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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/01/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 2636/2021 R.G. Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2636/2021 R.G. promossa da:
, con l'avv. Matteo Andriollo, Parte_1
- attrice - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con gli avv.ti Francesca Verrecchia e Federico Vaudano,
, con l'avv. Eleonora Marino, CP_2
- convenuti - in persona del suo procuratore pro tempore, con l'avv. Andrea Cesare, CP_3
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Mariela Carolina Ceballos,
- terze chiamate -
In punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 2.7.2024.
pagina 1 di 22 Conclusioni del convenuto come da note scritte depositate Controparte_1 telematicamente in data 9.7.2024.
Conclusioni della convenuta : come da note scritte depositate CP_2 telematicamente in data 8.07.2024.
Conclusioni della terza chiamata come da note scritte depositate CP_3 telematicamente in data 3.7.2024.
Conclusioni della terza chiamata come da note scritte depositate Controparte_4 telematicamente in data 2.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
e , chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1 CP_2 danni sofferti a causa di una caduta da cavallo avvenuta il 18.11.2017, nel corso di una lezione di equitazione.
Nello specifico, l'attrice ha allegato che:
- quel giorno si è recata presso gli impianti del sito in Oriago Controparte_1 di Mira (VE), per la sua prima lezione di equitazione;
- durante lo svolgimento della lezione è stata disarcionata in due occasioni dal cavallo che stava montando ed è caduta a terra;
- a seguito del sinistro di cui sopra si è sottoposta ad accertamenti medico legali, dai quali è emersa una frattura della seconda vertebra lombare;
- dalla lesione sono derivati sia un danno patrimoniale, legato principalmente alle spese mediche sostenute, sia un danno non patrimoniale, comprensivo di danno biologico da invalidità temporanea e danno biologico da invalidità permanente, da personalizzare quest'ultimo in ragione della gravità della condotta della convenuta, della sofferenza durante la malattia e al consolidarsi dei postumi e delle limitazioni seguite alla guarigione;
- il maneggio sarebbe responsabile di quanto accaduto ex art. 2050 c.c., trattandosi di danni conseguenti ad esercitazioni di principianti, quindi soggetti non in grado di governare le reazioni imprevedibili dell'animale, o in via alternativa/subordinata ex art. 2052 c.c., vertendosi in tema di danno cagionato da un animale;
pagina 2 di 22 - in via ulteriormente subordinata, il maneggio sarebbe tenuto a rispondere secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c.;
- essendo il maneggio convenuto un'associazione non riconosciuta, sarebbe responsabile personalmente e solidalmente ex art. 38 c.c. anche la persona che ha agito in nome e per conto dell'associazione stessa nei rapporti con i terzi, nel caso di specie la legale rappresentante , che si sarebbe occupata di organizzare la lezione durante la CP_2 quale è avvenuta la caduta;
- a causa dell'esito negativo dei tentativi di bonaria composizione della vertenza in sede stragiudiziale, si è rivelato necessario instaurare il presente giudizio.
Si sono costituiti in giudizio sia il sia . Controparte_1 CP_2
Il ha contestato tutte le pretese attoree, deducendo nello Controparte_1 specifico che:
- ha preso accordi direttamente e privatamente con la IG.ra , Parte_1 Parte_2 una cavallerizza associata al C.E. Medoacus A.s.d.;
- durante la lezione, la IG.ra è caduta dal cavallo in quanto ha perso Pt_1 autonomamente l'equilibrio;
- terminata la lezione, la IG.ra si è allontanata dal maneggio senza bisogno di Pt_1 assistenza, comunicando alla IG.ra di essersi dovuta recare al Pronto Soccorso per Pt_2 accertamenti solo a gennaio 2018, circa tre mesi dopo l'accaduto;
- l'evento contestato non può essere ricondotto nella casistica delle attività pericolose disciplinate dall'art. 2050 c.c., posto che l'attività è stata svolta all'interno di un circolo ippico, in un campo da allenamento regolarmente recintato, con cavalli collaudati e addestrati per essere montati anche da persone non esperte, su tracciati predeterminati e noti al cavallo;
- non è sostenibile nemmeno una responsabilità del maneggio ai sensi dell'art. 2052 c.c., in quanto tale disposizione fa ricadere la responsabilità del danno causato dall'animale su chi detiene di fatto il potere di controllo sull'animale stesso e nel caso di specie l'utilizzatrice sarebbe proprio la IG.ra Pt_1
- non è invocabile l'art. 2043 c.c., mancando non solo l'addebitabilità soggettiva dell'evento al C.E. Medoacus A.s.d., ma anche la prova dell'elemento causale tra il comportamento illecito e l'evento lesivo e della colpa del danneggiante;
pagina 3 di 22 - anche a ritenere provata una responsabilità per quanto accaduto, non tutte le voci di danno rivendicate dalla IG.ra sarebbero giustificate dagli eventi di causa o sorrette Pt_1 da adeguato riscontro probatorio;
- in ogni caso, è stata stipulata una polizza a favore dei propri tesserati ed associati con la compagnia di assicurazione idonea a coprire eventuali responsabilità per il CP_3 caso di specie;
- il C.E. Medoacus A.s.d. risulta associato altresì al ed è Controparte_5 tutelato anche dall'ulteriore polizza assicurativa stipulata dalla stessa a favore dei propri tesserati ed associati con la compagnia di assicurazione Controparte_4
Il convenuto ha quindi chiesto che, in ogni caso, fosse autorizzata la chiamata in causa di entrambe le compagnie assicurative.
