Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 8998/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8998/2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pellegrino Demetrio, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Sica Salvatore, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 01.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore , nato a [...] il [...], Persona_1 durante la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Con ricorso depositato in data 25.11.2024, il ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento condiviso del minore con residenza abituale presso di sé; 2) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale descritto nel ricorso;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore del minore di € 150,00, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 28.02.2025 si costituiva la quale dava Controparte_1 atto di aver raggiunto con la controparte un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore.
All'udienza del giorno 01.04.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti in virtù dell'accordo raggiunto (depositato in data 28.02.2025) chiedevano di volere regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“A. Il figlio minore resterà affidato in maniera condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori, che eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale, ma con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra , Controparte_1 presso l'abitazione sita in Sicignano degli Alburni (SA), alla Via Ripa -
Castelluccio n. 11.
B. Le decisioni di maggior interesse per il figlio saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
C. Il minore avrà residenza abituale presso la madre e sarà domiciliato presso entrambi i genitori, frequentandoli liberamente secondo gli accordi dei genitori, nel rispetto delle esigenze del figlio e in pieno spirito di cooperazione e buona fede.
Pertanto, il papà si impegna a comunicare alla madre con ragionevole preavviso l'intenzione di esercitare il proprio diritto di visita del figlio.
D. In caso di disaccordo tra i genitori, il diritto di visita sarà regolamentato dalle seguenti disposizioni, la cui efficacia decorrerà dal ricevimento a mezzo raccomandata della volontà dell'altro coniuge di volersene avvalere.
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- Il padre potrà tenere con sé il minore a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 20.00.
- Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore.
- Durante il periodo delle festività Pasquali il minore trascorrerà alternativamente il giorno delle Palme con un genitore ed il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis con l'altro.
- Il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore residente in mancanza di diverso accordo.
- Durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni, non consecutivi, e quindi con permanenza massima di 7 giorni presso ciascun genitore, che verrà dagli stessi concordato entro il 31 maggio di ogni anno.
- Nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con la mamma il giorno della festa della mamma, il suo compleanno ed onomastico;
il minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, il suo compleanno ed onomastico.
- Resta inteso che i genitori si impegnano, in maniera ragionevole, a favorire i contatti telefonici con il figlio nei giorni in cui il minore starà con l'altro genitore.
E. Ciascuno dei genitori fornirà al figlio vitto e alloggio nel tempo in cui il figlio resterà presso di sé, coprendo anche ogni ulteriore spesa legata alla convivenza.
F. Il padre non co-residente corrisponderà all'altro genitore, a titolo di mantenimento del figlio minore, un assegno perequativo mensile netto di Euro
200,00, annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese. Qualora dovessero intervenire modifiche significative delle circostanze personali o economiche di una delle parti, l'accordo potrà essere oggetto di revisione, previo accordo tra le parti o su disposizione del giudice competente.
G. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del
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documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico al figlio minore. In particolare, previa comunicazione indirizzata al papà e con il suo consenso, quest'ultimo, considerate le origini straniere della mamma, si impegna a non ostacolare, nel pieno rispetto dei principi vigenti in materia di responsabilità genitoriale, l'eventuale espatrio del figlio minore presso il luogo d'origine della madre.
La madre, in tale comunicazione, dovrà sottoscrivere l'impegno a rientrare in
Italia ad una data prefissata.
H. I genitori si impegnano a concordare le spese straordinarie non urgenti per il minore e a far fronte o ripartirne i relativi costi in parti uguali al 50%. Cadranno, pertanto, a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese di istruzione, mediche, sportive e ricreative, che eventualmente si renderanno necessarie per la prole.
Le spese non prevedibili verranno ripartite per il 50% a carico del padre e per il
50% a carico della madre.
I. Il presente accordo avrà efficacia immediata sin dal momento della sua sottoscrizione.
L. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia”.
Alla medesima udienza il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, il Collegio ritiene che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi del minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e il minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore , nato a [...] il [...], avvenga secondo le Persona_1 condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti depositato telematicamente in data
28.02.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 01/04/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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