2 la ritenuta fiscale ogni bimestre, mentre avrebbe dovuto applicarla una volta soltanto, dopo che i buoni fossero stati resi disponibili al sottoscrittore.
Con il proprio ricorso, chiedeva pertanto il rimborso di € 98.268,76. CP_1
si costituiva in giudizio, ribadendo la conformità del Parte_1 proprio comportamento a quanto indicato nel DM 23 giugno 1997 in materia di tassazione dei buoni postali fruttiferi, attesa l'applicazione annuale ai BBF in esame del prelievo fiscale obbligatorio per legge, introdotto con DL n.
556/1986, poi sostituito dall'imposta sostitutiva sugli interessi nella misura del 12,5%.
Con ordinanza resa in data 21 giugno 2023 nel procedimento RG n.
1276/2023 il Tribunale di Genova così statuiva:
“Il Giudice condanna a pagare ad l'importo di Parte_1 Controparte_1
€ 62.606,52, oltre interessi dal 19/6/21 al saldo, subordinatamente alla con- segna degli originali dei buoni per cui è causa indicati in motivazione.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 5.127,00 per compenso di avvocato oltre spese generali ed oneri di leg- ge ed € 406,50 per esborsi.”.
Il Tribunale ripercorreva l'evoluzione normativa in materia, evidenziando, in particolare, che sino al 1986 gli interessi e gli altri frutti dei buoni fruttiferi po- stali erano esenti da imposizioni fiscali e che, dopo l'emissione dei buoni fruttiferi postali della serie Q ad opera del D.M. 13.06.1986, era intervenuto il
DL n. 556/1986, convertito con modifiche dalla Legge 759/1986, che aveva disposto il venir meno dell'esenzione di cui sopra e stabilito una ritenuta d'imposta del 12,50% per le persone fisiche sugli interessi “corrisposti” ai possessori dei BPF.
L'art. 1 del citato DL 556/1986 dispone: “ ...
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 set- tembre 1973, n.600” e l'art. 26 comma 1 del d.p.r. n. 600/1973 prevede che la ritenuta sia applicata “sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai posses- sori.”
Tale disciplina fiscale è stata modificata dal D. Lgs. n. 239 1 aprile 1996, che ha introdotto con l'art. 2 un'imposta sostitutiva in misura comunque pari al
12,50%, disponendo: "Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, … gli interessi ed altri proventi delle
3 obbligazioni e degli altri titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel perio- do di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello
Stato: a) persone fisiche (…)".
Il Decreto Ministeriale 23/6/97 ha istituito una nuova serie di buoni e, all'art. 7, ha regolato il regime di tassazione dei buoni emessi fino al 31.12.1996 – compresi quelli appartenenti alla serie Q per cui è causa -, disponendo che per questa categoria di Buoni “gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della rite- nuta fiscale", normativa che, evidenziava il Tribunale, si pone in evidente contrasto con il D.L. n. 556/1986 e D. Lgs. n. 239/1996, quanto all'individuazione del momento impositivo.
Il contrasto doveva, ad avviso del primo Giudice, essere risolto attraverso il ricorso al criterio gerarchico e, poiché il DM è fonte subordinata rispetto ai decreti aventi forza di legge, esso doveva essere disapplicato in favore delle disposizioni contenute nel D.L. n. 556/1986 e nel D. Lgs. n. 239/1996 nelle parti in cui non è con essi compatibile, come, appunto, in ordine alla indivi- duazione del momento impositivo.
aveva pertanto erroneamente anticipato il momento impositi- Parte_1 vo, operando una capitalizzazione annuale degli interessi di volta in volta maturati al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%, trattenuta ogni anno, mentre la trattenuta fiscale avrebbe dovuto essere applicata una volta sol- tanto al momento dell'incasso dei buoni, ai sensi del D. Lgs. n. 239/1996.
