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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2274/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. TAMBASCO DOMENICO
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
con gli avv. BRACCHI EMANUELE e NUGNES SERGIO
e n persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 con l'avv. MANDATO ANTONIO
e n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
con gli avv. SPERDUTI GIANPIERO, SIDOTI ROBERTO PIETRO e TONIOLO
LUIGI
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore con gli avv. SPERDUTI GIANPIERO, SIDOTI ROBERTO PIETRO e TONIOLO
LUIGI
- RESISTENTI
Oggetto: categoria e qualifica All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.12.2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo, previ i necessari accertamenti, la condanna di - suo CP_1
datore di lavoro dal 13.09.2022 al 20.02.2023 - al versamento di Euro 14.282,98 a titolo di differenze sulla retribuzione e sulle indennità legali e contrattuali percepite, derivanti dal concreto svolgimento del rapporto, diverso da quello formalmente pattuito.
Nello specifico ha sostenuto di essere stato erroneamente inquadrato nel livello I CCNL
Edili Industria, nonostante lo svolgimento di mansioni di caposquadra e muratore, riferibili al livello IV del CCNL.
Ha rappresentato altresì di non aver percepito alcunché per le ore di lavoro straordinario svolte, nonostante avesse sempre osservato i seguenti orari: dalle 7.30 alle 12.00 e dalle
12.30 alle 17.30, nei giorni al lunedì al venerdì; e dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 12.30 alle
16.00 il sabato.
Ha chiesto altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito in ragione del predetto orario di lavoro, ben oltre i limiti tollerabili previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Ha aggiunto di avere sempre svolto le proprie mansioni in un cantiere di Milano, presso via Passerini, nell'appalto relativo alla realizzazione di edifici uso residenziale commissionato da e Abitare Soc. Coop. a e da Controparte_3 CP_2 quest'ultima subappaltato al proprio datore di lavoro.
Ha chiesto, quindi, la condanna in via solidale anche delle altre società citate, con riferimento alle spettanze di natura retributiva, invocando l'applicabilità dell'art. 29 d.lgs.
276/2003.
Ha precisato di aver già agito in via stragiudiziale nei confronti delle resistenti, con diffida del 17.11.2023.
Con memoria di costituzione ha, in via preliminare, eccepito l'intervenuta CP_1
decadenza per la proposizione dei reclami sul salario e delle richieste inerenti al rapporto di lavoro, stante il decorso del termine di 6 mesi previsto dall'art. 35 CCNL applicabile.
Ha negato, in ogni caso, lo svolgimento di attività da parte del ricorrente in termini difformi da quelli concordati nel contratto di lavoro.
2 Ha sottolineato, quanto alla domanda risarcitoria, le lacune contenute nell'atto introduttivo del giudizio con riferimento al danno asseritamente patito, anche alla luce della breve durata del rapporto di lavoro.
Ha chiesto, quindi, il rigetto integrale delle domande avversarie.
Con memoria di costituzione ha chiesto il rigetto delle domande avversarie e, CP_2 in via subordinata, la riduzione delle stesse in relazione all'attività effettivamente svolta nel cantiere di Milano, via Passerini e nei limiti delle somme ancora dovute in favore di
CP_1
Si è associata all'eccezione di decadenza sollevata da e, nel merito, ha CP_1 contestato la fondatezza delle pretese avversarie nell'an e nel quantum.
Si sono costituite anche e che Controparte_5 Controparte_3
hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto – anche alla luce della genericità delle allegazioni di cui all'atto introduttivo del giudizio – formulando, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, domanda di manleva nei confronti di
[...]
[...]
ha eccepito, altresì, la propria carenza di legittimazione Parte_2 passiva, non avendo avuto il ruolo di committente principale dell'appalto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso.
***
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva di . Controparte_5
Come già compiutamente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (SS.UU.
16/02/2016, n. 2951), ai sensi dell'art. 81 c.p.c. “parte è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta”.
