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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/12/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3619/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3619/2014 R.G.A.C.,
TRA in persona del procuratore Avv. Francesca MURACA, rapp.ta e Parte_1 difesa dalla medesima e, giusta procura allegata alla memoria di costituzione dei nuovi difensori, altresì dall'Avv. Antonio Christian FAGGELLA PELLEGRINO, ambo del Foro di
Milano, senza elezione di domicilio nel circondario;
ATTRICE
E
e rapp.ti e difesi, giusta procura in calce della Controparte_1 Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carmine BUCCIARELLI, del Foro di Salerno, senza elezione di domicilio nel circondario;
CONVENUTI avente ad oggetto: servitù
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, Parte_1
e chiedendo che si accertasse che le costruzioni Controparte_1 Controparte_2 eseguite sul fondo dei convenuti, in agro di Tito, fol. 10, p.lle 790 e 791, a meno di dodici metri dal metanodotto, fossero state edificate in violazione della servitù costituita a favore della cui oggi era subentrata la società attrice;
che si condannassero i convenuti alla Parte_1 demolizione o, in caso di inadempimento, a subire la demolizione ad opera dell'attrice, ma a loro spese;
che si condannassero i convenuti al risarcimento dei danni.
2. Resistevano i convenuti.
1 N. 3619/2014 R.G.A.C.
3. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente, di composizione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni della legittimazione attiva della in luogo Parte_1 dell'originaria titolare, la sollevata dai convenuti, è risolta, in senso favorevole Parte_1 alla medesima attrice, dalla documentazione da essa prodotta.
Si aggiunga, inoltre, che gli attori hanno depositato il nulla osta (datato al 10 Giugno
2008) alla costruzione di una strada, al servizio dei fabbricati: tale atto è rivolto alla ed è emesso proprio dalla con riguardo al CP_2 Parte_1 metanodotto di cui si tratta.
Gli attori, inoltre, hanno depositato un verbale di picchettamento, datato al 22 Novembre
2012, formato dietro loro stessa richiesta (giacché essi risultano menzionati, appunto, come richiedenti): è presente, altresì, nello spazio del documento, dedicato alla sottoscrizione della parte richiedente, una firma corrispondente a quella che il ha apposto in calce CP_1 della procura, conferita ai fini della costituzione nel presente giudizio.
Il verbale veniva redatto da personale della Parte_1
Gli attori, insomma, già conoscevano e riconoscevano la posizione della Parte_1 come di società sottentrata alla (salvo poi, nella comparsa di
[...] Parte_1 costituzione e risposta, affermare, genericamente e, forse, strumentalmente: «i coniugi convenuti hanno richiesto alla società attrice che, per quanto poi appurato, non era, e non è, assolutamente legittimata a concederla, l'autorizzazione a edificare il fabbricato di cui si discute»), originaria titolare della servitù.
2. Quanto alla chiarezza della domanda proposta, contestata dai convenuti, è ben evidente dal tenore della medesima, così come dalle mappe e dalle fotografie prodotte, che l'attrice si dolga del mancato rispetto della distanza dal metanodotto, con riguardo alle nuove costruzioni, edificate dai convenuti.
3. I convenuti invocano l'art. 1065 c.c., nella parte, nella quale esso dispone che «Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente»: ma tale richiamo non appare pertinente, rispetto all'oggetto della causa, consistente nella mera verifica se la costruzione intrapresa sorga, in una sua parte, entro la fascia di rispetto del metanodotto.
4. Il e la ssumono che, in realtà, non si sappia dove sia CP_1 CP_2 posto esattamente il metanodotto.
Essi, poi, richiamano il prima menzionato verbale di picchettamento, affermando che venivano collocate delle paline, che, però, individuavano un tracciato soltanto «supposto».
In realtà, ai fini di causa, il percorso del metanodotto è stato individuato nel corso delle operazioni di c.t.u.
L'ausiliario così specifica la questione (pag. 9 della relazione):
2 N. 3619/2014 R.G.A.C.
Egli, poi (pag. 14), precisava, dietro le contestazioni sollevate dagli attori:
5. Alla stregua di quanto precede, ed all'esito delle attività dell'ausiliario, il quale risulta aver agito secondo criteri esenti da censure giuridiche, logiche e tecniche, e che ha esaurientemente e persuasivamente risposto alle osservazioni, formulate dalle parti, deve ritenersi che, come accertato attraverso lo specifico mezzo istruttorio tecnico, CP_1
e debbano demolire le opere ubicate nel fondo in agro del Comune
[...] Controparte_2 di Tito, al fol. 10, ex p.lla 28, oggi p.lle 790 e 791, nelle parti poste entro il “LIMITE
SERVITÚ”, come da allegato n. 2 alla relazione di c.t.u.: allegato grafico che qui, comunque, si riproduce:
