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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/04/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4075/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4075/2022 promossa da:
, con l'Avv. Gemma Dione (PEC: Parte_1 Email_1
OPPONENTE contro
e per essa, quale mandataria, in persona del Controparte_1 Controparte_2
Procuratore speciale e l.r.p.t., con l'Avv. Marco Pesenti (PEC: – Email_2
Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 848/2022 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio n. 966/2022 r.g., ottenuto dalla quale mandataria della Controparte_2 [...]
, cessionaria del credito derivante da contratti di prestito personale, stipulati dal mutuatario- Controparte_1 ingiunto con la (n. 4574635) e la (n. 10158052618109), per il pagamento Parte_2 CP_3 della somma a saldo di €. 21.983,58, oltre accessori e le spese di procedura.
L'intimato ha proposto opposizione eccependo: il difetto di legittimazione attiva di;
Controparte_1
l'inefficacia della cessione del credito;
la prescrizione del diritto azionato;
l'errata valutazione del merito creditizio nonché la nullità del contratto assicurativo collegato e conseguente responsabilità ex art. 1337 cod. civ.; l'insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nelle conclusioni chiede:
1) dichiarare ed accertare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. n.848/2022 emesso in data 19 maggio
2022 dal Tribunale di Taranto, nella persona della dott.ssa Federica Rotondo, per le ragioni di cui in premessa, nonché che nessuna somma è dovuta dalla Sig. alla opposta in relazione Parte_1 ai contratti di finanziamento n. 6100028779 con la società CO SP , n. 4574635 del 10 giugno 2021 con la e n. 10158052618109 del 16 luglio 2002 con e per l'effetto, Parte_2 CP_3 revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo;
2) accertare e dichiarare la intervenuta estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine prescrizionale afferente i contratti di prestito n. 6100028779 con la società CO SP , n. 4574635 del 10 giugno 2021 con la n. 10158052618109 del 16 luglio 2002 con;
Parte_2 CP_3
3) accertare e dichiarare l'esatto ammontare degli importi residui dei contratti di finanziamento per cui è causa al netto degli interessi non maturati, delle commissioni finanziarie ed assicurative per il periodo non goduto di residua durata contrattuale e delle rate corrisposte dall'opponente.
4) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1337 c.c. e conseguentemente condannare la risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art Controparte_4
1226 cc nonché alla ripetizione delle somme indebitamente percepite quale premio assicurativo ammontanti ad € 730,00 con declaratoria di nullità del prefato contratto;
5) sanzionare la società opposta ai sen si e per gli effetti dell'art. 96 u.c. c.p.c. per la responsabilità aggravata rilevabile dalla piena consapevolezza della temerarietà dell'azione intrapresa per le ragioni tutte espresse in narrativa , con condanna al pagamento di una somma di danaro equitativamente determinata in favore del Sig. . Parte_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario
Costituendosi in giudizio, la a contestato variamente gli assunti dell'opponente Controparte_1 deducendone l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 186 bis o ter c.p.c. per l'ulteriore importo di €.
3.713,80, quale saldo debitore derivante dal contratto nr. 6100028779 stipulato con la CONSEL, non riconosciuto in sede monitoria.
Nelle conclusioni chiede:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648
c.p.c.;
- emettere ingiunzione di pagamento ex art. 186 bis o ter c.p.c. per l'importo di euro 3.713,80, quale saldo debitore derivante dal contratto nr. 6100028779;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D.lgs. 28/2010;
- dichiarare ed accertare la carenza di legittimazione passiva di e per Controparte_1 essa la mandataria in relazione alla richiesta di condanna avversaria Controparte_2 ex art. 1337 c.c.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- Condannare l'opponente al pagamento di euro 3.713,80, quale saldo debitore derivante dal contratto
- nr. 6100028779;
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di euro 21.983,58, nonché di euro di euro 3.713,80, quale saldo Controparte_1 debitore derivante dal contratto nr. 6100028779, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con il favore delle spese.
Verificata la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, stante l'esperimento della mediazione in data 18/04/2023 dinanzi all'organismo “InMedio”, conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione dell'opponente, all'udienza del 13/10/2023 alle parti venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Alla successiva udienza del 19/01/2024, ritenuta la causa, di natura documentale, matura per la decisione senza necessità di istruttoria, veniva fissata l'udienza del 19/04/2024 per la precisazione delle conclusioni ed a tale udienza veniva introitata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusive e note di replica.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 07/01/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 18/04/2025.