La convenuta si è associata alle difese del maneggio in merito all'an e al CP_2 quantum della pretesa risarcitoria;
ha poi aggiunto che, in ogni caso, non potrebbe essere chiamata a rispondere per difetto di legittimazione passiva, in quanto non ha svolto quell'attività in nome e per conto dell'associazione che costituisce condizione imprescindibile per l'operatività della garanzia di cui all'art. 38 c.c.: essa, infatti, era all'estero nel periodo in cui si sono verificati i fatti contestati e non ha mai dato disposizioni in merito allo svolgimento di lezioni di equitazione presso il Centro Equestre durante la sua assenza.
Autorizzata la chiamata delle assicurazioni con decreto del 6.7.2021, si sono costituite in giudizio sia sia CP_3 Controparte_6
oltre ad associarsi alle difese del maneggio circa l'an e il quantum della pretesa
[...] risarcitoria, ha rilevato che il sinistro oggetto di causa non rientrerebbe nell'ambito di copertura della polizza stipulata con il maneggio: infatti l'art. 30 delle condizioni di polizza, che disciplina nello specifico la responsabilità per danni cagionati dai cavalli a terzi, precisa che tra i terzi non è annoverabile il cavaliere che monta il cavallo (“non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano i cavalli” cfr. art. 30 comma 4 doc. 1 ), nel caso di specie la CP_3 IG.ra Pt_1 ha poi sottolineato che, in ogni caso, l'art. 27 delle condizioni di polizza CP_3 contiene la clausola cosiddetta “a secondo rischio”, la quale prevede che “qualora a favore dell'assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla pagina 4 di 22 Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti: a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza
a favore dell' stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni Parte_3 previsti in quest'ultima come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l' per la sola parte di Parte_3 danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza” (cfr. art. 27 doc. 1 ); nel caso di specie, avendo il Centro CP_3
Equestre chiamato in causa anche idonea a coprire il medesimo rischio la Controparte_4 domanda di manleva nei confronti di potrebbe essere accolta solamente qualora la CP_3 statuizione di condanna superasse il massimale di garanzia prestato da e Controparte_4 nei limiti dell'eccedenza. oltre ad associarsi alla domanda di rigetto delle pretese della IG.ra Controparte_4
ha eccepito l'inoperatività della propria polizza assicurativa nel caso di specie, Pt_1 considerato che:
- la pretesa azionata è da ritenersi prescritta posto che dalla data della richiesta di risarcimento (11.3.2018) a quella della denuncia di sinistro (20.4.2021) sono trascorsi più di due anni, mentre la polizza individua quale termine per la denuncia quello di 15 giorni dall'infortunio stesso o da quando l' o gli aventi diritto ne abbiano Parte_3 ragionevolmente avuto la possibilità (si veda art. 16, doc. 4 ovvero, in caso CP_4 responsabilità civile verso terzi, 15 giorni da quando l'assicurato ne ha avuto conoscenza (si veda art. 29, doc. 4 ; CP_4
- l'art. 2 delle condizioni generali di polizza introduce per la responsabilità verso terzi la clausola cosiddetta “a secondo rischio”, in virtù della quale può rispondere CP_4 soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze;
- le condizioni di polizza inerenti la responsabilità civile verso terzi prevedono che, ai fini della validità della copertura, gli allenamenti siano stati previsti, disposti e si siano svolti sotto il controllo tecnico-organizzativo del anche per il tramite dei suoi Controparte_7 organismi periferici e/o delle singole Associazioni affiliate al mentre nel Controparte_7 caso di specie l'ipotetico danno è stato originato in occasione di un evento non autorizzato dallo stesso Assicurato ed, anzi, svoltosi a sua totale insaputa;
pagina 5 di 22 - in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta attorea, non si potrebbe prescindere dall'applicazione della franchigia prevista nella polizza sottoscritta con
[...]
CP_4
Il giudizio è stato istruito tramite prova orale, nel corso della quale è stata sentita _1
, amica dell'attrice presente al momento del sinistro.
[...]
Successivamente, è stata disposta C.T.U. medico – legale sulla persona dell'attrice per vagliare l'esistenza e la gravità delle lesioni da lei subite, nonché la riconducibilità delle stesse alla lamentata caduta da cavallo.
All'udienza dell'11.7.2024, tenutasi tramite il deposito di note di trattazione scitta, le parti hanno rassegnato le conclusioni di merito sotto riportate e sono stati concessi loro i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte attrice:
“Previo ogni accertamento occorrendo, condannarsi i convenuti in solido a risarcire all'attrice tutti i danni patrimoniali e non dalla stessa patiti siccome indicati nella narrativa dell'atto di citazione ovvero nella misura che risulterà accertata nel corso dell'istruttoria e che sarà ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali sul rivalutato dall'evento al saldo. Spese di causa rifuse, oltre c.p.a., I.V.A., rimborso forfettario come per legge. con distrazione in favore dello scrivente che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso competenze, nonché con rifusione delle spese stragiudiziali e di negoziazione assistita”.
