TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 05/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1158/2024 R.G.
promossa da
(CF: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Pt_1 P.IVA_1
r e di avide BOGHI ed elettivamente domiciliata in sanremo alla via Feraldi n. 26 presso lo studio dell'avv. Cristian URBINI
– ricorrente – contro
(CF: ),in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elena TONELLI presso il cui studio in Sanremo al C.so Giacomo Matteotti n.34 è eletto domicilio
– resistente –
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281decies Cpc, la quale condomina, evocava in giudizio il Pt_1 per l'annullamento dell'assemblea condominiale Controparte_2 del 4.8.2023 con le delibere assunte per violazione dell'art. 1136, co.6, Cc/del regolamento condominiale/art. 66, comma III, delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché per l'annullamento la delibera di approvazione del bilancio consuntivo al punto 1) dell'Ordine del giorno per violazione degli artt.1129 e 1130bis cc. Si costituiva in giudizio il instando, in Controparte_1 via principale, per un icognizione contabile da parte dell'Amministratore pro-tempore con assunzione delle conseguenti decisioni dell'Assemblea, in via subordinata, per l'annullamento del solo punto 1 della delibera del 4.8.2024, con vittoria di spese. Nelle more del giudizio, con delibera condominiale del 21.12.2024, al punto 4 veniva riapprovato il bilancio consuntivo ordinario 2022/2023, oggetto della delibera impugnata. La riapprovazione del bilancio consuntivo con nuova delibera del 21.2.2021 ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla definizione (prosecuzione) del giudizio. Si è in presenza di una situazione sostanziale o concreta (nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento della citazione), situazione che soddisfa il ricorrente rendendo inutile la sua azione. Si impone, dunque, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere”. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire. Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite. Per quanto concerne la disciplina delle spese relative all'ipotesi della cessazione della materia del contendere, il Giudice è tenuto in ogni caso a liquidarle - anche compensandole, se ricorrono i presupposti di legge – in virtù del principio della cd. soccombenza virtuale, «laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito». Nella specie, il comportamento del convenuto, che incaricava il dr. CP_2 alla ricognizione contabile ordinari anno 2022/2023 e anno Per_1
2323/2024, all'esito della quale pronunciava nuova delibera di approvazione del bilancio consuntivo, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti: (a) dichiara cessata la materia del contendere (b) compensa le spese di giudizio tra le parti In Imperia, 05.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)