All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
Ora, con riguardo agli assunti delle parti, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione di parte opponente in ordine all'insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Sul punto, par d'uopo ribadire che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre – come noto - un giudizio a cognizione piena, nel quale il giudice del merito non può e non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore opposto (attore in senso sostanziale) per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dallo opponente (convenuto in senso sostanziale) per contestare la pretesa stessa.
E' principio altrettanto condiviso in giurisprudenza che, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito fatto valere e tale deve considerarsi la documentazione allegata in sede monitoria dalla società opposta, restando salvo, nel giudizio di opposizione, lo stabilire la completezza o meno delle prove offerte.
Infondata si appalesa, altresì, l'eccezione di parte opponente circa il difetto di legittimazione della società opposta ad esigere il pagamento della somma ingiunta.
Il concetto di legittimazione attiva nella specie risulta impropriamente declinato dall'opponente, in quanto – come noto - la legittimazione ad agire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che la società ricorrente-opposta non sia titolare della relativa posizione attiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità di detta posizione.
Nel caso di specie, la società opposta, affermandosi titolare esclusiva del credito azionato in forza di contratti di cessione, consente di rilevare dalla sua stessa prospettazione la sussistenza della legitimatio ad causam.
L'eccezione appare infondata anche sotto il profilo della effettiva titolarità attiva del diritto azionato.
Dalla documentazione versata in atti dalla società opposta già in sede monitoria risulta che, il credito derivante dai contratti di finanziamento stipulati dall'opponente con la (n. 4574635), con la Parte_2
(n. 10158052618109), nonché con la SP CO (n. 6100028779) è stato oggetto di cessione pro- CP_3 soluto.
L'opponente non ha espressamente contestato la stipula di detti contratti né l'effettiva erogazione delle somme finanziate (sicché tali circostanze devono ritenersi pacificamente acquisite in giudizio e porsi a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.), limitandosi a contestazioni generiche inerenti l'inidoneità della documentazione allegata dalla ricorrente-opposta a supporto della pretesa creditoria.
Da parte sua, la società opposta ha allegato in atti:
- con riferimento al contratto (di apertura di credito mediante carta) nr. 6100028779 (doc. 3 fascicolo monitorio) sottoscritto con la CONSEL: copia del contratto di cessione del credito intervenuto in data
02/12/2015 tra CONSEL SPA e (doc. 4); la missiva con cui è stata comunicata la Controparte_5 cessione del credito e relativo avviso di ricevimento (doc. 5 e 6); estratto conto con autentica notarile dal quale si evince un credito per un totale di euro € 3.713,80, di cui € 2.409,24 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine (doc. 7);
- con riferimento al contratto n. 4574635 (doc. n. 8) sottoscritto con la copia del Pt_2 Parte_2 contratto di cessione del credito intervenuto tra e in data Parte_2 CP_5 17/06/2015 (doc. 9); la missiva con cui è stata comunicata la cessione del credito, contenente l'attestazione di cessione da parte della società cedente erogatrice del finanziamento, con relativo avviso di ricevimento
(doc. n. 10 e 11); piano di ammortamento (doc. 19) lista movimenti (doc. 20);
- con riferimento al contratto 10158052618109 sottoscritto con la (doc. 13): copia del contratto CP_3 di cessione del credito intervenuto in data 31/01/2011 tra FIDITALIA S.P.A. e Toscana Finanza s.p.a. (doc.
14); atto di fusione per incorporazione di TOSCANA FINANZA in cfr. doc. 15 fascicolo Controparte_5 monitorio); missiva con cui è stata comunicata la cessione del credito nonché la richiesta di pagamento e relativo avviso di ricevimento (doc. 16 e 17);
- l'atto di conferimento di ramo d'azienda da ad che successivamente ha CP_5 CP_1 cambiato denominazione in (doc. 1 e 5). Controparte_1 La pretesa creditoria risulta, pertanto, supportata da riscontri documentali puntuali e specifici, analiticamente indicati ed allegati, costituenti prova idonea e adeguata della pretesa creditoria azionata in via monitoria e della titolarità della relativa posizione soggettiva vantata in giudizio dalla società opposta, anche secondo i canoni del giudizio ordinario di merito.