Parte convenuta Controparte_1
“Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande formulate dalla IG.ra nei Parte_1 confronti del C.E. Medoacus A.s.d. in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla IG.ra nei confronti del C.E. Medoacus A.s.d., Parte_1 ridurre comunque l'entità del risarcimento richiesto alla minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso nel merito: nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla IG.ra nei confronti del C.E. Medoacus A.s.d., condannare le compagnie Parte_1 di assicurazione e , ciascuna per CP_3 Controparte_4 quanto di sua competenza, a manlevare e tenere integralmente indenne l'odierna convenuta da tutte le somme poste a suo carico; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi come per legge”.
Parte convenuta : CP_2 pagina 6 di 22 “In via preliminare: accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della IGnora CP_2
per tutti i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande
[...] formulate dalla IG.ra nei confronti della IG.ra , in quanto infondate sia in fatto Parte_1 CP_2 che in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla ricorrente nei confronti della
IG.ra , ridurre comunque l'entità del risarcimento richiesto alla minor somma che sarà CP_2 ritenuta di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi come per legge”.
Terza chiamata CP_3
“Nel merito: - respingersi sia la domanda principale che la domanda di manleva svolta nei confronti di in quanto entrambe infondate in fatto ed in diritto;
nel merito in via subordinata: - nella CP_3 non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità dell'assicurato, e in altrettanto denegata ipotesi di ritenuta operatività della polizza della deducente, accertarsi l'operatività a secondo rischio della garanzia assicurativa prestata da con conseguente rigetto della domanda di manleva;
- accertarsi la CP_3 corresponsabilità della IGnora nella causazione del sinistro in misura prevalente. in ogni caso: - con Pt_1 rifusione di spese e competenze di lite”.
Terza chiamata Controparte_4
“come da comparsa di costituzione del 3/11/2021”.
***
1. Accertamento e qualificazione giuridica del fatto.
Si rivela necessario appurare quale sia il tipo di responsabilità configurabile nel caso di specie, al fine di individuare la disciplina normativa di riferimento.
È fatto incontestato che parte attrice sia caduta da cavallo il 18.11.2017 nel corso della sua prima lezione di equitazione.
Orbene, in tema di danni verificatesi nel corso di attività di equitazione, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'operare una distinzione tra soggetto alle prime armi, che ha difficoltà a gestire l'animale, e soggetto dedito abitualmente a questa disciplina: “Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da pagina 7 di 22 comportamento del terzo o dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 8 marzo 2019 n.
6737; nello stesso senso anche Cass. civ., sez. III, sent. 19 giugno 2008 n.16637 e Cass. civ.,
Sez. III, sent. 27 novembre 2015 n. 24211).
Si è espressa in questo senso anche la giurisprudenza più risalente, la quale, pur rinvenendo nel danno da animale in custodia ex art. 2052 c.c. la disciplina generale dei danni cagionati da cavalli, ha precisato che un'ipotesi peculiare, ossia quella del danno sofferto dal principiante, sarebbe soggetta al danno da attività pericolosa di cui all'art. 2050 c.c.: “In caso di danni alla persona causati da caduta da cavallo occorsa durante una lezione di equitazione, il gestore del maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni, è soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e non a quella di cui all'art. 2050 c.c., a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti, ignari di ogni regola di equitazione, o di allievi giovanissimi la cui inesperienza e conseguente incapacità di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio” (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 4 dicembre 1998 n. 12307).
Applicando i principi ermeneutici di cui sopra al caso di specie, pare doversi ricondurre la caduta dell'attrice al paradigma normativo di cui all'art. 2050 c.c., trattandosi di prima lezione ad una principiante: il fatto che l'attrice non fosse mai andata a cavallo e che quella del novembre 2017 fosse per lei la prima lezione non è contestato dai convenuti;
tale circostanza trova ulteriore riscontro nello scambio di messaggi con l'istruttrice, nei quali la IG.ra chiede che abbigliamento indossare, dimostrando di non essere dedita Pt_1 abitualmente a questo tipo di attività (si veda doc. 11, fasc. parte attrice).
Ciò chiarito, è onere dell'attrice dimostrare il fatto storico nella sua materialità e il nesso di causa tra l'attività pericolosa e il danno lamentato, costituente presupposto per l'operatività della responsabilità “aggravata” o “presunta” di cui all'art. 2050 c.c.
Esaminando il materiale probatorio in atti, emerge come non possa costituire oggetto di valutazione la dichiarazione rilasciata dall'amica dell'attrice (si veda doc. 2, fasc. parte CP_8 attrice), la quale non è idonea a costituire testimonianza scritta, in quanto non è stata resa nel rispetto delle disposizioni processuali di cui all'art. 257 bis c.p.c. e non può essere valutata nemmeno come scrittura privata, in quanto il Centro Equestre ne ha espressamente contestato la genuinità, la provenienza nonché l'autenticità della dichiarazione e della sottoscrizione. pagina 8 di 22 Dirimente risulta essere, invece, la testimonianza resa dalla teste Testimone_1 all'udienza del 4.4.2023, che ha confermato la dinamica descritta da parte attrice e che ha altresì evidenziato che durante la lezione il cavallo sembrava agitato e che l'attrice è caduta involontariamente mentre l'animale era in movimento: “Hanno iniziato piano, il cavallo si è agitato e lei è caduta. La ragazza si è avvicinata e lei è salita di nuovo sul cavallo. Hanno fatto due giri ed il cavallo è andato più veloce era tanto agitato e l'ha buttata giù. La ragazza lo teneva a forza”, “Vero che nei due giri successivi il cavallo era agitato e dopo aver accelerato con un brusco movimento l'attrice venne nuovamente disarcionata e cadde a terra” Sì è vero”.
