Decreto decisorio 12 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 12/10/2021, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2021
N. 01825/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1825 del 2015, proposto da
UM DA, RE RO, RE ER, GI ZI, CH TT, TO MI, GI ZZ, IV VI, DO VI, LA NE, TE TT, LU MI, AB AR, LD AT, ER IE, rappresentati e difesi dagli avvocati Emanuela Surace, Marco Scanferla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Marco Scanferla in Venezia, Santa Croce 742;
contro
Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bernardi, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paola Munari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Padova, Regione Veneto non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.Ra Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
nei confronti
Agrifutura Spa non costituito in giudizio;
per l'annullamento
delle delibere di Consiglio Comunale 30 aprile 2015, n. 37 e 14 settembre 2015, n. 63, quest'ultima pubblicata a tutto il primo ottobre 2015, rispettivamente di approvazione e adozione della variante al Piano degli Interventi, con cui è stata, fra l’altro, individuata la localizzazione di una grande struttura di vendita nell’area Borgomagno in Padova, nonché di ogni atto connesso, annesso o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie di costituzione di giudizio del Comune di Padova e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 30 dicembre 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 12 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| ER Pasi |
IL SEGRETARIO