E' da ritenere ammissibile e fondata, siccome supportata da idonea prova documentale, anche la - riproposizione della - domanda di pagamento della somma di €. 3.713,80, quale saldo debitore derivante dal contratto nr. 6100028779 stipulato con la CONSEL, non accolta in sede monitoria. Come noto, il giudizio di opposizione ha la funzione di riesaminare l'intera vicenda creditoria, e il creditore può far valere l'intero credito, anche se parzialmente rigettato nella fase monitoria.
Avendo la società opposta fornito la prova (documentale) della fonte negoziale del suo diritto, era onere dell'opponente (convenuto in senso sostanziale) fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (1).
Prive di pregio giuridico si appalesano le deduzioni dell'opponente, circa l'irrilevanza probatoria della missiva con cui è gli stata comunicata la cessione intervenuta tra e di cui CP_5 Parte_2 assume la mancata ricezione, sulla base del rilievo che la spedizione sarebbe stata operata non già da
[...]
ma da un operatore privato. CP_6
Sul punto si osserva che, l'atto stragiudiziale inviato con raccomandata a. r. mediante l'operatore postale privato, non è soggetto alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari (servizio affidato in via esclusiva a ex d.lgs. n. 58/2011), ma bensì alla disciplina di cui all'art. 1335 c.c., stante l'equivalenza Controparte_7 giuridica del servizio privato a quello fornito da , ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 261/1999 nonché CP_6 del d.lgs n. 58/2011, che ha perfezionato il processo di liberalizzazione del mercato postale.
L'operatività del principio di presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c. si realizza quando il plico sia effettivamente pervenuto nel luogo di destinazione e può essere superata soltanto mediante la prova, da parte del destinatario, di essere stato, senza colpa, nella impossibilità di averne avuto notizia.
Tale prova, pertanto, deve avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione e deve, altresì, dimostrare che tale situazione è incolpevole, non poteva, cioè, essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (2).
Nella specie, l'opponente - che non contesta che il plico sia effettivamente pervenuto al proprio indirizzo anagrafico, eletto in sede di stipulazione del contratto di finanziamento - non fornisce né allega alcun fatto idoneo a dimostrare che l'asserita mancata conoscenza dell'atto era ascrivibile ad un comportamento incolpevole. (3)
Si consideri, inoltre, che, la notifica della cessione al debitore è un atto a forma libera e, come tale, può essere effettuata anche nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione (4), non incide sull'efficacia del contratto (5), ma vale soltanto a tutelare la buona fede del debitore che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento (6). Nella specie, parte opponente non ha dedotto, né provato, di aver eseguito pagamenti in favore dell'originaria creditrice in data successiva alla cessione del credito.
Inammissibile e infondato si appalesa, inoltre, l'assunto di parte opponente circa l'errata valutazione del merito creditizio nonché la nullità del contratto assicurativo collegato e conseguente responsabilità ex art. 1337 cod. civ.
Sul punto vale osservare che, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 141/2010 (attuativo della Direttiva n.
48/2008/UE, che riforma la disciplina del credito al consumo) nonché al D.lgs. n. 72/2016 (attuativo della direttiva 2014/17/UE), sono state introdotte in epoca successiva alla stipula del contratto di mutuo n.
10158052618109 sottoscritto con la in data 16/7/2002 e, pertanto, non sono ad esso applicabili. CP_3 E' da rilevare, altresì, che l'obbligo di valutazione del merito creditizio, per espressa previsione normativa, grava esclusivamente sul soggetto che ha concesso il finanziamento e, pertanto, la cessionaria non può rispondere della violazione dell'art. 124-bis TUB nè dell'art. 1337 c.c. per difetto di titolarità passiva del rapporto contrattuale.
L'art. 124-bis TUB impone, infatti, all'intermediario (non al cessionario), l'obbligo di valutare il merito creditizio del cliente prima di concedere un finanziamento. La società cessionaria subentra nella sola titolarità del credito e non è tenuta a verificare retroattivamente il merito creditizio del debitore.
L'art. 1337 c.c. impone l'obbligo per le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, di comportarsi secondo buona fede. La cessionaria non ha partecipato alla fase precontrattuale né alla formazione del contratto ergo non può essere ritenuta responsabile ai sensi del citato articolo, in quanto non ha concesso il finanziamento né ha avuto alcun ruolo nelle trattative precontrattuali.
