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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente e relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2732/2024 , introdotta da
(MOLDOVA, 09/08/1986), c.f. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHELLI C.F._1
WALTER;
(ROMANIA, 09/08/1982), c.f. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHELLI C.F._2
WALTER;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio. Ragioni di fatto e di diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2020, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
3) I figli minori e vengono affidati in modo Persona_1 Persona_2 esclusivo alla madre SI.ra e collocati presso la madre Parte_1
SI.ra . Il padre potrà vedere i figli minori, a weekend Parte_1 alterni, compatibilmente con gli impegni lavorativi del SI. Controparte_1
La richiesta di affidamento esclusivo dei minori in favore della SI.ra Parte_1
è richiesta congiuntamente e di comune accordo dai coniugi poiché
[...] il SI. è in procinto di trasferirsi a vivere in Romania per Controparte_1 motivi di lavoro.
4) Il padre SI. corrisponderà in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento dei figli minori e
[...] Persona_1 Per_2
la somma totale di € 300,00 mensili, pari ad € 150,00 per ciascun
[...] figlio, rivalutata annualmente secondo gli indici istat, oltre il 50 % delle spese sanitarie, scolastiche e sportive.
5) La casa familiare in Roma Via dei Fiori 21B int. 9 viene assegnata alla SI.ra che vi abiterà insieme ai figli;
il SI. Parte_1 Controparte_1 se ne è già allontanato. La SI.ra potrà trasferire la sua Parte_1 residenza dove vorrà insieme ai figli;
6) Entrambi i coniugi autorizzano la SI.ra a richiedere il Parte_1 rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità dei figli minori.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 16/10/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2732/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
16/10/2009 tra (MOLDOVA, 09/08/1986) e Parte_1
(ROMANIA, 09/08/1982) trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1825, Parte 1, Serie 03, Anno
2009 alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 22/11/2024.
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente e relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2732/2024 , introdotta da
(MOLDOVA, 09/08/1986), c.f. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHELLI C.F._1
WALTER;
(ROMANIA, 09/08/1982), c.f. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHELLI C.F._2
WALTER;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio. Ragioni di fatto e di diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2020, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
3) I figli minori e vengono affidati in modo Persona_1 Persona_2 esclusivo alla madre SI.ra e collocati presso la madre Parte_1
SI.ra . Il padre potrà vedere i figli minori, a weekend Parte_1 alterni, compatibilmente con gli impegni lavorativi del SI. Controparte_1
La richiesta di affidamento esclusivo dei minori in favore della SI.ra Parte_1
è richiesta congiuntamente e di comune accordo dai coniugi poiché
[...] il SI. è in procinto di trasferirsi a vivere in Romania per Controparte_1 motivi di lavoro.
4) Il padre SI. corrisponderà in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento dei figli minori e
[...] Persona_1 Per_2
la somma totale di € 300,00 mensili, pari ad € 150,00 per ciascun
[...] figlio, rivalutata annualmente secondo gli indici istat, oltre il 50 % delle spese sanitarie, scolastiche e sportive.
5) La casa familiare in Roma Via dei Fiori 21B int. 9 viene assegnata alla SI.ra che vi abiterà insieme ai figli;
il SI. Parte_1 Controparte_1 se ne è già allontanato. La SI.ra potrà trasferire la sua Parte_1 residenza dove vorrà insieme ai figli;
6) Entrambi i coniugi autorizzano la SI.ra a richiedere il Parte_1 rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità dei figli minori.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 16/10/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2732/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
16/10/2009 tra (MOLDOVA, 09/08/1986) e Parte_1
(ROMANIA, 09/08/1982) trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1825, Parte 1, Serie 03, Anno
2009 alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 22/11/2024.
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Marta Ienzi