TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 6463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6463 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28108/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessandra
TERRERI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 28108/2022
promossa da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Attrice opponente con l'avv.to Roberto Ranucci
contro
CP_1
(C.F. ) P.IVA_2
Convenuta opposta con gli avv.ti Daniele Cicero e Aurelio Ciciarelli
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in data 09.07.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132
C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione. ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento n° CP_1 Parte_1
9639/2022 per € 24.339,00=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento pagina 1 di 5 monitorio, a fronte della fattura elettronica n° 44/2019, emessa a fronte dell'esecuzione di servizi di web marketing & communications.
In data 12.07.2022, l'ingiunta ha proposto opposizione eccependo l'insussistenza del credito ingiunto, stante:
- l'inidoneità della fattura a provare la debenza della somma ingiunta,
- l'inesistenza di un rapporto contrattuale con la convenuta opposta e la sussistenza, per le stesse prestazioni, del diverso fornitore Sivairc,
- il mancato svolgimento e la presenza di vizi delle prestazioni dedotte in fattura.
La società opposta, premessa l'eccezione di invalidità della procura alle liti di parte avversa, ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto, anche negando gli asseriti inadempimenti.
Con ordinanza in data 17.01.2023, il giudice istruttore assegnatario del fascicolo ha concesso un termine a parte attrice opponente per rinnovare la procura alle liti.
Espletata la prova orale nelle date del 05.04.2024 e del 07.06.2024, con le testi Tes_1
e la causa è stata interrotta su istanza del 02.07.2024 di parte
[...] Tes_2 Tes_3 attrice opponente, per documentata cancellazione dall'Ordine degli Avvocati di Siena del procuratore costituito.
A seguito di riassunzione del giudizio, su istanza di parte convenuta opposta la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di una memoria conclusiva.
* * * * *
Eccezione di invalidità della procura alle liti rilasciata da Pt_1
Parte convenuta opposta ha eccepito l'invalidità della procura alle liti, rilasciata da
[...] all'avvocato Thomas De Vito, allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto Parte_2
ingiuntivo del 12.07.2022.
Il vizio è stato sanato con nota del 18.01.2025, infatti su disposizione del giudice istruttore
CP_ dott.ssa Cristina Colombini di rinnovamento della procura alle liti, ha versato in atti il CP_ mandato sottoscritto dal legale rappresentante p.t. di , sig. , in carica a Parte_3 far data dal 24.05.2021 (allegato semplice), così come emerge dall'esame della visura camerale prodotta in atti (doc. 2 del fascicolo di parte convenuta opposta).
Eccezione di inidoneità della fattura a provare la debenza della somma ingiunta
Parte attrice opponente ha eccepito l'inidoneità della fattura a costituire debita prova del credito ingiunto.
pagina 2 di 5 Il Tribunale osserva che è certamente vero che la fattura, essendo documento unilaterale formato dalla parte che intende far valere l'esistenza del credito, ha efficacia probatoria nella sola fase monitoria, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. Cass. Civ. 6879/1994; conforme Cass.
Civ. 9232/2000).
Domanda di adempimento della prestazione di pagamento somme
Con procedura monitoria, ha svolto una domanda contrattuale di adempimento nei CP_1
confronti di ., volta ad ottenere il pagamento della somma di 24.339,00=, di cui alla Pt_1
fattura elettronica n° 44/2019 del 29.03.2019 (doc. 1 del fascicolo monitorio), emessa a fronte dell'esecuzione di servizi di creatività, progettazione e realizzazione grafica per gli anni 2017-
2018 e di content e social media manager, oltre interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs. 231/02.
A supporto del credito, ha prodotto oltre alla fattura elettronica sopra richiamata (doc. 2 CP_1
e 4 del fascicolo monitorio), anche l'estratto del registro vendite (doc. 3 del fascicolo monitorio), l'estratto autentico delle scritture contabili (doc. semplice del fascicolo di parte convenuta opposta), gli scambi e-mail intercorsi tra le parti del contendere (doc. 3-7, 9-11 e
15 della comparsa di risposta) ed il materiale pubblicitario (docc. 12-14 e 16 della comparsa di risposta).
