Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 17.12.2024, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 18699/2022 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. DI FIORE MARIANO, con cui Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Sant'Antonio CP_1
Abate – Napoli –via Santa Maria la Carità n. 68, P.IVA P.IVA_1
resistente contumace
Con ricorso depositato in data 20.10.2022, l'istante di cui in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.03.2020 al CP_1
09.03.2020 privo di regolare inquadramento, dal 10.03.2020 al
31.05.2020 con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time al
63,16% svolgendo mansione di “raccolta e trasporto dei rifiuti con l'ausilio di un automezzo da lui stesso condotto” di 2° livello del CCNL
Igiene Ambiente – Aziende Private, seppure con formale inquadramento al livello 1 J;
infine dal 01/06/2020 al 05/06/2020, privo di regolare inquadramento, data in cui il rapporto si interrompeva per dimissioni del
. Pt_1
Lamentando lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle per le quali formalmente inquadrato, nonché il mancato pagamento delle differenze retributive sulla paga base, il TFR, i ratei 13° e 14° mensilità, pagamento di ferie, festività e permessi non goduti, indennità per lavoro domenicale, egli agiva nei confronti della predetta società per sentir accertare e dichiarare lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello 2
A del CCNL e per sentir condannare la società al pagamento della somma complessiva di euro € 7.340,81, a titolo di retribuzione comprensiva di ratei di 13° e 14° mensilità, lavoro domenicale, ferie e festività non godute, di cui euro 428,24 a titolo di TFR, ed € 593,74 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre interessi e con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso, la convenuta non si costituiva in giudizio, preferendo restare contumace.
La domanda è parzialmente fondata e, come tale, va accolta nei limiti della presente motivazione.
Secondo i consolidati principi giurisprudenziali, e in applicazione delle ordinarie regole per il riparto dell'onere della prova, quale l 'art. 2697, I comma, c.c., spetta a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento: pertanto, il creditore che agisce in giudizio per ottenere l'adempimento di un'obbligazione vantata nei confronti del convenuto, una volta provato il fatto costitutivo della propria pretesa, deve soltanto allegarne l'inadempimento. D'altra parte, è il debitore, a quel punto, a dover allegare e provare di aver adempiuto oppure di non avere eseguito la prestazione dovuta per un'impossibilità sopravvenuta a se' non imputabile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, “qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione” (Cass. 26985/2009).
Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilita', sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, sia, infine, per l'indennità di mancato preavviso, nonché tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
In relazione alla richiesta di pagamento dell'indennita' sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festivita' non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attivita' lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attivita' lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennita' suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilita' nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto, si veda Cass. 8521/2015).
Infatti, l'indennita' sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass.
26985/2009).
In aggiunta a tali ultime considerazioni, va ulteriormente ribadito anche che in caso di mancata costituzione del datore di lavoro, essa non equivale a non contestazione da parte di questi, dal momento che il contumace è abilitato a contestare il diritto oggetto della controversia in ogni fase del giudizio: pertanto, anche in caso di contumacia, la ripartizione degli oneri probatori tra le parti non subisce alterazioni (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 20/12/2017, n.30545).
Alla luce dei predetti orientamenti giurisprudenziali, e passando al merito della controversia, grava sull'odierno ricorrente l'onere di provare gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato (l'oggetto della prestazione, lo stabile inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa con sottoesposizione al potere direttivo, al potere di vigilanza e di controllo e al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro o del superiore gerarchico, assenza di rischio e di organizzazione imprenditoriale autonoma), la sua durata, l'applicabilità ad esso delle norme del CCNL, nonché l'orario di lavoro settimanale, le mansioni svolte dal lavoratore.
Nel caso di specie, si rileva che risulta acclarata, alla luce delle emergenze Part documentali, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra nel corso del quale egli ha svolto le mansioni di raccolta e trasporto dei rifiuti con l'ausilio di un automezzo da lui stesso condotto.
