Rigetto
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/08/2025, n. 6981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6981 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06981/2025REG.PROV.COLL.
N. 02964/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2964 del 2024, proposto dalla società LI S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito e Maria Sole Montagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei suindicati difensori in Roma, via Monfalcone, n. 3;
contro
- la Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissariato straordinario del governo ripresa economica eventi sismici e il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 15;
- l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.-LI, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei suindicati difensori in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;
nei confronti
delle società CO.GE.PO. S.r.l. e PAVIND S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’UZ, sede di L’Aquila, Sez. I, 16 gennaio 2024 n. 23, resa tra le parti.
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’UZ, sede di L’Aquila, Sez. I, 16 gennaio 2024 n. 23, resa tra le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il presente giudizio in grado di appello ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’UZ, sede di L’Aquila, Sez. I, 16 gennaio 2024 n. 23, con la quale il predetto TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso (n. R.g. 319/2023) proposto dalla società LI S.r.l. al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: A) la deliberazione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – LI, di non accoglimento definitivo delle agevolazioni richieste dalla LI S.r.l., comunicata in data 13 luglio 2023; - B) la nota dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - LI del 13 luglio 2023, di comunicazione della deliberazione di esclusione definitiva dalle agevolazioni richieste; - C) l’ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici n. 50 del 29 aprile 2023, con la quale sono stati approvati gli elenchi di cui all’allegato n. 3, articolo 14, commi 10 e 15, ed articolo 15, comma 9, all’ordinanza commissariale n. 25 del 30 giugno 2022, nella parte in cui la LI S.r.l. non è stata inclusa nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, finanziamenti e contributi a fondo perduto; - D) la graduatoria e gli elenchi approvati con l’ordinanza commissariale n. 50 del 29 aprile 2023, nella parte in cui la LI S.r.l. non risulta ammessa alle agevolazioni, spese e finanziamenti ammissibili, di cui alla Misura B1.3c, in quanto la domanda dalla stessa proposta è stata ritenuta non accoglibile ai sensi dell’articolo 4, punto 1 c), dell’allegato n. 3 all’ordinanza commissariale n. 25 del 30 giugno 2022; - E) il preavviso di rigetto inviato alla società ricorrente dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. - LI in data 5 dicembre 2022; - F) ogni atto istruttorio assunto dal soggetto gestore delle domande di agevolazione e finanziamento, con cui la LI S.r.l. viene esclusa dalla graduatoria dei soggetti ammessi ai finanziamenti ed alle agevolazioni e, in particolare, le note con le quali l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - LI ha trasmesso all’amministrazione gli elenchi delle imprese ammesse e non ammesse ai finanziamenti ed alle agevolazioni pubbliche; G) ogni altro atto e provvedimento prodromico, consequenziale e connesso, con cui l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - LI ha escluso la LI S.r.l. dalle agevolazioni statali; H) l’allegato n. 3 all’ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 30 giugno 2022, avente ad oggetto il bando, per la Misura B.1.3c, per accedere ai finanziamenti statali a favore di imprese e di attività economiche, laddove l’amministrazione non ha correttamente interpretato l’articolo 4, punto 1c). Erano poi formulate dalla LI S.r.l. le seguenti ulteriori domande: A) di accertamento del diritto della società ricorrente ad essere utilmente inserita nell’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni statali, Misura B1.3c, per l’avvio, il riavvio ed il consolidamento delle attività economiche, di cui all’allegato n. 3 all’ordinanza commissariale n. 25 del 30 giugno 2022, e ad accedere ai finanziamenti ed alle agevolazioni richieste; B) di condanna delle amministrazioni coinvolte al risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente monetario, oltre alla richiesta di annullamento e la dichiarazione di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati con le imprese controinteressate.
