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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
All'udienza pubblica 23 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nel procedimento n.1475/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.1689 /2023 del Tribunale- GL di Roma emessa il giorno 17 febbraio 2024 e vertente tra
(CF: ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti dall' Avv. Antonio Pileggi PEC:
; Email_1 [...]
[...]
Controparte_1
(C.F. E P.IVA ), in persona
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Gioia Vaccari p.e.c. ; Email_2
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 17 febbraio 2023 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 1689/2023 emessa il giorno 17 febbraio 2023 dal
Tribunale Gl di Roma. Il Tribunale accoglieva la domanda proposta dall' di accertamento dell'obbligo CP_1 di restituzione da parte del convenuto della somma di € 282.700,82 oltre agli interessi decorrenti dalla ricezione della diffida di pagamento (30 giugno 2021), ovvero, in subordine, dalla data della domanda giudiziale, costituenti dalla quota del
TFS scaturita da onorari e compensi professionali corrisposta all'atto della cessazione del servizio ma non dovuta alla luce della disciplina legislativa del tfs.
Con l'appello sono illustrati i motivi di cui si dirà appresso.
L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 23 settembre 2025, all'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, è definita con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso, l' promuoveva azione intesa ad ottenere CP_1
l'affermazione dell'obbligo di restituzione da parte dell'Avv. Parte_1
(già dipendente dell' presso la Direzione Generale dell'Istituto di Roma, CP_1 come professionista II Livello Dif. Leg. a decorrere dall'11 dicembre 1972 fino alla cessazione del rapporto per dimissioni il 30 novembre 2010) della somma di €
282.700,82 oltre agli interessi decorrenti dalla ricezione della diffida di pagamento (30 giugno 2021), ovvero, in subordine, dalla data della domanda giudiziale.
Si trattava delle somme corrisposte dall'amministrazione datoriale alla cessazione del servizio quali quota del TFS scaturita da onorari e compensi professionali.
Tali somme erano state richieste con apposita lettera di riliquidazione negativa in quanto costituenti indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c..
In specie, l' sosteneva che nel calcolo del trattamento di fine rapporto tale CP_1 quota non dovesse essere inclusa alla stregua del tenore dell'art. 13 della legge n.
Pag. 2 di 39 70/1975 così come intesa dalle SS.UU. della Cassazione, con la sentenza n.
7158/2010 e con la successiva n.3775/2012.
In tali decisioni sarebbe stato fissato il principio dell'inderogabilità della disposizione normativa in esame che prevede che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sia erogata un'indennità a carico dell'ente pari a dodici mesi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestati, essendo stato precisato che la base del calcolo del TFS era lo stipendio tabellare e la sua integrazione mediante gli scatti di anzianità e voci retributive similari, non essendo applicabili viceversa le voci retributive previste dal regolamento dell' fra cui, secondo l'ente andava ricompresa la quota degli onorari e CP_1 compensi professionali liquidati a favore dell'istituto nelle decisioni giudiziali.
I relativi importi sarebbero stati erogati in tre ratei, in ciascuno dei quali con riserva di ripetizione ai sensi della circolare n. 66 del 22.09.2004, punto 3.
Deduceva altresì l' di aver diritto a ripetere quanto indebitamente pagato CP_1 ex art. 2033 c.c. e che, in base a tale previsione, non vi sarebbe stato affidamento tutelabile non avendo l'accipiens alcun diritto di conseguire, né dal solvens, né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede potendo rilevare solo ai fini della decorrenza degli interessi.
Nella resistenza del convenuto, il Tribunale accoglieva la domanda.
Richiamando i principi espressi dalle SS.UU. nella sentenza n. 7158/2010, confermati dalle successive pronunce, fra cui 5892/2020 nelle quali, operata una ricostruzione storica dell'istituto, il primo giudice ricordava che è stato chiarito dalla Suprema Corte che la disciplina legale del trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti era costituita esclusivamente dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), che prevedeva un'«indennità di buonuscita» —o «trattamento di fine servizio»— per i dipendenti del comparto statale e dalla legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale
Pag. 3 di 39 per il personale degli Enti locali), e che riconosceva una «indennità premio di servizio» ai dipendenti del comparto enti locali.
Per il personale del cd. Parastato, la legge 20 marzo 1975 nr. 70, ha successivamente previsto l'«indennità di anzianità», pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio del dipendente. In base alle Sezioni Unite della Suprema Corte nell'arresto del 25 marzo 2010 nr.
7154— i cui principi sono stati ribaditi con la pronuncia n 7158 (e successivamente applicati, con la sentenza 14/05/2014, n.10413 in relazione alla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato)— l'art. 13 legge 20 marzo 1975 n. 70 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto rimasta in vigore, dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego ( per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod.civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti.
In tale decisioni è stato costantemente affermato che il riferimento contenuto nel suddetto articolo 13, quale base di calcolo, allo «stipendio complessivo annuo» ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità nella indennità di anzianità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non applicabili, le disposizioni dei regolamenti— come quello dell' che prevedevano il computo in genere CP_2 delle competenze a carattere fisso e continuativo ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza, comunque denominato
Inoltre, nel 2012 la Cassazione ha chiarito che detta inderogabilità riguarda anche la contrattazione collettiva, in quanto, al pari di quanto ritenuto per l'indennità di buonuscita, attesa l'inderogabilità della normativa previdenziale, deve escludersi che l'autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato l'univoco tenore letterale del DPR nr. 1032/1973, articolo 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine
Pag. 4 di 39 all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita per cui il principio opera anche per l'indennità di anzianità dei dipendenti del parastato.
L' articolo 2 legge 335/1995, nei commi da cinque a sette, demandava alla contrattazione collettiva le modalità per il passaggio del rapporto di lavoro pubblico privatizzato al regime del TFR di cui all'articolo 2120 cod.civ., anche nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995 (termine poi differito al 31.12.2000 dal DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i.); non abilitava, invece, le parti collettive a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (comunque denominato) rimaste in vigore.
16. La legittimazione della autonomia collettiva a derogare alle disposizioni dell'articolo 13 legge nr. 70/1975 neppure può trovare sostegno nel D.Lgs
165/2001. Infatti, per il trattamento di fine rapporto non deve aversi riguardo alla generale disciplina di cui agli articoli 2 e 45 del suddetto Testo Unico (a tenore dei quali la definizione del trattamento economico è rimessa alla contrattazione collettiva) ma alla specifica disposizione dell'articolo 69 comma due ( che riproduce quanto già disposto dall'articolo 72, comma tre, D.Lgs. 29/1993), a tenore del quale: «In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto».
Quindi la contrattazione collettiva avrebbe potuto intervenire solo con un intervento organico in mancanza del quale continuava ad operare in base all'art.69 del testo unico del pubblico impiego l'art.13 della legge nr. 70/1975.
Per tale via la Cassazione investita della questione confermava la correttezza dell'interpretazione del giudice di merito, secondo cui la base di computo della indennità di anzianità fissata dall'articolo 13 legge 20 marzo 1975 nr. 70 per i dipendenti degli enti pubblici del cd. parastato — rimasta in vigore pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego per i dipendenti in servizio alla data del 31.12.1995 che non abbiano optato per il TFR— non è derogabile dai contratti collettivi di comparto, neppure in senso più favorevole ai dipendenti.
Pag. 5 di 39 Il Tribunale escludeva poi ogni rilevanza della buona fede, argomentando con il richiamo a varie decisioni della Suprema Corte che avevano valutato l'indebito oggettivo scaturito da prestazioni retributive erogate a dipendenti pubblici, chiarendo pure che il richiamo alla Corte Costituzionale espressasi con la sentenza n.8 /2023 non avrebbe consentito di sancire l'irripetibilità dell'indebito essendosi preoccupato il giudice delle leggi in tale pronunciamento di limitare la rilevanza delle condizioni soggettive del debitore alla temporanea inesigibilità in connessione alle modalità con cui era richiesta la restituzione.
Applicando tali parametri al caso concreto rilevava che il resistente non aveva dimostrato una situazione patrimoniale tale da rendere insostenibile la restituzione dell'indebito all' , e che, per altro, l'ente aveva subito CP_1 evidenziato la possibilità di restituzione rateale delle somme.
Passando ad esaminare le censure in ordine alla quantificazione del credito vantato dall' il Tribunale rilevava che, mentre l'ente aveva, anche facendo CP_1 ricorso ad uno specchietto riepilogativo, illustrato i criteri di calcolo della riliquidazione negativa al netto con applicazione delle imposte dovute, il resistente non aveva contestato specificamente tali modalità di calcolo.
Avverso detta statuizione propone impugnazione , per i Parte_1 seguenti motivi.
Con il primo motivo, si assume che la “quota onorari” avrebbe costituito una parte essenziale del trattamento economico dei dipendenti inclusi nel ruolo professionale dell' e che l'art. 26, comma 4, l. n. 70 del 1975, avrebbe CP_1 rimesso la definizione di tale componente ad accordi e poi alla contrattazione collettiva.
Con ordinanza del 5 aprile 2023, relativa ad analogo giudizio promosso dall' , contro l'Avv. Lucio Vuoso, il Tribunale di Roma avrebbe sollevato la CP_1 questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n.70, nella parte in cui non consente di considerare, nella base di calcolo dell'indennità
Pag. 6 di 39 di anzianità, la cd. “quota onorari” di cui all'art. 26, co.4, della stessa legge con riguardo agli artt. 3, e 36 della Costituzione.
Secondo l'Appellante, la legge n. 70 del 1975 con l'art. 13 letto in combinato disposto con l'art. 26, comma 4 avrebbe determinato l'inclusione nello “stipendio annuo complessivo in godimento” parametro diverso dallo stipendio tabellare, della quota onorari che costituisce la “misura percentuale di partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l'attività da essi svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente”.
La quota in esame non sarebbe stata un trattamento accessorio o integrativo, come ritenuto dall' , in quanto sarebbe stata assimilabile all'indennità di CP_1 posizione corrisposta ai dirigenti amministrativi dell' poiché nel CP_1 trattamento economico dei dipendenti dell'area professionale essa sarebbe corrisposta in luogo di quella. In quanto, dunque, anche quella componente rientrerebbe nella base di calcolo dl tfs dei dirigenti, l'esclusione della quota onorari per il calcolo del tfs dei dipendenti dell'area professionale avrebbe integrato una disparità di trattamento
Con il secondo motivo, si censura l'omesso esame delle leggi sopravvenute che avrebbero comunque consentito la deroga all'art. 13 anche ove non correttamente interpretato in combinato disposto con l'art. 26, comma 4. Si sostiene che la contrattazione collettiva avrebbe potuto individuare le voci retributive da computare nel TFS. Ciò sarebbe confermato dal dato che lo stesso CP_1 ammetterebbe tale possibilità, includendo l'indennità di posizione come sarebbe previsto dal CCNL 2006-2009. Inoltre, le Sezioni Unite avrebbero affermato unicamente l'inderogabilità della disciplina di legge (art. 13, l. 70/1975) ad opera di previsioni regolamentari, ma non così per la contrattazione, in quanto, ad avviso ddell'appellante, già la stessa L. n. 70/1975 (art. 26) e successive norme (l.
93/1983, D. lgs. 29/1993, ora D. Lgs. 165/2001) avrebbero attribuito alla contrattazione collettiva la competenza sul trattamento economico.
Pag. 7 di 39 La materia del TFS non rientrerebbe tra quelle escluse dalla contrattazione collettiva (art. 40, c. 1, D.lgs. 165/2001) e le norme transitorie rinvierebbero ad una futura regolamentazione contrattuale, ammettendosi che la contrattazione collettiva possa disciplinare anche in deroga alla legge il trattamento economico e quindi le voci utili al calcolo del TFS.
Con il terzo motivo, l'appellante sostiene l'omessa motivazione sul principio di tutela dell'affidamento, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 8/2023 e che l'affidamento sarebbe sorto nel corso e si sarebbe consolidato lungo tutto l'arco del rapporto stesso. La sentenza della Corte costituzionale n.8/2023, interpretativa di rigetto, avrebbe escluso l'incostituzionalità dell'art. 2033 c.c., da integrare con gli artt. 1175 e 1337 c.c., in considerazione dei “rimedi” esperibili a tutela del titolare del legittimo affidamento leso, che devono tenere conto del grado di intensità dell'affidamento, della condotta dell'amministrazione nell'ingenerarlo, della gravità delle conseguenze della ripetizione nella sfera esistenziale dell'asserito percettore indebito. Ne sarebbe derivato, a pare dell'appellante, l'integrale inesigibilità del credito.
Con il quarto motivo, nel gravame si censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso ogni motivazione in ordine ai conteggi, limitandosi a recepire apoditticamente le tesi sostenute dall' . Mancherebbe un CP_1 comprensibile ed analitico calcolo per cui sottraendo dalla differenza lorda ritenuta indebita e pari ad € 459.376,04 l'IRPEF trattenuta a suo tempo su detto importo e pari ad € 191.080,63, risulterebbe un “indebito” netto pari ad €
268.295,41 e non ad € 282.700,82, come invece richiesto dall' . CP_1
Tutti i motivi di impugnazione sono infondati.
Va al riguardo chiarito che non solo il Tribunale ha dato coerente applicazione al caso in esame dei numerosi precedenti della Suprema Corte intervenuti in tema di trattamento di fine servizio dei dipendenti del parastato a partire dalle note sentenze del 2010 fra cui quella n.7158 che riguardava proprio un dipendente
, nelle quali è chiarissimo il riferimento allo “stipendio tabellare” come base CP_1
Pag. 8 di 39 di calcolo ed evidenziato dal primo giudice ( e va anche detto che l'appellante non ha mai neppure sostenuto che nello stipendio tabellare sia compresa la voce
“quota onorari” ) ma tale voce costituisce senza dubbio una componente del trattamento economico ( nozione diversa dallo stipendio tabellare) di natura premiale o incentivante e dunque accessoria.
In tal senso è sicuramente rilevante e risolutivo l'argomentare della Corte
Costituzionale espressasi con ordinanza n.73/2024 sulla rimessione citata dallo stesso appellante rigettando la questione di legittimità costituzionale sollevata.
Questo Collegio non ignora che con tre ordinanze interlocutorie (12511/25,
17146/25, 17147/2025) su istanza della difesa dei ricorrenti la Cassazione abbia rimesso a pubblica udienza la discussione delle questioni analoghe alle presenti per la valenza nomofilattica, affermando che debbano valutarsi i riflessi delle sentenze della Corte cost. n. 8/2023 e n. 73/2024 sulle questioni di diritto agitate dalle parti. Tuttavia, già nella sentenza della Corte Costituzionale del 2024 si rinvengono puntuali ed esaustive considerazioni che smentiscono tutti gli assunti sostenuti con l'attuale impugnazione con i primi due motivi e che rendono superfluo attendere che la Corte di legittimità si pronunci in pubblica udienza come richiesto dalla difesa dell'appellante in sede di discussione.
Sono infatti presenti nella decisione della Corte Costituzionale argomenti sia in ordine alla portata della disciplina normativa del tfs, sia in ordine all'inquadramento dogmatico di tale istituto, che della coerenza con le previsioni costituzionali della interpretazione fornita dalla Suprema Corte, ed in particolare all'art.36 Cost., che della natura accessoria della voce retributiva di cui si discute
( “quota onorari”) e della assunta disparità di trattamento rispetto alla disciplina riguardante la base di calcolo del tfs dei dirigenti amministrativi dello stesso ente.
Il giudice delle leggi ha così motivato:
<< Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 70 del 1975 - nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, costituente
Pag. 9 di 39 diritto vivente -, nella parte in cui non consente che la quota delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli enti pubblici non economici, attribuita dall'art. 26, quarto comma, della stessa legge agli appartenenti al ruolo professionale legale da essi dipendenti, sia computata, neanche in parte, nel calcolo dell'indennità di anzianità a costoro spettante.
Alla stregua del principio di diritto enunciato dalla sentenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione n. 7158 del 2010, infatti, la nozione di retribuzione che la disposizione in scrutinio pone a base del computo della suddetta indennità coincide con il solo stipendio tabellare e la sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari, con esclusione di ogni altro emolumento accessorio, e non è derogabile dalla fonte regolamentare, né dall'autonomia collettiva.
