TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/02/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6518/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6518/2020 promossa da:
(C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Polizzi e dall'Avv. Stab. Sara Polizzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pignataro Maggiore presso lo studio degli indicati difensori, sito in Via Principe di Piemonte, n.
78;
PARTE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Santa
[...] P.IVA_1
Lucia 80100 Napoli presso lo Studio dell'avv. Angelo Marzochella che lo rappresenta e difende;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione – art. 6 d.lgs
150/2011.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in vista dell'udienza odierna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente, , n.q. di Sindaco all'epoca dei fatti del Parte_1
Comune di Pignataro Maggiore, si è opposto all'ordinanza di ingiunzione notificatagli in data 10.7.2020 con cui la gli ha intimato il Controparte_1
pagamento della somma di € 6.000,00 per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 124 comma 1 e 132, comma 2 del d.lgs 152/2006.
In particolare, censurava: a) in primo luogo, la propria carenza di legittimazione passiva, per essere legittimati unicamente l'autore della violazione (la società che gestiva il depuratore comunale) nonché il
[...]
, in virtù dell'art. 6, comma III l. 689/1981; b) la Controparte_2
genericità della contestazione e l'omessa motivazione del provvedimento;
c) la non imputabilità della condotta ai sensi dell'art. 3 l. 689/1981, per essere la stessa imputabile unicamente alla società che gestiva l'impianto di CP_3
depurazione.
Il ricorrente ha richiesto, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, compagnia assicurativa.
Nel merito, ha concluso per l'accoglimento della domanda, con conseguente annullamento dell'ingiunzione.
La si è costituita regolarmente in giudizio, Controparte_1
producendo la documentazione a sostegno del provvedimento impugnato e ritenendo l'opposizione: a) inammissibile, in quanto tardiva;
b) nel merito, infondata, per tutte le ragioni descritte in comparsa.
Con ordinanza del 23.12.2020 il precedente giudice istruttore ha disposto il mutamento del rito (erroneamente introdotto con atto di citazione) in quello applicabile ex art. 6 del d. lgs. n. 150 2011 e ha ritenuto l'inammissibilità della richiesta chiamata del terzo in garanzia.
La causa, istruita in via meramente documentale, dopo alcuni rinvii giustificati dal carico di ruolo, è stata assegnata alla scrivente soltanto in data
16.9.2024 e viene decisa contestualmente all'odierna udienza, come segue.
*
1. La domanda è infondata, per i motivi che seguono.
2. In via preliminare si osserva che la presente controversia, avente ad oggetto la contestazione dell'ordinanza ingiunzione notificata al ricorrente in data 10.7.2020, è stata tempestivamente introdotta con atto di citazione notificato il 2.9.2020 e dunque entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza legale imposto dall'art.6 comma VI del d.lgs 150/2011, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, pacificamente applicabile al caso di specie
(Cass. SS. UU. 29 gennaio 2021, n. 2145).
A nulla vale considerare che l'atto introduttivo prescelto (citazione, anziché ricorso) sia stato errato, atteso che ai fini delle valutazioni in punto di tempestività occorre aver riguardo alla forma dell'atto prescelto, prima del mutamento del rito, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 5 d.lgs
150/2011. Ne discende che va fatto riferimento alla data della notifica e non a quella del deposito. Infatti, nel dirimere un contrasto che era sorto sul punto, le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato il seguente principio di diritto:
“Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali
e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo “pro futuro”, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione” (Cass. Civ. Sez. U, n. 758 del 12/01/2022).
Peraltro, nel caso specifico anche volendo aver riguardo alla data del deposito dell'atto non si giungerebbe a conclusioni differenti, atteso che quest'ultima è da individuare nella data dell' 8.9.2020 (e non come erroneamente sostenuto dalla controparte in data 10.9.2020).
3. In via altrettanto preliminare, quanto alla richiesta chiamata in causa dei terzi, si ricorda che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione questa non è ammissibile, poiché
l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo o dell'obbligato in solido. Sono, quindi, escluse situazioni di comunanza di causa o chiamata in garanzia (Cassazione civile sez. lav., 25/07/2024, n.20725; Cass.