L'assunto, inoltre, risulta del tutto sprovvisto di prova, non avendo l'opponente dedotto né dimostrato la circostanza che non fosse, a priori, in grado di garantire il rispetto del piano di ammortamento pattuito.
Infondata si rivela, infine, l'eccezione di prescrizione del credito, formulata dall'opponente, con riferimento ai contratti stipulati con la e la CONSEL. Parte_2
Come noto, atteso il carattere unitario del rapporto di mutuo, in cui l'obbligo di restituzione del capitale
(maggiorato degli interessi corrispettivi) è differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione (7).
Ne consegue che il termine (ordinario) di prescrizione previsto dall'art. 2946 cod. civ., applicabile alle tipologie negoziali in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo ovvero dalla chiusura del rapporto.
Nello specifico, con riferimento al contratto n. 4574635 stipulato con la il 10/6/2011, avuto Parte_2 riguardo alla data di scadenza dell'ultima rata (delle n. 84 previste), la decorrenza della prescrizione è individuata all'11/6/2018; con riferimento al contratto nr. 6100028779 (di apertura di credito mediante carta) stipulato con la CONSEL il 23/08/2011, l'ultimo utilizzo della carta di credito risale al mese di ottobre del 2015
(doc. 9) sicché la decorrenza della prescrizione è individuata al mese di ottobre 2015, interrotta dalla missiva inviata con racc. a.r. in data 20/01/2016 (doc. 5 e 6).
Alla data di notifica del ricorso monitorio (03/06/2022), il termine di prescrizione ordinaria con riferimento ai predetti contratti non era spirato.
Risulta, invece, estinto per prescrizione il residuo credito (€. 769,82) originato dal contratto di finanziamento n. 10158052618109 stipulato con Fiditalia SP il 16/7/2002, avente ad oggetto l'acquisto di un climatizzatore per €. 821,00 di capitale finanziato da restituirsi in 24 rate da €. 41,40 cadauna. In effetti, la missiva con cui è stata comunicata la cessione del credito e formulata la richiesta di pagamento risulta inviata in data 10/5/2016
(doc. 16 e 17), quando era già ampiamente spirato (in data 16/7/2004) il termine di prescrizione.
In conclusione, l'opposizione proposta va accolta limitatamente all'eccezione di prescrizione del credito originato dal contratto di finanziamento n. 10158052618109 stipulato con Fiditalia SP il 16/7/2002.
Va, invece, riconosciuto e confermato il (residuo) credito vantato dalla società opposta di €. 24.927,56, derivante dal contratto di finanziamento n. 4574635 stipulato con la il 10/6/2011 (€. 21.213,76) Parte_2 nonché dal contratto nr. 6100028779 (di apertura di credito mediante carta) stipulato con la CONSEL il
23/08/2011 (€. 3.713,80), oltre interessi legali decorrenti dalla notifica del ricorso monitorio e pedissequo D.I. al saldo.
L'accoglimento parziale, sia pure in minima parte, dell'opposizione, comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'esistenza di una polifonia interpretativa sulle questioni poste a fondamento della decisione consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 848/2022 emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio n.
966/2022 r. g., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto, dispone la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in parziale accoglimento della domanda formulata in via monitoria, condanna l'opponente Parte_1
al pagamento in favore della opposta , in persona del procuratore
[...] Controparte_1 speciale e legale rappresentante p.t., della somma di €. 24.927,56, oltre gli interessi al tasso legale decorrenti dalla notifica del ricorso monitorio e pedissequo D.I. all'effettivo soddisfo;
- spese compensate.
Così deciso in Taranto il 18/04/2025.
Il Giudice dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS. UU. nr. 13533/2001 2 Cass. n. 25824/2013; n. 20482/2011 3 Cass. n. 19524/2019; Cass. n. 19542/2015 4 Cass. n. 20495 del 29/9/2022; Cass. n. 12734/2021; Cass. n. 10200/2021 5 Cass. 20/8/2021, n. 23257«il contratto cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimata pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.»; conforme: Cass., 12/9/2019, n. 4713. 6 Cass., 13/7/2011, n. 15364; Cass., 20/10/2004, n. 20548; Cass., 2/2/2001, n. 1510 7 v. ex plurimis Cass. 19291/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4075/2022 promossa da:
, con l'Avv. Gemma Dione (PEC: Parte_1 Email_1
OPPONENTE contro
e per essa, quale mandataria, in persona del Controparte_1 Controparte_2
Procuratore speciale e l.r.p.t., con l'Avv. Marco Pesenti (PEC: – Email_2
Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 848/2022 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio n. 966/2022 r.g., ottenuto dalla quale mandataria della Controparte_2 [...]