1.1.- A giudizio del rimettente, così restrittivamente interpretata, la previsione censurata presenta, anzitutto, un difetto di ragionevolezza e di razionalità, in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto pone una disciplina irragionevolmente formalistica e non modificabile dalla contrattazione collettiva, nonostante la stessa legge n. 70 del 1975 riservi proprio alla fonte negoziale la regolamentazione del trattamento economico di attività.
1.2.- L'interpretazione dell'art. 13 della legge n. 70 del 1975 cristallizzata dal diritto vivente realizzerebbe, altresì, una ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del dipendente di un ente pubblico non economico - nella specie l' - appartenente al ruolo professionale legale e quella di un altro CP_1 dipendente dello stesso ente di livello superiore, come un dirigente, il quale, pur godendo di una retribuzione pari a quella riconosciuta al primo, percepisce un'indennità di anzianità più elevata, soltanto perché, non svolgendo funzioni legali, non riceve una quota delle competenze di cui all'art. 26 della legge citata e «tutto il suo trattamento economico consiste in stipendio e scatti».
1.3.- La disciplina censurata, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, confliggerebbe, infine, con l'art. 36 Cost., in quanto escluderebbe
Pag. 10 di 39 «ogni ragionevole proporzione» tra l'indennità di anzianità spettante al dipendente parastatale appartenente al ruolo professionale legale e il trattamento economico di attività dallo stesso percepito nel corso e al termine della sua carriera.
2.- Preliminarmente, va ribadita la inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum spiegato da , per le ragioni illustrate nell'ordinanza di cui Pt_2
è stata data lettura in udienza, allegata alla presente pronuncia.
3.- Ancora in via preliminare, deve escludersi la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità formulate, in termini pressoché coincidenti, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, e dall' , ricorrente nel giudizio principale costituitasi CP_1 nel processo costituzionale.
3.1.- La difesa statale e l' rilevano, in primo luogo, che le censure di CP_1 illegittimità costituzionale non investono il contenuto della disposizione in scrutinio, ma l'interpretazione datane dal diritto vivente, dalla quale, tuttavia, il giudice rimettente avrebbe potuto discostarsi con adeguata motivazione.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in presenza di uno stabile approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, il giudice a quo, pur essendo libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa ricostruzione
(sentenza n. 95 del 2020), ha, in alternativa, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di diritto vivente e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali
(sentenza n. 243 del 2022), senza che gli si possa imputare di non aver seguito una diversa interpretazione, più aderente ai parametri stessi (sentenza n. 180 del 2021), poiché la norma vive ormai nell'ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l'intervento del legislatore o di questa Corte (sentenze n. 141 del 2019 e n. 191 del 2016).
Nel caso di specie, l'esistenza di un diritto vivente è da ritenersi incontestabile - posto che il significato della disposizione qui censurato è stato indicato dalle
Pag. 11 di 39 sezioni unite civili della Corte di cassazione mediante un'interpretazione poi stabilizzatasi nella giurisprudenza di legittimità -, così che del tutto plausibilmente il rimettente ha ritenuto inutile proporre una diversa esegesi con esso incompatibile.
3.2.- Non è fondata neppure l'eccezione con la quale l'Avvocatura generale dello
Stato e l imputano al giudice a quo di avere comunque prospettato una CP_1 soluzione ermeneutica diversa da quella nomofilattica, senza, tuttavia, farla propria, ma chiedendo a questa Corte, alternativamente, di avallarla attraverso una pronuncia di rigetto ovvero di dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, ove interpretata secondo il diritto vivente.
Il rimettente mostra, al contrario, di condividere, «sul piano delle tecniche dell'esegesi ordinaria», la ricostruzione assurta a diritto vivente, ritenendola sorretta da «solide e non superabili basi testuali e sistemiche», e tuttavia dubita che il significato dalla stessa attribuito alla previsione in scrutinio sia compatibile con i precetti costituzionali evocati.
3.3.- Non merita accoglimento neanche il rilievo di inammissibilità a sostegno del quale il Presidente del Consiglio dei ministri e l' deducono che il giudice CP_1
a quo non avrebbe considerato che l'emolumento di cui auspica l'inclusione nella base di calcolo dell'indennità di anzianità costituisce soltanto una delle componenti del «variegato genus delle indennità integrative e/o accessorie, riconosciute in attività ai dipendenti degli enti pubblici non economici».
La limitazione della richiesta additiva agli onorari ex art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 risulta, invece, coerente con il thema decidendum del giudizio principale, in cui oggetto di discussione è la mancata considerazione di tale specifica componente retributiva ai fini del computo dell'indennità di anzianità liquidata ad un dipendente del ruolo professionale legale dell' CP_1 collocato a riposo.
Pag. 12 di 39 3.4.- Deve essere, ancora, disattesa l'eccezione con la quale l' contesta CP_1
l'incompletezza del petitum additivo, sul rilievo che nella integrazione normativa auspicata dal rimettente non sarebbero compresi i compensi professionali per le transazioni successive alle sentenze favorevoli o alla compensazione delle spese di lite previsti dalla richiamata deliberazione del
Commissario straordinario dell' n. 788 del 2003. CP_1
La circostanza che nell'atto di promovimento la "quota onorari" sia stata individuata mediante il riferimento al solo art. 26, quarto comma, della legge n.
70 del 1975 non implica che il giudice a quo abbia limitato il richiesto intervento additivo alle sole competenze e agli onorari liquidati giudizialmente in favore dell'ente ivi contemplati, senza implicitamente considerare anche le successive modifiche normative che hanno ampliato l'emolumento in esame, aggiungendovi le competenze legate alle cause nelle quali l'amministrazione non sia rimasta soccombente e che siano definite con compensazione o transatte senza spese a carico della controparte.
3.5.- Da ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dall' , il mancato CP_1 sviluppo, nell'ordinanza di rimessione, di specifiche deduzioni sulla provenienza da terzi delle competenze e degli onorari di cui si tratta, investendo un aspetto di rilevanza non decisiva ai fini dell'inquadramento dell'indennità di anzianità ex art. 13 della legge n. 70 del 1975, non si traduce in un deficit motivazionale tale da comportare l'inammissibilità delle questioni sollevate.
4.- Passando all'esame del merito, allo scrutinio delle questioni di legittimità costituzionale è opportuno premettere la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inscrive la disciplina oggetto di censura.
4.1.- La legge n. 70 del 1975 detta una riforma organica dell'ordinamento degli enti pubblici non economici, cosiddetti parastatali, ridefinendo, tra l'altro, gli ambiti della disciplina del personale rispettivamente riservati alla legge, alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti dei singoli enti.
Pag. 13 di 39 4.1.1.- Per quanto riguarda il trattamento di fine servizio, le previsioni che la legge n. 70 del 1975 dedica all'indennità di anzianità per i dipendenti del parastato sono compendiate nell'art. 13, qui in scrutinio, mentre alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali e, in particolare, del riscatto di anni di servizio ai fini del computo dell'emolumento.
Il richiamato articolo, al primo comma, prevede che l'indennità di anzianità, che è a totale carico dell'ente pubblico non economico, spetta al personale da questo dipendente - nel quale vanno inclusi, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, anche i dipendenti a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, il personale straordinario assunto temporaneamente per le esigenze di carattere eccezionale indicate all'art. 6 della medesima legge - «[a]ll'atto della cessazione dal servizio».
Lo stesso terzo comma dispone, inoltre, che l'indennità è determinata in misura
«pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato», per tale intendendosi, ai sensi del comma successivo,
«quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente».
4.1.2.- Tale indennità compete al personale degli enti pubblici non economici non soggetti, ratione temporis, alla riforma del pubblico impiego avviata con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, segnatamente, ai dipendenti, già occupati alla data del 31 dicembre 1995, che non abbiano optato per la trasformazione della suddetta indennità nel trattamento di fine rapporto proprio dei lavoratori del settore privato, esercitando la facoltà loro riconosciuta dall'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Pag. 14 di 39 L'indennità di anzianità, al pari dell'indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato disciplinata dal d.P.R. n. 1032 del 1973, e l'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali di cui alla legge n. 152 del
1968, si inscrive, pertanto, nel novero dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti pubblici - come il resistente nel giudizio principale - soggetti alla disciplina, di matrice pubblicistica, anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego.
4.2.- Anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975, il trattamento di fine servizio per i dipendenti del parastato era disciplinato dai regolamenti dei singoli enti.
Per quanto concerne l , il regolamento per il trattamento di previdenza e CP_1 di quiescenza del personale a rapporto d'impiego, approvato con d.m. 30 maggio 1969, all'art. 31, primo comma, prevedeva che «[a]ll'impiegato che cessa dal servizio con diritto alla pensione è corrisposta in aggiunta alla pensione, a carico dell' , una indennità di buonuscita di importo pari a CP_1 tanti dodicesimi dell'ultima retribuzione annua spettante per quanti sono gli anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza».
La nozione di retribuzione rilevante ai fini del calcolo della buonuscita era definita dall'art. 5 nei seguenti termini: «[a]gli effetti del presente Regolamento si intende per "retribuzione" la somma delle seguenti competenze: - stipendio lordo calcolato per 15 mensilità annue;
- eventuali assegni personali pensionabili, nonché altre eventuali competenze di carattere fisso e continuativo che siano riconosciuti utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con delibera del Consiglio di amministrazione da assoggettarsi all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro».
4.3.- In tale cornice normativa la giurisprudenza amministrativa, alla quale, all'epoca, era devoluta la giurisdizione in materia di pubblico impiego - in seguito attribuita al giudice ordinario - affermava che le somme corrisposte ai
Pag. 15 di 39 legali dipendenti dell' «a titolo di riparto del fondo competenze di CP_1 procuratore ed onorari di avvocato» dovessero essere considerate nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita (Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione
5 giugno 1979, n. 433).
4.3.1.- Dopo la riforma del parastato, i giudici amministrativi, riconoscendo alla nozione di «stipendio annuo complessivo in godimento» recepita dall'art. 13 della legge n. 70 del 1975 una significativa ampiezza contenutistica, hanno continuato ad includere la cosiddetta "quota onorari" di cui all'art. 26, quarto comma, della stessa legge nella base di calcolo dell'indennità di anzianità.
Si osservava che gli onorari e le competenze liquidate giudizialmente in favore dell'ente costituissero una componente ordinaria della retribuzione dei legali degli enti pubblici avente «la sua ragion d'essere nella particolare posizione funzionale dei dipendenti in questione, caratterizzata dalla duplice qualità di impiegato pubblico e di professionista legale, sottoposta in quanto tale ad uno statuto generale» (Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, sentenza 19 febbraio 1986, n. 234).
La giurisprudenza amministrativa intravedeva nella "quota onorari" «la funzione di vero e proprio corrispettivo di prestazioni lavorative e [il] carattere di fissità e continuità» (Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione 9 marzo
2000, n. 1267) e, quindi, in definitiva, una integrazione dello stipendio
(Consiglio di Stato, sezione sesta, decisioni 12 maggio 1986, n. 379; 23 febbraio
1982, n. 78).
4.4.- Le prime decisioni di legittimità registratesi successivamente alla devoluzione al giudice ordinario della cognizione delle controversie sul pubblico impiego, in continuità con la precedente giurisprudenza amministrativa, hanno affermato che nella base di calcolo dell'indennità di anzianità devono essere considerate, oltre allo stipendio in senso stretto, tutte le voci retributive fisse e continuative e, dunque, per quanto concerne gli appartenenti al ruolo
Pag. 16 di 39 professionale legale, anche le competenze di cui all'art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975.
Tale orientamento muoveva dalla premessa secondo cui l'indennità di anzianità ha natura retributiva, e non previdenziale, ed esibisce una marcata affinità con l'omonimo istituto privatistico disciplinato dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nella versione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 29 maggio 1982, n. 297
(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica).
Secondo i giudici di legittimità, con l'istituto privatistico l'indennità ex art. 13 della legge n. 70 del 1975 condivideva anche la base di calcolo, coincidente con la nozione onnicomprensiva di retribuzione, accolta dalla giurisprudenza, inclusiva di tutti gli assegni a carattere fisso e continuativo.
In tale ampia nozione di retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine servizio venivano incluse anche le componenti retributive correlate alla professionalità del lavoratore, non rilevando l'eventuale non definitività dell'attribuzione patrimoniale. In sintesi, ne era esclusa soltanto la retribuzione contingente, caratterizzata, cioè, dalla occasionalità, dalla transitorietà o saltuarietà (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 23 aprile 2007, n.
9551; 13 aprile 2007, n. 8923; 28 marzo 2007, n. 7596 e 20 marzo 2007, n.
6633).
4.4.1.- Successivamente, all'interno della sezione lavoro della Corte di cassazione si è delineato un orientamento di segno contrario.
Le pronunce espressive di tale nuovo orientamento sottolineavano che la legge n. 70 del 1975, da un lato, aveva demandato alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico di attività, imponendo a ciascun ente di modificare i regolamenti organici vigenti in conformità alle proprie disposizioni entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali e vietando, all'art. 26,
l'introduzione, in sede di contrattazione collettiva, di emolumenti accessori o integrativi;
dall'altro, per quanto concerne il trattamento di quiescenza, aveva dettato essa stessa, all'art. 13, la disciplina applicabile. In tal modo essa aveva
Pag. 17 di 39 determinato l'abolizione delle diverse deliberazioni dei consigli di amministrazione dei singoli enti, posto che la perdurante operatività dei trattamenti ivi previsti si sarebbe posta «in insanabile contrasto con la lettera e la finalità della legge di razionalizzazione ed omogeneizzazione, pena, contrariamente opinando, la completa inutilità della legge medesima» (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 maggio 2008, n. 11603; in senso conforme, sentenze 14 luglio 2008, n. 19299; 10 luglio 2008, n. 19014; 7 luglio
2008, n. 18587; 9 maggio 2008, n. 11604 e 7 aprile 2008, n. 8984).
In aggiunta, con specifico riferimento al trattamento di fine servizio, le pronunce in esame ritenevano che la nozione di «stipendio annuo complessivo in godimento», che l'art. 13 della legge n. 70 del 1975 assume a parametro di calcolo di tale prestazione, includesse soltanto la retribuzione base, o paga tabellare, oltre al trattamento riferito all'anzianità acquisita - come reso evidente dall'uso del termine "complessivo" - con esclusione di ogni altra indennità o emolumento.
4.5.- Il contrasto interpretativo è stato composto dalle Sezioni unite civili con la sentenza n. 7158 del 2010, la quale, aderendo al secondo degli orientamenti di cui si è dato conto, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale l'art. 13 della legge n. 70 del 1975 di riordinamento degli enti pubblici non economici e del rapporto di lavoro del relativo personale detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto - rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ. - non derogabile, neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato. Rimane rimessa all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà, per il dipendente, di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento, quale base di calcolo, allo stipendio
Pag. 18 di 39 complessivo annuo - hanno, inoltre, chiarito le sezioni unite della Corte di cassazione - ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti dei singoli enti che prevedano, ai fini del trattamento di quiescenza, il computo delle competenze a carattere fisso e continuativo.
4.5.1.- La giurisprudenza successiva ha dato continuità a tali enunciazioni
(Corte di cassazione, sezione sesta, sottosezione lavoro, ordinanza 25 febbraio
2011, n. 4749 e sezione lavoro, ordinanza 3 marzo 2020, n. 5892), precisando coerentemente che, nella base di calcolo dell'indennità di anzianità degli appartenenti al ruolo professionale degli enti pubblici non economici, non deve essere inclusa la quota degli onorari e delle competenze agli stessi spettante ai sensi dell'art. 26 della legge n. 70 del 1975 (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 marzo 2012, n. 3775).
5.- Tutto ciò premesso, nel merito, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto i diversi profili dedotti, non è fondata.
5.1.- Deve, anzitutto, escludersi che la nozione di stipendio assunta dalla disposizione in esame a parametro di calcolo dell'indennità di anzianità così come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità, continuando ad ancorare la determinazione dell'indennità di anzianità «ad un dato formale del 1975», senza che su di essa possa incidere la contrattazione collettiva, alla quale, tuttavia, nell'attuale contesto la stessa legge attribuisce «il dominio [...] sugli assetti dei trattamenti economici», riveli una intrinseca irrazionalità.