Civ., sez. lav., 09/04/2014, n. 8364; Cass.n. 16714/03, Cass. n. 6107/00).
4.Va poi premesso, prima di addentrarci nel merito della vicenda, che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689 del
1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio – trattato con il rito del lavoro – avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'Autorità amministrativa opposta.
Rimangono perciò ferme le regole civilistiche sul riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), spettando all'Autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione, in veste di attore in senso sostanziale, dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, mentre è a carico di quest'ultimo (convenuto in senso sostanziale) provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi, restando una mera facoltà e non un obbligo l'assunzione ex officio delle prove (art. 23 comma 6 L. n. 689 del
1981) il cui esercizio è affidato alla discrezionalità del giudice, in funzione di giudice del lavoro (così già Cass. 26.05.1999, n. 5095).
5. Nel merito, si osserva che l'ordinanza in contestazione trae la propria fonte dal verbale di sopralluogo dell' , presso il depuratore della rete CP_4
fognaria del Comune di Pignataro Maggiore, redatto in data 21.3.2016.
Dalle attività ispettive emergeva che l'impianto di deputazione era in possesso di atto autorizzativo rilasciato dal Comune in data 22.11.2012 n.
10367 e che vi era uno scarico in atto presso il Canale Ferrovia, immissario del Canale Agnena. Più nello specifico, si legge che : “nella vasca di accumulo posta internamente al perimetro dell'impianto e a monte del trattamento di depurazione era in esercizio n. 1 pompa di sollevamento, mentre l'altra pompa di sollevamento non risultava installata, non era presente una pompa di riserva come previsto al punto 3) dell'atto autorizzativo;
la grigliatura automatica non era in funzione”.
In conseguenza di dette anomalie si riscontrava che: “una parte dei reflui veniva sollevata all'impianto di depurazione e la rimanente si immetteva nel ricettore finale attraverso lo sfioratore di piena senza alcun trattamento”.
Sulla scorta di quanto precede viene contestato all'odierno ricorrente “lo scarico nel corpo ricettore di acque reflue provenienti dall'uso improprio dello sforatore di piena”, in violazione degli artt. 124, comma I e 133 comma
II d.lgs 152/2006.
Per una migliore comprensione, si rammenta che l'art. 124 D.Lgs.
152/2006 stabilisce che “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico” ed aggiunge che “Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2”.
Al contempo, l'art. 133, al co 2° del suindicato decreto legislativo stabilisce che “Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro
a sessantamila euro”.
6. Tanto esposto, la censura mossa dal ricorrente in punto di legittimazione si rivela destituita di fondamento.
L'ordinanza-ingiunzione è stata indirizzata personalmente a Pt_1
quale sindaco del Comune di Pignataro Maggiore all'epoca dei
[...]
fatti, poiché ritenuto personalmente responsabile dell'illecito in base alla sua posizione istituzionale in forza dell'art. 6, co. 3 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale: “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica
o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n.
689, il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione, rappresentante o dipendente della persona giuridica, e la persona giuridica medesima, della quale è prevista, ai sensi dell'art. 6, la responsabilità solidale, consente all'autorità amministrativa, in questo caso la di Controparte_1 chiamare a rispondere dell'infrazione ambedue gli obbligati oppure l'uno o l'altro fra di essi.
È bene chiarire che la dedotta responsabilità del in solido con la CP_2
persona fisica autore della violazione ai sensi dell'art. 6 citato non è esclusa dalla circostanza che la gestione del servizio sia stata affidata ad un soggetto terzo, in quanto anche in questi casi l'ente locale risponde, comunque, dello scarico non autorizzato delle acque poiché ad essere stata trasferita è la detta gestione, mentre la responsabilità dell'ente citato, titolare della rete, non viene meno, essendo esso soggetto agli obblighi di legge (Cassazione civile sez. II, 09/03/2022, n.7608).
