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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 9522/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 22.7.2025, promossa da
, con l'avv. Tonia Scatigna;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.10.2024, chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta la restituzione all della somma di euro 7.889,40 pretesa CP_1
dall'ente con nota dell'11.8.2023 a titolo di recupero di ratei della indennità di accompagnamento ex l. 18/1980 (pensione cat. inv.civ. n.
7133579) indebitamente percepiti nel periodo dall'1.7.2022 al 30.9.2023.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'indebito riguarda ratei della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 11.2.1980 n. 18 percepiti in difetto del requisito sanitario.
L'istante, titolare di indennità di accompagnamento dall'1.3.2021, ha infatti continuato a percepire la detta prestazione assistenziale anche nel periodo dall'1.7.2022 al 30.9.2023, ovvero pur dopo che, in occasione della visita medica di revisione eseguita dalla commissione per l'accertamento della invalidità civile in data 20.7.2022, si era accertata la intervenuta cessazione del relativo requisito sanitario.
Ebbene, l'art. 20 co. 2 d.l.
1.7.2009 n. 78 conv. in l.
2.8.2009 n. 102
stabilisce che “l' accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei CP_1
confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap
e disabilità” e che “in caso di comprovata insussistenza dei requisiti
sanitari, si applica l'art. 5 co. 5 d.p.r. 21.9.1994 n. 698”.
Quest'ultima norma dispone che “nel caso di accertata insussistenza dei
requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata
sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificare entro
trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione” e che “il
successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data
dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.
2 A sua volta, l'art. 37 co. 8 l. 23.12.1998 n. 448 prevede, per le verifiche in materia di invalidità civile, che “in caso di accertata insussistenza dei
requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica dispone l'immediata sospensione
dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta
giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere
dalla data della visita di verifica”.
Ai sensi del combinato disposto delle norme citate, dunque, in materia di prestazioni economiche riconosciute in favore degli invalidi civili, non sono dovuti i ratei maturati a far data dalla visita medica che accerti la sopravvenuta insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.
In applicazione del generale principio di tutela dell'affidamento vigente in materia de qua (su cui cfr. Cass. 23.1.2008 n. 1446, Cass.
9.6.2015 n.
11921, Corte cost. 448/2000, Corte cost. 264/2004), la sopra richiamata normativa deve interpretarsi, tuttavia, nel senso che ove, come nel caso in esame, non vi sia stata sospensione né successiva revoca della prestazione nei termini di legge, sono ripetibili i ratei maturati a far data dalla comunicazione all'interessato dell'esito negativo della visita medica: in tal senso, cfr. Cass. 19.2.2021 n. 4600 e Cass.
4.8.2022 n. 24180.
Solo allorquando l'assistito abbia acquisito conoscenza del verbale con cui
è stata accertata la sopravvenuta cessazione del requisito sanitario, infatti,
può ritenersi l'assenza di buona fede in capo al percettore della relativa prestazione, e conseguentemente la inoperatività del principio della tutela dell'affidamento.
3 Nel caso in esame, come attestato dalla documentazione in atti, il verbale provvisorio della visita medica di revisione, eseguita come detto il
20.7.2022, è stato trasmesso dall a mezzo posta con lettera CP_1
raccomandata consegnata a mani proprie dell'istante il 18.8.2022, sicché
in tale data l'istante ha acquisito conoscenza della cessazione del requisito sanitario, confermata peraltro con il verbale definitivo, trasmesso dall' CP_1
a mezzo posta con lettera raccomandata notificata per “compiuta
giacenza” il 30.9.2022, ovvero il trentesimo giorno successivo a quello
(31.8.2022) di rilascio del relativo avviso di giacenza, operando la presunzione di conoscenza dell'atto di cui all'art. 1335 c.c., in difetto di prova, da parte dell'istante, di essersi trovato senza sua colpa nella impossibilità di prenderne cognizione.
Sono pertanto ripetibili i ratei di indennità di accompagnamento indebitamente percepiti nel periodo dall'1.9.2022 al 30.9.2023, ovvero in epoca successiva alla comunicazione della cessazione del requisito sanitario, per l'importo di euro 6.841.08, mentre restano irripetibili i ratei percepiti nel periodo dall'1.7.2022 al 31.8.2022, ovvero in epoca anteriore alla detta comunicazione, per l'importo di euro 1.048,32.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda, deve dichiararsi dovuta dall'istante la restituzione all della somma di euro CP_1
6.841,08.
L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce, ex art. 92 c.p.c.,
giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
4 dichiara dovuta dall'istante la restituzione all' della somma di euro CP_1
6.841,08; spese compensate.