Il concetto di stipendio utile alla determinazione dell'indennità di anzianità indicato dal diritto vivente è coerente con il contenuto precettivo e con la ratio della disposizione in scrutinio e concorda con la logica di fondo della legge n. 70
Pag. 19 di 39 del 1975 e, più in generale, dell'ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato in cui essa si inscrive.
Parimenti rispondente alle linee sistematiche di tali discipline è l'affermazione di principio secondo la quale la regola espressa dall'art. 13 della legge n. 70 del
1975 non può essere derogata dalla fonte regolamentare, né dall'autonomia collettiva.
5.1.1.- Occorre considerare che, come risulta dalla relazione illustrativa della proposta di legge, presentata alla Camera dei deputati il 24 giugno 1972, la riforma del parastato si prefiggeva di «mettere ordine» in un settore caratterizzato da un elevatissimo numero di enti proliferati per effetto di una legislazione episodica e frammentaria, sopprimendo gli enti superflui o che avevano esaurito la loro funzione, unificando quelli che svolgevano in modo non coordinato le stesse funzioni e ristrutturando gli enti che dovevano adeguare l'organizzazione e il personale alle nuove funzioni.
Riguardo agli enti conservati dal riassetto, il legislatore intendeva ricondurre a principi unitari l'ordinamento del personale da essi dipendente, definendone lo stato giuridico e previdenziale e uniformandone il trattamento retributivo.
A tal fine, la legge n. 70 del 1975 ha ripartito la disciplina del personale tra la fonte legale, la contrattazione collettiva e i regolamenti dei singoli enti, riconoscendo alla prima un ruolo primario - come reso evidente dal tenore dall'art. 1, primo comma, a mente del quale «[l]o stato giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge» - e lasciando alla fonte regolamentare uno spazio soltanto residuale.
Agli accordi sindacali l'art. 26, primo comma, della legge n. 70 del 1975 ha, invece, demandato la regolamentazione del trattamento economico di attività, cui si aggiunge lo stato giuridico per la parte non prevista dalla stessa legge e non affidata ai regolamenti organici degli enti.
Pag. 20 di 39 5.1.2.- Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, la disciplina dell'indennità di anzianità, come ricordato, è quasi integralmente compendiata nell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, posto che alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali - e, in particolare, del riscatto degli anni di servizio ai fini del computo del trattamento -, mentre non viene riconosciuta alcuna competenza alla contrattazione collettiva.
Tale scelta legislativa si inscrive coerentemente nella cornice che ha fatto da sfondo alla riforma del 1975, nella quale il processo legislativo che avrebbe condotto alla privatizzazione del pubblico impiego era appena iniziato e, come confermato dalla ricordata relazione illustrativa della proposta di legge, ancora radicata era la concezione pubblicistica del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
La predeterminazione legale delle modalità di calcolo del trattamento di quiescenza risponde ad esigenze di controllo e di prevedibilità della spesa pubblica, tenuto anche conto che l'indennità di anzianità per i dipendenti del parastato, a differenza degli omologhi emolumenti riconosciuti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, è a totale carico dell'ente datore di lavoro.
5.2.- Ciò posto, la qualificazione giuridica cristallizzatasi nel diritto vivente oggetto di censura valorizza congruamente le specificità connotative del termine «stipendio» impiegato nell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, il quale non può essere considerato come sinonimo di retribuzione, ma deve essere inteso nella sua specifica valenza assunta nel contesto della legge di riforma del parastato e, più in generale, nella disciplina del pubblico impiego.
Nonostante il rinvio all'autonomia collettiva, la legge n. 70 del 1975, nella prospettiva di rendere omogenee le condizioni economiche dei dipendenti di tutti gli enti interessati dal riordino, delinea essa stessa i tratti essenziali della struttura della retribuzione.
Pag. 21 di 39 Anzitutto, l'art. 17, primo comma, stabilendo che «[n]ell'ambito di ciascuna qualifica sono previste, oltre ai normali scatti di anzianità, una o più classi di stipendio che vengono raggiunte, in base all'anzianità effettiva di servizio, dai dipendenti che non abbiano subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11», enuclea una specifica nozione di stipendio, configurandola come una posta retributiva fissa commisurata alla qualifica del dipendente e alla classe dallo stesso raggiunta in base all'anzianità effettiva di servizio e maggiorata degli scatti di anzianità.
L'art. 26, secondo comma, prescrive, poi, che la disciplina collettiva del trattamento economico si uniformi a «norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza e in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici».
Al medesimo obiettivo di chiarezza, oltre che di prevedibilità della spesa per il personale, risponde anche il successivo terzo comma, il quale vieta l'attribuzione di «trattamenti economici accessori ovvero trattamenti integrativi relativi a singoli enti o di categorie di enti», facendo salve le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale «nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato».
Un'ulteriore eccezione al divieto di riconoscimento di emolumenti accessori si rinviene nel quarto comma del medesimo art. 26, ora in esame, il quale riconosce ai dipendenti appartenenti al ruolo professionale legale una quota degli onorari e delle competenze liquidate giudizialmente in favore dell'ente, demandandone la determinazione all'autonomia collettiva.
5.3.- La nozione di stipendio utile ai fini dell'indennità di anzianità elaborata dal diritto vivente collima anche con le esigenze di uniformità e di razionalizzazione che permeano le previsioni che detta legge dedica al trattamento di quiescenza.
Pag. 22 di 39 Essa si concilia, in primo luogo, con la tecnica di computo dell'indennità di anzianità configurata dall'art. 13 della legge n. 70 del 1975.
Il trattamento di fine servizio dei dipendenti del parastato, a differenza della buonuscita dei dipendenti civili e militari dello Stato e dell'indennità premio di servizio per il personale degli enti locali, non si basa su una contribuzione del lavoratore e dell'ente datore di lavoro, né sulla sommatoria delle quote di retribuzione annuale e sul loro accantonamento in senso tecnico - come quello che si rinviene nel trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ. -, ma sulla moltiplicazione tra l'importo dello stipendio complessivo, incrementato, cioè, degli scatti di anzianità e degli emolumenti ad essi similari, in godimento al momento della cessazione dall'impiego e il numero degli anni di servizio prestato.
Tale sistema di calcolo, essendo ancorato, a vantaggio del lavoratore, allo stipendio dell'ultimo anno di servizio («[a]ll'atto della cessazione dal servizio»), non è compatibile con il conteggio di componenti retributive variabili, posto che tali emolumenti, nell'annualità assunta a parametro, non necessariamente potrebbero essere stati percepiti dall'interessato.
5.4.- Il carattere tassativo che il diritto vivente attribuisce alla base parametrica dell'indennità di anzianità per i dipendenti del parastato trova, inoltre, riscontro in altre discipline sui trattamenti di fine servizio anteriori alla privatizzazione del pubblico impiego.
In particolare, a mente dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, la base contributiva di calcolo della indennità di buonuscita per i dipendenti statali è costituita «dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo», nonché da una serie di assegni nominativamente individuati.
A norma dell'art. 11, quinto comma, della legge n. 152 del 1968, l'indennità premio di servizio per il personale degli enti locali va ragguagliata allo
Pag. 23 di 39 «stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso».
5.4.1.- Gli elementi che, alla stregua della disciplina positiva, accomunano i trattamenti di fine servizio sopra indicati all'indennità di anzianità vanno, dunque, individuati nella predeterminazione legale e nella tassatività delle componenti retributive utili al loro calcolo.
A tale riguardo, la giurisprudenza amministrativa afferma costantemente che
«[p]er stabilire l'idoneità di un certo compenso a far parte della base contributiva dell'indennità di buonuscita non rileva il carattere sostanziale dello stesso (ossia se abbia o meno natura retributiva), ma esclusivamente il dato formale: vale a dire il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento»
(Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 17 maggio 2017, n. 2335; nello stesso senso, ex multis, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 20 dicembre 2011, n.
6736; TAR Lazio, sezione prima-quater, sentenza 7 aprile 2008, n. 2880).
In consonanza con tali enunciazioni, la giurisprudenza di legittimità ha, a propria volta, osservato che «la determinazione della cosiddetta retribuzione- parametro, da porre a base del calcolo di istituti di retribuzione indiretta o differita, è ricavabile esclusivamente dalla specifica disciplina di volta in volta dettata per questi ultimi», disciplina da ritenersi «esaustiva, non concorrente ed incompatibile con deroghe provenienti dalla privata autonomia, in quanto espressione di un regime pubblicistico, improntato alla cura di interessi generali, che si correlano all'onere sopportato dalla finanza pubblica» (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 agosto 2004, n. 16582; in senso conforme, sentenze, sezione lavoro, 21 gennaio 2014, n. 1156 e sezioni unite civili,
1° aprile 1993, n. 3888).
Né va sottaciuto che la giurisprudenza di legittimità in tema di indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, ha chiarito che la retribuzione contributiva alla quale si commisura tale trattamento è costituita dai soli
Pag. 24 di 39 emolumenti testualmente considerati dall'art. 11, quinto comma, della legge n.
152 del 1968, la cui elencazione ha carattere tassativo, dovendosi interpretare la dizione «stipendio o salario» in senso restrittivo, alla luce dell'espressa menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici di anzianità, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 maggio 2017, n. 11156).
5.5.- È, inoltre, significativo come la scelta della riforma del parastato di riservare alla legge la configurazione del trattamento di fine servizio abbia resistito alla stessa contrattualizzazione del pubblico impiego avviata dal d.lgs.
n. 29 del 1993.
L'art. 2, commi 5 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) ha, infatti, previsto che, per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 1996, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sarebbero stati regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 cod. civ., in materia di trattamento di fine rapporto, mentre per i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 - termine poi prorogato al 31 dicembre
2000 dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti) - erano rimesse alla contrattazione collettiva nazionale le sole modalità per l'applicazione della disciplina, di fonte legislativa, del trattamento in materia di fine rapporto.
In realtà, l'art. 4 dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999 - recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti) -, al comma 1, ha disposto che «[i]l TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione: a) l'intero stipendio tabellare;
b) l'intera indennità integrativa speciale;
c) la retribuzione individuale di anzianità; d) la tredicesima mensilità; e) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo
Pag. 25 di 39 dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa» e, al comma 2, ha previsto che «[u]lteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali».
Una disciplina organica sul trattamento di fine rapporto non è, però, fino a questo momento intervenuta, tanto che l'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha riprodotto il contenuto del citato art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993.
Sulla scorta di tali previsioni, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, per il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ., deve aversi riguardo non agli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che demandano alla contrattazione collettiva la disciplina sulla retribuzione del lavoro pubblico contrattualizzato, ma, appunto, all'art. 69, il quale per il trattamento di fine rapporto mantiene ferma la disciplina vigente in attesa di un intervento di sistema, e quindi organico, da parte dell'autonomia contrattuale (Corte di cassazione, sentenza n. 5892 del 2020).
La Corte di cassazione ha anche precisato che, in attesa di tale intervento, la disciplina legislativa in vigore rimane non derogabile, neanche dalla fonte collettiva, nel senso che i contratti collettivi non possono prevedere con disposizioni isolate e frammentarie singole voci retributive da computare nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e, ove ciò accada, la disposizione negoziale deve essere disapplicata.
5.6.- In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente,
l'opzione interpretativa sottesa alla disposizione censurata non si espone a rilievi di anacronismo soltanto perché, in un contesto ormai ispirato al paradigma privatistico e caratterizzato dal «dominio» della fonte collettiva, per i dipendenti assunti nel vigore del regime anteriore alla contrattualizzazione del
Pag. 26 di 39 lavoro pubblico, continua ad applicarsi una disciplina di natura pubblicistica come quella qui in scrutinio.
Questa Corte ha, infatti, chiarito che «il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi» (sentenza n.
244 del 2014).
Spetta, infatti, all'apprezzamento discrezionale del legislatore, in coerenza con il generale canone di ragionevolezza, delimitare la sfera di applicazione delle normative che si succedono nel tempo, né contrasta di per sé con il principio di eguaglianza il trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie in momenti diversi nel tempo (sentenze n. 240 del 2019 e n. 104 del 2018).
6.- Neanche la questione con cui è dedotta la violazione del principio di eguaglianza merita accoglimento.
6.1.- Il giudice rimettente, nel porre a raffronto i dipendenti degli enti pubblici non economici appartenenti al ruolo professionale legale e i dipendenti dei medesimi enti - e, in particolare, i lavoratori con qualifica dirigenziale - che non svolgono funzioni legali, non ha considerato che le posizioni in comparazione sono del tutto eterogenee.
Non deve, infatti, trascurarsi che, come osservato da questa Corte, gli avvocati dipendenti degli enti pubblici costituiscono un unicum e pertanto non possono essere paragonati ad altre categorie di dipendenti (sentenza n. 33 del 2009).
Non può, al contempo, sottacersi che gli stessi dirigenti, anche nell'assetto delineato dalla legge n. 70 del 1975, sono sottoposti ad un regime giuridico e ad un trattamento economico specifici, come reso evidente dal contenuto dell'art. 18 della legge citata.
Pag. 27 di 39 In definitiva, il diverso status giuridico ed economico delle categorie di lavoratori poste a raffronto inficia il giudizio di comparazione richiesto dal rimettente (sentenza n. 200 del 2023).
7.- È, infine, da escludersi la dedotta violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost.
7.1.- Il giudice a quo muove da una corretta premessa ermeneutica nell'affermare che la configurazione dei trattamenti di fine servizio come retribuzione differita, sia pure con concorrente funzione previdenziale, attrae le prestazioni in esame nell'ambito applicativo delle garanzie sancite dall'art. 36
Cost., il quale, come ripetutamente affermato da questa Corte, «prescrive, per ogni forma di trattamento retributivo, la proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e l'idoneità a garantire, in ogni caso, un'esistenza libera e dignitosa» (sentenza n. 159 del 2019; in senso conforme sentenza n. 130 del 2023).
Tale affermazione deve, tuttavia, essere coordinata con l'enunciazione, altrettanto sedimentata nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale lo scrutinio sulla conformità di una disciplina sulla retribuzione - e dunque anche sulla retribuzione differita - all'art. 36 Cost. non può essere svolto atomisticamente, dovendo investire il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso (ex aliis, sentenze n. 200 del 2023, n. 27 del 2022, n. 71 del 2021,
n. 236 del 2017 e n. 96 del 2016) e non i singoli elementi che lo compongono, né le prestazioni accessorie (sentenza n. 164 del 1994).
7.2.- Se, dunque, è innegabile che l'indennità di fine servizio debba essere
«rapportata alla retribuzione e alla durata del rapporto e quindi, attraverso questi due parametri, alla quantità e alla qualità del lavoro» (sentenza n. 243 del 1993) e, pertanto, trovi nel trattamento economico di attività la sua base parametrica, tuttavia, affinché possano ritenersi rispettati i canoni di sufficienza e di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost., non deve sussistere una corrispondenza pedissequa tra la composizione dei due emolumenti, tale per cui
Pag. 28 di 39 ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di quiescenza.
7.2.1.- A tale riguardo, occorre, ancora una volta, ricordare che la disciplina dei trattamenti di fine servizio anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego
è caratterizzata dalla preminenza della fonte legale, la quale si coniuga con l'indole pubblicistica del rapporto di lavoro non contrattualizzato e risponde ad esigenze di razionalizzazione e di chiarezza, di prevedibilità e di controllabilità della spesa pubblica.
Va, inoltre, ribadito che, in tale contesto normativo, spetta alla discrezionalità del legislatore individuare, nel rispetto del principio di eguaglianza e delle garanzie sancite dall'art. 36 Cost., la base retributiva delle singole indennità di fine servizio nonché i modi e la misura delle stesse (sentenze n. 278 del 1995, n.
243 del 1993, n. 151 del 1976 e n. 251 del 1974).
In un sistema siffatto, non è, dunque, sufficiente addurre la natura retributiva di un compenso per ritenere che la sua mancata considerazione ai fini del trattamento di fine servizio confligga con la garanzia della proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
Tale principio deve, invece, ritenersi osservato allorché detto trattamento esprima, in proporzione, il nucleo del profilo retributivo riconosciuto al dipendente, coincidente con il trattamento economico fondamentale.