In virtù di quanto precede, discende che del tutto irrilevante è la circostanza, valorizzata dall'opponente in ricorso, che il Controparte_2
avesse affidato la gestione integrata del servizio idrico (ivi compresa
[...]
la fase di depurazione delle acque) alla ditta Nurc s.r.l., anch'essa destinataria dell'ingiunzione.
7. Circa poi i dedotti vizi motivazionali del provvedimento impugnato, si rammenta che secondo la giurisprudenza ritenuta condivisibile, l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione, specificamente imposto dalla L. n.
689 del 1981 art. 18, non può essere inteso secondo i principi e le regole che valgono per la motivazione degli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale. Se l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione rappresenta il necessario veicolo per instaurare il giudizio di opposizione - salvo che la legge non preveda diversamente, come nel caso delle infrazioni alla circolazione stradale, - la motivazione è necessaria per mettere in condizione l'ingiunto di tutelare i suoi diritti con l'opposizione medesima. Il precisato profilo funzionale dell'esternazione di motivi determina necessariamente il contenuto dell'obbligo di motivazione: deve risultare dall'ingiunzione la violazione addebitata in maniera che l'ingiunto possa fra valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfettamente ammissibile anche la motivazione
“per relationem” mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 28/10/2003, n.16203; Corte appello Potenza,
23/04/2015, n.178).
Anche i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà
(e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr Tribunale
Bari sez. III, 21/05/2018, n.2204).
Nel caso di specie, il provvedimento con cui la sanzione è stata irrogata appare chiaramente ed adeguatamente motivato, risultando espressamente richiamati gli atti presupposti, la condotta illecita e la violazione addebitata.
Del resto l'ingiunto ha fatto valere le sue ragioni, in questa sede, articolando specifici motivi di opposizione, e mostrando così di aver perfettamente inteso le ragioni che sono a base del provvedimento sanzioantorio.
8. Infine, quanto ai presupposti della fattispecie sanzionatoria, si osserva che, a fronte della specifica contestazione in oggetto, l'opponente si limita esclusivamente a richiamare l'atto autorizzativo già citato nel verbale di sopralluogo, senza peraltro neanche produrlo in giudizio, con ciò ritenendo di poter superare le censure mosse o, in qualche modo, di mettere in luce eventuali incongruenze del provvedimento sanzionatorio.
È invece evidente che non sussista una vera e propria contestazione della condotta in oggetto, per la quale sarebbe stato necessario addurre fatti impeditivi, estintivi o modificativi, nello specifico neppure allegati.
Infatti, la condotta contestata presuppone proprio una violazione dei limiti dell'autorizzazione (la cui esistenza non è contestata dall'organo accertatore) e non una assenza di essa.
Le anomalie riscontrate in verbale – che si rammenta ha fede privilegiata per tutto quanto attestato dal pubblico ufficiale come avvenuto in sua presenza o conosciuto senza alcun margine di apprezzamento – si v. ex plurimis: Cass.
38229/2021 - quali la mancata installazione di una pompa di sollevamento, la mancanza di una pompa di riserva come previsto al punto 3) dell'atto autorizzativo;
l'omesso funzionamento della grigliatura automatica e, conseguentemente, lo scarico non autorizzato per l'uso improprio dello sforatore di piena, avrebbero necessitato di una controprova specifica di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi di cui si è detto, del tutto mancata nel caso specifico.
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, in ragione dei parametri attualmente vigenti di cui al
DM 55/2014, per come modificato ex DM 147/2022, esclusa la fase istruttoria e computate le altre fasi ai valori minimi, per l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dalla liquidate in complessivi € 1.700,00 per compensi oltre Controparte_1
spese gen (15%) ed accessori dovuti come per legge.
- Santa Maria Capua Vetere, 20.2.2025
Il Giudice
dr.ssa Ambra Alvano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6518/2020 promossa da:
(C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Polizzi e dall'Avv. Stab. Sara Polizzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pignataro Maggiore presso lo studio degli indicati difensori, sito in Via Principe di Piemonte, n.