2. - La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti oggi controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:
- la società LI S.r.l. nasce nell’ottobre 2010 come impresa operante nel settore delle nuove tecnologie e in particolare delle telecomunicazioni e della c.d. cloud computing e è composta da ingegneri, architetti e personale esperto nelle tecnologie di Cyber Security e nelle “ strategie architettoniche green e applicate alla vita ”;
- la predetta società decideva di realizzare e immettere sul mercato un progetto informatico dell’industria 4.0 denominato “ OpenCharge ”, volto ad abbattere i problemi che oggi ostacolano o rallentano fortemente la diffusione delle ricariche per i veicoli elettrici, da intendersi quali elementi cardine della transizione ecologica. Il nuovo prodotto è rivolto principalmente ai c.d. Charge Point Operators (CPO), ossia ai fornitori del servizio di ricarica per i veicoli elettrici (EV) e è teso a favorire la mobilità pulita, con la riduzione delle emissioni inquinanti. La sede operativa dove attuare detto progetto era stabilita dalla società LI all’Aquila;
- detta società, dunque, presentava domanda di ammissione alle agevolazioni per la realizzazione del suddetto progetto, in virtù di quanto previsto nell’Allegato 3 dell’ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 25 del 30 giugno 2022, ove era prevista l’ammissibilità a finanziamenti a fondo perduto per sostenere progetti utili per il consolidamento di attività economiche imprenditoriali da localizzare (o comunque già localizzate) presso i territori colpiti dagli eventi sismici, predisponendo un apposito piano di investimento per la realizzazione di opere murarie, per l’acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature, di programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, prevedendo un programma di investimento pari a € 2.497.136 11 (euro duemilioniquattrocentonovantasettecentrotrentasei);
- in ragione di quanto sopra la LI chiedeva, con domanda presentata in data 5 novembre 2022, una agevolazione complessiva pari a € 2.247.422,69 (euro due milioniduecentoquaratasettemilaquattrocentoventidue/69), di cui € 1.123.711,35 (euro un milionecentoventitremilasettecentoundici/35) a titolo di finanziamento agevolato e (per l’altra metà) € 1.123.711,34 a fondo perduto (euro un milionecentoventitremilasettecentoundici/34);
- l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – LI (d’ora in poi, per brevità, LI), dapprima inviava alla LI la ricevuta di avvenuta ricezione della domanda (con protocollo assunto al numero SB13C0000106), ma successivamente trasmetteva alla società, nel mese di dicembre 2022, una nota di preavviso di diniego con cui si comunicava “ che la domanda di agevolazione presentata non possiede i requisiti formali di accesso ”, in quanto: a) “ dagli approfondimenti istruttori e dalla documentazione trasmessa non è possibile verificare che la proponente non ha subito perdite cumulate, pari ad un importo complessivo negativo superiore alla metà del capitale sottoscritto ”; b) inoltre “ LI riteneva che, non avendo a disposizione gli ultimi tre bilanci depositati dall’impresa proponente, non era possibile verificare il rispetto da quanto previsto all’art. 4.1 c) del bando, ossia se questa era in uno stato di difficoltà economica secondo quanto stabilito 10 dal Regolamento comunitario GBER (art. 2, punto 18 per la definizione di “impresa in difficoltà”) (doc 5 Regolamento GBER) ”; (così, testualmente, alle pagg. 8 e 9 dell’atto di appello);
- nonostante le osservazioni presentate dalla LI in controdeduzione, LI confermava l’esito sfavorevole dell’istruttoria svolta e comunicava alla società la delibera di non accoglimento definitivo delle agevolazioni richieste dalla LI S.r.l. del 13 luglio 2023, escludendola così definitivamente;
- l’esclusione era poi confermata nei successivi provvedimenti, vale a dire: a) l’ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici n. 50 del 29 aprile 2023, con la quale sono stati approvati gli elenchi di cui all’allegato n. 3, articolo 14, commi 10 e 15, ed articolo 15, comma 9, all’ordinanza commissariale n. 25 del 30 giugno 2022, nella parte in cui la LI S.r.l. non è stata inclusa nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, finanziamenti e contributi a fondo perduto; b) la graduatoria e gli elenchi approvati con l’ordinanza commissariale n. 50 del 29 aprile 2023, nella parte in cui la LI S.r.l. non risulta ammessa alle agevolazioni, spese e finanziamenti ammissibili, di cui alla Misura B1.3c, in quanto la domanda dalla stessa proposta è stata ritenuta non accoglibile ai sensi dell’articolo 4, punto 1 c), dell’allegato n. 3 all’ordinanza commissariale n. 25 del 30 giugno 2022 .