La testimonianza resa dalla IG.ra appare avere valore probatorio pregnante, dato _1 che ella ha assistito ai fatti di causa e, da un punto di vista oggettivo, ha rilasciato dichiarazioni precise e corroborate da elementi di dettaglio, ed anche da un punto di vista soggettivo, non sono emersi elementi che ne facciano dubitare della credibilità.
Alla deposizione di cui sopra si aggiungono le cartelle cliniche prodotte da parte attrice, nelle quali si parla di “trauma in compressione del rachide per caduta da cavallo” (si veda doc. 3, fasc. parte attrice) e la CT.U. del dott. , dalla quale emerge come la caduta Persona_1 abbia provocato all'attrice dei traumi alla zona lombare (“Sulla scorta degli accertamenti clinici condotti in occasione delle presenti indagini ed esaminata la documentazione medica prodotta, risulta dunque che in data 18 novembre 2017 la IG.na rimase vittima di due cadute nel corso di Parte_1 una lezione di equitazione, a seguito delle quali riportò dei traumatismi estrinsecatisi in: -Trauma contusivo-distorsivo dorso-lombare con frattura dello spigolo somatico antero-superiore e modesto avvallamento della limitante somatica superiore di L2”, cfr. p. 11 elaborato peritale).
Gli elementi emersi dalla deposizione testimoniale e dalla documentazione in atti, uniti alla compatibilità medico – legale delle lesioni sofferte dall'attrice con una caduta da cavallo e all'assenza di altri fattori alternativi dimostrati, portano a ritenere che parte attrice abbia adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico e smentiscono al contempo la ricostruzione di parte avversa secondo cui l'attrice sarebbe caduta per sua colpa da un cavallo fermo.
A fronte della positiva dimostrazione dei fatti come narrati da parte attrice, spetta al convenuto vincere la presunzione di responsabilità consolidatasi nei suoi confronti, dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: nello specifico, “per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art. 2050 c.c., non rileva, altresì, la semplice prova pagina 9 di 22 dell'imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante
l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord. 5 luglio 2017, n. 16637).
Nel caso di specie, risulta dalla deposizione testimoniale che il cavallo era agitato, che dopo una prima caduta l'istruttrice non ha interrotto la lezione, aiutando anzi la Parte_2 IG.ra a risalire sul cavallo e che l'istruttrice non ha chiamato il pronto soccorso Pt_1 subito dopo lezione (si veda deposizione del 4.4.2023 sul capitolo 11 e 13 di parte attrice).
Al contempo, non vi è prova che prima dell'inizio della lezione siano state fornite all'attrice indicazioni sui possibili atteggiamenti del cavallo e sulla gestione degli stessi, in quanto dai messaggi scambiati con l'istruttrice emergono solo conIGli sull'abbigliamento (si veda doc.
11, fasc. parte attrice).
Si ritiene pertanto che il maneggio convenuto in giudizio non sia riuscito a fornire la prova positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire il sinistro oggetto del presente giudizio e il conseguente danno sofferto da parte attrice.
Appurata la responsabilità in capo al Centro Equestre Medoacus, che sarà chiamato a rispondere dei danni di seguito accertati con il proprio fondo comune, si rivela necessario accertare se sia configurabile anche una responsabilità sussidiaria a carico della convenuta
, sotto forma di garanzia ex art. 38 c.c. CP_2
La questione deve essere esaminata prescindendo dall'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., sollevata dalla convenuta solo in sede di comparsa conclusionale e quindi tardiva e di conseguenza inammissibile.
Orbene, l'art. 38 c.c. dispone che delle obbligazioni gravanti sul fondo comune rispondono con il proprio patrimonio personale anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente.
Invero, nella presente fattispecie viene invocata una responsabilità extracontrattuale, in quanto a prescindere da eventuali rapporti negoziali intrattenuti dalla IG.ra con Pt_1
l'istruttrice e con il maneggio, ciò che viene invocato è la responsabilità del Parte_2 maneggio per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. (o in alternativa per danno da animale ex art. 2052 c.c.).
Per contro, l'art. 38 c.c. riguarda fattispecie di obbligazioni contrattuali che l'associazione conclude con terzi nell'esercizio della propria autonomia negoziale. pagina 10 di 22 La stessa giurisprudenza della Suprema Corte interpreta tale norma ponendo la garanzia in capo al soggetto che, a prescindere dalle qualifiche conferite, ha gestito nel caso specifico l'attività negoziale con i terzi (si veda Cass. civ., Sez. V, ord. 1 marzo 2022 n. 6626; nello stesso senso anche Cass. civ., Sez. V, Ord. 17 giugno 2024, n. 16754), rimandando quindi sempre ad un'attività contrattuale preesistente al sorgere della responsabilità dell'associazione.
In ogni caso, anche a voler ritenere che l'art. 38 c.c. trovi applicazione anche nel caso di obbligazione sorta da illecito extracontrattuale (in tal senso, Cass. n. 15394/2011), si deve rilevare che il fatto illecito oggetto del presente giudizio non può in alcun modo essere imputato alla IG.ra . CP_2
Infatti, se dalla documentazione in atti, più precisamente dallo statuto e dall'atto costitutivo dell'associazione, risulta che la convenuta è conIGliere con funzione di tesoriere;
presso la convenuta è inoltre individuata la sede legale dell'associazione (si veda doc. 9-10, fasc. parte convenuta), tuttavia, ciò che rileva nel caso qui in esame sono i rapporti intrattenuti tra la danneggiata odierna attrice e l'associazione per organizzare la lezione di equitazione.