, cessionaria del credito derivante da contratti di prestito personale, stipulati dal mutuatario- Controparte_1 ingiunto con la (n. 4574635) e la (n. 10158052618109), per il pagamento Parte_2 CP_3 della somma a saldo di €. 21.983,58, oltre accessori e le spese di procedura.
L'intimato ha proposto opposizione eccependo: il difetto di legittimazione attiva di;
Controparte_1
l'inefficacia della cessione del credito;
la prescrizione del diritto azionato;
l'errata valutazione del merito creditizio nonché la nullità del contratto assicurativo collegato e conseguente responsabilità ex art. 1337 cod. civ.; l'insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nelle conclusioni chiede:
1) dichiarare ed accertare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. n.848/2022 emesso in data 19 maggio
2022 dal Tribunale di Taranto, nella persona della dott.ssa Federica Rotondo, per le ragioni di cui in premessa, nonché che nessuna somma è dovuta dalla Sig. alla opposta in relazione Parte_1 ai contratti di finanziamento n. 6100028779 con la società CO SP , n. 4574635 del 10 giugno 2021 con la e n. 10158052618109 del 16 luglio 2002 con e per l'effetto, Parte_2 CP_3 revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo;
2) accertare e dichiarare la intervenuta estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine prescrizionale afferente i contratti di prestito n. 6100028779 con la società CO SP , n. 4574635 del 10 giugno 2021 con la n. 10158052618109 del 16 luglio 2002 con;
Parte_2 CP_3
3) accertare e dichiarare l'esatto ammontare degli importi residui dei contratti di finanziamento per cui è causa al netto degli interessi non maturati, delle commissioni finanziarie ed assicurative per il periodo non goduto di residua durata contrattuale e delle rate corrisposte dall'opponente.
4) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1337 c.c. e conseguentemente condannare la risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art Controparte_4
1226 cc nonché alla ripetizione delle somme indebitamente percepite quale premio assicurativo ammontanti ad € 730,00 con declaratoria di nullità del prefato contratto;
5) sanzionare la società opposta ai sen si e per gli effetti dell'art. 96 u.c. c.p.c. per la responsabilità aggravata rilevabile dalla piena consapevolezza della temerarietà dell'azione intrapresa per le ragioni tutte espresse in narrativa , con condanna al pagamento di una somma di danaro equitativamente determinata in favore del Sig. . Parte_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario
Costituendosi in giudizio, la a contestato variamente gli assunti dell'opponente Controparte_1 deducendone l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 186 bis o ter c.p.c. per l'ulteriore importo di €.
3.713,80, quale saldo debitore derivante dal contratto nr. 6100028779 stipulato con la CONSEL, non riconosciuto in sede monitoria.
Nelle conclusioni chiede:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648
c.p.c.;
- emettere ingiunzione di pagamento ex art. 186 bis o ter c.p.c. per l'importo di euro 3.713,80, quale saldo debitore derivante dal contratto nr. 6100028779;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D.lgs. 28/2010;
- dichiarare ed accertare la carenza di legittimazione passiva di e per Controparte_1 essa la mandataria in relazione alla richiesta di condanna avversaria Controparte_2 ex art. 1337 c.c.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- Condannare l'opponente al pagamento di euro 3.713,80, quale saldo debitore derivante dal contratto
- nr. 6100028779;
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di euro 21.983,58, nonché di euro di euro 3.713,80, quale saldo Controparte_1 debitore derivante dal contratto nr. 6100028779, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con il favore delle spese.
Verificata la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, stante l'esperimento della mediazione in data 18/04/2023 dinanzi all'organismo “InMedio”, conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione dell'opponente, all'udienza del 13/10/2023 alle parti venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Alla successiva udienza del 19/01/2024, ritenuta la causa, di natura documentale, matura per la decisione senza necessità di istruttoria, veniva fissata l'udienza del 19/04/2024 per la precisazione delle conclusioni ed a tale udienza veniva introitata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusive e note di replica.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 07/01/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 18/04/2025.