3. – Nei confronti dei suddetti provvedimenti di diniego di ammissione al finanziamento e degli atti espulsivi dalla procedura e dalla graduatoria conclusiva la società LI proponeva ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR per il Lazio e successivamente, in seguito a rinuncia al ricorso proposto dinanzi a quel Tribunale amministrativo, proponeva un nuovo ricorso dinanzi al TAR per l’UZ sostenendo l’illegittimità del provvedimento di LI del 13 luglio 2023 di non accoglimento della domanda di ammissione al contributo e chiedendone l’annullamento, oltre a proporre domanda di accertamento del diritto a essere riconosciuta destinataria delle agevolazioni e domanda di risarcimento dei danni subiti.
La società appellante ricorda, elencandoli in modo sintetico e per titoli, (testualmente a pag. 5 dell’atto di appello) che il ricorso di primo grado recava i seguenti motivi di censura: “ a) la violazione dei diritti partecipativi (primo motivo); b) l’erronea interpretazione della clausola escludente prevista dal bando, la carenza dei presupposti per la declaratoria di non ammissibilità della domanda di agevolazione, l’insufficienza dell’istruttoria e il difetto di motivazione degli atti impugnati in relazione all’accertamento dello stato di difficoltà dell’impresa, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento dell’Unione Europea GBER (secondo motivo); c) la mancata attivazione del soccorso istruttorio (terzo motivo); d) l’illogicità e l’ingiustizia dell’azione amministrativa nonché lo sviamento di potere per contrasto con gli articoli 2, 3, 4 e 41 della Costituzione (quarto motivo); e) l’erronea applicazione della normativa civilistica in tema di redazione dei bilanci societari (quinto motivo); f) la violazione del legittimo affidamento (sesto motivo) ”.
LI, costituendosi in giudizio e contestando nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso, in duplice successione eccepiva:
- dapprima, “ a) l’inammissibilità del ricorso per litispendenza di un’identica causa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 9416 del 2023); b) il difetto di competenza del Tribunale adito, atteso che sulla competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, implicitamente affermata nell’ordinanza cautelare n. 5545 del 6 settembre 2023, si sarebbe formato il giudicato ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del codice del processo amministrativo ”;
- e quindi ancora l’inammissibilità del ricorso in relazione, “ a) alla rinuncia al ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la quale avrebbe determinato l’estinzione del potere di impugnazione degli atti oggetto dell’azione di annullamento; b) all’acquiescenza agli atti impugnati; c) alla carenza di interesse ad impugnare la definitiva esclusione della domanda di agevolazione per tardiva impugnazione dell’atto presupposto, ossia dell’elenco dei soggetti ammessi alla misura agevolativa, approvato con l’ordinanza commissariale n. 50 del 29 aprile 2023; d) alla genericità delle censure specificate con riferimento alle motivazioni della non ammissibilità della domanda di agevolazione della società ricorrente, il cui sindacato sarebbe peraltro sottratto al giudice amministrativo ” (così, testualmente, al punto 1.1 della sentenza qui oggetto di appello).
Accadeva poi che, pendente iudicio dinanzi al TAR per l’UZ, il Presidente della Quinta sezione del TAR per il Lazio (ove era incardinato il primo ricorso proposto, n. R.g. 9416/2023), con decreto decisorio n. 7085 del 13 novembre 2023, dichiarava l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso proposto dalla società ricorrente.
Il giudizio di primo grado dinanzi al TAR per l’UZ si concludeva con la dichiarazione di irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto “ (e)sso è stato proposto ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, originariamente impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con il ricorso contraddistinto del numero di ruolo 9416 del 2023, con la quale il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici ha approvato gli elenchi dei soggetti ammessi alle agevolazioni, finanziamenti e contributi a fondo perduto ” (così, testualmente, al punto 6.1 della sentenza qui oggetto di appello, per come espressamente riprodotto a pag. 11 dell’atto di appello).
