Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1694/24, introdotta con ricorso congiunto da:
(c.f. ), nt. in TOGO il Parte_1 C.F._1
03/05/1981, con il patrocinio dell'Avv. CASULA ALESSANDRA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
e
(c.f. ) nt. in TOGO il 13/04/1980, con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. SCALA KATI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., Parte_1
e hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia
[...] Parte_2 di separazione e, poi, di successivo divorzio alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio il 24.02.2007 in Togblekope
(Togo), non trascritto in Italia, e che dall'unione coniugale, sono nati i figli:
[...]
nato a [...] il [...]; Persona_1 Controparte_1
nata a [...] il [...]; , nata a [...]
[...] Controparte_2
(Togo) il 04.01.2008; nato a [...] il [...]. Controparte_3
I ricorrenti sono comparsi avanti al giudice relatore il 18.7.2024.
La sentenza di separazione, pubblicata il 6.11.2024, con n. 267/2024, oltre alla pronuncia di stato, ha così statuito, sull'accordo delle parti: “Affida i figli minori all'ente, come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano, mantenendo il monitoraggio dei Servizi Sociali;
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nulla sulla casa coniugale, in quanto entrambi i coniugi ora vivono in due abitazioni diverse;
disporre che le visite genitori/figli, proseguano come stabilito dai
Servizi Sociali;
disporre che il padre signor contribuisca al mantenimento dei figli Pt_2 versando in via anticipata alla signora un assegno di Parte_1 euro 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione istat a far tempo dal marzo
2024, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della CdA di Milano;
assegno unico dei figli al 50% fra i genitori”.
Il 14.2.2025 è pervenuta relazione dei Servizi Sociali, da cui non emergono motivi di allarme o criticità.
All'udienza del 26.2.2025, divenuta nelle more procedibile la domanda di divorzio, le parti sono nuovamente comparse e hanno confermato di voler divorziare alle condizioni della separazione, con l'unica modifica che segue: “la condizione di cui al quarto trattino del dispositivo della sentenza di separazione sia modificata in senso che l'assegno mensile sia pari a 250 euro e che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla signora”.
Inoltre, le difese hanno dato atto del deposito del decreto definitivo da parte del Tribunale per i Minorenni.
Soltanto il successivo 11.4.2025 le difese hanno depositato evidenza del passaggio in giudicato della sentenza di separazione (passaggio in giudicato: 26.2.2025).
2. Il Collegio ritiene necessario ribadire, anche in questa sede, come già affermato nella sentenza di separazione – alla cui motivazione si rimanda integralmente ex art. 118, co.
1, ult. frase, disp. att. c.p.c. (§§ 3.1-3.4) –, che: a) sussiste la giurisdizione italiana per ogni domanda sottoposta a quest'autorità giudiziaria;
b) qualsiasi aspetto sottoposto al vaglio di questo Tribunale dev'essere regolato, in ossequio alla disciplina vigente, secondo la legge nazionale italiana;
c) l'omessa trascrizione del matrimonio negli atti dello Stato civile italiano – di cui, in effetti, non v'è riscontro documentale – non osta alle pronunzie richieste: in proposito, v. Cass. U. 5292/1985; d) in ordine alla competenza, si applica – nell'ultima formulazione vigente – l'art. 38 disp. att. c.c., in forza del quale la sopravvenuta pendenza, tra le medesime parti, di un giudizio di separazione avanti al Tribunale ordinario.
3. Nel merito, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con i due figli minorenni, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. I genitori hanno accolto l'indicazione del giudice relatore di proseguire nell'affidamento dei minori all'Ente, che continuerà in ogni intervento, attività e percorso già impostati a seguito dell'intervento del Tribunale per i Minorenni.
Dagli atti risulta senz'altro una situazione di conflitto intrafamiliare, ma è auspicabile che, anche in ragione degli accordi in questa sede trovati e della definizione congiunta dei
2 rapporti tra le parti, la situazione di tensione possa – anche grazie all'intervento dei Servizi sociali – trovare progressiva soluzione.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e considerato che, in ogni caso, è pervenuto il verbale di audizione della minore , tenutosi pochi mesi or sono. CP_2
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
4. Spese del procedimento compensate, considerandone la natura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 1694 / 2024, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 24.02.2007 in Togblekope (Togo), non trascritto in
[...] Parte_2
Italia;
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
Affida i figli minori all'ente, come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano, mantenendo il monitoraggio dei Servizi Sociali;
, e CP_3 CP_1 Per_1 continueranno a vivere con la madre e continuerà a vivere con il padre;
nulla sulla CP_2 casa coniugale, in quanto entrambi i coniugi ora vivono in due abitazioni diverse;
Dispone che le visite genitori/figli, proseguano come stabilito dai Servizi Sociali;
Dispone che il padre signor contribuisca al mantenimento dei figli versando in Pt_2 via anticipata alla signora un assegno di euro 250,00 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT a far tempo dal marzo 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della CdA di Milano;
assegno unico percepito al 100% dalla signora.
COMPENSA le spese del procedimento.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 15/04/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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