Nello specifico, dall'istruttoria è emerso che i messaggi precedenti alla lezione sono stati scambiati con la IG.ra , in quanto è quest'ultima che ha proposto la data per la Parte_2 lezione, ed è stata la stessa a svolgere la lezione di equitazione. Pt_2
Al contempo, non emerge alcun ruolo di nella vicenda: non è infatti CP_2 dimostrato che essa abbia contribuito ad organizzare la lezione o che fosse a conoscenza della stessa;
per contro, sono stati prodotti biglietti aerei da cui risulta che la stessa fosse in
Egitto al momento dell'accaduto (si veda doc. 3, fasc ). CP_2
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la domanda di parte attrice nei confronti della IGnora non possa trovare accoglimento per difetto di titolarità della posizione CP_2 giuridica invocata ex art. 38 c.c.
2. Liquidazione del danno
2.1 Danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale è il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e in particolare, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata pagina 11 di 22 e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del D.lgs.
209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, “con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. sez. 3, n.
3906 del 18.2.2010); occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost. n. 356/1991,
Corte Cost. n. 184/1986).
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla relazione del C.t.u. nominato, dott. Per_1
, condivisa anche dai consulenti tecnici di parte, risulta che l'attrice, a seguito della
[...] caduta, ha riportato un “Trauma contusivo-distorsivo dorso-lombare con frattura dello spigolo somatico antero-superiore e modesto avvallamento della limitante somatica superiore di L2” (cfr. pag. 13 elaborato peritale).
Dette lesioni sono state valutate dal C.t.u. secondo consolidata criteriologia medico-legale: infatti, nell'elaborato si specifica che: “sussiste riscontro clinico del traumatismo subito a carico del rachide dorso-lombare e che gli accertamenti strumentali acquisiti vanno considerati come bastevoli a confermare la diagnosi clinica formulata” (cfr. pag. 13 elaborato peritale). Per_ Sotto il profilo del danno permanente, il dott. ha ritenuto sussistente in conseguenza dei fatti di causa una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica stimata nel 6,0% “sulla scorta dei comuni orientamenti in tema di Valutazione del Danno in Ambito di Responsabilità Civile”
(cfr. pag. 14 elaborato peritale).
Sotto il profilo del danno temporaneo ha quantificato un periodo di invalidità temporanea in forma parziale al 75% di 60 giorni, in forma parziale al 50% di 30 giorni, al 25% di 20 giorni (si veda pag. 13-14 elaborato peritale).
pagina 12 di 22 Il C.t.u. ha indicato che il grado di sofferenza patito dall'attrice “per quanto di competenza valutativa riferita alle competenze di natura medico-legale, può essere stimato come medio per il periodo di malattia/convalescenza; lieve avendo per riferimento il grado percentualistico della permanente” (cfr. pag.
15 elaborato peritale).
La quantificazione del danno biologico va operata necessariamente in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto è congruamente liquidabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso l'Ufficio giudiziario personalizzando il risultato sulla base della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Venezia aggiornate al 2020 (secondo cui per il pregiudizio di carattere temporaneo si deve procedere alla liquidazione di un importo giornaliero compreso tra un minimo di € 100 ed un massimo di € 150 in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), va considerato come valore base quello di
€110,00 per tutto il periodo d'inabilità, tenuto conto del concreto livello di sofferenza evidenziato dalla C.T.U.
Ne consegue la liquidazione per l'inabilità temporanea della somma di euro 7.150,00, somma già comprensiva della personalizzazione (euro 4.950,00 per i primi 60 giorni + euro
1.650,00 per i successivi 30 giorni + euro 550,00 per i successivi 20 giorni).
Per il danno non patrimoniale derivante dall'invalidità permanente, tenuto conto del grado dei postumi invalidanti sopra indicato (6,0%) e dell'età della danneggiata alla data della stabilizzazione dei postumi (dopo quindi 110 giorni dal sinistro, anni 28), va liquidata la somma di euro 12.196,86 a valori attuali.
Il danno biologico complessivamente liquidabile è quindi di euro 19.346,86.
Gli importi sopra indicati possono essere eventualmente adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione anche le conseguenze dei postumi nello svolgimento delle attività relazionali e quotidiane.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.. sent. 11 novembre 2008 n. 26972), nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano una autonoma sottocategoria di danno, ma hanno una valenza meramente descrittiva, individuando, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quelli costituiti, nell'un caso, dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e, nell'altro, dalla lesione dei diritti inviolabili pagina 13 di 22 inerenti la persona non aventi natura economica, necessariamente presidiati dalla minima tutela risarcitoria, a prescindere da una specifica previsione normativa.
Nella liquidazione del danno devono essere presi in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale, i quali dovranno trovare sistemazione all'interno di una modalità liquidatoria in grado di assicurare il risarcimento integrale, ma al contempo di evitare duplicazioni;
ne discende che, qualora il giudice si avvalga delle tabelle in uso nei tribunali del luogo, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e il pregiudizio di altri interessi costituzionalmente protetti, compreso il pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito pagina 12 di 17 della comune vita di relazione, sia all'interno sia all'esterno del nucleo familiare (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 12 giugno 2006, n.
