Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00299/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00566/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 566 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lopedote, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del Questore della Provincia di Torino n. Cat. -OMISSIS- 2024 del 24 gennaio 2024 (doc. n. 1), notificato il 26 febbraio successivo, con il quale è stata respinta la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi del procedimento, e per ogni ulteriore e consequenziale statuizione in ordine alle situazioni di diritto soggettivo e/o interesse legittimo del Sig. -OMISSIS- ad ottenere la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa LA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata respinta la sua domanda di rinnovo di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo deducendo:
di essere stato detentore di armi e munizioni e titolare di licenza di porto d’armi per uso sportivo dal 1997 al 2019, anno in cui era destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione armi.
Nel gennaio 2020 gli veniva altresì revocata la licenza di porto fucile uso tiro a volo, con provvedimento avverso il quale presentava ricorso gerarchico, rigettato.
Nelle more, già nel 2020, veniva archiviato il procedimento penale che era stato aperto nei suoi confronti ed aveva dato luogo al divieto di detenzione armi ed alla successiva revoca della licenza di porto d’armi.
Il ricorrente chiedeva quindi nuova licenza di porto d’armi uso tiro a volo, respinta con il provvedimento qui impugnato.
Lamenta parte ricorrente:
1) la violazione ed erronea applicazione degli artt. 3, 7, 10 e 10 bis, artt. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento ed erronea valutazione dei presupposti; il diniego sarebbe stato pronunciato in assenza di contraddittorio; in ogni caso l’elemento ostativo sarebbe da individuarsi in un diverbio con una vicina, sfociato in una denuncia penale poi oggetto di archiviazione; l’amministrazione ha escluso l’avvio del procedimento, ritenendo il provvedimento necessitato, circostanza che viene contestata; l’amministrazione non avrebbe considerato l’attuale condizione del ricorrente;
2) eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, motivazione errata, carente, incongrua, illogica e insufficiente; il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto da alcuna istruttoria.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
All’udienza del 10.3.2026 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
E’ pacifico che il ricorrente è stato nell’ordine destinatario di:
un divieto di detenzione armi del 22.11.2019, ad oggi efficace;
una revoca della licenza di porto di fucile uso tiro a volo del 20.1.2020, oggetto di un ricorso gerarchico respinto.
Alla luce di tali circostanze le censure dedotte sono infondate.
Ad oggi il ricorrente è gravato da un divieto di detenzione armi efficace che, come evidenziato dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, è ex se ostativo al rilascio di un porto d’armi; buona parte del ricorso è dedicata a contestare il divieto di detenzione d’armi e/o quantomeno a sostenerne la non aderenza all’attuale condizione del ricorrente.
Senonché la questione risulta mal posta, poiché il Questore non è l’autorità competente per una eventuale rivalutazione della sussistenza dei presupposti per il mantenimento del divieto di detenzione armi, essendo tale valutazione intestata al Prefetto.
Ne consegue che, come avvenuto, nel valutare una richiesta di rilascio di licenza di porto di fucile, l’amministrazione che riscontra la presenza di un divieto di detenzione armi non può che trarne le doverose conseguenze ostative; pertanto correttamente si è omessa la partecipazione procedimentale a fronte di una atto sostanzialmente vincolato per il Questore; inoltre l’unica istruttoria possibile era quella di prendere atto dei precedenti ed efficaci atti di interdizione adottati nei confronti del ricorrente.
La rivalutazione della posizione del ricorrente in relazione alla detenzione armi potrebbe e dovrebbe, infatti, essere sollecitata dal ricorrente nelle sedi competenti ed avrebbe dovuto essere attivata prima di richiedere una nuova licenza di porto d’armi, non compatibile con lo stato degli atti.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidare in € 3000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
LA AL, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AL | RO PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.