7.2.2.- Nel rapporto di lavoro pubblico non contrattualizzato il trattamento fondamentale indica, infatti, il corrispettivo principale dell'attività lavorativa ed è inteso a remunerare la professionalità media del lavoratore. Esso comprende componenti, come lo stipendio tabellare, gli incrementi dipendenti dall'anzianità di servizio, la tredicesima mensilità e l'assegno per il nucleo familiare (oggi, assegno unico), che spettano in modo fisso e continuativo.
A detto trattamento possono aggiungersi emolumenti accessori, caratterizzati dalla eventualità e dalla variabilità, come il compenso per lavoro straordinario e le indennità speciali volte a compensare lo svolgimento di attività
Pag. 29 di 39 particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute, ovvero a premiare la produttività individuale o collettiva.
7.3.- Tanto premesso, l'interpretazione della Corte di cassazione, secondo la quale la "quota onorari", riconosciuta dall'art. 26, quarto comma, della legge n.
70 del 1975 agli avvocati degli enti pubblici non economici, non rientra nella nozione di retribuzione fondamentale, non determina la violazione dell'art. 36
Cost.
7.3.1.- Secondo la giurisprudenza di legittimità, tali competenze costituiscono un'attribuzione di carattere accessorio e variabile che si aggiunge alla retribuzione contrattuale (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 11 dicembre 2018, n. 31989; 5 luglio 2017, n. 16579).
7.3.2.- Il carattere accessorio dei compensi in esame, come già evidenziato, si ricava dall'art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975, nel quale il riconoscimento agli appartenenti al ruolo professionale delle competenze e degli onorari liquidati giudizialmente è oggetto di una previsione speciale e derogatoria del divieto di attribuzione di trattamenti economici accessori sancito, al terzo comma, in consonanza con l'obiettivo programmatico di chiarezza e di prevedibilità della spesa per il personale che pervade l'intero testo della riforma del parastato.
7.3.3.- Il carattere variabile degli onorari ex art. 26 della legge n. 70 del 1975 si desume, invece, dallo stesso sistema di erogazione di tale emolumento, il quale
è condizionato dall'esito delle controversie in cui è parte l'ente pubblico patrocinato dai funzionari del ruolo professionale. Non si tratta, infatti, di un compenso fisso e predeterminato, ma dipendente dall'elemento aleatorio costituito dal numero delle cause vinte dall'ente e dalle somme che l'ente è riuscito a riscuotere dai terzi soccombenti.
Ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) - il quale ha recepito il primo
Pag. 30 di 39 accordo sindacale attuativo dell'art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del
1975 -, ai suddetti funzionari è, infatti, attribuita una quota delle somme
«riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato».
Per quanto concerne l , il regolamento per la corresponsione dei compensi
CP_1 professionali degli avvocati, adottato dal Commissario straordinario dell' con la deliberazione n. 788 del 2003, ha poi previsto che il bilancio
CP_1 dell' sia munito di un apposito capitolo di spesa, coperto da un fondo
CP_1 specifico che viene alimentato secondo due differenti ipotesi. In un primo caso, di vittoria in giudizio dell' , le spese legali, poste a carico della
CP_1 controparte e riscosse dallo stesso ente a seguito di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia o transazione, la "quota onorari" è commisurata all'intera parcella professionale, dedotte le spese vive di procedura e le eventuali competenze spettanti ad avvocati esterni. Diversa è l'ipotesi in cui l'
CP_1 liquida il cinquanta per cento dei compensi professionali ai propri avvocati, nonostante non abbia riscosso tali compensi o perché è intervenuta una transazione a seguito di sentenza favorevole o perché è stata pronunciata compensazione, anche parziale, delle spese in cause nelle quali l'ente non è rimasto soccombente.
Un analogo meccanismo di attribuzione è stato successivamente delineato dagli artt. 4 e 5 della determinazione del Presidente dell' 21 gennaio 2015, n. 16, CP_1 con la quale è stato approvato un nuovo «Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati a decorrere dal 1° gennaio 2015. CP_1
7.3.4.- La natura premiale dei compensi in questione si desume anche dalla correlazione dell'importo degli stessi con il numero delle cause in cui l'ente di riferimento risulti vittorioso e con le somme che lo stesso ente sia riuscito a riscuotere dai terzi soccombenti.
Essi, infatti, sebbene non vengano accordati soltanto ai legali che hanno patrocinato le cause con esito favorevole, ma vengano ripartiti tra tutti gli
Pag. 31 di 39 avvocati in base a criteri predeterminati e in rate costanti, salvo conguaglio, nel loro ammontare complessivo assumono una funzione remunerativa della complessiva produttività degli appartenenti al ruolo professionale legale dell'ente pubblico.
Deve, poi, considerarsi che detta funzione premiale e incentivante degli onorari
è stata riconosciuta da un'apposita disciplina, la quale, pur non trovando applicazione nella fattispecie oggetto del giudizio principale, attesta significativamente l'evoluzione di un profilo funzionale che ha sempre connotato l'istituto in esame.
Il d.l. n. 90 del 2014, come convertito, all'art. 9, comma 5, ha, infatti, stabilito che i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme recuperate nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, «in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto, tra l'altro, della puntualità negli adempimenti processuali».
In attuazione delle disposizioni introdotte dalla novella del 2014, la ricordata determinazione del Presidente dell' del 21 gennaio 2015, n. 16, all'art. 7, CP_1 ha dettato ulteriori criteri speciali di riparto, stabilendo che gli importi degli onorari riscossi a carico delle controparti a seguito di provvedimenti giudiziali sono corrisposti a ciascun avvocato, in base al rendimento individuale rilevato, anche con l'ausilio di strumenti informatici, tenendo conto di una serie di parametri.
7.3.4.1.- Indici rivelatori del carattere premiale degli onorari in disamina si rinvengono anche nella disciplina riguardante i legali degli enti locali, i quali condividono con gli avvocati dipendenti degli altri enti pubblici la matrice normativa.
L'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella
Pag. 32 di 39 legge 22 gennaio 1934, n. 36, al quarto comma, lettera b), nel sancire la compatibilità dell'esercizio della professione forense nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, faceva, infatti, rinvio agli enti pubblici enumerati al secondo comma della medesima disposizione tra i quali figuravano, oltre allo
Stato, anche gli enti locali.
Attualmente, l'art. 23, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), nel conformare la peculiare figura del professionista legale incardinato presso una pubblica amministrazione e al quale è affidato lo ius postulandi nell'interesse di quest'ultima, fa riferimento agli avvocati degli uffici legali istituiti presso «enti pubblici», senza ulteriori distinzioni.
7.3.4.2.- Anche nell'ordinamento degli enti locali i compensi professionali liquidati giudizialmente in favore dell'amministrazione sono sempre stati attribuiti agli avvocati da essa dipendenti, dapprima in forza dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-
1987, relativo al comparto del personale degli enti locali) e successivamente sulla base delle previsioni dei regolamenti dei singoli enti.
La natura premiale di tali emolumenti trova conferma nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il quale, al punto 5.2. dell'Allegato 4/2, nell'individuare i principi contabili per le «spese relative al trattamento accessorio e premiante», precisa, con riguardo alla spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, che, poiché la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.
Pag. 33 di 39 Detto carattere si desume anche dalle disposizioni di fonte collettiva che - come l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello del 1° aprile 1999, firmato il 14 settembre 2000, e l'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni-enti locali, Area della dirigenza 1998-2001, sottoscritto il 23 dicembre 1999 - evidenziano l'esigenza di coordinarne l'erogazione con il riconoscimento della retribuzione di risultato spettante agli avvocati che rivestono anche una posizione di coordinamento dell'ufficio legale.
7.4.- All'univocità degli indici normativi di cui si è dato conto si aggiunge la considerazione per la quale il compenso in questione non può essere ricondotto nel trattamento economico fondamentale, perché non compensa la professionalità media dei soggetti che ne beneficiano, a ciò provvedendo la retribuzione contrattuale corrispondente allo status di pubblico dipendente riconosciuto ai legali degli enti pubblici (sentenza n. 928 del 1988).
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, oltre che dalla parte privata e dall'amicus curiae, gli onorari ex art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 non costituiscono la normale retribuzione del patrocinio svolto dai legali del parastato dovuta in aggiunta allo stipendio in ragione della specificità di tale attività.
La difesa in giudizio dell'ente rientra tra i compiti riconducibili ai doveri istituzionali degli avvocati degli enti pubblici e per questo non necessita di un'apposita remunerazione. Ciò che distingue i legali dagli altri dipendenti dell'ente pubblico è, invero, soltanto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, la quale, tuttavia, non assume rilevanza sul piano retributivo, ma sotto il diverso profilo dell'osservanza, da parte del legale pubblico dipendente, degli stessi obblighi deontologici dell'avvocato libero professionista e della soggezione al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine
(TAR Lazio, sezione terza-quater, sentenza 13 aprile 2011, n. 3222).
Pag. 34 di 39 7.5.- Il carattere di retribuzione ordinaria dell'emolumento in esame non può trarsi neppure dalla sua pur significativa entità rispetto alla retribuzione complessiva.
Non possono, in proposito, essere trasposte nella fattispecie in scrutinio le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 243 del 1993 in merito al contrasto con il principio di proporzionalità ex art. 36 Cost. della mancata inclusione nella base di calcolo dell'indennità di anzianità dell'indennità integrativa speciale e, in particolare, all'incidenza quantitativa di tale componente sulla retribuzione dei dipendenti e quindi del trattamento di fine servizio.
Deve, infatti, osservarsi che l'emolumento allora scrutinato da questa Corte non aveva natura accessoria, essendo deputato ad adeguare la stessa retribuzione fondamentale alle variazioni del potere di acquisto della moneta a causa dell'inflazione, tanto che, successivamente alla citata pronuncia costituzionale,
è stato inglobato nello stipendio base.
Nel caso ora in esame, invece, la valorizzazione del dato quantitativo ai fini della qualificazione dell'emolumento in questione si risolverebbe nell'assimilazione di tale posta accessoria alla retribuzione fondamentale in senso proprio, attraverso un apprezzamento della sua sostanza retributiva che, come confermato tanto dalla giurisprudenza di legittimità, quanto da quella amministrativa, confligge con il limite di sistema costituito dalla tassatività e dalla qualificazione legale delle componenti della base di calcolo dei trattamenti di fine servizio soggetti alla legislazione anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego (Consiglio di Stato, sentenza n. 2335 del 2017).
7.6.- Da ultimo, la qualificazione degli onorari ex art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 in termini di remunerazione ordinaria non si concilia neppure con quanto affermato da questa Corte sulla natura delle cosiddette propine spettanti agli avvocati e ai procuratori dello Stato.
Pag. 35 di 39 Queste ultime forme di remunerazione, pur essendo soggette ad una autonoma disciplina, non differiscono, infatti, sotto il profilo morfologico e funzionale, dalle competenze maturate dai dipendenti delle altre avvocature pubbliche in ragione dell'attività difensiva svolta in giudizio, trattandosi pur sempre di una retribuzione accessoria che si aggiunge allo stipendio tabellare e rinviene almeno parte della provvista nelle spese di lite rifuse all'amministrazione in caso di vittoria in giudizio.
Questa Corte ha, in particolare, osservato che le cosiddette propine spettanti agli avvocati e ai procuratori dello Stato sono di natura variabile «perché dipendenti dalla sorte del contenzioso» ed hanno carattere premiale (sentenza n. 128 del 2022) e non intaccano lo stipendio tabellare, che costituisce il nucleo del profilo retributivo della categoria interessata (sentenza n. 236 del 2017).
8.- Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni devono, pertanto, essere dichiarate non fondate.>>.
In base a tale articolato iter motivatorio della Coste Costituzionale tutti gli argomenti illustrati nei primi due motivi sono infondati.
Va anche aggiunto che la critica secondo cui non sarebbero state esaminate nuove discipline normative che avrebbero inciso sull'assetto e sulla disciplina dell'istituto risulta formulata senza tenere conto degli approdi della Cassazione ed anzi a critica della stessa non considerando che trattasi di decisioni assunte a
Sezioni Unite oltre che confermate da numerose decisioni successive conformi.
Quanto all'affermazione condotta con il terzo motivo dell'omessa motivazione in relazione al principio dell'affidamento ed in particolare dell'ordinanza della Corte
Costituzionale 8/2003 anch'essa non è condivisibile.
Si è già sopra riportato sinteticamente il tenore della motivazione della sentenza di primo grado a stessa si è espressa in coerenza alla decisione della Corte
Costituzionale ha evidenziato a quale ha in buona sostanza ritenuto che laddove emergano delle situazioni di buona fede tutelabili l'ordinamento interno appresti
Pag. 36 di 39 dei meccanismi rimediali adeguati ed idonei ad evitare il contrasto con l'art. 1
Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.,.
Fra di essi la categoria dell'inesigibilità < che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale – come già anticipato (punto 12) – impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore.Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo.>>.
Si tratta di nozione o categoria giuridica del tutto diversa dall'irreperibilità invocata dall'appellante e che non incide sulla fase genetica dell'obbligo né determina l'estinzione dell'obbligazione ma solo sulla possibilità concreta che lo stesso sia fatto valere ( << In particolare, l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto.>>).
In tal senso la Corte Costituzionale ha valorizzato il dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. In tal caso la pretesa è temporaneamente inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva. Ha poi osservato che gli interpreti
(giurisprudenza) hanno valorizzato forme ulteriori di inesigibilità sia temporanea che parziale in relazione alle condizioni personali del debitore. Ciò pur ribadendo che l'inesigibilità opera come meccanismo di attenuazione della rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, <non vede operare – per comune insegnamento la causa estintiva costituita
Pag. 37 di 39 dall'impossibilità della prestazione>>. Affermando inoltre che nell'ordinamento italiano, una volta individuati i tratti di un affidamento legittimo, è dato riconoscere, nell'ipotesi di una sua lesione, una possibile tutela risarcitoria proprio dentro le coordinate della responsabilità precontrattuale, sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti applicativi del medesimo illecito.
Come si vede, il Tribunale calando detti principi nel caso concreto ha esattamente evidenziato che non si faceva questione di alcuna condizione personale del percipiente che potesse determinare la temporanea ( o parziale) inesigibilità del credito ossia condizioni economiche tali che lasciassero pensare che il recupero poteva incidere sulle esigenze di vita, considerato che , per altro, la pretesa restitutoria poteva ben essere rateizzata come consentito dall'ente previdenziale nell'inoltrare la richiesta.
Anche il terzo ed ultimo motivo è infondato.
Lamenta in appello, come già in primo grado, l'incongruità dei conteggi Parte_1 della controparte ce che si ricaverebbe dal fatto che << dalla differenza lorda ritenuta indebita e pari ad € 459.376,04, l'IRPEF trattenuta a suo tempo su detto importo e pari ad € 191.080,63, risulta un “indebito” netto pari ad €
268.295,41 e non ad € 282.700,82 come invece richiesto dall' . CP_1
L'assunto è erroneo in quanto non tiene conto del fatto che, come spiegato dall' sin dalle difese svolte in primo grado ( note del 16 novembre 2022 cui CP_1 ha fatto riferimento il Tribunale in sentenza), l'importo di € 191.080,63, corrisponde all'IRPEF gravante sull'intera somma erogata originariamente e dunque anche quella legittimamente corrisposta, sicché la detrazione dell'imposta dall'importo indebito lordo da recuperare, una volta scorporata la quota indebita ( pari al 68,94% dell'intero importo lordo posto in pagamento ossia euro 693.723,89) andava ottenuta detraendo solo la quota IRPEF che gravava sulla somma indebita (euro 459.376,04) e non sul resto e dunque corrispondeva ad euro 176.675,22 come si desumeva agevolmente dal prospetto analitico redatto dalla difesa dell' . CP_1
Pag. 38 di 39 Le spese del grado sono compensate in considerazione della complessa vicenda che ha visto il recente intervento della Corte Costituzionale sulla questione e in considerazione dei diversi orientamenti dei giudici di merito tuttora esistenti nonostante le sentenze decisioni della Cassazione a Sezioni Unite sulla tematica.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto il 19 giugno 2023 da nei Parte_1
C confronti del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla
[...] sentenza n. 1698/2023 emessa il giorno 17 febbraio 2023 dal Tribunale-GL di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente le spese del grado.