3 N. 3619/2014 R.G.A.C.
Rimane solo da precisare che i porticati, contrariamente a quanto ritengono i convenuti, valgono, anch'essi, quali costruzioni da considerare ai fini del rispetto delle distanze (Cass. civ., Sez. II, sent. 26.7.2013, n. 18119: «Al fine di verificare il rispetto della distanza legale nelle costruzioni, qualora una di esse sia provvista di porticato aperto, con pilastri allineati al muro di facciata, deve tenersi conto anche del porticato, secondo la regola del "vuoto per pieno", in quanto, anche nel caso in cui tra i pilastri del porticato non siano realizzate pareti esterne di collegamento, la fabbrica possiede
i requisiti di consistenza, solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo che ne fanno una costruzione, soggetta alla disciplina sulle distanze.»): e maggiormente se non si verte in materia urbanistica, ma di fascia di rispetto di un'opera di trasporto di gas, come un metanodotto.
6. Non è possibile acconsentire all'istanza dell'attrice di essere autorizzata, ove i convenuti non procedano a demolire, ad eseguire essa stessa, in danno, la demolizione: trattandosi di agire nella proprietà altrui, dovranno essere osservate le regole poste dalla disciplina dell'esecuzione coattiva di obbligazioni di fare o di non fare (artt. 612 ss. c.p.c.).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo, con la moderazione dovuta alle circostanze che i convenuti si erano detti disposti a convenire una soluzione negoziale, implicante l'acquiescenza al risultato della c.t.u., e che il valore della causa, quale dichiarato dalla stessa attrice, si pone appena sopra il limite inferiore dello scaglione (tale ai fini del calcolo delle spese: tabella n. 2 dei parametri forensi vigenti).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
4 N. 3619/2014 R.G.A.C.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3619/2014 R.G.A.C., promossa dalla in persona del procuratore Avv. Francesca MURACA, contro Parte_1
e ogni diversa domanda, eccezione, richiesta Controparte_1 Controparte_2 disattesa, così decide:
1. condanna e a demolire le opere ubicate nel Controparte_1 Controparte_2 fondo in agro del Comune di Tito, al fol. 10, ex p.lla 28, oggi p.lle 790 e 791, nelle parti poste entro il “LIMITE SERVITÚ”, come da allegato n. 2 alla relazione di c.t.u.;
2. condanna e in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 Controparte_2 alla e spese di lite, liquidate in euro 4.500,00 per compensi ed Parte_1 in euro 562,98 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
3. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti, e Controparte_1 CP_2
[...]
Potenza, 20 Dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
5
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3619/2014 R.G.A.C.,
TRA in persona del procuratore Avv. Francesca MURACA, rapp.ta e Parte_1 difesa dalla medesima e, giusta procura allegata alla memoria di costituzione dei nuovi difensori, altresì dall'Avv. Antonio Christian FAGGELLA PELLEGRINO, ambo del Foro di
Milano, senza elezione di domicilio nel circondario;
ATTRICE
E
e rapp.ti e difesi, giusta procura in calce della Controparte_1 Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carmine BUCCIARELLI, del Foro di Salerno, senza elezione di domicilio nel circondario;
CONVENUTI avente ad oggetto: servitù
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, Parte_1
e chiedendo che si accertasse che le costruzioni Controparte_1 Controparte_2 eseguite sul fondo dei convenuti, in agro di Tito, fol. 10, p.lle 790 e 791, a meno di dodici metri dal metanodotto, fossero state edificate in violazione della servitù costituita a favore della cui oggi era subentrata la società attrice;
che si condannassero i convenuti alla Parte_1 demolizione o, in caso di inadempimento, a subire la demolizione ad opera dell'attrice, ma a loro spese;
che si condannassero i convenuti al risarcimento dei danni.
2. Resistevano i convenuti.
1 N. 3619/2014 R.G.A.C.
3. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente, di composizione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni della legittimazione attiva della in luogo Parte_1 dell'originaria titolare, la sollevata dai convenuti, è risolta, in senso favorevole Parte_1 alla medesima attrice, dalla documentazione da essa prodotta.
Si aggiunga, inoltre, che gli attori hanno depositato il nulla osta (datato al 10 Giugno
2008) alla costruzione di una strada, al servizio dei fabbricati: tale atto è rivolto alla ed è emesso proprio dalla con riguardo al CP_2 Parte_1 metanodotto di cui si tratta.
Gli attori, inoltre, hanno depositato un verbale di picchettamento, datato al 22 Novembre
2012, formato dietro loro stessa richiesta (giacché essi risultano menzionati, appunto, come richiedenti): è presente, altresì, nello spazio del documento, dedicato alla sottoscrizione della parte richiedente, una firma corrispondente a quella che il ha apposto in calce CP_1 della procura, conferita ai fini della costituzione nel presente giudizio.