4. – Propone ora appello nei confronti della sentenza n. 23/2024 del TAR per l’UZ la società LI sostenendo, in prima battuta, l’erroneità della decisione di dichiarare tardivo il ricorso proposto in primo grado, peraltro, altrettanto erroneamente, incorrendo nel vizio di ultrapetizione “ allorquando ha di fatto trasformato l’eccezione di carenza di interesse della resistente LI al ricorso da parte di LI in una statuizione di irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione di un atto prodromico alla decisione finale e definitiva di LI di non ammissione ai finanziamenti ” (così, testualmente, a pag. 12 dell’atto di appello).
In particolare la società appellante sostiene che il ricorso di primo grado fosse tempestivo in quanto la lesione alla posizione soggettiva e all’interesse della LI si è realizzata soltanto con l’adozione del provvedimento finale del 13 luglio 2023 con il quale è stata adottata la graduatoria, costituendo solo esso l’atto recante la decisione finale e definitiva di LI di non ammissione ai finanziamenti in danno della società. Gli atti precedentemente assunti da LI nel corso del complesso iter procedimentale costituiscono atti endoprocedimentali senza valore provvedimentale.
In secondo luogo la società ripropone i motivi di ricorso non scrutinati dal primo giudice in quanto dichiarati assorbiti per effetto della pronuncia di irricevibilità del ricorso stesso.
Tali motivi possono essere qui di seguito riassunti per punti di estrema sintesi:
I) Violazione degli articoli 10 e 10- bis della legge n. 241 del 1990 (come anche modificato dal D.L. n. 76/2020 e convertito nella legge n. 120/2020). Eccesso di potere per omessa (ed immotivata) considerazione di quanto rappresentato nelle osservazioni procedimentali del privato interessato. Nel corso del procedimento conclusosi con l’assunzione della decisione sfavorevole principalmente impugnata dalla LI LI, quale “soggetto gestore” incaricato di curare l’istruttoria sulle domande di accesso alle agevolazioni, non ha affatto tenuto in considerazione il contenuto delle osservazioni controdeduttive comunicate, nel mese di dicembre 2022, dalla società oggi appellante ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990, producendo, peraltro, gli ultimi tre bilanci di esercizio e una dichiarazione riepilogativa utile a dimostrare di non essere mai stata un’impresa in difficoltà economica, che il capitale sociale inizialmente sottoscritto non ha mai subito perdite sino al momento della dichiarazione e che nessun esercizio societario ha mai presentato risultati economici in perdita. Ne deriva che la LI in alcun modo avrebbe potuto essere qualificata come impresa in difficoltà, come erroneamente LI ha ritenuto per poterla escludere dal finanziamento, non avendo mai subito perdite di esercizio e presentando il capitale sociale sottoscritto una perfetta invarianza dal 2011 sino ad oggi;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lettera c) dell’allegato n. 3 dell’ordinanza commissariale n. 25 del 30 giugno 2022 (Misura B. 1.3. c) per interventi di avvio, riavvio, consolidamento di attività economiche nonché dell’art. 2 del Regolamento comunitario n. 651/2014, punto n. 18. Erronea interpretazione del bando inteso come lex specialis della procedura di selezione delle domande di accesso alle agevolazioni. Difetto dei presupposti di legge per disporre l’esclusione. Erronea e incompleta istruttoria. Difetto di motivazione. La motivazione con la quale è stata negata l’ammissione al finanziamento, concentrata in una sola frase (“ dalla documentazione prodotta non è possibile accertare il rispetto dell’art. 2, punto 18, delle definizioni del GBER ”), si presenta incongrua e costituisce l’esito di un’errata istruttoria condotta da LI e da una non adeguata valutazione della documentazione prodotta dalla LI a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni (oltre che di quanto la società ha rappresentato in risposta al preavviso di diniego). Infatti, dalla lettura attenta dela documentazione prodotta dalla società “ non si riesce logicamente a comprendere come la Pubblica Amministrazione e LI abbiano potuto affermare, a motivazione dell’esclusione della LI, che questa versi (“peraltro per impossibilità di verificare il tutto dai bilanci regolarmente prodotti”), in una situazione di difficoltà economica; quando invece la realtà racconta oggettivamente ben altro ” (così, testualmente, a pag. 19 dell’atto di appello);