Avverso tale decisione interponeva appello , con atto di ci- Parte_1 tazione ritualmente notificato in data 20 luglio 2023, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di costituzione depositata in CP_1 data 18 dicembre 2023, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza 1 gennaio 2024 il CI formulava proposta conciliativa cui le parti, all'udienza del 14 marzo 2024, dichiaravano di non volere aderire.
Il CI fissava l'udienza del 4 dicembre 2024 per provvedere alla rimessione della causa al Collegio, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposi- to telematico di sintetiche note scritte e assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche e, con ordinanza 11 marzo 2025, trat- teneva la causa a decisione per riferirne al Collegio.
4 Con provvedimento 31 marzo 2025 il Presidente, visto il programma per lo smaltimento delle cause arretrate, disponeva l'assegnazione della
contro
- versia a Consigliere Ausiliario e ne disponeva la rimessione sul ruolo, fis- sando udienza di precisazione delle conclusioni al 16 aprile 2025.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vano le conclusioni e, con ordinanza 13 maggio 2025, il Giudice Ausiliario istruttore tratteneva la causa a decisione per riferirne al Collegio.
1. L'appello
censura le decisione di primo grado con quat- Parte_1 tro motivi di gravame.
Primo motivo di appello -Sulla tassazione dei Buoni Postali Frutti- feri – Violazione ed errata applicazione della normativa fiscale
(DPR 602/73 – DPR 601/73 – DM 23.6.1997 art. 7).
L'appellante evidenzia che il servizio relativo ai Buoni Postali Parte_2
è svolto da in qualità di collocatore, per conto Parte_1 dell'emittente Cassa Depositi e Prestiti spa e che al momento della presentazione dei titoli in originale l'importo offerto in liquidazione è de- terminato attraverso la consultazione della Piattaforma CdP, che de- termina il controvalore al netto delle ritenute fiscali.
Il Tribunale ha ritenuto che la normativa di cui al DM 23/6/97 si pones- se in contrasto con il DL 556/1986 e con il D. Lgs. 239/1996 quanto all'individuazione del momento impositivo e lo ha superato disappli- cando il DM 23/6/97 ma, così argomentando, non ha, ad avviso dell'appellante, tenuto conto del quadro generale che regola la mate- ria.
I BFP di cui è causa sono disciplinati, oltre che dalla fonte contrattuale, nei DPR 156/73 e 256/89, nel DL 556/86, convertito nella L n. 759/86, istitutivo della Ritenuta fiscale e nel DL n. 239/1996, che ha istituito l'imposta sostitutiva sugli interessi, ancora oggi prevista nella misura del 12,5%; ai sensi dell'art. 173 del DPR n. 156/1973, le variazioni del saggio di interesse sono disposte con decreto del Ministero del Teso- ro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale;
i BFP per cui è causa sono regolati dal DM 13.6.1986 (doc. 2 fascicolo di primo grado), nel quale è indica-
5 to il rendimento spettante alla liquidazione dei Titoli;
l'art. 7 del DM
23.6.1997 (“Modificazioni dei saggi di interesse sui libretti di risparmio ed istituzione di nuovi buoni postali fruttiferi”) ha previsto che per i pri- mi 20 anni di vita dei BFP Serie Q emessi fino al 31.12.1996, gli inte- ressi continuino ad essere capitalizzati annualmente al netto della rite- nuta fiscale;
l'art. 3, comma 2, lettere d) e e) del DPR 602/1973, ri- chiamato dall'art. 1, comma 3, lettera b) del DL n. 556/1986, in relazio- ne all'Amministrazione Postale, prevede che “sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo di imposta ancorché non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, se- condo comma, del decreto indicato al n. 1, maturati nel periodo di im- posta ancorchè non corrisposti.”
