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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 512/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, dall'avv. BENATO SONIA, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
07.06.1986 a Ospedaletto Euganeo (PD), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel
Comune al n. 11, Parte II, Serie A, anno 1986; ordinare al Comune di Ospedaletto Euganeo (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni - I figli sono tutti maggiorenni e economicamente autosufficienti, pertanto non verrà adottata nessuna statuizione in relazione al loro mantenimento;
- I sig.ri e Parte_1 Pt_2 dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto il sig. dalla data Parte_1 dell'udienza presidenziale, cesserà di versare l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra Pt_2
;- Le parti dichiarano di non aver null'altro da pretendere l'una dell'altra a qualsiasi titolo o
[...] ragione.”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10.2.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli il 28-8- Per_1
1988, il 31-8-1990 e in data 22-6-2000, attualmente tutti economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti.
Le parti hanno precisato che con sentenza non definitiva n. 43/2023 emessa in data 10 maggio 2023 nel procedimento civile n. n. 2501/2021 R.G. il Tribunale Ordinario di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi comparsi avanti il Presidente del tribunale in data 29.3.2022.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di dodici mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 13.2.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza del 28.2.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 29.3.2022 dell'avvenuta
2 comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione n. 2501/2021 RG..
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In assenza di figli minori, Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OSPEDALETTO
EUGANEO in data 07/06/1986 tra e , trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri degli atti di Matrimonio del Comune di OSPEDALETTO EUGANEO nell'anno 1986, n. 11,
Parte II, Serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.4.2025
Il Presidente
dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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