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 e dei principi generali in tema di soccorso istruttorio che la Pubblica Amministrazione deve necessariamente prestare al privato nelle procedure a evidenza pubblica. Violazione del principio di favor partecipationis nelle procedure selettive. Violazione degli obblighi generali di buona fede e correttezza dell’azione amministrativa. Sviamento. Laddove l’amministrazione procedente avesse avuto dubbi sulla completezza della documentazione prodotta dalla LI ovvero sull’esigenza di approfondimento informativo o documentale circa i requisiti per ottenere l’ammissione al contributo, piuttosto che escludere la richiedente dal beneficio, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, per come impone l’art. 6 l. 241/1990, dovere al quale l’amministrazione procedente è venuta meno provocando quindi l’illegittimità del procedimento svolto e del provvedimento conclusivo adottato;
IV) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 41 della Costituzione e dei parametri costituzionali in tema di libera iniziativa economica privata, di libertà di impresa e di diritto al lavoro. Illogicità e ingiustizia dell’azione amministrativa. Sviamento. E’ evidente che l’ingiustificata scelta operata dall’amministrazione di escludere la LI dal finanziamento richiesto, non consentendo illegittimamente l’accesso alle agevolazioni pubbliche, lede diritti di rilievo costituzionale riferiti alla predetta società, quali quelli di impresa e di libera iniziativa economica privata di cui all’art. 41 della Costituzione, impedendole “ di avviare il proprio progetto imprenditoriale e di attuare il know how dell’ Open Charge destinato, tramite un sistema di connettività universale, a risolvere ogni tipo di problema pratico dei soggetti fornitori del servizio di ricarica per i veicoli elettrici ” (così, testualmente, a pag. 21 dell’atto di appello);
V) Illegittimità autonoma della delibera di LI e della relativa nota di comunicazione, del 13 luglio 2023, di esclusione definitiva della LI S.r.l. dai finanziamenti pubblici per erronea interpretazione del bando inteso come lex specialis della procedura di selezione delle domande di accesso alle agevolazioni. Falsa applicazione della normativa del codice civile riguardante la redazione dei bilanci societari (di S.r.l.) e la funzione di mera pubblicità-notizia della loro pubblicazione. Violazione dell’art. 4, comma 1, lettera c) dell’allegato n. 3 dell’ordinanza commissariale n. 25 del 30 giugno 2022 (Misura B. 1.3. c) per interventi di avvio, riavvio, consolidamento di attività economiche nonché dell’art. 2 del Regolamento comunitario n. 651/2014, punto n. 18. Difetto dei presupposti di legge per disporre l’esclusione. Erronea e incompleta istruttoria. Disparità di trattamento. Difetto di motivazione. Il testo del provvedimento comunicato il 13 luglio 2023, riferito all’ iter della procedura in questione, contiene la decisione di respingere la domanda della LI di accesso ai finanziamenti attraverso una particolarmente stringata e criptica motivazione, riferendo soltanto che “ all’esito dell’interlocuzione avuta con la Camera di Commercio di Chieti-Pescara si sarebbe appurato che la Società non avrebbe depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi 2019, 2020 e 2021 e quindi, in ragione di tale irregolarità, la domanda non sarebbe ammissibile all’agevolazione richiesta ”. Tale motivazione si presenta del tutto insufficiente a esternare le ragioni che sosterrebbero tale scelta espulsiva, non avendo l’amministrazione considerato affatto che la LI ha effettivamente (e tempestivamente) depositato, presso la Camera di Commercio, i bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, puntualmente redatti secondo i criteri generali richiesti dalla normativa civilistica, di coerenza, prudenza, continuità e veridicità. D’altronde, secondo “ le prescrizioni del bando di cui all’allegato n. 3 dell’ordinanza commissariale n. 25 del 30.6.2022, non era richiesto, a pena di ammissibilità della domanda, la pubblicazione dei bilanci della società richiedente presso la Camera di Commercio e il Registro delle imprese; quanto semmai era prevista la facoltà di allegare alla domanda i bilanci che la LI, nella fattispecie, aveva regolarmente prima approvato, poi presentato e depositato presso la Camera di Commercio di Chieti ” (così, testualmente, a pag. 24 dell’atto di appello);
VI) Illegittimità autonoma della delibera di LI e della relativa nota di comunicazione del 13.7.2023, di esclusione definitiva di LI dalle agevolazioni statali per violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 41 della Costituzione e dei parametri costituzionali in tema di libera iniziativa economica privata, di libertà di impresa e di diritto al lavoro. Violazione del legittimo affidamento privato. Sviamento. Sotto un ulteriore versante l’illegittimità del provvedimento di esclusione emerge che il comportamento illegittimo messo in campo finisce con il ledere diritti costituzionalmente garantiti della società, compendiandosi in una condotta contraria ai principi della ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza dell’ agere pubblico.