All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
Ora, con riguardo agli assunti delle parti, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione di parte opponente in ordine all'insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Sul punto, par d'uopo ribadire che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre – come noto - un giudizio a cognizione piena, nel quale il giudice del merito non può e non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore opposto (attore in senso sostanziale) per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dallo opponente (convenuto in senso sostanziale) per contestare la pretesa stessa.
E' principio altrettanto condiviso in giurisprudenza che, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito fatto valere e tale deve considerarsi la documentazione allegata in sede monitoria dalla società opposta, restando salvo, nel giudizio di opposizione, lo stabilire la completezza o meno delle prove offerte.
Infondata si appalesa, altresì, l'eccezione di parte opponente circa il difetto di legittimazione della società opposta ad esigere il pagamento della somma ingiunta.
Il concetto di legittimazione attiva nella specie risulta impropriamente declinato dall'opponente, in quanto – come noto - la legittimazione ad agire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che la società ricorrente-opposta non sia titolare della relativa posizione attiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità di detta posizione.
Nel caso di specie, la società opposta, affermandosi titolare esclusiva del credito azionato in forza di contratti di cessione, consente di rilevare dalla sua stessa prospettazione la sussistenza della legitimatio ad causam.
L'eccezione appare infondata anche sotto il profilo della effettiva titolarità attiva del diritto azionato.
Dalla documentazione versata in atti dalla società opposta già in sede monitoria risulta che, il credito derivante dai contratti di finanziamento stipulati dall'opponente con la (n. 4574635), con la Parte_2
(n. 10158052618109), nonché con la SP CO (n. 6100028779) è stato oggetto di cessione pro- CP_3 soluto.
L'opponente non ha espressamente contestato la stipula di detti contratti né l'effettiva erogazione delle somme finanziate (sicché tali circostanze devono ritenersi pacificamente acquisite in giudizio e porsi a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.), limitandosi a contestazioni generiche inerenti l'inidoneità della documentazione allegata dalla ricorrente-opposta a supporto della pretesa creditoria.
Da parte sua, la società opposta ha allegato in atti:
- con riferimento al contratto (di apertura di credito mediante carta) nr. 6100028779 (doc. 3 fascicolo monitorio) sottoscritto con la CONSEL: copia del contratto di cessione del credito intervenuto in data
02/12/2015 tra CONSEL SPA e (doc. 4); la missiva con cui è stata comunicata la Controparte_5 cessione del credito e relativo avviso di ricevimento (doc. 5 e 6); estratto conto con autentica notarile dal quale si evince un credito per un totale di euro € 3.713,80, di cui € 2.409,24 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine (doc. 7);
- con riferimento al contratto n. 4574635 (doc. n. 8) sottoscritto con la copia del Pt_2 Parte_2 contratto di cessione del credito intervenuto tra e in data Parte_2 CP_5 17/06/2015 (doc. 9); la missiva con cui è stata comunicata la cessione del credito, contenente l'attestazione di cessione da parte della società cedente erogatrice del finanziamento, con relativo avviso di ricevimento
(doc. n. 10 e 11); piano di ammortamento (doc. 19) lista movimenti (doc. 20);
- con riferimento al contratto 10158052618109 sottoscritto con la (doc. 13): copia del contratto CP_3 di cessione del credito intervenuto in data 31/01/2011 tra FIDITALIA S.P.A. e Toscana Finanza s.p.a. (doc.
14); atto di fusione per incorporazione di TOSCANA FINANZA in cfr. doc. 15 fascicolo Controparte_5 monitorio); missiva con cui è stata comunicata la cessione del credito nonché la richiesta di pagamento e relativo avviso di ricevimento (doc. 16 e 17);
- l'atto di conferimento di ramo d'azienda da ad che successivamente ha CP_5 CP_1 cambiato denominazione in (doc. 1 e 5). Controparte_1 La pretesa creditoria risulta, pertanto, supportata da riscontri documentali puntuali e specifici, analiticamente indicati ed allegati, costituenti prova idonea e adeguata della pretesa creditoria azionata in via monitoria e della titolarità della relativa posizione soggettiva vantata in giudizio dalla società opposta, anche secondo i canoni del giudizio ordinario di merito.