Il Tribunale osserva che il rapporto di cui si sta discorrendo, non rientra tra le ipotesi di contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam ed ad probationem, espressamente e tassativamente elencati dall'articolo 1350 c.c.: “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione
pagina 3 di 5 di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge”.
Anche se non presente un contratto sottoscritto inter partes, l'esame degli scambi e-mail e della documentazione pubblicitaria allegati alla comparsa di costituzione e risposta - non specificatamente e tempestivamente contestati da che ha omesso il deposito delle Pt_1 memorie autorizzate ex art. 183, c. 6 c.p.c. – evidenziano l'intervenuta fornitura di servizi di web marketing & communications negli anni 2018-2019, nello specifico servizi inerenti la gestione dei profili social aziendali (Facebook ed Instagram) del e la Parte_4
realizzazione grafica di eventi.
Non va dimenticato che la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dalla controparte, è integrabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'articolo 183 c.p.c. ma preclusa all'esito della fase di trattazione ovvero nella fase decisoria.
In caso di mancanza di questa specifica contestazione, l'esecuzione delle prestazioni devono considerarsi ammessi senza necessità di ulteriori adempimenti probatori.
In ogni caso, l'intervenuta esecuzione delle prestazioni, oltre ad essere provata per tabulas, risulta ad abundantiam anche confermata dalle testimonianze rese dalla signora Tes_4 all'udienza del 05.04.2024 e dalla signora all'udienza del 07.06.2024,
[...] Testimone_1 prima dell'istanza di interruzione del giudizio per la cancellazione del procuratore costituito dall'Ordine degli avvocati di appartenenza.
Quanto agli importi esposti nella fattura elettronica n° 44/2019 del 29.03.2019, non risultano in atti contestazioni da parte di che ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Pt_1 notificatole, limitandosi ad allegare genericamente in atto introduttivo – come già detto l'opponente ha omesso il deposito delle memorie autorizzate ex art. 183, c. 6 c.p.c. – il mancato svolgimento delle prestazioni dedotte in fattura da una parte e la presenza di vizi nell'esecuzione delle obbligazioni dall'altra.
In caso di mancanza di questa specifica contestazione, gli importi fatturati devono considerarsi ammessi senza necessità di ulteriori adempimenti probatori.
La contestazione di di sussistenza di un rapporto con altro fornitore per i medesimi Pt_1 servizi è priva di rilevanza, in quanto genericamente allegata: “Per la fornitura dei servizi indicati da controparte la aveva un altro fornitore, la società SIVAIRC srl, con Parte_1
pagina 4 di 5 sede in Roma, Largo Nino Franchellucci 61 (cfr. allegato 2, copia contratto;
allegato 3 copia transazione)”.
La predetta carenze assertiva rende del tutto irrilevante la produzione del contratto stipulato con Sivairc e della transazione con questa intercorsa, non spettando al giudice andare a compulsare tra i documenti versati dalla parte, per ricercare se provino qualcosa di utile in favore della parte che li ha prodotti senza sufficienti tempestive spiegazioni sulla loro rilevanza;
in ogni caso, la Difesa di in comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito CP_1
che le prestazioni dedotte nel contratto con Sivairc non risultano sovrapponibili con quelle rese da e che la transazione prodotta risulta sprovvista della sottoscrizione del terzo CP_1
Sivairc e tali circostanze non risultano tempestivamente contestate da controparte.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto n°
9639/2022 confermato.
Le spese di lite seguono la reciproca soccombenza e vanno liquidate in ragione del valore della causa e dell'attività processuale svolta da parte vittoriosa:
€ 919,00= fase di studio
€ 777,00= fase introduttiva
€ 1.680,00= fase istruttoria/trattazione
€ 851,00= fase decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo n° 9639/2022, emesso dal Tribunale di Milano, che acquista così efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- condanna parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta i 2/3 delle spese di lite della presente procedura che liquida complessivamente in € 4.227,00= per onorari, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA qualora dovuta.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Milano, lì 07 Agosto 2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessandra
TERRERI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 28108/2022
promossa da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Attrice opponente con l'avv.to Roberto Ranucci
contro
CP_1
(C.F. ) P.IVA_2
Convenuta opposta con gli avv.ti Daniele Cicero e Aurelio Ciciarelli
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in data 09.07.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132
C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione. ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento n° CP_1 Parte_1
9639/2022 per € 24.339,00=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento pagina 1 di 5 monitorio, a fronte della fattura elettronica n° 44/2019, emessa a fronte dell'esecuzione di servizi di web marketing & communications.