Ai suindicati percorsi contestativi la società appellante aggiungeva la proposizione della domanda risarcitoria.
5. – Si è costituita nel presente giudizio di appello LI, ribadendo l’eccezione preliminare già formulata e accolta in prime cure circa la irricevibilità del ricorso in quella sede proposto.
Con riferimento a tale punto LI ricorda che:
- in data 26 giugno 2023 la società LI aveva notificato (depositandolo il successivo 29 giugno 2023) un ricorso giurisdizionale proposto innanzi al TAR per il Lazio al fine di ottenere l’annullamento (previa adozione di misure cautelari) della graduatoria e degli elenchi approvati con l’ordinanza commissariale n. 50 del 29 aprile 2023, nella parte in cui la LI S.r.l. non risulta ammessa alle agevolazioni, spese e finanziamenti ammissibili, di cui alla Misura B1.3c, unitamente a tutti gli atti istruttori, presupposti, consequenziali alla stessa e/o che componevano la lex specialis della procedura, proponendo anche domanda di accertamento del diritto ad essere inclusa nell’elenco delle imprese ammesse ad agevolazione;
- successivamente erano proposti motivi aggiunti ed era discussa la domanda cautelare con reiezione della stessa (con ordinanza cautelare n. 5545 del 6 settembre 2023);
- in data 29 settembre 2023, la società LI depositava in giudizio un “ atto di rinuncia agli atti ex art. 84 c.p.a. ”, in quanto “ nelle more del giudizio la LI srl ha perso interesse a coltivare nel presente giudizio le censure a suo tempo mosse contro gli atti menzionati ”. A tale richiesta non si opponeva LI, depositando in giudizio atto di adesione e chiedendo che fosse adottato ogni consequenziale provvedimento, anche in via monocratica;
- successivamente ai su riferiti eventi la società LI proponeva lo stesso ricorso, già proposto dinanzi al TAR per il Lazio e rispetto al quale aveva espresso formalmente rinuncia a coltivare quel giudizio, questa volta dinanzi al TAR per l’UZ;
- LI costituendosi anche in tale secondo giudizio eccepiva preliminarmente, dapprima, l’inammissibilità del ricorso per abuso degli strumenti processuali (essendosi realizzato il c.d. forum shopping) nonché per incompetenza (ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 3, c.p.a.) del secondo Tribunale amministrativo adito a conoscere la controversia e quindi, successivamente, anche l’inammissibilità del “trasposto” ricorso dinanzi al TAR per l’UZ in considerazione della sostanziale acquiescenza manifestata senza riserve con la rinuncia al primo ricorso dinanzi al TAR per il Lazio, oltre a contestare nel merito la fondatezza delle censure dedotte.
Condividendo pienamente la decisione assunta dal prima giudice circa l’irricevibilità del ricorso di primo grado, LI propone comunque appello incidentale avverso i capi della sentenza n. 23/2024 con la quale il TAR per l’UZ ha respinto le seguenti eccezioni di inammissibilità in quella sede prospettate e quindi: a) l’eccezione di inammissibilità del ricorso in considerazione della rinuncia al ricorso formulata dinanzi al TAR per il Lazio dalla LI, avendo tale rinuncia determinato l’estinzione del potere di impugnazione dei provvedimenti in oggetto; b) l’eccezione di inammissibilità del ricorso per acquiescenza, avendo l’appellante formulato rinuncia al ricorso senza riserva alcuna e quindi accettato espressamente gli effetti degli atti e provvedimenti impugnati; c) l’eccezione di inammissibilità del ricorso per “abuso del processo”, per essersi l’odierna appellante rivolta ad altro Tribunale dopo aver ottenuto una pronuncia cautelare negativa.