Difatti, il ricorrente ha prodotto in giudizio documentazione a conferma e riscontro di quanto affermato, e in particolare: la busta paga del mese di aprile 2020, riportanti la qualifica di “Operatore ecologico” di livello I J
(cfr. doc. 6).
Inoltre, dalla stessa documentazione sopra riferita si desume l'applicazione del CCNL Igiene Ambientale – Aziende Private al rapporto di lavoro per cui è causa, dal momento che esso è richiamato per relationem dalla busta paga, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il livello 1 J di inquadramento.
Inoltre, il ricorrente ha fornito, attraverso l'istruttoria svolta, la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare il teste , della cui attendibilità non è dato Testimone_1 dubitare, all'udienza del 19.09.2023, dichiaratosi indifferente ha riferito di aver lavorato per la società resistente per 8 anni dal 2012 fino al 2021 confermando la sussistenza e le caratteristiche del dedotto rapporto di lavoro da marzo 2020 a giugno 2020; tali dichiarazioni sono state riscontrate dal teste il quale ha riferito di aver visto il ricorrente per un paio di mesi da marzo 2020 a giugno 2020 ogni giorno presso il deposito di Sant'Anastasia per prendere il camion, che lui stesso lasciava a deposito, oppure per prendere un altro automezzo.
Conseguentemente, alla luce della consolidata giurisprudenza cui si è fatto precedentemente riferimento e dell'accertato rapporto di lavoro, in mancanza della prova contraria del datore di lavoro, rimasto contumace, risultano dovute le somme richieste dal ricorrente a titolo di TFR e ratei
13° mensilità, il cui titolo discende direttamente dalla Legge o dal ccnl;
con riguardo invece all'indennità sostitutiva del preavviso, che pure trova la sua fonte di attribuzione nella legge o nel ccnl ,essa non risulta dovuta essendo il rapporto di lavoro cessato per dimissioni da parte del ricorrente così come espressamente indicato nel ricorso.
Con riferimento, invece, alle pretese differenze retributive derivanti dal diverso e superiore inquadramento del ricorrente, come è noto, in base all'art. 2103 c.c., «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte», con ulteriore e successiva specificazione che «Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi».
Come è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, l'iter giudiziale di valutazione dell'espletamento di mansioni superiori (con le consequenziali variazioni di inquadramento contrattuale), ai fini dell'art. 2103 c.c., si snoda per tappe in un graduale iter logico-giuridico di raffronto, scandito dall'analisi dei compiti abitualmente svolti dal lavoratore, dall'individuazione dei gradi e qualifiche rilevanti del CCNL di settore, quindi dalla comparazione delle emergenze fattuali con le previsioni contrattuali, per l'individuazione del livello più calzante, in concreto, alla prestazione di lavoro svolta (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 22/11/2019, n.30580).
Tutto ciò implica, tra l'altro, che il lavoratore interessato all'inquadramento in una qualifica superiore deve compiutamente allegarne e provarne gli elementi costitutivi, indicando i tratti tipici sia del livello posseduto che di quello superiore, i rispettivi contenuti professionali (ad es. in punto di autonomia, complessità, responsabilità, etc.) e gli elementi distintivi fra l'uno e l'altro.
Il ricorrente, in punto di descrizione delle mansioni assegnategli, allega di aver svolto prevalentemente, non solo l'operazione di raccolta dei rifiuti, ma essendo altresì addetto alla conduzione del mezzo idoneo a tale operazione ed a quelle successive di trasporto e, infine, di scarico dei rifiuti raccolti. (cfr. pt. 5 ricorso).
Secondo il ricorrente, formalmente inquadrato, come detto, al livello 1J del ccnl Igiene Ambientale – Aziende Private (applicato al rapporto di lavoro del ricorrente, per come accertato), tali mansioni sarebbero più esattamente riconducibili a quelle proprie del livello 2 (Livello professionale 2
Declaratoria
Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3.
Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
- addetto ad attività di risanamento ambientale, con movimentazione di rifiuti speciali;
- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alle attività di spurgo di pozzi neri/pozzetti stradali, e di raccolta acque fecali;
- addetto, nella piattaforma ecologica/centro di raccolta, alle attività di: identificazione, ammissibilità e rilievo quali/quantitativo dei rifiuti, accettazione documenti di trasporto, identificazione e registrazione formale utenti;
- addetto ad attività di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico;
- addetto alla manutenzione stradale, all'installazione di segnaletica orizzontale e verticale.” – (cfr. CCNL Igiene Ambientale – Aziende Private in atti).
Il CCNL, invece, descrive, con l'allegato nota a verbale, il livello1J come
“Livello professionale J
Declaratoria
Lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica.
Profili esemplificativi:
- addetto allo spazzamento manuale e attività accessorie (vuotatura cestini, raccolta foglie, ecc.);
- addetto alla raccolta manuale anche con modalità porta a porta e/o con raccolta al servizio di autocompattatori e/o spazzatrici;
- addetto ad attività di carico/scarico, pulizia e diserbo aree verdi e cimiteriali, pubbliche affissioni/disaffissioni, cancellazione scritte murali
”.
È agevole osservare dal confronto tra le due disposizioni precedenti che con riferimento alle effettive mansioni svolte dal , così come Pt_1 emerse anche in sede istruttoria, lo stesso utilizzava veicoli per la cui conduzione è richiesta la patente di tipo B. Contr Infatti, il ricorrente, si recava presso il deposito della sito in
Sant'Anastasia prendendo uno degli automezzi per poi recarsi all' CP_2 presso la sede di Napoli in via Galileo Ferraris dove, dopo aver effettuato gli adempimenti rituali di registrazioni, cominciava il proprio giro per la raccolta di rifiuti nella zona di Napoli Centro;
completava poi la giornata lavorativa riportando l'automezzo presso il deposito di Sant'Anastasia.
Conseguentemente, alla luce di quanto emerge dal CCNL Igiene
Ambientale – Aziende Private e delle emergenze documentali predette, si ritiene che il ricorrente dovesse essere ab origine inquadrato al livello 2A, in luogo del livello 1J previsto dal contratto di lavoro, con conseguente diritto a percepire le relative differenze retributive.
Va, altresì, accolta la domanda relativa al tfr, posto che la suddetta voce trova titolo nella legge e la prova del pagamento è a carico della società convenuta, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Inoltre, rispetto alle ulteriori voci retributive richieste, la domanda non può essere accolta.
Ed invero, con riferimento alle indennità di festività e ferie non godute e alla indennità di lavoro domenicale, manca, ancor prima della prova,
l'indicazione dei rispettivi elementi costitutivi: in particolare, dalla lettura del ricorso non è dato sapere quali sarebbero i giorni festivi lavorati, nonché l'avvenuta prestazione di attivita' lavorativa nei giorni destinati alle ferie. Inoltre, il ricorrente non allega né l'ammontare delle ferie che avrebbe maturato nel corso del rapporto di lavoro, né tantomeno la norma della disciplina contrattuale collettiva da cui ricavare le ferie a lei spettanti.
In definitiva, accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta, l'applicabilità a tale rapporto del CCNL di categoria, nonché il livello di inquadramento richiesto, può dirsi fondata, alla luce delle predette emergenze istruttorie, la pretesa della parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive per le quali è stata raggiunta la prova.
In merito alla determinazione del quantum debeatur, questo giudicante ritiene di condividere in parte i conteggi allegati al ricorso che appaiono correttamente eseguiti, in applicazione dei parametri del CCNL di categoria, nonchè immuni da censura, relativamente al livello di inquadramento ed alle mansioni svolte, seppure limitatamente alle voci retributive accertate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di ogni contraria istanza Parte_1 disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 5.629,85, di cui euro 428,24 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano CP_1 in complessivi euro 1.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, lì 11.2.2025
Il GL
dr.ssa M.R. Palumbo