Taranto, 22.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 9522/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 22.7.2025, promossa da
, con l'avv. Tonia Scatigna;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.10.2024, chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta la restituzione all della somma di euro 7.889,40 pretesa CP_1
dall'ente con nota dell'11.8.2023 a titolo di recupero di ratei della indennità di accompagnamento ex l. 18/1980 (pensione cat. inv.civ. n.
7133579) indebitamente percepiti nel periodo dall'1.7.2022 al 30.9.2023.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'indebito riguarda ratei della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 11.2.1980 n. 18 percepiti in difetto del requisito sanitario.
L'istante, titolare di indennità di accompagnamento dall'1.3.2021, ha infatti continuato a percepire la detta prestazione assistenziale anche nel periodo dall'1.7.2022 al 30.9.2023, ovvero pur dopo che, in occasione della visita medica di revisione eseguita dalla commissione per l'accertamento della invalidità civile in data 20.7.2022, si era accertata la intervenuta cessazione del relativo requisito sanitario.
Ebbene, l'art. 20 co. 2 d.l.
1.7.2009 n. 78 conv. in l.
2.8.2009 n. 102
stabilisce che “l' accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei CP_1
confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap
e disabilità” e che “in caso di comprovata insussistenza dei requisiti
sanitari, si applica l'art. 5 co. 5 d.p.r. 21.9.1994 n. 698”.
Quest'ultima norma dispone che “nel caso di accertata insussistenza dei
requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata
sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificare entro
trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione” e che “il
successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data
dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.
2 A sua volta, l'art. 37 co. 8 l. 23.12.1998 n. 448 prevede, per le verifiche in materia di invalidità civile, che “in caso di accertata insussistenza dei
requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica dispone l'immediata sospensione
dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta
giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere
dalla data della visita di verifica”.
Ai sensi del combinato disposto delle norme citate, dunque, in materia di prestazioni economiche riconosciute in favore degli invalidi civili, non sono dovuti i ratei maturati a far data dalla visita medica che accerti la sopravvenuta insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.
In applicazione del generale principio di tutela dell'affidamento vigente in materia de qua (su cui cfr. Cass. 23.1.2008 n. 1446, Cass.
9.6.2015 n.
11921, Corte cost. 448/2000, Corte cost. 264/2004), la sopra richiamata normativa deve interpretarsi, tuttavia, nel senso che ove, come nel caso in esame, non vi sia stata sospensione né successiva revoca della prestazione nei termini di legge, sono ripetibili i ratei maturati a far data dalla comunicazione all'interessato dell'esito negativo della visita medica: in tal senso, cfr. Cass. 19.2.2021 n. 4600 e Cass.
4.8.2022 n. 24180.
Solo allorquando l'assistito abbia acquisito conoscenza del verbale con cui
è stata accertata la sopravvenuta cessazione del requisito sanitario, infatti,
può ritenersi l'assenza di buona fede in capo al percettore della relativa prestazione, e conseguentemente la inoperatività del principio della tutela dell'affidamento.
3 Nel caso in esame, come attestato dalla documentazione in atti, il verbale provvisorio della visita medica di revisione, eseguita come detto il
20.7.2022, è stato trasmesso dall a mezzo posta con lettera CP_1
raccomandata consegnata a mani proprie dell'istante il 18.8.2022, sicché
in tale data l'istante ha acquisito conoscenza della cessazione del requisito sanitario, confermata peraltro con il verbale definitivo, trasmesso dall' CP_1
a mezzo posta con lettera raccomandata notificata per “compiuta
giacenza” il 30.9.2022, ovvero il trentesimo giorno successivo a quello
(31.8.2022) di rilascio del relativo avviso di giacenza, operando la presunzione di conoscenza dell'atto di cui all'art. 1335 c.c., in difetto di prova, da parte dell'istante, di essersi trovato senza sua colpa nella impossibilità di prenderne cognizione.
Sono pertanto ripetibili i ratei di indennità di accompagnamento indebitamente percepiti nel periodo dall'1.9.2022 al 30.9.2023, ovvero in epoca successiva alla comunicazione della cessazione del requisito sanitario, per l'importo di euro 6.841.08, mentre restano irripetibili i ratei percepiti nel periodo dall'1.7.2022 al 31.8.2022, ovvero in epoca anteriore alla detta comunicazione, per l'importo di euro 1.048,32.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda, deve dichiararsi dovuta dall'istante la restituzione all della somma di euro CP_1
6.841,08.
L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce, ex art. 92 c.p.c.,
giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
4 dichiara dovuta dall'istante la restituzione all' della somma di euro CP_1
6.841,08; spese compensate.
Taranto, 22.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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