LI, con l’appello incidentale, ripropone poi (ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.), le ulteriori eccezioni di inammissibilità aventi quale bersaglio la genericità delle censure dedotte nei motivi di ricorso e l’insindacabilità del giudizio tecnico espresso in relazione all’accertamento dello stato di difficoltà dell’impresa, anche queste assorbite dal giudice di primo grado.
Nel merito LI controdeduce ai motivi di appello dedotti dalla LI asserendone l’infondatezza e confermando la correttezza dell’attività svolta dagli enti coinvolti nella procedura e dei provvedimenti dagli stessi adottati.
6. – Si sono costituiti in giudizio nel presente grado di appello anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza della popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni UZ, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici e il Ministero dell’economia e delle finanze, eccependo il difetto di legittimazione passiva delle due amministrazioni attesa la esclusiva legittimazione di LI nel presente giudizio, non essendo coinvolte nella imputazione giuridica degli effetti del procedimento e dei provvedimenti impugnati.
In disparte quanto sopra le amministrazioni costituite hanno controdedotto rispetto ai motivi di appello proposti dalla LI, sostenendone la infondatezza e, soprattutto, ritenendo corretta la dichiarazione di irricevibilità del ricorso espressa nella sentenza di primo grado qui oggetto di appello.
Le parti costituite hanno prodotto memorie, anche di replica nonché note d’udienza, confermando le conclusioni già rassegnate negli atti processuali precedentemente depositati.
7. – Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle molte eccezioni di inammissibilità riproposte in sede di appello da LI, anche proponendo appello incidentale e dalla questione di difetto di legittimazione passiva, sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze, dovendosi confermare la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso proposto dinanzi al TAR per l’UZ, con conseguente reiezione dell’appello (e con efficacia assorbente rispetto a tutte le questioni di rito e di merito proposte nella presente sede contenziosa).
Pur avendo già ricordato i passaggi salienti che hanno condotto la società LI a proporre dapprima ricorso giurisdizionale al TAR per il Lazio e quindi – dopo la rinuncia a detto ricorso – successivamente al TAR per l’UZ, meritano di essere focalizzati brevemente tempi e atti che hanno scandito la sequenza provvedimentale delle decisioni ritenute pregiudizievoli dalla LI e quindi, posta la loro illegittimità, ritenute meritevoli di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo. In breve (e dall’esame della documentazione prodotta nei due gradi di giudizio):
- nel “foliario” che ha accompagnato il deposito degli atti nel fascicolo digitale del processo con riferimento al ricorso proposto dalla società LI dinanzi al TAR per l’UZ si legge, testualmente, che i primi due documenti depositati sono: “ 1) l’Ordinanza n. 50, del 29 aprile 2023, a firma del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione e l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici, a cui sono allegati i relativi elenchi delle imprese ammesse e non ammesse ai finanziamenti (provvedimento principalmente impugnato); 2) graduatoria ed elenchi approvati (e allegati) con ordinanza commissariale n. 50 del 29 aprile 2023, in cui la LI S.r.l. risulta essere non ammessa alle agevolazioni pubbliche (v. sesto rigo dell’elenco) (altro provvedimento principalmente impugnato) (…) ”;
- tali provvedimenti sono l’esito di un percorso procedimentale, gestito da LI per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello specifico per conto del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione e l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici (che è poi l’Autorità che ha adottato i due provvedimenti principalmente impugnati dalla LI), che ha avuto inizio con la domanda di ammissione al contributo presentata dalla società oggi appellante il 4 novembre 2022, è poi seguito con il preavviso di diniego del 5 dicembre 2022, al quale la LI ha opposto controdeduzioni, per quindi concludersi con la determinazione di LI di non ammissione al contributo richiesto dalla LI, successivamente riprodotta, quanto ad effetti giuridici, negli atti impugnati principalmente e sopra indicati;
- tali ultimi provvedimenti sono stati gravati dinanzi al TAR per l’UZ (dopo una iniziale impugnazione dinanzi al TAR per il Lazio) con ricorso notificato in data 10 ottobre 2023 a tutte le parti coinvolte e depositato il 18 ottobre 2023;
- tuttavia i due provvedimenti principalmente impugnati erano stati conosciuti dalla LI ben prima dei sessanta giorni antecedenti rispetto alla data di proposizione del ricorso dinanzi al TAR per l’UZ, atteso che i ridetti provvedimenti erano stati, inizialmente, impugnati dinanzi al TAR per il Lazio con ricorso notificato (a tutte le parti coinvolte) il 26 giugno 2023 e depositato il successivo 29 giugno 2023.
