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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12530 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 4.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 25168/2025 R.G. cont. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n.212, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Leonardo Brasca che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Elvira Squillace, giusta procura in atti
OPPONENTE
E , Agente della Riscossione per tutti Controparte_1 gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Sicilia, in persona del suo procuratore in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CP_2
, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio CP_3 Persona_1
[
, elettivamente domiciliata in via Filippo Turati 13 San Giorgio a Cremano (Na), presso lo studio dell'avv. Pasquale Ruotolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.7.2025, proponeva opposizione, Parte_1 avverso il provvedimento di fermo amministrativo RP 1723856P iscritto dall'
[...]
in data 20.6.2025 per l'importo di euro 11.934,87 sull'unica autovettu- Controparte_1 ra di proprietà dell'istante tg. GE222YR a seguito di comunicazione preventiva di fermo amministrativo 097 80202500006232000 - avente quale unico presupposto l'avviso di ad- debito n. 397 2023 0021139431000 concernente contributi asseritamente dovuti alla
[...]
per l'annualità 2016 - chiedendo Controparte_4 al contempo la fissazione dell'udienza di discussione così promossa avverso l'agente della riscossione.
L'opponente deduceva a sostegno dell'azione promossa:
1. che a seguito del ricevimento del preavviso di fermo aveva portato a conoscenza dell'agenzia procedente, a mezzo PEC del 14.4.2025, che il titolo, ossia il ruolo esecutivo riportato nell'atto in questione, era venuto meno in forza di sentenza n.3668/2025 del
26.3.2025, nell'ambito del procedimento RG n. 7715/2024, con cui il Tribunale di Roma, sez. Lavoro e Previdenza, dr.ssa in accoglimento del ricorso, aveva annullato Per_2
l'avviso di addebito n. 397 202 30021139431000, condannando l al pagamento delle CP_5 spese di lite;
2. che ciò nonostante , pur edotta del venir meno del titolo esecutivo, proseguiva CP_1 nell'azione esecutiva, iscrivendo in data 20.6.2025 il provvedimento di fermo amministrati- vo qui opposto;
2 3. che, trattandosi dell'unica vettura di sua proprietà, necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa e delle esigenze del vivere quotidiano, deve ravvisarsi la sussistenza di gravi motivi che giustificano la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
L'opponente chiedeva pertanto, previa sospensione dell'esecutività del ruolo,
l'annullamento del preavviso di fermo opposto nonché il risarcimento del danno con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il giudice, ravvisata la sussistenza di gravi motivi ed il pericolo nel ritardo, sospendeva l'esecutorietà del fermo “inaudita altera parte” con provvedimento allegato al decreto di fis- sazione udienza del 17.7.2025.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, si costituiva, CP_1
A. contestando la fondatezza nel merito dell'opposizione in quanto:
– non essendo stata parte di quel giudizio, non ha ricevuto comunicazione ufficiale della relativa sentenza e non può per legge eseguire uno sgravio o sospendere la riscossione senza disposizione dell'ente impositore, in specie l;
CP_5
- il preavviso di fermo è stato emesso il 19.3.2025, cioè prima della pubblicazione dell'invocata sentenza, avvenuta in data 26.3.2025 per cui “la pretesa nullità derivata del preavviso per effetto dell'annullamento dell'avviso di addebito è quindi inammissibile, per difetto di legittimazione dell'Agente e per insussistenza di effetti opponibili”;
B. chiedendone il rigetto o in subordine la chiamata in causa dell' , quale litisconsorte CP_5 necessario;
C. con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il Giudice decideva come da sentenza.
L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella presente fattispecie non si è in presenza di un litisconsorzio necessario tra ente im- positore ed agente della riscossione come in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte e come, all'evidenza, noto anche al difensore di che – peraltro in via meramente su- CP_1 bordinata - non formulava domanda di integrazione del contraddittorio, bensì soltanto di chiamata in causa dell' . CP_5
3 Nel merito, l'opponente ha dimostrato mediante produzione documentale di avere reso edotta l'agenzia della sentenza sopravvenuta che ha annullato il titolo su cui l'esecuzione si fonda in epoca antecedente l'iscrizione del fermo amministrativo.
Tale circostanza fattuale, non specificamente contestata e documentalmente provata (doc
6 fascicolo ricorrente), risulta pertanto pacifica.
Parte resistente cita a sostegno della propria tesi per cui l'agente della riscossione non può procedere in una sorta di autotutela alla sospensione/interruzione dell'esecuzione la recente giurisprudenza della Suprema Corte, a mente della quale “L'annullamento giudi- ziale del titolo esecutivo disposto in un giudizio che non ha visto la partecipazione dell'agente della riscossione non è ad esso opponibile, né può determinarne l'obbligo di provvedere autonomamente allo sgravio” (Cass. civ., Sez. V, n. 6436/2025).
Certamente l'agente non può procedere in autonomia allo sgravio, ma ciò non significa che non possa soprassedere temporaneamente dall'esecuzione in attesa della formale comunicazione dello sgravio da parte dell'ente impositore, una volta a conoscenza dell'illegittimità dell'esecuzione stessa, giudizialmente acclarata.
ritiene che dall'art.24 comma 5 del DLgs 46/1999 24, comma 5, del D.lgs. n. CP_1
46/1999, si evinca altresì che la riscossione può essere sospesa solo in presenza di una sospensione concessa dall'ente creditore o da un provvedimento giudiziario espressamen- te notificato all'Agente e che, in assenza di provvedimento sospensivo formale, l'Agente ha l'obbligo di proseguire le attività di recupero.
Tale interpretazione della norma richiamata è a dir poco estensiva, inconferente al testo della disposizione e comunque irrimediabilmente contrastante con il principio di legalità, atteso che un atto annullato dall'autorità giudiziaria, ancorché formalmente non opponibile ad un terzo che ha tuttavia contezza della circostanza, non può giustificare l'intraprendere un'azione esecutiva.
Il provvedimento di fermo amministrativo opposto deve pertanto essere annullato per difet- to del titolo per agire esecutivamente, così come deve essere annullata la presupposta comunicazione preventiva di fermo amministrativo per esserne venuti meno i presupposti giuridici.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore dell'avv. Leonardo Brasca, dichiaratosi antistatario.
4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: annulla il provvedimento di fermo amministrativo R.P. I723856P del 20.6.2025 iscritto dall' per l'importo di euro 11.934,87 sull'autovettura di Controparte_1 proprietà dell'opponente tg. GE222YR e la presupposta comunicazione preventiva di fer- mo amministrativo documento numero 09780202500006232000, in quanto non vi è più ti- tolo per agire esecutivamente;
ordina la cancellazione della illegittima trascrizione al PRA posta in essere dall'
[...]
, a cura e spese di quest'ultima. Controparte_6
Condanna alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 2.700,00 oltre accessori da distrarsi in favore dell'avv. Leonardo Brasca, dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.12.2025 Il Giudice
Dott. Anna Baroncini
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