13546; Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572).
Quanto al risarcimento della componente di danno “relazione”, va ribadito che sebbene la recente giurisprudenza di legittimità abbia dilatato la nozione di danno non patrimoniale, estendendolo ad ogni ipotesi in cui sia leso un diritto inviolabile inerente alla persona non avente natura economica (Cass., 31 maggio 2003, n. 8828; Cass., 31 maggio 2003 n. 8827), tuttavia, quando viene in considerazione il danno biologico, come si è in precedenza esposto, questo normalmente assorbe, in termini di danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto fondamentale, ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi, ricomprendendo tutti i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita.
Di recente la Corte di Cassazione ha evidenziato che: “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”. Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la
pagina 14 di 22 lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile” (Cass. civ., sez. III, ord. 27 marzo 2018 n. 7513).
Il Supremo Collegio, ha evidenziato nell'ultima pronuncia citata, che una lesione della salute può avere conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e può subire altresì conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. La liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde eIGe la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Tali orientamenti appaiono condivisibili, per cui le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale e, al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a sostenere nei propri atti la necessità di modificare l'importo complessivo del danno biologico da invalidità permanente, aumentandolo del 25,00%, in ragione della gravità della condotta della convenuta, della sofferenza durante la malattia e al consolidarsi dei postumi e delle limitazioni seguite alla guarigione;
tuttavia, non sono state allegate e provate circostanze incidenti su specifici relazionali, diverse da quelle normalmente riconducibili alle lesioni riscontrate in seguito alla caduta da cavallo.
Al contempo il C.t.u., nell'individuare i postumi permanenti, ha espressamente precisato che nella percentuale di danno permanente del 6% rientra anche il pregiudizio inerente la sfera individuale, relazionale (rapporti sociali, familiari, sessuali) e l'espletamento delle normali attività quotidiane (si veda pag. 15 elaborato peritale).
Si ritiene quindi che nessuna personalizzazione possa essere riconosciuta a tale titolo, considerato che in presenza di un'invalidità permanente di bassa entità, pari al 6%, pare pagina 15 di 22 difficile prospettare delle conseguenze eccezionali ed imprevedibili sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato.
Riguardo al danno morale subiettivo, va considerato che si deve procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso di specie, il C.t.u. ha indicato una sofferenza media per il periodo di malattia/convalescenza e lieve avendo in relazione al grado percentualistico della permanente (si veda pag.15 elaborato peritale). Peraltro, il pregiudizio morale subito dall'attrice appare presuntivamente accertato in considerazione delle lesioni subite e dello spavento che normalmente consegue ad una caduta da cavallo.
Alla luce di tali circostanze, si ritiene giustificato un incremento complessivo del 25% sulla somma che è stata liquidata a titolo di ristoro del danno biologico temporaneo e permanente, per un importo che ammonta quindi ad euro 4.836,72.
Il danno non patrimoniale complessivamente liquidabile è quindi di euro 24.183,58
L'entità del risarcimento ottenuta con l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Venezia non è peraltro deteriore rispetto a quanto calcolabile in base alle Tabelle del Tribunale di
Milano, dato che la liquidazione separata del danno morale permette di evitare automatismi risarcitori e garantisce al contempo una parametrazione adeguata al caso di specie.
2.2 Danno patrimoniale
Passando ad esaminare le restanti voci di danno, il C.t.u. ha accertato la pertinenza e la congruità delle spese mediche documentate da parte attrice nella misura di euro 1.424,60 (si veda pag. 16 elaborato peritale).
Si ritiene tuttavia che non possa essere risarcita la spesa di euro 97,60 in quanto, a differenza di quanto indicato nell'elaborato peritale, si trarrebbe di una spesa sostenuta nel gennaio 2017, ossia prima del sinistro in corso.
La somma complessivamente dovuta alla danneggiata a titolo di restituzione delle spese mediche sostenute risulta quindi pari ad euro 1.327,00.
Tale somma va rivalutata all'attualità secondo un indice medio di rivalutazione (1,166) ad euro 1.547,28.
Ciò chiarito, non si rilevano altre spese meritevoli di ristoro. pagina 16 di 22 Quanto alla somma di euro 500,00 richiesta da parte attrice a titolo di “altre spese”, la stessa non può essere presa in considerazione in quanto eccessivamente generica e priva di riscontro probatorio.
Quanto poi alla spesa di euro 488,00 relativa alla perizia medico legale stragiudiziale svolta dal dott. (doc. 5 parte attrice), propedeutica all'instaurazione del presente giudizio, Per_2 non vi è prova che la stessa sia stata effettivamente sostenuta, avendo l'attrice allegato solo un preavviso di fattura (doc. 6, fasc. parte attrice).
Quante alle spese relative alla perizia medico legale svolta nel presente giudizio, le stesse rientrano tra le spese processuali di cui si dirà in seguito.
Riguardo le spese legali stragiudiziali relative all'attività svolta nel presente giudizio, si ritiene che nulla debba essere corrisposto a parte attrice a titolo di danno patrimoniale.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto di pronunciarsi sul tema, precisando quanto segue: “l'attività stragiudiziale, pur essendo assimilabile all'attività giudiziale, va liquidata come danno emergente laddove: abbia carattere di autonoma rilevanza rispetto alla attività giudiziale [ciò accade quando l'esito vittorioso della lite poteva facilmente prevedersi nella fase stragiudiziale attraverso tutti gli elementi probatori ivi raccolti (cd valutazione “ex ante”)];sia allegata e provata, secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2019, n. 17685).