Consegue a quanto sopra che, a tutto voler concedere, la LI, senza dover ricorrere ai principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella nota sentenza 2 luglio 2020 n. 12 sul valore della pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sui siti web delle amministrazioni ai fini della decorrenza del termine per impugnarli dinanzi al giudice amministrativo, nel caso che qui viene in rilievo, dalla documentazione contenuta nei fascicoli digitali di entrambi i gradi di giudizio emerge inequivocabilmente che la LI conoscesse gli atti in questione e il loro contenuto potenzialmente pregiudizievole fin dal 26 giugno 2023, sicché l’impugnazione degli stessi dinanzi al TAR per l’UZ con notifica del ricorso solo in data 10 ottobre 2023 non può che dichiararsi tardiva. D’altronde alcun rilievo diverso può avere la circostanza che la LI abbia dapprima proposto ricorso dinanzi al TAR per il Lazio, dal momento che a tale ricorso ha espressamente rinunciato.
Soltanto per completezza di motivazione e a voler ritenere non condivisibile quanto da ultimo segnalato nella memoria di replica depositata dalla LI, merita di essere rammentato il consolidatissimo orientamento di questo Consiglio di Stato ad avviso del quale (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 10 marzo 2023 n. 2546), ai sensi dell'art. 35 c.p.a. le questioni di rito che precludono il vaglio di legittimità al giudice di prime cure possono essere esaminate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non essendone inibito il rilievo neanche in grado di appello, in tutte le eventualità in cui il TAR abbia omesso di pronunciarsi esplicitamente sul punto. Il giudice dichiara dunque, anche d'ufficio, il ricorso irricevibile se e quando accerta la tardività della notificazione o del deposito.
Si aggiunga, poi, che disposizioni del codice di rito, secondo cui la verifica delle condizioni di ricevibilità deve essere espletata preliminarmente alla prima udienza, sono atte a ridurre le tempistiche di definizione dei processi ed assicurarne un più celere svolgimento, ma non possono essere interpretate nel senso che la mancata rilevazione durante la prima udienza ne inibisce la successiva dichiarazione in quelle successive, tanto che il disposto normativo è chiaro nell'ammetterne la rilevabilità d'ufficio non solo - come avvenuto nel caso di specie - fino al momento della pronuncia del giudice di prime cure, ma perfino in grado d'appello nei casi in cui il TAR abbia omesso di pronunciarsi esplicitamente sul punto, non essendo applicabile analogicamente la disciplina del giudicato implicito.
8. – Da quanto sopra discende che, a causa della ribadita irricevibilità del ricorso di primo grado e quindi della reiezione dell’appello, non possono scrutinarsi le questioni sia in rito che nel merito riprodotte dalla appellante con il ricorso in appello, che sono naturalmente assorbite per effetto di tale radicale evenienza processuale, con l’ulteriore conseguenza che l’appello incidentale deve dichiararsi improcedibile, stante la superfluità dell’esame delle questioni in rito e nel merito dedotte con esso, per le ragioni appena dette.
Sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c. per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare le spese del presente giudizio di appello tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 2964/2024), come indicato in epigrafe, lo respinge.
Dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Toschei | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO