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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4703/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.4.2025 da
1) Parte_1
Nato a Tropea (VV) il 18.04.1985
Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marcello Mercatante del Foro di Vibo Valentia con studio sito in via Umberto, 28 – 89851 -
San Costantino Calabro (VV), pec presso il quale ha eletto domicilio Email_1 telematico
e
2) Parte_3
Nata a Milano (MI), il 12.12.1988
Cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giulia Menetto del Foro di Milano con studio sito in via Carlo Pisacane, 2 - 20016 Pero
(MI), pec presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio civile in Ricadi (VV) in data 27.04.2018
(anno 2018, atto n. 1, parte I)
separati consensualmente avanti al Tribunale di Vibo Valentia, nel procedimento R.G. 275/2023 con decreto di omologazione n. 3627/2023 del 16.05.2023 pagina 1 di 6 con il seguente figlio: nato il [...], a [...] Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore, verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori ai sensi Parte_4 dell'art. 337-bis e ter c.c. con collocamento prevalente dello stesso presso la residenza materna;
2) I genitori si impegnano a curare, educare ed istruire con costanza e continuità Pt_4 esercitando in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale, obbligandosi ad adottare concordemente le scelte educative e tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la vita futura del minore, nonché a prendere armonicamente fra loro tutti i provvedimenti, gli interventi e le decisioni nell'interesse esclusivo del figlio;
3) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_4 Parte_3 del figlio l'importo di € 255,00, entro il giorno 1° di ogni mese (per n. 12 mensilità), a mezzo Pt_4 bonifico bancario e a decorrere dal mese di marzo 2025; detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Il sig. corrisponderà altresì il 50% delle c.d. spese straordinarie relative al figlio , Pt_4 Pt_4 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in pagina 2 di 6 Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Le detrazioni per il figlio minore continueranno ad essere ripartite al 50% tra i genitori;
6) L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra Parte_3
7) Il padre eserciterà il proprio diritto /dovere di visita secondo il seguente calendario:
a. un finesettimana alternato (il sabato e la domenica) dalle ore 10.00 fino alle ore 15.00 con prelievo e riaccompagnamento da e presso la residenza / il domicilio materno;
b. tutti i martedì ed i giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 (o in ogni caso dall'orario di uscita dalla scuola) sino al termine degli allenamenti di calcio e/o comunque entro le ore 19.30 c.a.; il rientro del bambino avverrà entro le 20.30 c.a. nel caso in cui i genitori concordino che ceni con il papà. Pt_4
Le comunicazioni relative alla cena con l'uno o con l'altro dovranno avvenire tra i genitori con un preavviso di almeno 48 ore.
Il calendario suddetto potrà subire variazioni per quanto riguarda i weekend nell'ipotesi in cui la sig.ra intenda trascorrere un intero weekend con il figlio. In tal caso dovrà avvisare il sig. Parte_3 con almeno una settimana di preavviso comunicando allo stesso il luogo di villeggiatura. Pt_4
Per quel che riguarda le festività, tutte, si stabilisce il seguente calendario:
• Le vacanze estive Il sig. nel periodo compreso tra luglio e settembre (ed in coincidenza con il periodo di Pt_4 sospensione scolastica) terrà con sé il figlio per tre settimane. Pt_4
Le tre settimane di spettanza del padre per il periodo estivo potranno essere concordate affinché il padre trascorra con anche n. 21 giorni consecutivi comprendenti alternativamente l'ultima Pt_4 settimana di luglio e le prime due di agosto oppure le ultime due settimane di agosto e la prima di settembre. Detta possibilità deve essere sempre subordinata al preminente interesse del minore e all'accordo tra i genitori. Il prelievo ed il riaccompagnamento dovranno avvenire a cura del padre dà e presso la residenza materna, salvo diverso accordo.
Il periodo di cui sopra dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro il 1° Parte_3
Aprile di ogni anno, conformemente agli impegni scolastici di e agli impegni - lavorativi e non Pt_4
- di entrambi i coniugi.
• Per le festività relative al Santo Natale NZ trascorrerà ad anni alterni con la madre e/o il padre, le festività natalizie dal 22 al 29 Dicembre
(Santo Natale) e dal 29 al 06 Gennaio (Capodanno – Santa Epifania). Durante le festività natalizie il minore verrà prelevato dal padre presso la residenza materna, e poi ivi riaccompagnato allo scadere dei giorni stabiliti.
• Per la Santa Pasqua pagina 3 di 6 I genitori si accorderanno in linea di massima affinché trascorra ad anni alterni con la madre Pt_4
e/o con il padre la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo le festività Pasquali. Poiché per l'anno 2024
ha trascorso l'intero periodo di festività con il papà, per la S. Pasqua 2025 le parti già Pt_4 concordano che le trascorrerà con la mamma. Pt_4
Salvo ulteriori concordate deroghe si applicherà per ogni festività il principio dell'alternanza.
I genitori cercheranno di collaborare il più possibile per accantonare i reciproci dissapori al fine di consentire al figlio di vivere il più serenamente possibile tutte le festività. Eventuali impedimenti alle suddette visite, per malattie del minore (Covid, influenza, ecc.) dovranno essere tempestivamente comunicati e, ove possibile, documentate. In tal caso, la visita paterna sarà rinviata ed i coniugi concorderanno, in base ai reciproci impegni e a quelli del minore le modalità del recupero.
8) I genitori si impegnano a consentire al figlio di poter effettuare almeno una videochiamata al giorno al genitore non presente durante i giorni e/o periodi di rispettiva spettanza.
9) Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a reciproche richieste di assegni di sorta per il personale mantenimento;
10) I coniugi si danno reciproco assenso, ovvero consenso, all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio.
11) Le parti si faranno carico delle spese legali maturate dai rispettivi difensori, con rinuncia di questi ultimi ai benefici della solidarietà ai sensi della Legge Professionale Forense.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i Pt_4 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27.04.2018 in Ricadi (VV) tra i sig.ri e Parte_1 Parte_3
pagina 4 di 6 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ricadi (VV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Sedriano (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.4.2025 da
1) Parte_1
Nato a Tropea (VV) il 18.04.1985
Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marcello Mercatante del Foro di Vibo Valentia con studio sito in via Umberto, 28 – 89851 -
San Costantino Calabro (VV), pec presso il quale ha eletto domicilio Email_1 telematico
e
2) Parte_3
Nata a Milano (MI), il 12.12.1988
Cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giulia Menetto del Foro di Milano con studio sito in via Carlo Pisacane, 2 - 20016 Pero
(MI), pec presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio civile in Ricadi (VV) in data 27.04.2018
(anno 2018, atto n. 1, parte I)
separati consensualmente avanti al Tribunale di Vibo Valentia, nel procedimento R.G. 275/2023 con decreto di omologazione n. 3627/2023 del 16.05.2023 pagina 1 di 6 con il seguente figlio: nato il [...], a [...] Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore, verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori ai sensi Parte_4 dell'art. 337-bis e ter c.c. con collocamento prevalente dello stesso presso la residenza materna;
2) I genitori si impegnano a curare, educare ed istruire con costanza e continuità Pt_4 esercitando in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale, obbligandosi ad adottare concordemente le scelte educative e tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la vita futura del minore, nonché a prendere armonicamente fra loro tutti i provvedimenti, gli interventi e le decisioni nell'interesse esclusivo del figlio;
3) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_4 Parte_3 del figlio l'importo di € 255,00, entro il giorno 1° di ogni mese (per n. 12 mensilità), a mezzo Pt_4 bonifico bancario e a decorrere dal mese di marzo 2025; detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Il sig. corrisponderà altresì il 50% delle c.d. spese straordinarie relative al figlio , Pt_4 Pt_4 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in pagina 2 di 6 Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Le detrazioni per il figlio minore continueranno ad essere ripartite al 50% tra i genitori;
6) L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra Parte_3
7) Il padre eserciterà il proprio diritto /dovere di visita secondo il seguente calendario:
a. un finesettimana alternato (il sabato e la domenica) dalle ore 10.00 fino alle ore 15.00 con prelievo e riaccompagnamento da e presso la residenza / il domicilio materno;
b. tutti i martedì ed i giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 (o in ogni caso dall'orario di uscita dalla scuola) sino al termine degli allenamenti di calcio e/o comunque entro le ore 19.30 c.a.; il rientro del bambino avverrà entro le 20.30 c.a. nel caso in cui i genitori concordino che ceni con il papà. Pt_4
Le comunicazioni relative alla cena con l'uno o con l'altro dovranno avvenire tra i genitori con un preavviso di almeno 48 ore.