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 23 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca)
Pag. 39 di 39
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
All'udienza pubblica 23 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nel procedimento n.1475/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.1689 /2023 del Tribunale- GL di Roma emessa il giorno 17 febbraio 2024 e vertente tra
(CF: ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti dall' Avv. Antonio Pileggi PEC:
; Email_1 [...]
[...]
Controparte_1
(C.F. E P.IVA ), in persona
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Gioia Vaccari p.e.c. ; Email_2
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 17 febbraio 2023 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 1689/2023 emessa il giorno 17 febbraio 2023 dal
Tribunale Gl di Roma. Il Tribunale accoglieva la domanda proposta dall' di accertamento dell'obbligo CP_1 di restituzione da parte del convenuto della somma di € 282.700,82 oltre agli interessi decorrenti dalla ricezione della diffida di pagamento (30 giugno 2021), ovvero, in subordine, dalla data della domanda giudiziale, costituenti dalla quota del
TFS scaturita da onorari e compensi professionali corrisposta all'atto della cessazione del servizio ma non dovuta alla luce della disciplina legislativa del tfs.
Con l'appello sono illustrati i motivi di cui si dirà appresso.
L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 23 settembre 2025, all'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, è definita con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso, l' promuoveva azione intesa ad ottenere CP_1
l'affermazione dell'obbligo di restituzione da parte dell'Avv. Parte_1
(già dipendente dell' presso la Direzione Generale dell'Istituto di Roma, CP_1 come professionista II Livello Dif. Leg. a decorrere dall'11 dicembre 1972 fino alla cessazione del rapporto per dimissioni il 30 novembre 2010) della somma di €
282.700,82 oltre agli interessi decorrenti dalla ricezione della diffida di pagamento (30 giugno 2021), ovvero, in subordine, dalla data della domanda giudiziale.
Si trattava delle somme corrisposte dall'amministrazione datoriale alla cessazione del servizio quali quota del TFS scaturita da onorari e compensi professionali.
Tali somme erano state richieste con apposita lettera di riliquidazione negativa in quanto costituenti indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c..
In specie, l' sosteneva che nel calcolo del trattamento di fine rapporto tale CP_1 quota non dovesse essere inclusa alla stregua del tenore dell'art. 13 della legge n.
Pag. 2 di 39 70/1975 così come intesa dalle SS.UU. della Cassazione, con la sentenza n.
7158/2010 e con la successiva n.3775/2012.
In tali decisioni sarebbe stato fissato il principio dell'inderogabilità della disposizione normativa in esame che prevede che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sia erogata un'indennità a carico dell'ente pari a dodici mesi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestati, essendo stato precisato che la base del calcolo del TFS era lo stipendio tabellare e la sua integrazione mediante gli scatti di anzianità e voci retributive similari, non essendo applicabili viceversa le voci retributive previste dal regolamento dell' fra cui, secondo l'ente andava ricompresa la quota degli onorari e CP_1 compensi professionali liquidati a favore dell'istituto nelle decisioni giudiziali.
I relativi importi sarebbero stati erogati in tre ratei, in ciascuno dei quali con riserva di ripetizione ai sensi della circolare n. 66 del 22.09.2004, punto 3.
Deduceva altresì l' di aver diritto a ripetere quanto indebitamente pagato CP_1 ex art. 2033 c.c. e che, in base a tale previsione, non vi sarebbe stato affidamento tutelabile non avendo l'accipiens alcun diritto di conseguire, né dal solvens, né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede potendo rilevare solo ai fini della decorrenza degli interessi.
Nella resistenza del convenuto, il Tribunale accoglieva la domanda.
Richiamando i principi espressi dalle SS.UU. nella sentenza n. 7158/2010, confermati dalle successive pronunce, fra cui 5892/2020 nelle quali, operata una ricostruzione storica dell'istituto, il primo giudice ricordava che è stato chiarito dalla Suprema Corte che la disciplina legale del trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti era costituita esclusivamente dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), che prevedeva un'«indennità di buonuscita» —o «trattamento di fine servizio»— per i dipendenti del comparto statale e dalla legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale
Pag. 3 di 39 per il personale degli Enti locali), e che riconosceva una «indennità premio di servizio» ai dipendenti del comparto enti locali.
Per il personale del cd. Parastato, la legge 20 marzo 1975 nr. 70, ha successivamente previsto l'«indennità di anzianità», pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio del dipendente. In base alle Sezioni Unite della Suprema Corte nell'arresto del 25 marzo 2010 nr.
7154— i cui principi sono stati ribaditi con la pronuncia n 7158 (e successivamente applicati, con la sentenza 14/05/2014, n.10413 in relazione alla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato)— l'art. 13 legge 20 marzo 1975 n. 70 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto rimasta in vigore, dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego ( per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod.civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti.
In tale decisioni è stato costantemente affermato che il riferimento contenuto nel suddetto articolo 13, quale base di calcolo, allo «stipendio complessivo annuo» ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità nella indennità di anzianità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non applicabili, le disposizioni dei regolamenti— come quello dell' che prevedevano il computo in genere CP_2 delle competenze a carattere fisso e continuativo ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza, comunque denominato
Inoltre, nel 2012 la Cassazione ha chiarito che detta inderogabilità riguarda anche la contrattazione collettiva, in quanto, al pari di quanto ritenuto per l'indennità di buonuscita, attesa l'inderogabilità della normativa previdenziale, deve escludersi che l'autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato l'univoco tenore letterale del DPR nr. 1032/1973, articolo 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine
Pag. 4 di 39 all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita per cui il principio opera anche per l'indennità di anzianità dei dipendenti del parastato.
L' articolo 2 legge 335/1995, nei commi da cinque a sette, demandava alla contrattazione collettiva le modalità per il passaggio del rapporto di lavoro pubblico privatizzato al regime del TFR di cui all'articolo 2120 cod.civ., anche nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995 (termine poi differito al 31.12.2000 dal DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i.); non abilitava, invece, le parti collettive a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (comunque denominato) rimaste in vigore.
16. La legittimazione della autonomia collettiva a derogare alle disposizioni dell'articolo 13 legge nr. 70/1975 neppure può trovare sostegno nel D.Lgs
165/2001. Infatti, per il trattamento di fine rapporto non deve aversi riguardo alla generale disciplina di cui agli articoli 2 e 45 del suddetto Testo Unico (a tenore dei quali la definizione del trattamento economico è rimessa alla contrattazione collettiva) ma alla specifica disposizione dell'articolo 69 comma due ( che riproduce quanto già disposto dall'articolo 72, comma tre, D.Lgs. 29/1993), a tenore del quale: «In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto».
Quindi la contrattazione collettiva avrebbe potuto intervenire solo con un intervento organico in mancanza del quale continuava ad operare in base all'art.69 del testo unico del pubblico impiego l'art.13 della legge nr. 70/1975.
Per tale via la Cassazione investita della questione confermava la correttezza dell'interpretazione del giudice di merito, secondo cui la base di computo della indennità di anzianità fissata dall'articolo 13 legge 20 marzo 1975 nr. 70 per i dipendenti degli enti pubblici del cd. parastato — rimasta in vigore pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego per i dipendenti in servizio alla data del 31.12.1995 che non abbiano optato per il TFR— non è derogabile dai contratti collettivi di comparto, neppure in senso più favorevole ai dipendenti.
Pag. 5 di 39 Il Tribunale escludeva poi ogni rilevanza della buona fede, argomentando con il richiamo a varie decisioni della Suprema Corte che avevano valutato l'indebito oggettivo scaturito da prestazioni retributive erogate a dipendenti pubblici, chiarendo pure che il richiamo alla Corte Costituzionale espressasi con la sentenza n.8 /2023 non avrebbe consentito di sancire l'irripetibilità dell'indebito essendosi preoccupato il giudice delle leggi in tale pronunciamento di limitare la rilevanza delle condizioni soggettive del debitore alla temporanea inesigibilità in connessione alle modalità con cui era richiesta la restituzione.
Applicando tali parametri al caso concreto rilevava che il resistente non aveva dimostrato una situazione patrimoniale tale da rendere insostenibile la restituzione dell'indebito all' , e che, per altro, l'ente aveva subito CP_1 evidenziato la possibilità di restituzione rateale delle somme.
Passando ad esaminare le censure in ordine alla quantificazione del credito vantato dall' il Tribunale rilevava che, mentre l'ente aveva, anche facendo CP_1 ricorso ad uno specchietto riepilogativo, illustrato i criteri di calcolo della riliquidazione negativa al netto con applicazione delle imposte dovute, il resistente non aveva contestato specificamente tali modalità di calcolo.
Avverso detta statuizione propone impugnazione , per i Parte_1 seguenti motivi.
Con il primo motivo, si assume che la “quota onorari” avrebbe costituito una parte essenziale del trattamento economico dei dipendenti inclusi nel ruolo professionale dell' e che l'art. 26, comma 4, l. n. 70 del 1975, avrebbe CP_1 rimesso la definizione di tale componente ad accordi e poi alla contrattazione collettiva.
Con ordinanza del 5 aprile 2023, relativa ad analogo giudizio promosso dall' , contro l'Avv. Lucio Vuoso, il Tribunale di Roma avrebbe sollevato la CP_1 questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n.70, nella parte in cui non consente di considerare, nella base di calcolo dell'indennità
Pag. 6 di 39 di anzianità, la cd. “quota onorari” di cui all'art. 26, co.4, della stessa legge con riguardo agli artt. 3, e 36 della Costituzione.
Secondo l'Appellante, la legge n. 70 del 1975 con l'art. 13 letto in combinato disposto con l'art. 26, comma 4 avrebbe determinato l'inclusione nello “stipendio annuo complessivo in godimento” parametro diverso dallo stipendio tabellare, della quota onorari che costituisce la “misura percentuale di partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l'attività da essi svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente”.
La quota in esame non sarebbe stata un trattamento accessorio o integrativo, come ritenuto dall' , in quanto sarebbe stata assimilabile all'indennità di CP_1 posizione corrisposta ai dirigenti amministrativi dell' poiché nel CP_1 trattamento economico dei dipendenti dell'area professionale essa sarebbe corrisposta in luogo di quella. In quanto, dunque, anche quella componente rientrerebbe nella base di calcolo dl tfs dei dirigenti, l'esclusione della quota onorari per il calcolo del tfs dei dipendenti dell'area professionale avrebbe integrato una disparità di trattamento
Con il secondo motivo, si censura l'omesso esame delle leggi sopravvenute che avrebbero comunque consentito la deroga all'art. 13 anche ove non correttamente interpretato in combinato disposto con l'art. 26, comma 4. Si sostiene che la contrattazione collettiva avrebbe potuto individuare le voci retributive da computare nel TFS. Ciò sarebbe confermato dal dato che lo stesso CP_1 ammetterebbe tale possibilità, includendo l'indennità di posizione come sarebbe previsto dal CCNL 2006-2009. Inoltre, le Sezioni Unite avrebbero affermato unicamente l'inderogabilità della disciplina di legge (art. 13, l. 70/1975) ad opera di previsioni regolamentari, ma non così per la contrattazione, in quanto, ad avviso ddell'appellante, già la stessa L. n. 70/1975 (art. 26) e successive norme (l.
93/1983, D. lgs. 29/1993, ora D. Lgs. 165/2001) avrebbero attribuito alla contrattazione collettiva la competenza sul trattamento economico.
Pag. 7 di 39 La materia del TFS non rientrerebbe tra quelle escluse dalla contrattazione collettiva (art. 40, c. 1, D.lgs. 165/2001) e le norme transitorie rinvierebbero ad una futura regolamentazione contrattuale, ammettendosi che la contrattazione collettiva possa disciplinare anche in deroga alla legge il trattamento economico e quindi le voci utili al calcolo del TFS.
Con il terzo motivo, l'appellante sostiene l'omessa motivazione sul principio di tutela dell'affidamento, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 8/2023 e che l'affidamento sarebbe sorto nel corso e si sarebbe consolidato lungo tutto l'arco del rapporto stesso. La sentenza della Corte costituzionale n.8/2023, interpretativa di rigetto, avrebbe escluso l'incostituzionalità dell'art. 2033 c.c., da integrare con gli artt. 1175 e 1337 c.c., in considerazione dei “rimedi” esperibili a tutela del titolare del legittimo affidamento leso, che devono tenere conto del grado di intensità dell'affidamento, della condotta dell'amministrazione nell'ingenerarlo, della gravità delle conseguenze della ripetizione nella sfera esistenziale dell'asserito percettore indebito. Ne sarebbe derivato, a pare dell'appellante, l'integrale inesigibilità del credito.
Con il quarto motivo, nel gravame si censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso ogni motivazione in ordine ai conteggi, limitandosi a recepire apoditticamente le tesi sostenute dall' . Mancherebbe un CP_1 comprensibile ed analitico calcolo per cui sottraendo dalla differenza lorda ritenuta indebita e pari ad € 459.376,04 l'IRPEF trattenuta a suo tempo su detto importo e pari ad € 191.080,63, risulterebbe un “indebito” netto pari ad €
268.295,41 e non ad € 282.700,82, come invece richiesto dall' . CP_1
Tutti i motivi di impugnazione sono infondati.
Va al riguardo chiarito che non solo il Tribunale ha dato coerente applicazione al caso in esame dei numerosi precedenti della Suprema Corte intervenuti in tema di trattamento di fine servizio dei dipendenti del parastato a partire dalle note sentenze del 2010 fra cui quella n.7158 che riguardava proprio un dipendente
, nelle quali è chiarissimo il riferimento allo “stipendio tabellare” come base CP_1
Pag. 8 di 39 di calcolo ed evidenziato dal primo giudice ( e va anche detto che l'appellante non ha mai neppure sostenuto che nello stipendio tabellare sia compresa la voce
“quota onorari” ) ma tale voce costituisce senza dubbio una componente del trattamento economico ( nozione diversa dallo stipendio tabellare) di natura premiale o incentivante e dunque accessoria.
In tal senso è sicuramente rilevante e risolutivo l'argomentare della Corte
Costituzionale espressasi con ordinanza n.73/2024 sulla rimessione citata dallo stesso appellante rigettando la questione di legittimità costituzionale sollevata.
Questo Collegio non ignora che con tre ordinanze interlocutorie (12511/25,
17146/25, 17147/2025) su istanza della difesa dei ricorrenti la Cassazione abbia rimesso a pubblica udienza la discussione delle questioni analoghe alle presenti per la valenza nomofilattica, affermando che debbano valutarsi i riflessi delle sentenze della Corte cost. n. 8/2023 e n. 73/2024 sulle questioni di diritto agitate dalle parti. Tuttavia, già nella sentenza della Corte Costituzionale del 2024 si rinvengono puntuali ed esaustive considerazioni che smentiscono tutti gli assunti sostenuti con l'attuale impugnazione con i primi due motivi e che rendono superfluo attendere che la Corte di legittimità si pronunci in pubblica udienza come richiesto dalla difesa dell'appellante in sede di discussione.
Sono infatti presenti nella decisione della Corte Costituzionale argomenti sia in ordine alla portata della disciplina normativa del tfs, sia in ordine all'inquadramento dogmatico di tale istituto, che della coerenza con le previsioni costituzionali della interpretazione fornita dalla Suprema Corte, ed in particolare all'art.36 Cost., che della natura accessoria della voce retributiva di cui si discute
( “quota onorari”) e della assunta disparità di trattamento rispetto alla disciplina riguardante la base di calcolo del tfs dei dirigenti amministrativi dello stesso ente.
Il giudice delle leggi ha così motivato:
<< Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 70 del 1975 - nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, costituente
Pag. 9 di 39 diritto vivente -, nella parte in cui non consente che la quota delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli enti pubblici non economici, attribuita dall'art. 26, quarto comma, della stessa legge agli appartenenti al ruolo professionale legale da essi dipendenti, sia computata, neanche in parte, nel calcolo dell'indennità di anzianità a costoro spettante.
Alla stregua del principio di diritto enunciato dalla sentenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione n. 7158 del 2010, infatti, la nozione di retribuzione che la disposizione in scrutinio pone a base del computo della suddetta indennità coincide con il solo stipendio tabellare e la sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari, con esclusione di ogni altro emolumento accessorio, e non è derogabile dalla fonte regolamentare, né dall'autonomia collettiva.