La differenza tra l'impostazione della parte ricorrente, accolta con l'ordinanza impugnata, e quella di consiste nel fatto che, Parte_1 secondo l'odierno appellato, il montante che costituisce la base su cui va applicato di anno in anno l'interesse composto per i primi 20 anni, va calcolato al lordo della Ritenuta fiscale e dell'imposta sostitutiva, Contr mentre secondo l'appellante, Cassa Depositi e Prestiti e tale cal- colo va eseguito al netto della ritenuta fiscale e dell'imposta sostitutiva.
L'importo bimestrale riferito all'ultimo decennio è stato stampato su modelli cartacei predisposti dall'Istituto Poligrafico dello Stato a ridosso dell'emanazione del DM 13.6.1986 (cui è seguito l'approvvigionamento delle migliaia di uffici postali italiani), prima che la ritenuta fiscale e l'imposta sostitutiva venissero introdotte e modificate, e, poiché
l'importo bimestrale non è altro che l'applicazione dell'interesse del
12% sul montante massimo raggiunto al ventesimo anno, con la capi- talizzazione calcolata senza detrarre alcuna ritenuta o imposta perché non esistevano, di fatto si pretende siano corrisposti - per la terza de- cade - interessi che maturano su un montante quantificato senza de- durre la ritenuta fiscale e l'imposta sostitutiva.
Il procedimento corretto consiste invece, prosegue l'appellante, nel capitalizzare gli interessi per i primi venti anni al netto della ritenuta fi- scale e di imposta sostitutiva e poi utilizzare il montante che risulta al
6 ventesimo anno quale base per calcolare gli interessi per i successivi dieci anni.
Il DPR n. 600/73, all'art. 26, non è in contrasto con il calcolo degli in- teressi al netto della ritenuta fiscale poiché afferma che questa si ap- plica agli “interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori” e la capi- talizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale, come previsto dall'art. 7 DM 23.6.1997, appare coerente con la suesposta previsione normativa, posto che gli interessi sui buoni postali maturano anno per anno e subiscono una capitalizzazione composta proprio perché disponibili per il cliente a prescindere dalla concreta esigibilità, legata invece al rimborso effettivo del titolo.
Secondo motivo di appello – Sulla pretesa disapplicazione del DM
23.6.1997
Il primo Giudice, si duole l'appellante, ha disapplicato il DM 23 giugno
1997 privilegiando un'interpretazione letterale, ma i BFP sono docu- menti di legittimazione e non hanno natura di titoli di credito, non sono dotati dei requisiti di letteralità, autonomia e astrattezza e sono sottratti alla libertà contrattuale dei privati, poiché il loro contenuto è soggetto ad integrazioni dall'esterno ex art. 1339 c.c..
In ogni caso, il Giudice Ordinario ha il potere di disapplicare atti ammi- nistrativi e regolamenti generali solo nelle controversie nelle quali il provvedimento amministrativo non costituisca il fondamento stesso della posizione giuridica dedotta in giudizio ovvero l'oggetto diretto del- la controversia, ma venga in rilievo solamente come suo antecedente logico, dando luogo a una questione pregiudiziale in senso tecnico og- getto di mero accertamento incidentale.
Nella vicenda che ci occupa, il DM 23 giugno 1997 è direttamente de- terminativo del rapporto dedotto in lite e la sua legittimità non è oggetto di un accertamento meramente incidentale.
Prosegue l'appellante con l'evidenziare altresì che il c.d. regime di
“provvedimento amministrativo”, tra cui vi è il “Decreto Amministrativo”, prevede che l'atto illegittimo diventi inefficace in sede amministrativa
(per l'annullamento d'ufficio ex art. 21 nonies L. 241/1990), ovvero in sede giurisdizionale (per sentenza del G.A. ex art. 34 c.p.a., se impu- gnato nei brevi termini decadenziali di cui all'art. 29 c.p.a. decorrenti dai momenti individuati dall'art. 41 c.p.a.), divenendo esso, altrimenti,
7 inoppugnabile, oppure ai sensi dell'art. 5 L. 2248/1965, ma in tal caso solo se l'atto è “non conforme alle leggi”, ipotesi che non ricorrono nel caso in esame, ragion per cui non sussistevano presupposti per la di- sapplicazione del DM 23.6.1997.