In data 12.07.2022, l'ingiunta ha proposto opposizione eccependo l'insussistenza del credito ingiunto, stante:
- l'inidoneità della fattura a provare la debenza della somma ingiunta,
- l'inesistenza di un rapporto contrattuale con la convenuta opposta e la sussistenza, per le stesse prestazioni, del diverso fornitore Sivairc,
- il mancato svolgimento e la presenza di vizi delle prestazioni dedotte in fattura.
La società opposta, premessa l'eccezione di invalidità della procura alle liti di parte avversa, ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto, anche negando gli asseriti inadempimenti.
Con ordinanza in data 17.01.2023, il giudice istruttore assegnatario del fascicolo ha concesso un termine a parte attrice opponente per rinnovare la procura alle liti.
Espletata la prova orale nelle date del 05.04.2024 e del 07.06.2024, con le testi Tes_1
e la causa è stata interrotta su istanza del 02.07.2024 di parte
[...] Tes_2 Tes_3 attrice opponente, per documentata cancellazione dall'Ordine degli Avvocati di Siena del procuratore costituito.
A seguito di riassunzione del giudizio, su istanza di parte convenuta opposta la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di una memoria conclusiva.
* * * * *
Eccezione di invalidità della procura alle liti rilasciata da Pt_1
Parte convenuta opposta ha eccepito l'invalidità della procura alle liti, rilasciata da
[...] all'avvocato Thomas De Vito, allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto Parte_2
ingiuntivo del 12.07.2022.
Il vizio è stato sanato con nota del 18.01.2025, infatti su disposizione del giudice istruttore
CP_ dott.ssa Cristina Colombini di rinnovamento della procura alle liti, ha versato in atti il CP_ mandato sottoscritto dal legale rappresentante p.t. di , sig. , in carica a Parte_3 far data dal 24.05.2021 (allegato semplice), così come emerge dall'esame della visura camerale prodotta in atti (doc. 2 del fascicolo di parte convenuta opposta).
Eccezione di inidoneità della fattura a provare la debenza della somma ingiunta
Parte attrice opponente ha eccepito l'inidoneità della fattura a costituire debita prova del credito ingiunto.
pagina 2 di 5 Il Tribunale osserva che è certamente vero che la fattura, essendo documento unilaterale formato dalla parte che intende far valere l'esistenza del credito, ha efficacia probatoria nella sola fase monitoria, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. Cass. Civ. 6879/1994; conforme Cass.
Civ. 9232/2000).
Domanda di adempimento della prestazione di pagamento somme
Con procedura monitoria, ha svolto una domanda contrattuale di adempimento nei CP_1
confronti di ., volta ad ottenere il pagamento della somma di 24.339,00=, di cui alla Pt_1
fattura elettronica n° 44/2019 del 29.03.2019 (doc. 1 del fascicolo monitorio), emessa a fronte dell'esecuzione di servizi di creatività, progettazione e realizzazione grafica per gli anni 2017-
2018 e di content e social media manager, oltre interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs. 231/02.
A supporto del credito, ha prodotto oltre alla fattura elettronica sopra richiamata (doc. 2 CP_1
e 4 del fascicolo monitorio), anche l'estratto del registro vendite (doc. 3 del fascicolo monitorio), l'estratto autentico delle scritture contabili (doc. semplice del fascicolo di parte convenuta opposta), gli scambi e-mail intercorsi tra le parti del contendere (doc. 3-7, 9-11 e
15 della comparsa di risposta) ed il materiale pubblicitario (docc. 12-14 e 16 della comparsa di risposta).