Ciò che rileva, pertanto, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire o contraddire, è la prospettazione offerta con la domanda.
Deve essere condivisa la distinzione, confermata dalla Corte, tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva, in quanto “il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva – attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda” (SS.UU. 2951 cit.).
3 Quindi, nell'ipotesi di discordanza tra quanto prospettato nella domanda e quanto accertato in giudizio, non vi è un problema di ammissibilità dell'azione, bensì di fondatezza della stessa, che dovrà eventualmente essere rigettata.
La legittimazione ad agire o a contraddire, infatti, quale condizione dell'azione, si fonda esclusivamente sulle allegazioni di cui alla domanda introduttiva del giudizio;
ne deriva che “una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando
l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 4796 del 06/03/2006).
Nel caso di specie, il ricorrente ha invocato la responsabilità di CP_5 [...] quale committente, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e, pertanto, l'asserita CP_5
insussistenza di obblighi a carico della convenuta, per insussistenza di tale qualifica, deve considerarsi come una questione sul merito della domanda e non sulla legittimità a contraddire.
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato, in applicazione del principio della ragione più liquida, stante la fondatezza dell'eccezione di decadenza semestrale ex art. 35
CCNL Edilizia formulata da e (che ha escluso la necessità di CP_1 CP_2
procedersi ad istruttoria orale sul concreto svolgimento delle mansioni del ricorrente).
Invero, sono pacifici e documentali sia l'applicabilità del CCNL in questione, sia la trasmissione alle convenute, da parte del lavoratore, del primo atto di diffida stragiudiziale solo in data 17.11.2023, a fronte dell'interruzione del rapporto intervenuta il 20.02.2023.
Quanto alla legittimità dell'inserimento di una clausola di decadenza nel CCNL e alla congruità ex art. 2965 c.c. del termine di sei mesi previsto dalla stessa, sono da condividere le osservazioni della giurisprudenza di legittimità sul punto, che si cita anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: sulla base di un raffronto con la disciplina dell'art. 2113 c.c., il termine decadenziale previsto dal Ccnl Edilizia deve ritenersi congruo e, pertanto, la previsione deve essere considerata come valida (ex multis Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, n.12431).
Si specifica che proprio la giurisprudenza citata - suggestivamente nelle parti di proprio interesse - dal ricorrente nel corso della discussione (Cass. n. 11875 del 6.08.2003 e Cass.
4 n. 9647 del 20.05.2004) ha accertato la congruità del termine stesso, decorso, nei casi esaminati, dall'interruzione del rapporto.
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il senso delle interpretazioni giurisprudenziali invocate non era – né poteva essere – quello di equiparare la mancata proposizione di contestazioni circa la retribuzione nel termine di decadenza, ad una rinuncia ex art. 2113 c.c. maturata al momento della decorrenza del termine stesso.
Il richiamo all'art. 2113 c.c. è stato operato ai soli fini comparativi, nel vaglio della legittimità della clausola contrattuale imposto dall'art. 2965 c.c. ai sensi del quale “è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile
a una delle parti l'esercizio del diritto”.
Infatti, nel primo provvedimento citato (Cassazione civile sez. lav., 06/08/2003, n.11875), si legge espressamente “la valutazione circa la congruità di un termine decadenziale fissato convenzionalmente per l'esercizio di un diritto, è rimessa al giudice di merito…Con riferimento alla posizione del lavoratore subordinato quella valutazione di congruità tiene conto precipuamente della sua connaturale condizione di inferiorità nel rapporto nei confronti del datore di lavoro…con più specifico riferimento alle clausole convenzionali di decadenza, diffusamente contemplate nella contrattazione collettiva, la stessa giurisprudenza ha richiamato, quale parametro per 'misurare' la congruità del termine, l'art. 2113 c.c. in tema di rinunzie e transazioni…il termine fissato dall'art. 36 del contratto collettivo degli edili invocato dal ricorrente, non essendo inferiore a quello previsto dal citato art. 2113 c.c., non può considerarsi incompatibile con il parametro, stabilito dall'art. 2965 c.c., non essendo tale da rendere eccessivamente difficile per il lavoratore agente l'esercizio del diritto vantato (nello stesso senso, proprio con riferimento al termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione del rapporto, previsto da clausola del contratto collettivo nazionale degli edili, si veda Cass. 25 marzo 1998 n.