E' da ritenere ammissibile e fondata, siccome supportata da idonea prova documentale, anche la - riproposizione della - domanda di pagamento della somma di €. 3.713,80, quale saldo debitore derivante dal contratto nr. 6100028779 stipulato con la CONSEL, non accolta in sede monitoria. Come noto, il giudizio di opposizione ha la funzione di riesaminare l'intera vicenda creditoria, e il creditore può far valere l'intero credito, anche se parzialmente rigettato nella fase monitoria.
Avendo la società opposta fornito la prova (documentale) della fonte negoziale del suo diritto, era onere dell'opponente (convenuto in senso sostanziale) fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (1).
Prive di pregio giuridico si appalesano le deduzioni dell'opponente, circa l'irrilevanza probatoria della missiva con cui è gli stata comunicata la cessione intervenuta tra e di cui CP_5 Parte_2 assume la mancata ricezione, sulla base del rilievo che la spedizione sarebbe stata operata non già da
[...]
ma da un operatore privato. CP_6
Sul punto si osserva che, l'atto stragiudiziale inviato con raccomandata a. r. mediante l'operatore postale privato, non è soggetto alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari (servizio affidato in via esclusiva a ex d.lgs. n. 58/2011), ma bensì alla disciplina di cui all'art. 1335 c.c., stante l'equivalenza Controparte_7 giuridica del servizio privato a quello fornito da , ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 261/1999 nonché CP_6 del d.lgs n. 58/2011, che ha perfezionato il processo di liberalizzazione del mercato postale.
L'operatività del principio di presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c. si realizza quando il plico sia effettivamente pervenuto nel luogo di destinazione e può essere superata soltanto mediante la prova, da parte del destinatario, di essere stato, senza colpa, nella impossibilità di averne avuto notizia.
Tale prova, pertanto, deve avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione e deve, altresì, dimostrare che tale situazione è incolpevole, non poteva, cioè, essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (2).
Nella specie, l'opponente - che non contesta che il plico sia effettivamente pervenuto al proprio indirizzo anagrafico, eletto in sede di stipulazione del contratto di finanziamento - non fornisce né allega alcun fatto idoneo a dimostrare che l'asserita mancata conoscenza dell'atto era ascrivibile ad un comportamento incolpevole. (3)
Si consideri, inoltre, che, la notifica della cessione al debitore è un atto a forma libera e, come tale, può essere effettuata anche nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione (4), non incide sull'efficacia del contratto (5), ma vale soltanto a tutelare la buona fede del debitore che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento (6). Nella specie, parte opponente non ha dedotto, né provato, di aver eseguito pagamenti in favore dell'originaria creditrice in data successiva alla cessione del credito.
Inammissibile e infondato si appalesa, inoltre, l'assunto di parte opponente circa l'errata valutazione del merito creditizio nonché la nullità del contratto assicurativo collegato e conseguente responsabilità ex art. 1337 cod. civ.
Sul punto vale osservare che, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 141/2010 (attuativo della Direttiva n.
48/2008/UE, che riforma la disciplina del credito al consumo) nonché al D.lgs. n. 72/2016 (attuativo della direttiva 2014/17/UE), sono state introdotte in epoca successiva alla stipula del contratto di mutuo n.
10158052618109 sottoscritto con la in data 16/7/2002 e, pertanto, non sono ad esso applicabili. CP_3 E' da rilevare, altresì, che l'obbligo di valutazione del merito creditizio, per espressa previsione normativa, grava esclusivamente sul soggetto che ha concesso il finanziamento e, pertanto, la cessionaria non può rispondere della violazione dell'art. 124-bis TUB nè dell'art. 1337 c.c. per difetto di titolarità passiva del rapporto contrattuale.
L'art. 124-bis TUB impone, infatti, all'intermediario (non al cessionario), l'obbligo di valutare il merito creditizio del cliente prima di concedere un finanziamento. La società cessionaria subentra nella sola titolarità del credito e non è tenuta a verificare retroattivamente il merito creditizio del debitore.
L'art. 1337 c.c. impone l'obbligo per le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, di comportarsi secondo buona fede. La cessionaria non ha partecipato alla fase precontrattuale né alla formazione del contratto ergo non può essere ritenuta responsabile ai sensi del citato articolo, in quanto non ha concesso il finanziamento né ha avuto alcun ruolo nelle trattative precontrattuali.