Nel caso di specie, l'attività stragiudiziale documentata dalla difesa di parte attrice consiste nell'invio di una diffida all'associazione convenuta e nell'avvio del procedimento per la negoziazione assistita (si vedano doc.
7-8 parte attrice), che costituisce peraltro condizione ineludibile di procedibilità del presente giudizio: si tratta quindi di attività priva di autonoma rilevanza, tutta finalizzata alla pretesa risarcitoria azionata in questa sede, che può essere inclusa nella liquidazione delle spese legali relativa alla fase di studio della controversia.
La somma complessivamente dovuta a parte attrice a titolo di danno patrimoniale deve quindi ritenersi pari ad euro 1.547,28.
2.3) Danno risarcibile ed interessi.
All'attrice può essere liquidata la somma complessiva di euro 25.730,86.
Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi per il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.
pagina 17 di 22 Al riguardo, condiviso l'orientamento della Suprema Corte (v. Sezioni Unite, n. 1712/1995,
Cass., sez. un., n. 557/2009, e Cass. n. 6347/2014), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.
In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, a parte attrice dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, previamente riportata a valori del novembre 2017 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.
3. Domande di garanzia verso le terze chiamate.
Appurato che il Centro Equestre deve essere condannato al risarcimento a CP_1 favore dell'attrice dei danni non patrimoniali e patrimoniali sopra individuati, restano da esaminare le domande di manleva proposte dal convenuto nei confronti delle Assicurazioni
e CP_3 Controparte_4
Quanto alla domanda svolta nei confronti di , si ritiene che la polizza CP_3 assicurativa non sia operativa nel caso di specie.
Nello specifico, trattandosi di caduta da cavallo, la clausola di riferimento è quella dell'art. 30 della polizza, secondo cui: “La garanzia di responsabilità civile verso terzi si intende estesa ai rischi derivati (…) sia in gara che in allenamento dai cavalli tesserati presso la Federazione stessa, di proprietà della F.I.S.E. delle Società di Capitali da essa partecipate, delle Società Affiliate e Aggregate e dei Tesserati” (cfr. art. 30, doc. 1 chiamata ). CP_3
Guardando sia al dato letterale, sia alla collocazione sistematica, appare che la finalità della clausola sia quella di ampliare l'oggetto della garanzia ai danni cagionati dai cavalli, in presenza dei presupposti specifici: la disposizione è infatti collocata alla fine del capo delimitante l'oggetto della copertura nel caso di responsabilità civile verso terzi e richiede pagina 18 di 22 quale requisiti che il danno sia stato cagionato da un cavallo tesserato, senza aggiungere alcunché sulle qualità di chi lo cavalca.
Si ritiene pertanto che non possa trovare accoglimento l'interpretazione di parte attrice, secondo cui la clausola avrebbe ad oggetto solo l'ipotesi specifica in cui è tesserato il cavallo e non chi lo cavalca, mentre tutti gli altri danni cagionati da cavalli rientrerebbero nelle disposizioni generali di cui agli articoli 22 e seguenti della polizza: tale lettura andrebbe oltre la lettera della clausola, introducendo dei requisiti da essa non richiesti.
Posto che in relazione alla vicenda qui in esame la copertura assicurativa sarebbe astrattamente fornita dall'art. 30 della polizza, si rivela necessario verificare l'applicabilità di tale disposizione contrattuale al caso concreto.
Orbene, le vicende di cui agli atti di causa si sono verificate nel corso di una lezione di equitazione organizzata da un soggetto associato per un soggetto terzo, non associato. Vi sono una serie di circostanze di fatto che portano ad escludere l'operatività della copertura assicurativa al caso di specie: innanzitutto, la norma fa riferimento a rischi derivanti da attività svolta in gara e in allenamento ed è operante solo durante allenamenti, corsi manifestazioni sportive, mentre il sinistro oggetto del presente giudizio era una prima lezione;
in secondo luogo, la norma fa riferimento a danni cagionati da cavalli tesserati e, a prescindere dal certificato prodotto dal maneggio circa il tesseramento del cavallo al momento del sinistro (doc. 8 convenuto , non è provato quale fosse il Controparte_1 cavallo che cavalcava l'attrice al momento del sinistro;
da ultimo, l'attrice non può ritenersi terza avente diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 30, in quanto la disposizione contrattuale puntualizza che non sono considerati terzi i cavalieri che montano i cavalli.
Alla luce di quanto sopra esposto circa l'inoperatività della copertura assicurativa fornita da
, ogni altra questione circa la presenza di clausole “a secondo rischio” nella suddetta CP_3 polizza deve ritenersi assorbita.
Riguardo la polizza pattuita con va innanzitutto esaminata l'eccezione di CP_4 prescrizione tempestivamente proposta dalla chiamata.
Orbene, vertendosi in materia di responsabilità civile verso terzi, si deve individuare la disposizione contrattuale di riferimento nell'art. 29 della polizza, secondo cui: “In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso per iscritto alla società per il tramite dell'intermediario, entro 15 Con giorni da quando ne ha avuto conoscenza” (cfr. art. 29 doc. 4 ). pagina 19 di 22 Si tratta di una dicitura diversa da quella utilizzata nelle condizioni generali di assicurazione di cui all'art. 16 della polizza, in cui il termine di 15 giorni per la denuncia viene fatto decorrere dal giorno dell'infortunio o da quello in cui l'assicurato ne ha ragionevolmente avuto la possibilità.