Infine , nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non aveva chiesto la di- CP_1 sapplicazione del DM citato, onde la decisione impugnata è altresì, ad avviso dell'appellante, viziata per ultrapetizione.
I primi due motivi di gravame, che per ragioni di connessione de- vono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
Occorre in primo luogo considerare che il Supremo Collegio, con l'arresto a SSUU n. 3963 del 2019, ha chiarito che i decreti ministeriali attuativi della delega di cui all'articolo 173 del D.P.R. 156/1973 hanno il potere di integrare il contratto relativo ai buoni postali fruttiferi in virtù dell'articolo 1339 c.c. (secondo cui le clausole ed i prezzi di beni e ser- vizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto anche in so- stituzione delle clausole difformi apposte dalle parti).
Si legge, infatti, nella motivazione del citato arresto che: “E' costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione ... tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato
a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all' interno del con- tratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secon- do la previsione dell'art. 1339 c.c..”.
Non possono pertanto esservi dubbi circa l'efficacia cogente del De- creto Ministeriale 23/6/97, laddove ha espressamente previsto che gli interessi sui buoni della serie Q vadano capitalizzati al netto della rite- nuta fiscale e infatti il Supremo Collegio (cfr., tra le molte, sez. III, Or- dinanza n. 36581 del 30 dicembre 2023 e Sez. I, Ordinanza n. 4748 del 14 febbraio 2022) ha costantemente affermato che, in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del
D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del
1974, convertito in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, an- che in pejus, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente
8 (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di program- mazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come ta- le idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle par- ti.
Ha dunque errato il primo Giudice nel ritenere disapplicabile l'art. 7 del
DM 23 giugno 1997, anche se la capitalizzazione degli interessi com- porta che gli interessi maturati annualmente vengano sommati al capi- tale e a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo alla determi- nazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento, montante che risulta ov- viamente inferiore quando la capitalizzazione avviene al netto della ri- tenuta, anziché al lordo.
L'accoglimento dei primi due motivi di gravame esime la Corte dallo scrutinare il terzo motivo d'appello, con cui de- Parte_1 duce che, nel caso di conferma della sentenza impugnata, andrebbe comunque modificata la data di decorrenza degli interessi e il quarto motivo d'appello, che attiene alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
2 Le spese di lite
La riforma dell'impugnata decisione impone infatti in ogni caso alla
Corte di procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le molte, sez. I, Sentenza n. 14916 del 13 Luglio 2020; sez. III, Ordinan- za n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza n. 3438 del 22 feb- braio 2016 e sez. VI Lavoro, Ordinanza n. 6259 del 18 marzo 2014).
Stante la soccombenza della parte odierna appellata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono essere poste a suo carico le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come segue, in base ai parametri di cui al
DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00) e della natura della controversia, nonché del- la circostanza che il giudizio di primo grado si è svolto nelle forme del rito sommario:
I grado
9 1. fase di studio € 919,00
2. fase introduttiva € 777,00
3. fase decisionale € 1.701,00
Totale complessivi € 3.397,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
II grado
1. fase di studio € 1.134,00
2. fase introduttiva € 921,00
3. fase di trattazione € 1.843,00
4. fase decisionale € 1.911,00
Totale complessivi € 5.809,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie l'appello e, in riforma dell'appellata ordinanza, accerta e dichiara che, stante l'avvenuta corresponsione da parte di
[...]
ad dell'importo di € 53.960,48 in data Pt_1 Controparte_1
30 giugno 2023, null'altro è dovuto dalla parte appellante alla parte appellata;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sostenute dalla parte ap- pellante che liquida, quanto al primo grado, in € 3397,00 per com- pensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta e, quanto al secondo grado, in € 5.809,00 per compensi di avvoca- to, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta e oltre € 382,50 per esborsi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 11 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
10