3186)”.
Nel secondo (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2004, (ud. 06/11/2003, dep. 20/05/2004),
n.9647), è stato affermato un principio del tutto sovrapponibile, con richiamo ai medesimi precedenti.
La fondatezza dell'eccezione di decadenza osta anche all'esame delle domande relative al
TFR e a quelle di natura risarcitoria.
5 Quanto alla prima si osserva che, benché l'art. 35 cit. non sia applicabile alle somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto, nel caso di specie non sono state formulate specifiche contestazioni relative a tale voce, ma è stata chiesta la differenza derivante dall'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e ore straordinarie.
È del tutto evidente che, essendo preclusa ogni valutazione circa i presupposti del presunto differenziale, anche la relativa domanda non può trovare accoglimento.
In ordine, invece, alla seconda, innanzitutto si rileva che la stessa rientra nel campo di applicazione della clausola di decadenza, stante la sua generica estensione a “qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro”.
In ogni caso, si condividono le censure delle parti resistenti circa la mancanza, in ricorso, di allegazioni in punto di effettivo danno subito dal lavoratore, la cui assenza risulta particolarmente grave alla luce della breve durata del rapporto – 5 mesi – che imponeva un onere assolutamente rigoroso.
Per tutte le ragioni esposte, le domande di parte ricorrente devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di istruttoria;
con distrazione a favore della difesa di dichiaratasi antistataria. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare in favore delle Parte_1
resistenti le spese di lite, che si liquidano per ciascuna in Euro 2.000 oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori di antistatari. CP_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 20/03/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. TAMBASCO DOMENICO
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
con gli avv. BRACCHI EMANUELE e NUGNES SERGIO
e n persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 con l'avv. MANDATO ANTONIO
e n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
con gli avv. SPERDUTI GIANPIERO, SIDOTI ROBERTO PIETRO e TONIOLO
LUIGI
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore con gli avv. SPERDUTI GIANPIERO, SIDOTI ROBERTO PIETRO e TONIOLO
LUIGI
- RESISTENTI
Oggetto: categoria e qualifica All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.12.2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo, previ i necessari accertamenti, la condanna di - suo CP_1
datore di lavoro dal 13.09.2022 al 20.02.2023 - al versamento di Euro 14.282,98 a titolo di differenze sulla retribuzione e sulle indennità legali e contrattuali percepite, derivanti dal concreto svolgimento del rapporto, diverso da quello formalmente pattuito.
Nello specifico ha sostenuto di essere stato erroneamente inquadrato nel livello I CCNL
Edili Industria, nonostante lo svolgimento di mansioni di caposquadra e muratore, riferibili al livello IV del CCNL.
Ha rappresentato altresì di non aver percepito alcunché per le ore di lavoro straordinario svolte, nonostante avesse sempre osservato i seguenti orari: dalle 7.30 alle 12.00 e dalle
12.30 alle 17.30, nei giorni al lunedì al venerdì; e dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 12.30 alle
16.00 il sabato.
Ha chiesto altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito in ragione del predetto orario di lavoro, ben oltre i limiti tollerabili previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Ha aggiunto di avere sempre svolto le proprie mansioni in un cantiere di Milano, presso via Passerini, nell'appalto relativo alla realizzazione di edifici uso residenziale commissionato da e Abitare Soc. Coop. a e da Controparte_3 CP_2 quest'ultima subappaltato al proprio datore di lavoro.
Ha chiesto, quindi, la condanna in via solidale anche delle altre società citate, con riferimento alle spettanze di natura retributiva, invocando l'applicabilità dell'art. 29 d.lgs.