L'assunto, inoltre, risulta del tutto sprovvisto di prova, non avendo l'opponente dedotto né dimostrato la circostanza che non fosse, a priori, in grado di garantire il rispetto del piano di ammortamento pattuito.
Infondata si rivela, infine, l'eccezione di prescrizione del credito, formulata dall'opponente, con riferimento ai contratti stipulati con la e la CONSEL. Parte_2
Come noto, atteso il carattere unitario del rapporto di mutuo, in cui l'obbligo di restituzione del capitale
(maggiorato degli interessi corrispettivi) è differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione (7).
Ne consegue che il termine (ordinario) di prescrizione previsto dall'art. 2946 cod. civ., applicabile alle tipologie negoziali in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo ovvero dalla chiusura del rapporto.
Nello specifico, con riferimento al contratto n. 4574635 stipulato con la il 10/6/2011, avuto Parte_2 riguardo alla data di scadenza dell'ultima rata (delle n. 84 previste), la decorrenza della prescrizione è individuata all'11/6/2018; con riferimento al contratto nr. 6100028779 (di apertura di credito mediante carta) stipulato con la CONSEL il 23/08/2011, l'ultimo utilizzo della carta di credito risale al mese di ottobre del 2015
(doc. 9) sicché la decorrenza della prescrizione è individuata al mese di ottobre 2015, interrotta dalla missiva inviata con racc. a.r. in data 20/01/2016 (doc. 5 e 6).
Alla data di notifica del ricorso monitorio (03/06/2022), il termine di prescrizione ordinaria con riferimento ai predetti contratti non era spirato.
Risulta, invece, estinto per prescrizione il residuo credito (€. 769,82) originato dal contratto di finanziamento n. 10158052618109 stipulato con Fiditalia SP il 16/7/2002, avente ad oggetto l'acquisto di un climatizzatore per €. 821,00 di capitale finanziato da restituirsi in 24 rate da €. 41,40 cadauna. In effetti, la missiva con cui è stata comunicata la cessione del credito e formulata la richiesta di pagamento risulta inviata in data 10/5/2016
(doc. 16 e 17), quando era già ampiamente spirato (in data 16/7/2004) il termine di prescrizione.
In conclusione, l'opposizione proposta va accolta limitatamente all'eccezione di prescrizione del credito originato dal contratto di finanziamento n. 10158052618109 stipulato con Fiditalia SP il 16/7/2002.
Va, invece, riconosciuto e confermato il (residuo) credito vantato dalla società opposta di €. 24.927,56, derivante dal contratto di finanziamento n. 4574635 stipulato con la il 10/6/2011 (€. 21.213,76) Parte_2 nonché dal contratto nr. 6100028779 (di apertura di credito mediante carta) stipulato con la CONSEL il
23/08/2011 (€. 3.713,80), oltre interessi legali decorrenti dalla notifica del ricorso monitorio e pedissequo D.I. al saldo.
L'accoglimento parziale, sia pure in minima parte, dell'opposizione, comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'esistenza di una polifonia interpretativa sulle questioni poste a fondamento della decisione consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 848/2022 emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio n.
966/2022 r. g., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto, dispone la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in parziale accoglimento della domanda formulata in via monitoria, condanna l'opponente Parte_1
al pagamento in favore della opposta , in persona del procuratore
[...] Controparte_1 speciale e legale rappresentante p.t., della somma di €. 24.927,56, oltre gli interessi al tasso legale decorrenti dalla notifica del ricorso monitorio e pedissequo D.I. all'effettivo soddisfo;
- spese compensate.
Così deciso in Taranto il 18/04/2025.
Il Giudice dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS. UU. nr. 13533/2001 2 Cass. n. 25824/2013; n. 20482/2011 3 Cass. n. 19524/2019; Cass. n. 19542/2015 4 Cass. n. 20495 del 29/9/2022; Cass. n. 12734/2021; Cass. n. 10200/2021 5 Cass. 20/8/2021, n. 23257«il contratto cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimata pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.»; conforme: Cass., 12/9/2019, n. 4713. 6 Cass., 13/7/2011, n. 15364; Cass., 20/10/2004, n. 20548; Cass., 2/2/2001, n. 1510 7 v. ex plurimis Cass. 19291/2010