Il Tribunale osserva che il rapporto di cui si sta discorrendo, non rientra tra le ipotesi di contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam ed ad probationem, espressamente e tassativamente elencati dall'articolo 1350 c.c.: “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione
pagina 3 di 5 di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge”.
Anche se non presente un contratto sottoscritto inter partes, l'esame degli scambi e-mail e della documentazione pubblicitaria allegati alla comparsa di costituzione e risposta - non specificatamente e tempestivamente contestati da che ha omesso il deposito delle Pt_1 memorie autorizzate ex art. 183, c. 6 c.p.c. – evidenziano l'intervenuta fornitura di servizi di web marketing & communications negli anni 2018-2019, nello specifico servizi inerenti la gestione dei profili social aziendali (Facebook ed Instagram) del e la Parte_4
realizzazione grafica di eventi.
Non va dimenticato che la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dalla controparte, è integrabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'articolo 183 c.p.c. ma preclusa all'esito della fase di trattazione ovvero nella fase decisoria.
In caso di mancanza di questa specifica contestazione, l'esecuzione delle prestazioni devono considerarsi ammessi senza necessità di ulteriori adempimenti probatori.
In ogni caso, l'intervenuta esecuzione delle prestazioni, oltre ad essere provata per tabulas, risulta ad abundantiam anche confermata dalle testimonianze rese dalla signora Tes_4 all'udienza del 05.04.2024 e dalla signora all'udienza del 07.06.2024,
[...] Testimone_1 prima dell'istanza di interruzione del giudizio per la cancellazione del procuratore costituito dall'Ordine degli avvocati di appartenenza.
Quanto agli importi esposti nella fattura elettronica n° 44/2019 del 29.03.2019, non risultano in atti contestazioni da parte di che ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Pt_1 notificatole, limitandosi ad allegare genericamente in atto introduttivo – come già detto l'opponente ha omesso il deposito delle memorie autorizzate ex art. 183, c. 6 c.p.c. – il mancato svolgimento delle prestazioni dedotte in fattura da una parte e la presenza di vizi nell'esecuzione delle obbligazioni dall'altra.
In caso di mancanza di questa specifica contestazione, gli importi fatturati devono considerarsi ammessi senza necessità di ulteriori adempimenti probatori.
La contestazione di di sussistenza di un rapporto con altro fornitore per i medesimi Pt_1 servizi è priva di rilevanza, in quanto genericamente allegata: “Per la fornitura dei servizi indicati da controparte la aveva un altro fornitore, la società SIVAIRC srl, con Parte_1
pagina 4 di 5 sede in Roma, Largo Nino Franchellucci 61 (cfr. allegato 2, copia contratto;
allegato 3 copia transazione)”.
La predetta carenze assertiva rende del tutto irrilevante la produzione del contratto stipulato con Sivairc e della transazione con questa intercorsa, non spettando al giudice andare a compulsare tra i documenti versati dalla parte, per ricercare se provino qualcosa di utile in favore della parte che li ha prodotti senza sufficienti tempestive spiegazioni sulla loro rilevanza;
in ogni caso, la Difesa di in comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito CP_1
che le prestazioni dedotte nel contratto con Sivairc non risultano sovrapponibili con quelle rese da e che la transazione prodotta risulta sprovvista della sottoscrizione del terzo CP_1
Sivairc e tali circostanze non risultano tempestivamente contestate da controparte.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto n°
9639/2022 confermato.
Le spese di lite seguono la reciproca soccombenza e vanno liquidate in ragione del valore della causa e dell'attività processuale svolta da parte vittoriosa:
€ 919,00= fase di studio
€ 777,00= fase introduttiva
€ 1.680,00= fase istruttoria/trattazione
€ 851,00= fase decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo n° 9639/2022, emesso dal Tribunale di Milano, che acquista così efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- condanna parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta i 2/3 delle spese di lite della presente procedura che liquida complessivamente in € 4.227,00= per onorari, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA qualora dovuta.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Milano, lì 07 Agosto 2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 5 di 5