Il calendario suddetto potrà subire variazioni per quanto riguarda i weekend nell'ipotesi in cui la sig.ra intenda trascorrere un intero weekend con il figlio. In tal caso dovrà avvisare il sig. Parte_3 con almeno una settimana di preavviso comunicando allo stesso il luogo di villeggiatura. Pt_4
Per quel che riguarda le festività, tutte, si stabilisce il seguente calendario:
• Le vacanze estive Il sig. nel periodo compreso tra luglio e settembre (ed in coincidenza con il periodo di Pt_4 sospensione scolastica) terrà con sé il figlio per tre settimane. Pt_4
Le tre settimane di spettanza del padre per il periodo estivo potranno essere concordate affinché il padre trascorra con anche n. 21 giorni consecutivi comprendenti alternativamente l'ultima Pt_4 settimana di luglio e le prime due di agosto oppure le ultime due settimane di agosto e la prima di settembre. Detta possibilità deve essere sempre subordinata al preminente interesse del minore e all'accordo tra i genitori. Il prelievo ed il riaccompagnamento dovranno avvenire a cura del padre dà e presso la residenza materna, salvo diverso accordo.
Il periodo di cui sopra dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro il 1° Parte_3
Aprile di ogni anno, conformemente agli impegni scolastici di e agli impegni - lavorativi e non Pt_4
- di entrambi i coniugi.
• Per le festività relative al Santo Natale NZ trascorrerà ad anni alterni con la madre e/o il padre, le festività natalizie dal 22 al 29 Dicembre
(Santo Natale) e dal 29 al 06 Gennaio (Capodanno – Santa Epifania). Durante le festività natalizie il minore verrà prelevato dal padre presso la residenza materna, e poi ivi riaccompagnato allo scadere dei giorni stabiliti.
• Per la Santa Pasqua pagina 3 di 6 I genitori si accorderanno in linea di massima affinché trascorra ad anni alterni con la madre Pt_4
e/o con il padre la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo le festività Pasquali. Poiché per l'anno 2024
ha trascorso l'intero periodo di festività con il papà, per la S. Pasqua 2025 le parti già Pt_4 concordano che le trascorrerà con la mamma. Pt_4
Salvo ulteriori concordate deroghe si applicherà per ogni festività il principio dell'alternanza.
I genitori cercheranno di collaborare il più possibile per accantonare i reciproci dissapori al fine di consentire al figlio di vivere il più serenamente possibile tutte le festività. Eventuali impedimenti alle suddette visite, per malattie del minore (Covid, influenza, ecc.) dovranno essere tempestivamente comunicati e, ove possibile, documentate. In tal caso, la visita paterna sarà rinviata ed i coniugi concorderanno, in base ai reciproci impegni e a quelli del minore le modalità del recupero.
8) I genitori si impegnano a consentire al figlio di poter effettuare almeno una videochiamata al giorno al genitore non presente durante i giorni e/o periodi di rispettiva spettanza.
9) Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a reciproche richieste di assegni di sorta per il personale mantenimento;
10) I coniugi si danno reciproco assenso, ovvero consenso, all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio.
11) Le parti si faranno carico delle spese legali maturate dai rispettivi difensori, con rinuncia di questi ultimi ai benefici della solidarietà ai sensi della Legge Professionale Forense.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i Pt_4 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27.04.2018 in Ricadi (VV) tra i sig.ri e Parte_1 Parte_3
pagina 4 di 6 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ricadi (VV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Sedriano (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6