1.1.- A giudizio del rimettente, così restrittivamente interpretata, la previsione censurata presenta, anzitutto, un difetto di ragionevolezza e di razionalità, in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto pone una disciplina irragionevolmente formalistica e non modificabile dalla contrattazione collettiva, nonostante la stessa legge n. 70 del 1975 riservi proprio alla fonte negoziale la regolamentazione del trattamento economico di attività.
1.2.- L'interpretazione dell'art. 13 della legge n. 70 del 1975 cristallizzata dal diritto vivente realizzerebbe, altresì, una ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del dipendente di un ente pubblico non economico - nella specie l' - appartenente al ruolo professionale legale e quella di un altro CP_1 dipendente dello stesso ente di livello superiore, come un dirigente, il quale, pur godendo di una retribuzione pari a quella riconosciuta al primo, percepisce un'indennità di anzianità più elevata, soltanto perché, non svolgendo funzioni legali, non riceve una quota delle competenze di cui all'art. 26 della legge citata e «tutto il suo trattamento economico consiste in stipendio e scatti».
1.3.- La disciplina censurata, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, confliggerebbe, infine, con l'art. 36 Cost., in quanto escluderebbe
Pag. 10 di 39 «ogni ragionevole proporzione» tra l'indennità di anzianità spettante al dipendente parastatale appartenente al ruolo professionale legale e il trattamento economico di attività dallo stesso percepito nel corso e al termine della sua carriera.
2.- Preliminarmente, va ribadita la inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum spiegato da , per le ragioni illustrate nell'ordinanza di cui Pt_2
è stata data lettura in udienza, allegata alla presente pronuncia.
3.- Ancora in via preliminare, deve escludersi la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità formulate, in termini pressoché coincidenti, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, e dall' , ricorrente nel giudizio principale costituitasi CP_1 nel processo costituzionale.
3.1.- La difesa statale e l' rilevano, in primo luogo, che le censure di CP_1 illegittimità costituzionale non investono il contenuto della disposizione in scrutinio, ma l'interpretazione datane dal diritto vivente, dalla quale, tuttavia, il giudice rimettente avrebbe potuto discostarsi con adeguata motivazione.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in presenza di uno stabile approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, il giudice a quo, pur essendo libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa ricostruzione
(sentenza n. 95 del 2020), ha, in alternativa, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di diritto vivente e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali
(sentenza n. 243 del 2022), senza che gli si possa imputare di non aver seguito una diversa interpretazione, più aderente ai parametri stessi (sentenza n. 180 del 2021), poiché la norma vive ormai nell'ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l'intervento del legislatore o di questa Corte (sentenze n. 141 del 2019 e n. 191 del 2016).
Nel caso di specie, l'esistenza di un diritto vivente è da ritenersi incontestabile - posto che il significato della disposizione qui censurato è stato indicato dalle
Pag. 11 di 39 sezioni unite civili della Corte di cassazione mediante un'interpretazione poi stabilizzatasi nella giurisprudenza di legittimità -, così che del tutto plausibilmente il rimettente ha ritenuto inutile proporre una diversa esegesi con esso incompatibile.
3.2.- Non è fondata neppure l'eccezione con la quale l'Avvocatura generale dello
Stato e l imputano al giudice a quo di avere comunque prospettato una CP_1 soluzione ermeneutica diversa da quella nomofilattica, senza, tuttavia, farla propria, ma chiedendo a questa Corte, alternativamente, di avallarla attraverso una pronuncia di rigetto ovvero di dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, ove interpretata secondo il diritto vivente.
Il rimettente mostra, al contrario, di condividere, «sul piano delle tecniche dell'esegesi ordinaria», la ricostruzione assurta a diritto vivente, ritenendola sorretta da «solide e non superabili basi testuali e sistemiche», e tuttavia dubita che il significato dalla stessa attribuito alla previsione in scrutinio sia compatibile con i precetti costituzionali evocati.
3.3.- Non merita accoglimento neanche il rilievo di inammissibilità a sostegno del quale il Presidente del Consiglio dei ministri e l' deducono che il giudice CP_1
a quo non avrebbe considerato che l'emolumento di cui auspica l'inclusione nella base di calcolo dell'indennità di anzianità costituisce soltanto una delle componenti del «variegato genus delle indennità integrative e/o accessorie, riconosciute in attività ai dipendenti degli enti pubblici non economici».
La limitazione della richiesta additiva agli onorari ex art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 risulta, invece, coerente con il thema decidendum del giudizio principale, in cui oggetto di discussione è la mancata considerazione di tale specifica componente retributiva ai fini del computo dell'indennità di anzianità liquidata ad un dipendente del ruolo professionale legale dell' CP_1 collocato a riposo.
Pag. 12 di 39 3.4.- Deve essere, ancora, disattesa l'eccezione con la quale l' contesta CP_1
l'incompletezza del petitum additivo, sul rilievo che nella integrazione normativa auspicata dal rimettente non sarebbero compresi i compensi professionali per le transazioni successive alle sentenze favorevoli o alla compensazione delle spese di lite previsti dalla richiamata deliberazione del
Commissario straordinario dell' n. 788 del 2003. CP_1
La circostanza che nell'atto di promovimento la "quota onorari" sia stata individuata mediante il riferimento al solo art. 26, quarto comma, della legge n.
70 del 1975 non implica che il giudice a quo abbia limitato il richiesto intervento additivo alle sole competenze e agli onorari liquidati giudizialmente in favore dell'ente ivi contemplati, senza implicitamente considerare anche le successive modifiche normative che hanno ampliato l'emolumento in esame, aggiungendovi le competenze legate alle cause nelle quali l'amministrazione non sia rimasta soccombente e che siano definite con compensazione o transatte senza spese a carico della controparte.
3.5.- Da ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dall' , il mancato CP_1 sviluppo, nell'ordinanza di rimessione, di specifiche deduzioni sulla provenienza da terzi delle competenze e degli onorari di cui si tratta, investendo un aspetto di rilevanza non decisiva ai fini dell'inquadramento dell'indennità di anzianità ex art. 13 della legge n. 70 del 1975, non si traduce in un deficit motivazionale tale da comportare l'inammissibilità delle questioni sollevate.
4.- Passando all'esame del merito, allo scrutinio delle questioni di legittimità costituzionale è opportuno premettere la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inscrive la disciplina oggetto di censura.
4.1.- La legge n. 70 del 1975 detta una riforma organica dell'ordinamento degli enti pubblici non economici, cosiddetti parastatali, ridefinendo, tra l'altro, gli ambiti della disciplina del personale rispettivamente riservati alla legge, alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti dei singoli enti.
Pag. 13 di 39 4.1.1.- Per quanto riguarda il trattamento di fine servizio, le previsioni che la legge n. 70 del 1975 dedica all'indennità di anzianità per i dipendenti del parastato sono compendiate nell'art. 13, qui in scrutinio, mentre alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali e, in particolare, del riscatto di anni di servizio ai fini del computo dell'emolumento.
Il richiamato articolo, al primo comma, prevede che l'indennità di anzianità, che è a totale carico dell'ente pubblico non economico, spetta al personale da questo dipendente - nel quale vanno inclusi, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, anche i dipendenti a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, il personale straordinario assunto temporaneamente per le esigenze di carattere eccezionale indicate all'art. 6 della medesima legge - «[a]ll'atto della cessazione dal servizio».
Lo stesso terzo comma dispone, inoltre, che l'indennità è determinata in misura
«pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato», per tale intendendosi, ai sensi del comma successivo,
«quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente».
4.1.2.- Tale indennità compete al personale degli enti pubblici non economici non soggetti, ratione temporis, alla riforma del pubblico impiego avviata con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, segnatamente, ai dipendenti, già occupati alla data del 31 dicembre 1995, che non abbiano optato per la trasformazione della suddetta indennità nel trattamento di fine rapporto proprio dei lavoratori del settore privato, esercitando la facoltà loro riconosciuta dall'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Pag. 14 di 39 L'indennità di anzianità, al pari dell'indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato disciplinata dal d.P.R. n. 1032 del 1973, e l'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali di cui alla legge n. 152 del
1968, si inscrive, pertanto, nel novero dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti pubblici - come il resistente nel giudizio principale - soggetti alla disciplina, di matrice pubblicistica, anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego.
4.2.- Anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975, il trattamento di fine servizio per i dipendenti del parastato era disciplinato dai regolamenti dei singoli enti.
Per quanto concerne l , il regolamento per il trattamento di previdenza e CP_1 di quiescenza del personale a rapporto d'impiego, approvato con d.m. 30 maggio 1969, all'art. 31, primo comma, prevedeva che «[a]ll'impiegato che cessa dal servizio con diritto alla pensione è corrisposta in aggiunta alla pensione, a carico dell' , una indennità di buonuscita di importo pari a CP_1 tanti dodicesimi dell'ultima retribuzione annua spettante per quanti sono gli anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza».
La nozione di retribuzione rilevante ai fini del calcolo della buonuscita era definita dall'art. 5 nei seguenti termini: «[a]gli effetti del presente Regolamento si intende per "retribuzione" la somma delle seguenti competenze: - stipendio lordo calcolato per 15 mensilità annue;
- eventuali assegni personali pensionabili, nonché altre eventuali competenze di carattere fisso e continuativo che siano riconosciuti utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con delibera del Consiglio di amministrazione da assoggettarsi all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro».
4.3.- In tale cornice normativa la giurisprudenza amministrativa, alla quale, all'epoca, era devoluta la giurisdizione in materia di pubblico impiego - in seguito attribuita al giudice ordinario - affermava che le somme corrisposte ai
Pag. 15 di 39 legali dipendenti dell' «a titolo di riparto del fondo competenze di CP_1 procuratore ed onorari di avvocato» dovessero essere considerate nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita (Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione
5 giugno 1979, n. 433).
4.3.1.- Dopo la riforma del parastato, i giudici amministrativi, riconoscendo alla nozione di «stipendio annuo complessivo in godimento» recepita dall'art. 13 della legge n. 70 del 1975 una significativa ampiezza contenutistica, hanno continuato ad includere la cosiddetta "quota onorari" di cui all'art. 26, quarto comma, della stessa legge nella base di calcolo dell'indennità di anzianità.
Si osservava che gli onorari e le competenze liquidate giudizialmente in favore dell'ente costituissero una componente ordinaria della retribuzione dei legali degli enti pubblici avente «la sua ragion d'essere nella particolare posizione funzionale dei dipendenti in questione, caratterizzata dalla duplice qualità di impiegato pubblico e di professionista legale, sottoposta in quanto tale ad uno statuto generale» (Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, sentenza 19 febbraio 1986, n. 234).
La giurisprudenza amministrativa intravedeva nella "quota onorari" «la funzione di vero e proprio corrispettivo di prestazioni lavorative e [il] carattere di fissità e continuità» (Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione 9 marzo
2000, n. 1267) e, quindi, in definitiva, una integrazione dello stipendio
(Consiglio di Stato, sezione sesta, decisioni 12 maggio 1986, n. 379; 23 febbraio
1982, n. 78).
4.4.- Le prime decisioni di legittimità registratesi successivamente alla devoluzione al giudice ordinario della cognizione delle controversie sul pubblico impiego, in continuità con la precedente giurisprudenza amministrativa, hanno affermato che nella base di calcolo dell'indennità di anzianità devono essere considerate, oltre allo stipendio in senso stretto, tutte le voci retributive fisse e continuative e, dunque, per quanto concerne gli appartenenti al ruolo
Pag. 16 di 39 professionale legale, anche le competenze di cui all'art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975.
Tale orientamento muoveva dalla premessa secondo cui l'indennità di anzianità ha natura retributiva, e non previdenziale, ed esibisce una marcata affinità con l'omonimo istituto privatistico disciplinato dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nella versione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 29 maggio 1982, n. 297
(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica).
Secondo i giudici di legittimità, con l'istituto privatistico l'indennità ex art. 13 della legge n. 70 del 1975 condivideva anche la base di calcolo, coincidente con la nozione onnicomprensiva di retribuzione, accolta dalla giurisprudenza, inclusiva di tutti gli assegni a carattere fisso e continuativo.
In tale ampia nozione di retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine servizio venivano incluse anche le componenti retributive correlate alla professionalità del lavoratore, non rilevando l'eventuale non definitività dell'attribuzione patrimoniale. In sintesi, ne era esclusa soltanto la retribuzione contingente, caratterizzata, cioè, dalla occasionalità, dalla transitorietà o saltuarietà (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 23 aprile 2007, n.
9551; 13 aprile 2007, n. 8923; 28 marzo 2007, n. 7596 e 20 marzo 2007, n.
6633).
4.4.1.- Successivamente, all'interno della sezione lavoro della Corte di cassazione si è delineato un orientamento di segno contrario.
Le pronunce espressive di tale nuovo orientamento sottolineavano che la legge n. 70 del 1975, da un lato, aveva demandato alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico di attività, imponendo a ciascun ente di modificare i regolamenti organici vigenti in conformità alle proprie disposizioni entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali e vietando, all'art. 26,
l'introduzione, in sede di contrattazione collettiva, di emolumenti accessori o integrativi;
dall'altro, per quanto concerne il trattamento di quiescenza, aveva dettato essa stessa, all'art. 13, la disciplina applicabile. In tal modo essa aveva
Pag. 17 di 39 determinato l'abolizione delle diverse deliberazioni dei consigli di amministrazione dei singoli enti, posto che la perdurante operatività dei trattamenti ivi previsti si sarebbe posta «in insanabile contrasto con la lettera e la finalità della legge di razionalizzazione ed omogeneizzazione, pena, contrariamente opinando, la completa inutilità della legge medesima» (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 maggio 2008, n. 11603; in senso conforme, sentenze 14 luglio 2008, n. 19299; 10 luglio 2008, n. 19014; 7 luglio
2008, n. 18587; 9 maggio 2008, n. 11604 e 7 aprile 2008, n. 8984).
In aggiunta, con specifico riferimento al trattamento di fine servizio, le pronunce in esame ritenevano che la nozione di «stipendio annuo complessivo in godimento», che l'art. 13 della legge n. 70 del 1975 assume a parametro di calcolo di tale prestazione, includesse soltanto la retribuzione base, o paga tabellare, oltre al trattamento riferito all'anzianità acquisita - come reso evidente dall'uso del termine "complessivo" - con esclusione di ogni altra indennità o emolumento.
4.5.- Il contrasto interpretativo è stato composto dalle Sezioni unite civili con la sentenza n. 7158 del 2010, la quale, aderendo al secondo degli orientamenti di cui si è dato conto, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale l'art. 13 della legge n. 70 del 1975 di riordinamento degli enti pubblici non economici e del rapporto di lavoro del relativo personale detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto - rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ. - non derogabile, neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato. Rimane rimessa all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà, per il dipendente, di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento, quale base di calcolo, allo stipendio
Pag. 18 di 39 complessivo annuo - hanno, inoltre, chiarito le sezioni unite della Corte di cassazione - ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti dei singoli enti che prevedano, ai fini del trattamento di quiescenza, il computo delle competenze a carattere fisso e continuativo.
4.5.1.- La giurisprudenza successiva ha dato continuità a tali enunciazioni
(Corte di cassazione, sezione sesta, sottosezione lavoro, ordinanza 25 febbraio
2011, n. 4749 e sezione lavoro, ordinanza 3 marzo 2020, n. 5892), precisando coerentemente che, nella base di calcolo dell'indennità di anzianità degli appartenenti al ruolo professionale degli enti pubblici non economici, non deve essere inclusa la quota degli onorari e delle competenze agli stessi spettante ai sensi dell'art. 26 della legge n. 70 del 1975 (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 marzo 2012, n. 3775).
5.- Tutto ciò premesso, nel merito, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto i diversi profili dedotti, non è fondata.
5.1.- Deve, anzitutto, escludersi che la nozione di stipendio assunta dalla disposizione in esame a parametro di calcolo dell'indennità di anzianità così come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità, continuando ad ancorare la determinazione dell'indennità di anzianità «ad un dato formale del 1975», senza che su di essa possa incidere la contrattazione collettiva, alla quale, tuttavia, nell'attuale contesto la stessa legge attribuisce «il dominio [...] sugli assetti dei trattamenti economici», riveli una intrinseca irrazionalità.