276/2003.
Ha precisato di aver già agito in via stragiudiziale nei confronti delle resistenti, con diffida del 17.11.2023.
Con memoria di costituzione ha, in via preliminare, eccepito l'intervenuta CP_1
decadenza per la proposizione dei reclami sul salario e delle richieste inerenti al rapporto di lavoro, stante il decorso del termine di 6 mesi previsto dall'art. 35 CCNL applicabile.
Ha negato, in ogni caso, lo svolgimento di attività da parte del ricorrente in termini difformi da quelli concordati nel contratto di lavoro.
2 Ha sottolineato, quanto alla domanda risarcitoria, le lacune contenute nell'atto introduttivo del giudizio con riferimento al danno asseritamente patito, anche alla luce della breve durata del rapporto di lavoro.
Ha chiesto, quindi, il rigetto integrale delle domande avversarie.
Con memoria di costituzione ha chiesto il rigetto delle domande avversarie e, CP_2 in via subordinata, la riduzione delle stesse in relazione all'attività effettivamente svolta nel cantiere di Milano, via Passerini e nei limiti delle somme ancora dovute in favore di
CP_1
Si è associata all'eccezione di decadenza sollevata da e, nel merito, ha CP_1 contestato la fondatezza delle pretese avversarie nell'an e nel quantum.
Si sono costituite anche e che Controparte_5 Controparte_3
hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto – anche alla luce della genericità delle allegazioni di cui all'atto introduttivo del giudizio – formulando, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, domanda di manleva nei confronti di
[...]
[...]
ha eccepito, altresì, la propria carenza di legittimazione Parte_2 passiva, non avendo avuto il ruolo di committente principale dell'appalto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso.
***
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva di . Controparte_5
Come già compiutamente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (SS.UU.
16/02/2016, n. 2951), ai sensi dell'art. 81 c.p.c. “parte è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta”.
Ciò che rileva, pertanto, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire o contraddire, è la prospettazione offerta con la domanda.
Deve essere condivisa la distinzione, confermata dalla Corte, tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva, in quanto “il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva – attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda” (SS.UU. 2951 cit.).
3 Quindi, nell'ipotesi di discordanza tra quanto prospettato nella domanda e quanto accertato in giudizio, non vi è un problema di ammissibilità dell'azione, bensì di fondatezza della stessa, che dovrà eventualmente essere rigettata.
La legittimazione ad agire o a contraddire, infatti, quale condizione dell'azione, si fonda esclusivamente sulle allegazioni di cui alla domanda introduttiva del giudizio;
ne deriva che “una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando
l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 4796 del 06/03/2006).
Nel caso di specie, il ricorrente ha invocato la responsabilità di CP_5 [...] quale committente, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e, pertanto, l'asserita CP_5
insussistenza di obblighi a carico della convenuta, per insussistenza di tale qualifica, deve considerarsi come una questione sul merito della domanda e non sulla legittimità a contraddire.
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato, in applicazione del principio della ragione più liquida, stante la fondatezza dell'eccezione di decadenza semestrale ex art. 35
CCNL Edilizia formulata da e (che ha escluso la necessità di CP_1 CP_2
procedersi ad istruttoria orale sul concreto svolgimento delle mansioni del ricorrente).
Invero, sono pacifici e documentali sia l'applicabilità del CCNL in questione, sia la trasmissione alle convenute, da parte del lavoratore, del primo atto di diffida stragiudiziale solo in data 17.11.2023, a fronte dell'interruzione del rapporto intervenuta il 20.02.2023.
Quanto alla legittimità dell'inserimento di una clausola di decadenza nel CCNL e alla congruità ex art. 2965 c.c. del termine di sei mesi previsto dalla stessa, sono da condividere le osservazioni della giurisprudenza di legittimità sul punto, che si cita anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: sulla base di un raffronto con la disciplina dell'art. 2113 c.c., il termine decadenziale previsto dal Ccnl Edilizia deve ritenersi congruo e, pertanto, la previsione deve essere considerata come valida (ex multis Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, n.12431).