Alla luce della lettera dell'art. 29, nonché del confronto sistematico con la diversa formulazione adottata nell'art. 16, si ritiene che per la denuncia dei casi di responsabilità verso terzi ciò che rileva sia l'effettiva conoscenza dell'accaduto in capo al maneggio associato, a nulla rilevando che la mancata conoscenza sia dovuta a negligenza dello stesso.
Poiché spetta a chi eccepisce la prescrizione l'onere di provare che il relativo termine sia decorso, nel caso di specie avrebbe dovuto dimostrare che tra l'effettiva CP_4 conoscenza del sinistro da parte dell'assicurato e le denuncia dello stesso sia concretamente decorso un termine superiore a 15 giorni.
Invero, risulta dall'istruttoria che la diffida dell'attrice dell'11 marzo 2018 (si veda doc. 2, fasc. parte attrice) e l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio sono stati notificati al maneggio per compiuta giacenza: ciò IGnifica che nessuno di tali atti è idoneo a dimostrare che il maneggio fosse ad effettiva conoscenza dei fatti di causa anteriormente all'instaurazione del presente giudizio.
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento. Con Peraltro, la copertura assicurativa fornita da non risulta operante per la mancanza delle condizioni di cui all'art. 27 della polizza.
Secondo tale disposizione contrattuale: “l'assicurazione opera a condizione che tutte le attività oggetto di copertura vengano svolte secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti, dai calendari o dagli accordi del […] e/o delle singole associazioni Controparte_7 affiliate al , purchè definiti in data certa ed antecedente all'evento che ha generato la Controparte_7 richiesta di risarcimento” (cfr. art. 27 doc. 4, fasc. AIG).
Nel caso di specie, il fatto che l'istruttrice fosse un'associata e che al Parte_2 pagamento sia stata rilasciata una ricevuta con intestazione dell'associazione, non implica quale conseguenza naturale che la lezione di equitazione in cui si è verificato il sinistro sia stata organizzata, disposta e autorizzata nonché svolta sotto il controllo tecnico - organizzativo del maneggio odierno convenuto, quale singola associazione affiliata al C.N.S.
Libertas. pagina 20 di 22 Pertanto, in assenza di altri elementi probatori che depongano in senso contrario, la condizione di cui all'art. 27 non può ritenersi soddisfatta.
I rilievi sopra svolti portano a rigettare la domanda di manleva svolta anche nei confronti di Con
e a ritenere assorbita ogni altra questione sul punto.
4. Spese processuali
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza: pertanto, la IG.ra deve Pt_1 essere condannata a corrispondere a le spese da essa sostenute per il CP_2 presente giudizio, alla luce del rigetto della domanda proposta nei suoi confronti per difetto di titolarità passiva del rapporto controverso;
il Centro Equestre, invece, deve essere condannato a corrispondere sia le spese di lite sostenute da parte attrice, alla luce dell'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, sia le spese di lite delle due Compagnie di assicurazione terze chiamate, in considerazione del rigetto delle domande di manleva proposte nei loro confronti.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della causa, nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti, per cui esse si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento.
Anche le spese di C.t.u. seguono la soccombenza, e, trattandosi di spese necessarie per l'accoglimento della domanda risarcitoria, devono quindi essere poste integralmente in capo al Centro Equestre convenuto al quale devono essere poste anche le spese di c.t.p. richieste da parte attrice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 2636/2021 R.G., promossa da Pt_1
contro e , e con
[...] Controparte_1 CP_2 la chiamata in causa di ogni altra diversa domanda CP_3 Controparte_4 ed eccezione respinta:
1) Accerta la responsabilità del in relazione all'evento dannoso Controparte_1 oggetto di causa e per l'effetto condanna il convenuto in Controparte_1 persona del legale rappresentate p.t., a corrispondere ad la somma Parte_1 complessiva di €25.730,86, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito, oltre interessi come sopra specificato. pagina 21 di 22 2) Rigetta la domanda di nei confronti di . Parte_1 CP_2
3) Rigetta la domanda di manleva di nei confronti di Controparte_1 CP_3
e di
[...] Controparte_4
4) Condanna in persona del legale rappresentate p.t., alla Controparte_1 rifusione delle spese sostenute da parte attrice, liquidate in complessivi euro 5.077,00 (di cui euro 919,00 per la fase di studio;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisoria), euro 545,00 per esborsi, oltre Iva,
Cpa e rimborso forfetario nella misura del 15%.
5) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da , Parte_1 CP_2 liquidate in complessivi euro 5.077,00 (di cui euro 919,00 per la fase di studio;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisoria), oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario nella misura del 15%.
6) Condanna in persona del legale rappresentate p.t., alla Controparte_1 rifusione delle spese sostenute da e liquidate in complessivi CP_3 Controparte_4 euro 5.077,00 ciascuna (di cui euro 919,00 per la fase di studio;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisoria), oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario nella misura del 15%.
7) Pone definitivamente i compensi di C.T.U. e del C.T. di parte attrice in capo al
[...]
Controparte_1
Venezia, 10/01/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Alessandra Dusi.
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