Il concetto di stipendio utile alla determinazione dell'indennità di anzianità indicato dal diritto vivente è coerente con il contenuto precettivo e con la ratio della disposizione in scrutinio e concorda con la logica di fondo della legge n. 70
Pag. 19 di 39 del 1975 e, più in generale, dell'ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato in cui essa si inscrive.
Parimenti rispondente alle linee sistematiche di tali discipline è l'affermazione di principio secondo la quale la regola espressa dall'art. 13 della legge n. 70 del
1975 non può essere derogata dalla fonte regolamentare, né dall'autonomia collettiva.
5.1.1.- Occorre considerare che, come risulta dalla relazione illustrativa della proposta di legge, presentata alla Camera dei deputati il 24 giugno 1972, la riforma del parastato si prefiggeva di «mettere ordine» in un settore caratterizzato da un elevatissimo numero di enti proliferati per effetto di una legislazione episodica e frammentaria, sopprimendo gli enti superflui o che avevano esaurito la loro funzione, unificando quelli che svolgevano in modo non coordinato le stesse funzioni e ristrutturando gli enti che dovevano adeguare l'organizzazione e il personale alle nuove funzioni.
Riguardo agli enti conservati dal riassetto, il legislatore intendeva ricondurre a principi unitari l'ordinamento del personale da essi dipendente, definendone lo stato giuridico e previdenziale e uniformandone il trattamento retributivo.
A tal fine, la legge n. 70 del 1975 ha ripartito la disciplina del personale tra la fonte legale, la contrattazione collettiva e i regolamenti dei singoli enti, riconoscendo alla prima un ruolo primario - come reso evidente dal tenore dall'art. 1, primo comma, a mente del quale «[l]o stato giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge» - e lasciando alla fonte regolamentare uno spazio soltanto residuale.
Agli accordi sindacali l'art. 26, primo comma, della legge n. 70 del 1975 ha, invece, demandato la regolamentazione del trattamento economico di attività, cui si aggiunge lo stato giuridico per la parte non prevista dalla stessa legge e non affidata ai regolamenti organici degli enti.
Pag. 20 di 39 5.1.2.- Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, la disciplina dell'indennità di anzianità, come ricordato, è quasi integralmente compendiata nell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, posto che alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali - e, in particolare, del riscatto degli anni di servizio ai fini del computo del trattamento -, mentre non viene riconosciuta alcuna competenza alla contrattazione collettiva.
Tale scelta legislativa si inscrive coerentemente nella cornice che ha fatto da sfondo alla riforma del 1975, nella quale il processo legislativo che avrebbe condotto alla privatizzazione del pubblico impiego era appena iniziato e, come confermato dalla ricordata relazione illustrativa della proposta di legge, ancora radicata era la concezione pubblicistica del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
La predeterminazione legale delle modalità di calcolo del trattamento di quiescenza risponde ad esigenze di controllo e di prevedibilità della spesa pubblica, tenuto anche conto che l'indennità di anzianità per i dipendenti del parastato, a differenza degli omologhi emolumenti riconosciuti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, è a totale carico dell'ente datore di lavoro.
5.2.- Ciò posto, la qualificazione giuridica cristallizzatasi nel diritto vivente oggetto di censura valorizza congruamente le specificità connotative del termine «stipendio» impiegato nell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, il quale non può essere considerato come sinonimo di retribuzione, ma deve essere inteso nella sua specifica valenza assunta nel contesto della legge di riforma del parastato e, più in generale, nella disciplina del pubblico impiego.
Nonostante il rinvio all'autonomia collettiva, la legge n. 70 del 1975, nella prospettiva di rendere omogenee le condizioni economiche dei dipendenti di tutti gli enti interessati dal riordino, delinea essa stessa i tratti essenziali della struttura della retribuzione.
Pag. 21 di 39 Anzitutto, l'art. 17, primo comma, stabilendo che «[n]ell'ambito di ciascuna qualifica sono previste, oltre ai normali scatti di anzianità, una o più classi di stipendio che vengono raggiunte, in base all'anzianità effettiva di servizio, dai dipendenti che non abbiano subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11», enuclea una specifica nozione di stipendio, configurandola come una posta retributiva fissa commisurata alla qualifica del dipendente e alla classe dallo stesso raggiunta in base all'anzianità effettiva di servizio e maggiorata degli scatti di anzianità.
L'art. 26, secondo comma, prescrive, poi, che la disciplina collettiva del trattamento economico si uniformi a «norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza e in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici».
Al medesimo obiettivo di chiarezza, oltre che di prevedibilità della spesa per il personale, risponde anche il successivo terzo comma, il quale vieta l'attribuzione di «trattamenti economici accessori ovvero trattamenti integrativi relativi a singoli enti o di categorie di enti», facendo salve le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale «nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato».
Un'ulteriore eccezione al divieto di riconoscimento di emolumenti accessori si rinviene nel quarto comma del medesimo art. 26, ora in esame, il quale riconosce ai dipendenti appartenenti al ruolo professionale legale una quota degli onorari e delle competenze liquidate giudizialmente in favore dell'ente, demandandone la determinazione all'autonomia collettiva.
5.3.- La nozione di stipendio utile ai fini dell'indennità di anzianità elaborata dal diritto vivente collima anche con le esigenze di uniformità e di razionalizzazione che permeano le previsioni che detta legge dedica al trattamento di quiescenza.
Pag. 22 di 39 Essa si concilia, in primo luogo, con la tecnica di computo dell'indennità di anzianità configurata dall'art. 13 della legge n. 70 del 1975.
Il trattamento di fine servizio dei dipendenti del parastato, a differenza della buonuscita dei dipendenti civili e militari dello Stato e dell'indennità premio di servizio per il personale degli enti locali, non si basa su una contribuzione del lavoratore e dell'ente datore di lavoro, né sulla sommatoria delle quote di retribuzione annuale e sul loro accantonamento in senso tecnico - come quello che si rinviene nel trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ. -, ma sulla moltiplicazione tra l'importo dello stipendio complessivo, incrementato, cioè, degli scatti di anzianità e degli emolumenti ad essi similari, in godimento al momento della cessazione dall'impiego e il numero degli anni di servizio prestato.
Tale sistema di calcolo, essendo ancorato, a vantaggio del lavoratore, allo stipendio dell'ultimo anno di servizio («[a]ll'atto della cessazione dal servizio»), non è compatibile con il conteggio di componenti retributive variabili, posto che tali emolumenti, nell'annualità assunta a parametro, non necessariamente potrebbero essere stati percepiti dall'interessato.
5.4.- Il carattere tassativo che il diritto vivente attribuisce alla base parametrica dell'indennità di anzianità per i dipendenti del parastato trova, inoltre, riscontro in altre discipline sui trattamenti di fine servizio anteriori alla privatizzazione del pubblico impiego.
In particolare, a mente dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, la base contributiva di calcolo della indennità di buonuscita per i dipendenti statali è costituita «dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo», nonché da una serie di assegni nominativamente individuati.
A norma dell'art. 11, quinto comma, della legge n. 152 del 1968, l'indennità premio di servizio per il personale degli enti locali va ragguagliata allo
Pag. 23 di 39 «stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso».
5.4.1.- Gli elementi che, alla stregua della disciplina positiva, accomunano i trattamenti di fine servizio sopra indicati all'indennità di anzianità vanno, dunque, individuati nella predeterminazione legale e nella tassatività delle componenti retributive utili al loro calcolo.
A tale riguardo, la giurisprudenza amministrativa afferma costantemente che
«[p]er stabilire l'idoneità di un certo compenso a far parte della base contributiva dell'indennità di buonuscita non rileva il carattere sostanziale dello stesso (ossia se abbia o meno natura retributiva), ma esclusivamente il dato formale: vale a dire il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento»
(Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 17 maggio 2017, n. 2335; nello stesso senso, ex multis, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 20 dicembre 2011, n.
6736; TAR Lazio, sezione prima-quater, sentenza 7 aprile 2008, n. 2880).
In consonanza con tali enunciazioni, la giurisprudenza di legittimità ha, a propria volta, osservato che «la determinazione della cosiddetta retribuzione- parametro, da porre a base del calcolo di istituti di retribuzione indiretta o differita, è ricavabile esclusivamente dalla specifica disciplina di volta in volta dettata per questi ultimi», disciplina da ritenersi «esaustiva, non concorrente ed incompatibile con deroghe provenienti dalla privata autonomia, in quanto espressione di un regime pubblicistico, improntato alla cura di interessi generali, che si correlano all'onere sopportato dalla finanza pubblica» (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 agosto 2004, n. 16582; in senso conforme, sentenze, sezione lavoro, 21 gennaio 2014, n. 1156 e sezioni unite civili,
1° aprile 1993, n. 3888).
Né va sottaciuto che la giurisprudenza di legittimità in tema di indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, ha chiarito che la retribuzione contributiva alla quale si commisura tale trattamento è costituita dai soli
Pag. 24 di 39 emolumenti testualmente considerati dall'art. 11, quinto comma, della legge n.
152 del 1968, la cui elencazione ha carattere tassativo, dovendosi interpretare la dizione «stipendio o salario» in senso restrittivo, alla luce dell'espressa menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici di anzianità, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 maggio 2017, n. 11156).
5.5.- È, inoltre, significativo come la scelta della riforma del parastato di riservare alla legge la configurazione del trattamento di fine servizio abbia resistito alla stessa contrattualizzazione del pubblico impiego avviata dal d.lgs.
n. 29 del 1993.
L'art. 2, commi 5 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) ha, infatti, previsto che, per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 1996, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sarebbero stati regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 cod. civ., in materia di trattamento di fine rapporto, mentre per i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 - termine poi prorogato al 31 dicembre
2000 dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti) - erano rimesse alla contrattazione collettiva nazionale le sole modalità per l'applicazione della disciplina, di fonte legislativa, del trattamento in materia di fine rapporto.
In realtà, l'art. 4 dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999 - recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti) -, al comma 1, ha disposto che «[i]l TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione: a) l'intero stipendio tabellare;
b) l'intera indennità integrativa speciale;
c) la retribuzione individuale di anzianità; d) la tredicesima mensilità; e) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo
Pag. 25 di 39 dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa» e, al comma 2, ha previsto che «[u]lteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali».
Una disciplina organica sul trattamento di fine rapporto non è, però, fino a questo momento intervenuta, tanto che l'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha riprodotto il contenuto del citato art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993.
Sulla scorta di tali previsioni, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, per il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ., deve aversi riguardo non agli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che demandano alla contrattazione collettiva la disciplina sulla retribuzione del lavoro pubblico contrattualizzato, ma, appunto, all'art. 69, il quale per il trattamento di fine rapporto mantiene ferma la disciplina vigente in attesa di un intervento di sistema, e quindi organico, da parte dell'autonomia contrattuale (Corte di cassazione, sentenza n. 5892 del 2020).
La Corte di cassazione ha anche precisato che, in attesa di tale intervento, la disciplina legislativa in vigore rimane non derogabile, neanche dalla fonte collettiva, nel senso che i contratti collettivi non possono prevedere con disposizioni isolate e frammentarie singole voci retributive da computare nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e, ove ciò accada, la disposizione negoziale deve essere disapplicata.
5.6.- In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente,
l'opzione interpretativa sottesa alla disposizione censurata non si espone a rilievi di anacronismo soltanto perché, in un contesto ormai ispirato al paradigma privatistico e caratterizzato dal «dominio» della fonte collettiva, per i dipendenti assunti nel vigore del regime anteriore alla contrattualizzazione del
Pag. 26 di 39 lavoro pubblico, continua ad applicarsi una disciplina di natura pubblicistica come quella qui in scrutinio.
Questa Corte ha, infatti, chiarito che «il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi» (sentenza n.
244 del 2014).
Spetta, infatti, all'apprezzamento discrezionale del legislatore, in coerenza con il generale canone di ragionevolezza, delimitare la sfera di applicazione delle normative che si succedono nel tempo, né contrasta di per sé con il principio di eguaglianza il trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie in momenti diversi nel tempo (sentenze n. 240 del 2019 e n. 104 del 2018).
6.- Neanche la questione con cui è dedotta la violazione del principio di eguaglianza merita accoglimento.
6.1.- Il giudice rimettente, nel porre a raffronto i dipendenti degli enti pubblici non economici appartenenti al ruolo professionale legale e i dipendenti dei medesimi enti - e, in particolare, i lavoratori con qualifica dirigenziale - che non svolgono funzioni legali, non ha considerato che le posizioni in comparazione sono del tutto eterogenee.
Non deve, infatti, trascurarsi che, come osservato da questa Corte, gli avvocati dipendenti degli enti pubblici costituiscono un unicum e pertanto non possono essere paragonati ad altre categorie di dipendenti (sentenza n. 33 del 2009).
Non può, al contempo, sottacersi che gli stessi dirigenti, anche nell'assetto delineato dalla legge n. 70 del 1975, sono sottoposti ad un regime giuridico e ad un trattamento economico specifici, come reso evidente dal contenuto dell'art. 18 della legge citata.
Pag. 27 di 39 In definitiva, il diverso status giuridico ed economico delle categorie di lavoratori poste a raffronto inficia il giudizio di comparazione richiesto dal rimettente (sentenza n. 200 del 2023).
7.- È, infine, da escludersi la dedotta violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost.
7.1.- Il giudice a quo muove da una corretta premessa ermeneutica nell'affermare che la configurazione dei trattamenti di fine servizio come retribuzione differita, sia pure con concorrente funzione previdenziale, attrae le prestazioni in esame nell'ambito applicativo delle garanzie sancite dall'art. 36
Cost., il quale, come ripetutamente affermato da questa Corte, «prescrive, per ogni forma di trattamento retributivo, la proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e l'idoneità a garantire, in ogni caso, un'esistenza libera e dignitosa» (sentenza n. 159 del 2019; in senso conforme sentenza n. 130 del 2023).
Tale affermazione deve, tuttavia, essere coordinata con l'enunciazione, altrettanto sedimentata nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale lo scrutinio sulla conformità di una disciplina sulla retribuzione - e dunque anche sulla retribuzione differita - all'art. 36 Cost. non può essere svolto atomisticamente, dovendo investire il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso (ex aliis, sentenze n. 200 del 2023, n. 27 del 2022, n. 71 del 2021,
n. 236 del 2017 e n. 96 del 2016) e non i singoli elementi che lo compongono, né le prestazioni accessorie (sentenza n. 164 del 1994).
7.2.- Se, dunque, è innegabile che l'indennità di fine servizio debba essere
«rapportata alla retribuzione e alla durata del rapporto e quindi, attraverso questi due parametri, alla quantità e alla qualità del lavoro» (sentenza n. 243 del 1993) e, pertanto, trovi nel trattamento economico di attività la sua base parametrica, tuttavia, affinché possano ritenersi rispettati i canoni di sufficienza e di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost., non deve sussistere una corrispondenza pedissequa tra la composizione dei due emolumenti, tale per cui
Pag. 28 di 39 ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di quiescenza.
7.2.1.- A tale riguardo, occorre, ancora una volta, ricordare che la disciplina dei trattamenti di fine servizio anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego
è caratterizzata dalla preminenza della fonte legale, la quale si coniuga con l'indole pubblicistica del rapporto di lavoro non contrattualizzato e risponde ad esigenze di razionalizzazione e di chiarezza, di prevedibilità e di controllabilità della spesa pubblica.
Va, inoltre, ribadito che, in tale contesto normativo, spetta alla discrezionalità del legislatore individuare, nel rispetto del principio di eguaglianza e delle garanzie sancite dall'art. 36 Cost., la base retributiva delle singole indennità di fine servizio nonché i modi e la misura delle stesse (sentenze n. 278 del 1995, n.
243 del 1993, n. 151 del 1976 e n. 251 del 1974).
In un sistema siffatto, non è, dunque, sufficiente addurre la natura retributiva di un compenso per ritenere che la sua mancata considerazione ai fini del trattamento di fine servizio confligga con la garanzia della proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
Tale principio deve, invece, ritenersi osservato allorché detto trattamento esprima, in proporzione, il nucleo del profilo retributivo riconosciuto al dipendente, coincidente con il trattamento economico fondamentale.
7.2.2.- Nel rapporto di lavoro pubblico non contrattualizzato il trattamento fondamentale indica, infatti, il corrispettivo principale dell'attività lavorativa ed è inteso a remunerare la professionalità media del lavoratore. Esso comprende componenti, come lo stipendio tabellare, gli incrementi dipendenti dall'anzianità di servizio, la tredicesima mensilità e l'assegno per il nucleo familiare (oggi, assegno unico), che spettano in modo fisso e continuativo.
A detto trattamento possono aggiungersi emolumenti accessori, caratterizzati dalla eventualità e dalla variabilità, come il compenso per lavoro straordinario e le indennità speciali volte a compensare lo svolgimento di attività
Pag. 29 di 39 particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute, ovvero a premiare la produttività individuale o collettiva.
7.3.- Tanto premesso, l'interpretazione della Corte di cassazione, secondo la quale la "quota onorari", riconosciuta dall'art. 26, quarto comma, della legge n.
70 del 1975 agli avvocati degli enti pubblici non economici, non rientra nella nozione di retribuzione fondamentale, non determina la violazione dell'art. 36
Cost.
7.3.1.- Secondo la giurisprudenza di legittimità, tali competenze costituiscono un'attribuzione di carattere accessorio e variabile che si aggiunge alla retribuzione contrattuale (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 11 dicembre 2018, n. 31989; 5 luglio 2017, n. 16579).
7.3.2.- Il carattere accessorio dei compensi in esame, come già evidenziato, si ricava dall'art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975, nel quale il riconoscimento agli appartenenti al ruolo professionale delle competenze e degli onorari liquidati giudizialmente è oggetto di una previsione speciale e derogatoria del divieto di attribuzione di trattamenti economici accessori sancito, al terzo comma, in consonanza con l'obiettivo programmatico di chiarezza e di prevedibilità della spesa per il personale che pervade l'intero testo della riforma del parastato.
7.3.3.- Il carattere variabile degli onorari ex art. 26 della legge n. 70 del 1975 si desume, invece, dallo stesso sistema di erogazione di tale emolumento, il quale
è condizionato dall'esito delle controversie in cui è parte l'ente pubblico patrocinato dai funzionari del ruolo professionale. Non si tratta, infatti, di un compenso fisso e predeterminato, ma dipendente dall'elemento aleatorio costituito dal numero delle cause vinte dall'ente e dalle somme che l'ente è riuscito a riscuotere dai terzi soccombenti.
Ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) - il quale ha recepito il primo
Pag. 30 di 39 accordo sindacale attuativo dell'art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del
1975 -, ai suddetti funzionari è, infatti, attribuita una quota delle somme
«riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato».
Per quanto concerne l , il regolamento per la corresponsione dei compensi
CP_1 professionali degli avvocati, adottato dal Commissario straordinario dell' con la deliberazione n. 788 del 2003, ha poi previsto che il bilancio
CP_1 dell' sia munito di un apposito capitolo di spesa, coperto da un fondo
CP_1 specifico che viene alimentato secondo due differenti ipotesi. In un primo caso, di vittoria in giudizio dell' , le spese legali, poste a carico della
CP_1 controparte e riscosse dallo stesso ente a seguito di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia o transazione, la "quota onorari" è commisurata all'intera parcella professionale, dedotte le spese vive di procedura e le eventuali competenze spettanti ad avvocati esterni. Diversa è l'ipotesi in cui l'
CP_1 liquida il cinquanta per cento dei compensi professionali ai propri avvocati, nonostante non abbia riscosso tali compensi o perché è intervenuta una transazione a seguito di sentenza favorevole o perché è stata pronunciata compensazione, anche parziale, delle spese in cause nelle quali l'ente non è rimasto soccombente.
Un analogo meccanismo di attribuzione è stato successivamente delineato dagli artt. 4 e 5 della determinazione del Presidente dell' 21 gennaio 2015, n. 16, CP_1 con la quale è stato approvato un nuovo «Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati a decorrere dal 1° gennaio 2015. CP_1
7.3.4.- La natura premiale dei compensi in questione si desume anche dalla correlazione dell'importo degli stessi con il numero delle cause in cui l'ente di riferimento risulti vittorioso e con le somme che lo stesso ente sia riuscito a riscuotere dai terzi soccombenti.
Essi, infatti, sebbene non vengano accordati soltanto ai legali che hanno patrocinato le cause con esito favorevole, ma vengano ripartiti tra tutti gli
Pag. 31 di 39 avvocati in base a criteri predeterminati e in rate costanti, salvo conguaglio, nel loro ammontare complessivo assumono una funzione remunerativa della complessiva produttività degli appartenenti al ruolo professionale legale dell'ente pubblico.
Deve, poi, considerarsi che detta funzione premiale e incentivante degli onorari
è stata riconosciuta da un'apposita disciplina, la quale, pur non trovando applicazione nella fattispecie oggetto del giudizio principale, attesta significativamente l'evoluzione di un profilo funzionale che ha sempre connotato l'istituto in esame.
Il d.l. n. 90 del 2014, come convertito, all'art. 9, comma 5, ha, infatti, stabilito che i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme recuperate nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, «in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto, tra l'altro, della puntualità negli adempimenti processuali».
In attuazione delle disposizioni introdotte dalla novella del 2014, la ricordata determinazione del Presidente dell' del 21 gennaio 2015, n. 16, all'art. 7, CP_1 ha dettato ulteriori criteri speciali di riparto, stabilendo che gli importi degli onorari riscossi a carico delle controparti a seguito di provvedimenti giudiziali sono corrisposti a ciascun avvocato, in base al rendimento individuale rilevato, anche con l'ausilio di strumenti informatici, tenendo conto di una serie di parametri.
7.3.4.1.- Indici rivelatori del carattere premiale degli onorari in disamina si rinvengono anche nella disciplina riguardante i legali degli enti locali, i quali condividono con gli avvocati dipendenti degli altri enti pubblici la matrice normativa.
L'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella
Pag. 32 di 39 legge 22 gennaio 1934, n. 36, al quarto comma, lettera b), nel sancire la compatibilità dell'esercizio della professione forense nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, faceva, infatti, rinvio agli enti pubblici enumerati al secondo comma della medesima disposizione tra i quali figuravano, oltre allo
Stato, anche gli enti locali.
Attualmente, l'art. 23, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), nel conformare la peculiare figura del professionista legale incardinato presso una pubblica amministrazione e al quale è affidato lo ius postulandi nell'interesse di quest'ultima, fa riferimento agli avvocati degli uffici legali istituiti presso «enti pubblici», senza ulteriori distinzioni.
7.3.4.2.- Anche nell'ordinamento degli enti locali i compensi professionali liquidati giudizialmente in favore dell'amministrazione sono sempre stati attribuiti agli avvocati da essa dipendenti, dapprima in forza dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-
1987, relativo al comparto del personale degli enti locali) e successivamente sulla base delle previsioni dei regolamenti dei singoli enti.
La natura premiale di tali emolumenti trova conferma nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il quale, al punto 5.2. dell'Allegato 4/2, nell'individuare i principi contabili per le «spese relative al trattamento accessorio e premiante», precisa, con riguardo alla spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, che, poiché la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.
Pag. 33 di 39 Detto carattere si desume anche dalle disposizioni di fonte collettiva che - come l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello del 1° aprile 1999, firmato il 14 settembre 2000, e l'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni-enti locali, Area della dirigenza 1998-2001, sottoscritto il 23 dicembre 1999 - evidenziano l'esigenza di coordinarne l'erogazione con il riconoscimento della retribuzione di risultato spettante agli avvocati che rivestono anche una posizione di coordinamento dell'ufficio legale.
7.4.- All'univocità degli indici normativi di cui si è dato conto si aggiunge la considerazione per la quale il compenso in questione non può essere ricondotto nel trattamento economico fondamentale, perché non compensa la professionalità media dei soggetti che ne beneficiano, a ciò provvedendo la retribuzione contrattuale corrispondente allo status di pubblico dipendente riconosciuto ai legali degli enti pubblici (sentenza n. 928 del 1988).
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, oltre che dalla parte privata e dall'amicus curiae, gli onorari ex art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 non costituiscono la normale retribuzione del patrocinio svolto dai legali del parastato dovuta in aggiunta allo stipendio in ragione della specificità di tale attività.
La difesa in giudizio dell'ente rientra tra i compiti riconducibili ai doveri istituzionali degli avvocati degli enti pubblici e per questo non necessita di un'apposita remunerazione. Ciò che distingue i legali dagli altri dipendenti dell'ente pubblico è, invero, soltanto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, la quale, tuttavia, non assume rilevanza sul piano retributivo, ma sotto il diverso profilo dell'osservanza, da parte del legale pubblico dipendente, degli stessi obblighi deontologici dell'avvocato libero professionista e della soggezione al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine
(TAR Lazio, sezione terza-quater, sentenza 13 aprile 2011, n. 3222).
Pag. 34 di 39 7.5.- Il carattere di retribuzione ordinaria dell'emolumento in esame non può trarsi neppure dalla sua pur significativa entità rispetto alla retribuzione complessiva.
Non possono, in proposito, essere trasposte nella fattispecie in scrutinio le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 243 del 1993 in merito al contrasto con il principio di proporzionalità ex art. 36 Cost. della mancata inclusione nella base di calcolo dell'indennità di anzianità dell'indennità integrativa speciale e, in particolare, all'incidenza quantitativa di tale componente sulla retribuzione dei dipendenti e quindi del trattamento di fine servizio.
Deve, infatti, osservarsi che l'emolumento allora scrutinato da questa Corte non aveva natura accessoria, essendo deputato ad adeguare la stessa retribuzione fondamentale alle variazioni del potere di acquisto della moneta a causa dell'inflazione, tanto che, successivamente alla citata pronuncia costituzionale,
è stato inglobato nello stipendio base.
Nel caso ora in esame, invece, la valorizzazione del dato quantitativo ai fini della qualificazione dell'emolumento in questione si risolverebbe nell'assimilazione di tale posta accessoria alla retribuzione fondamentale in senso proprio, attraverso un apprezzamento della sua sostanza retributiva che, come confermato tanto dalla giurisprudenza di legittimità, quanto da quella amministrativa, confligge con il limite di sistema costituito dalla tassatività e dalla qualificazione legale delle componenti della base di calcolo dei trattamenti di fine servizio soggetti alla legislazione anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego (Consiglio di Stato, sentenza n. 2335 del 2017).
7.6.- Da ultimo, la qualificazione degli onorari ex art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 in termini di remunerazione ordinaria non si concilia neppure con quanto affermato da questa Corte sulla natura delle cosiddette propine spettanti agli avvocati e ai procuratori dello Stato.
Pag. 35 di 39 Queste ultime forme di remunerazione, pur essendo soggette ad una autonoma disciplina, non differiscono, infatti, sotto il profilo morfologico e funzionale, dalle competenze maturate dai dipendenti delle altre avvocature pubbliche in ragione dell'attività difensiva svolta in giudizio, trattandosi pur sempre di una retribuzione accessoria che si aggiunge allo stipendio tabellare e rinviene almeno parte della provvista nelle spese di lite rifuse all'amministrazione in caso di vittoria in giudizio.
Questa Corte ha, in particolare, osservato che le cosiddette propine spettanti agli avvocati e ai procuratori dello Stato sono di natura variabile «perché dipendenti dalla sorte del contenzioso» ed hanno carattere premiale (sentenza n. 128 del 2022) e non intaccano lo stipendio tabellare, che costituisce il nucleo del profilo retributivo della categoria interessata (sentenza n. 236 del 2017).
8.- Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni devono, pertanto, essere dichiarate non fondate.>>.
In base a tale articolato iter motivatorio della Coste Costituzionale tutti gli argomenti illustrati nei primi due motivi sono infondati.
Va anche aggiunto che la critica secondo cui non sarebbero state esaminate nuove discipline normative che avrebbero inciso sull'assetto e sulla disciplina dell'istituto risulta formulata senza tenere conto degli approdi della Cassazione ed anzi a critica della stessa non considerando che trattasi di decisioni assunte a
Sezioni Unite oltre che confermate da numerose decisioni successive conformi.
Quanto all'affermazione condotta con il terzo motivo dell'omessa motivazione in relazione al principio dell'affidamento ed in particolare dell'ordinanza della Corte
Costituzionale 8/2003 anch'essa non è condivisibile.
Si è già sopra riportato sinteticamente il tenore della motivazione della sentenza di primo grado a stessa si è espressa in coerenza alla decisione della Corte
Costituzionale ha evidenziato a quale ha in buona sostanza ritenuto che laddove emergano delle situazioni di buona fede tutelabili l'ordinamento interno appresti
Pag. 36 di 39 dei meccanismi rimediali adeguati ed idonei ad evitare il contrasto con l'art. 1
Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.,.
Fra di essi la categoria dell'inesigibilità < che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale – come già anticipato (punto 12) – impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore.Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo.>>.
Si tratta di nozione o categoria giuridica del tutto diversa dall'irreperibilità invocata dall'appellante e che non incide sulla fase genetica dell'obbligo né determina l'estinzione dell'obbligazione ma solo sulla possibilità concreta che lo stesso sia fatto valere ( << In particolare, l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto.>>).
In tal senso la Corte Costituzionale ha valorizzato il dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. In tal caso la pretesa è temporaneamente inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva. Ha poi osservato che gli interpreti
(giurisprudenza) hanno valorizzato forme ulteriori di inesigibilità sia temporanea che parziale in relazione alle condizioni personali del debitore. Ciò pur ribadendo che l'inesigibilità opera come meccanismo di attenuazione della rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, <non vede operare – per comune insegnamento la causa estintiva costituita
Pag. 37 di 39 dall'impossibilità della prestazione>>. Affermando inoltre che nell'ordinamento italiano, una volta individuati i tratti di un affidamento legittimo, è dato riconoscere, nell'ipotesi di una sua lesione, una possibile tutela risarcitoria proprio dentro le coordinate della responsabilità precontrattuale, sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti applicativi del medesimo illecito.
Come si vede, il Tribunale calando detti principi nel caso concreto ha esattamente evidenziato che non si faceva questione di alcuna condizione personale del percipiente che potesse determinare la temporanea ( o parziale) inesigibilità del credito ossia condizioni economiche tali che lasciassero pensare che il recupero poteva incidere sulle esigenze di vita, considerato che , per altro, la pretesa restitutoria poteva ben essere rateizzata come consentito dall'ente previdenziale nell'inoltrare la richiesta.
Anche il terzo ed ultimo motivo è infondato.
Lamenta in appello, come già in primo grado, l'incongruità dei conteggi Parte_1 della controparte ce che si ricaverebbe dal fatto che << dalla differenza lorda ritenuta indebita e pari ad € 459.376,04, l'IRPEF trattenuta a suo tempo su detto importo e pari ad € 191.080,63, risulta un “indebito” netto pari ad €
268.295,41 e non ad € 282.700,82 come invece richiesto dall' . CP_1
L'assunto è erroneo in quanto non tiene conto del fatto che, come spiegato dall' sin dalle difese svolte in primo grado ( note del 16 novembre 2022 cui CP_1 ha fatto riferimento il Tribunale in sentenza), l'importo di € 191.080,63, corrisponde all'IRPEF gravante sull'intera somma erogata originariamente e dunque anche quella legittimamente corrisposta, sicché la detrazione dell'imposta dall'importo indebito lordo da recuperare, una volta scorporata la quota indebita ( pari al 68,94% dell'intero importo lordo posto in pagamento ossia euro 693.723,89) andava ottenuta detraendo solo la quota IRPEF che gravava sulla somma indebita (euro 459.376,04) e non sul resto e dunque corrispondeva ad euro 176.675,22 come si desumeva agevolmente dal prospetto analitico redatto dalla difesa dell' . CP_1
Pag. 38 di 39 Le spese del grado sono compensate in considerazione della complessa vicenda che ha visto il recente intervento della Corte Costituzionale sulla questione e in considerazione dei diversi orientamenti dei giudici di merito tuttora esistenti nonostante le sentenze decisioni della Cassazione a Sezioni Unite sulla tematica.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto il 19 giugno 2023 da nei Parte_1
C confronti del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla
[...] sentenza n. 1698/2023 emessa il giorno 17 febbraio 2023 dal Tribunale-GL di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente le spese del grado.
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 23 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca)
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