Il verbale veniva redatto da personale della Parte_1
Gli attori, insomma, già conoscevano e riconoscevano la posizione della Parte_1 come di società sottentrata alla (salvo poi, nella comparsa di
[...] Parte_1 costituzione e risposta, affermare, genericamente e, forse, strumentalmente: «i coniugi convenuti hanno richiesto alla società attrice che, per quanto poi appurato, non era, e non è, assolutamente legittimata a concederla, l'autorizzazione a edificare il fabbricato di cui si discute»), originaria titolare della servitù.
2. Quanto alla chiarezza della domanda proposta, contestata dai convenuti, è ben evidente dal tenore della medesima, così come dalle mappe e dalle fotografie prodotte, che l'attrice si dolga del mancato rispetto della distanza dal metanodotto, con riguardo alle nuove costruzioni, edificate dai convenuti.
3. I convenuti invocano l'art. 1065 c.c., nella parte, nella quale esso dispone che «Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente»: ma tale richiamo non appare pertinente, rispetto all'oggetto della causa, consistente nella mera verifica se la costruzione intrapresa sorga, in una sua parte, entro la fascia di rispetto del metanodotto.
4. Il e la ssumono che, in realtà, non si sappia dove sia CP_1 CP_2 posto esattamente il metanodotto.
Essi, poi, richiamano il prima menzionato verbale di picchettamento, affermando che venivano collocate delle paline, che, però, individuavano un tracciato soltanto «supposto».
In realtà, ai fini di causa, il percorso del metanodotto è stato individuato nel corso delle operazioni di c.t.u.
L'ausiliario così specifica la questione (pag. 9 della relazione):
2 N. 3619/2014 R.G.A.C.
Egli, poi (pag. 14), precisava, dietro le contestazioni sollevate dagli attori:
5. Alla stregua di quanto precede, ed all'esito delle attività dell'ausiliario, il quale risulta aver agito secondo criteri esenti da censure giuridiche, logiche e tecniche, e che ha esaurientemente e persuasivamente risposto alle osservazioni, formulate dalle parti, deve ritenersi che, come accertato attraverso lo specifico mezzo istruttorio tecnico, CP_1
e debbano demolire le opere ubicate nel fondo in agro del Comune
[...] Controparte_2 di Tito, al fol. 10, ex p.lla 28, oggi p.lle 790 e 791, nelle parti poste entro il “LIMITE
SERVITÚ”, come da allegato n. 2 alla relazione di c.t.u.: allegato grafico che qui, comunque, si riproduce:
3 N. 3619/2014 R.G.A.C.
Rimane solo da precisare che i porticati, contrariamente a quanto ritengono i convenuti, valgono, anch'essi, quali costruzioni da considerare ai fini del rispetto delle distanze (Cass. civ., Sez. II, sent. 26.7.2013, n. 18119: «Al fine di verificare il rispetto della distanza legale nelle costruzioni, qualora una di esse sia provvista di porticato aperto, con pilastri allineati al muro di facciata, deve tenersi conto anche del porticato, secondo la regola del "vuoto per pieno", in quanto, anche nel caso in cui tra i pilastri del porticato non siano realizzate pareti esterne di collegamento, la fabbrica possiede
i requisiti di consistenza, solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo che ne fanno una costruzione, soggetta alla disciplina sulle distanze.»): e maggiormente se non si verte in materia urbanistica, ma di fascia di rispetto di un'opera di trasporto di gas, come un metanodotto.
6. Non è possibile acconsentire all'istanza dell'attrice di essere autorizzata, ove i convenuti non procedano a demolire, ad eseguire essa stessa, in danno, la demolizione: trattandosi di agire nella proprietà altrui, dovranno essere osservate le regole poste dalla disciplina dell'esecuzione coattiva di obbligazioni di fare o di non fare (artt. 612 ss. c.p.c.).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo, con la moderazione dovuta alle circostanze che i convenuti si erano detti disposti a convenire una soluzione negoziale, implicante l'acquiescenza al risultato della c.t.u., e che il valore della causa, quale dichiarato dalla stessa attrice, si pone appena sopra il limite inferiore dello scaglione (tale ai fini del calcolo delle spese: tabella n. 2 dei parametri forensi vigenti).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
4 N. 3619/2014 R.G.A.C.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3619/2014 R.G.A.C., promossa dalla in persona del procuratore Avv. Francesca MURACA, contro Parte_1
e ogni diversa domanda, eccezione, richiesta Controparte_1 Controparte_2 disattesa, così decide:
1. condanna e a demolire le opere ubicate nel Controparte_1 Controparte_2 fondo in agro del Comune di Tito, al fol. 10, ex p.lla 28, oggi p.lle 790 e 791, nelle parti poste entro il “LIMITE SERVITÚ”, come da allegato n. 2 alla relazione di c.t.u.;
2. condanna e in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 Controparte_2 alla e spese di lite, liquidate in euro 4.500,00 per compensi ed Parte_1 in euro 562,98 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
3. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti, e Controparte_1 CP_2
[...]
Potenza, 20 Dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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