Si specifica che proprio la giurisprudenza citata - suggestivamente nelle parti di proprio interesse - dal ricorrente nel corso della discussione (Cass. n. 11875 del 6.08.2003 e Cass.
4 n. 9647 del 20.05.2004) ha accertato la congruità del termine stesso, decorso, nei casi esaminati, dall'interruzione del rapporto.
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il senso delle interpretazioni giurisprudenziali invocate non era – né poteva essere – quello di equiparare la mancata proposizione di contestazioni circa la retribuzione nel termine di decadenza, ad una rinuncia ex art. 2113 c.c. maturata al momento della decorrenza del termine stesso.
Il richiamo all'art. 2113 c.c. è stato operato ai soli fini comparativi, nel vaglio della legittimità della clausola contrattuale imposto dall'art. 2965 c.c. ai sensi del quale “è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile
a una delle parti l'esercizio del diritto”.
Infatti, nel primo provvedimento citato (Cassazione civile sez. lav., 06/08/2003, n.11875), si legge espressamente “la valutazione circa la congruità di un termine decadenziale fissato convenzionalmente per l'esercizio di un diritto, è rimessa al giudice di merito…Con riferimento alla posizione del lavoratore subordinato quella valutazione di congruità tiene conto precipuamente della sua connaturale condizione di inferiorità nel rapporto nei confronti del datore di lavoro…con più specifico riferimento alle clausole convenzionali di decadenza, diffusamente contemplate nella contrattazione collettiva, la stessa giurisprudenza ha richiamato, quale parametro per 'misurare' la congruità del termine, l'art. 2113 c.c. in tema di rinunzie e transazioni…il termine fissato dall'art. 36 del contratto collettivo degli edili invocato dal ricorrente, non essendo inferiore a quello previsto dal citato art. 2113 c.c., non può considerarsi incompatibile con il parametro, stabilito dall'art. 2965 c.c., non essendo tale da rendere eccessivamente difficile per il lavoratore agente l'esercizio del diritto vantato (nello stesso senso, proprio con riferimento al termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione del rapporto, previsto da clausola del contratto collettivo nazionale degli edili, si veda Cass. 25 marzo 1998 n.
3186)”.
Nel secondo (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2004, (ud. 06/11/2003, dep. 20/05/2004),
n.9647), è stato affermato un principio del tutto sovrapponibile, con richiamo ai medesimi precedenti.
La fondatezza dell'eccezione di decadenza osta anche all'esame delle domande relative al
TFR e a quelle di natura risarcitoria.
5 Quanto alla prima si osserva che, benché l'art. 35 cit. non sia applicabile alle somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto, nel caso di specie non sono state formulate specifiche contestazioni relative a tale voce, ma è stata chiesta la differenza derivante dall'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e ore straordinarie.
È del tutto evidente che, essendo preclusa ogni valutazione circa i presupposti del presunto differenziale, anche la relativa domanda non può trovare accoglimento.
In ordine, invece, alla seconda, innanzitutto si rileva che la stessa rientra nel campo di applicazione della clausola di decadenza, stante la sua generica estensione a “qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro”.
In ogni caso, si condividono le censure delle parti resistenti circa la mancanza, in ricorso, di allegazioni in punto di effettivo danno subito dal lavoratore, la cui assenza risulta particolarmente grave alla luce della breve durata del rapporto – 5 mesi – che imponeva un onere assolutamente rigoroso.
Per tutte le ragioni esposte, le domande di parte ricorrente devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di istruttoria;
con distrazione a favore della difesa di dichiaratasi antistataria. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare in favore delle Parte_1
resistenti le spese di lite, che si liquidano per ciascuna in Euro 2.000 oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori di antistatari. CP_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 20/03/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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