78;
PARTE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Santa
[...] P.IVA_1
Lucia 80100 Napoli presso lo Studio dell'avv. Angelo Marzochella che lo rappresenta e difende;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione – art. 6 d.lgs
150/2011.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in vista dell'udienza odierna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente, , n.q. di Sindaco all'epoca dei fatti del Parte_1
Comune di Pignataro Maggiore, si è opposto all'ordinanza di ingiunzione notificatagli in data 10.7.2020 con cui la gli ha intimato il Controparte_1
pagamento della somma di € 6.000,00 per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 124 comma 1 e 132, comma 2 del d.lgs 152/2006.
In particolare, censurava: a) in primo luogo, la propria carenza di legittimazione passiva, per essere legittimati unicamente l'autore della violazione (la società che gestiva il depuratore comunale) nonché il
[...]
, in virtù dell'art. 6, comma III l. 689/1981; b) la Controparte_2
genericità della contestazione e l'omessa motivazione del provvedimento;
c) la non imputabilità della condotta ai sensi dell'art. 3 l. 689/1981, per essere la stessa imputabile unicamente alla società che gestiva l'impianto di CP_3
depurazione.
Il ricorrente ha richiesto, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, compagnia assicurativa.
Nel merito, ha concluso per l'accoglimento della domanda, con conseguente annullamento dell'ingiunzione.
La si è costituita regolarmente in giudizio, Controparte_1
producendo la documentazione a sostegno del provvedimento impugnato e ritenendo l'opposizione: a) inammissibile, in quanto tardiva;
b) nel merito, infondata, per tutte le ragioni descritte in comparsa.
Con ordinanza del 23.12.2020 il precedente giudice istruttore ha disposto il mutamento del rito (erroneamente introdotto con atto di citazione) in quello applicabile ex art. 6 del d. lgs. n. 150 2011 e ha ritenuto l'inammissibilità della richiesta chiamata del terzo in garanzia.
La causa, istruita in via meramente documentale, dopo alcuni rinvii giustificati dal carico di ruolo, è stata assegnata alla scrivente soltanto in data
16.9.2024 e viene decisa contestualmente all'odierna udienza, come segue.
*
1. La domanda è infondata, per i motivi che seguono.
2. In via preliminare si osserva che la presente controversia, avente ad oggetto la contestazione dell'ordinanza ingiunzione notificata al ricorrente in data 10.7.2020, è stata tempestivamente introdotta con atto di citazione notificato il 2.9.2020 e dunque entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza legale imposto dall'art.6 comma VI del d.lgs 150/2011, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, pacificamente applicabile al caso di specie
(Cass. SS. UU. 29 gennaio 2021, n. 2145).
A nulla vale considerare che l'atto introduttivo prescelto (citazione, anziché ricorso) sia stato errato, atteso che ai fini delle valutazioni in punto di tempestività occorre aver riguardo alla forma dell'atto prescelto, prima del mutamento del rito, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 5 d.lgs
150/2011. Ne discende che va fatto riferimento alla data della notifica e non a quella del deposito. Infatti, nel dirimere un contrasto che era sorto sul punto, le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato il seguente principio di diritto:
“Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali
e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo “pro futuro”, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione” (Cass. Civ. Sez. U, n. 758 del 12/01/2022).
Peraltro, nel caso specifico anche volendo aver riguardo alla data del deposito dell'atto non si giungerebbe a conclusioni differenti, atteso che quest'ultima è da individuare nella data dell' 8.9.2020 (e non come erroneamente sostenuto dalla controparte in data 10.9.2020).
3. In via altrettanto preliminare, quanto alla richiesta chiamata in causa dei terzi, si ricorda che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione questa non è ammissibile, poiché
l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo o dell'obbligato in solido. Sono, quindi, escluse situazioni di comunanza di causa o chiamata in garanzia (Cassazione civile sez. lav., 25/07/2024, n.20725; Cass.
Civ., sez. lav., 09/04/2014, n. 8364; Cass.n. 16714/03, Cass. n. 6107/00).
4.Va poi premesso, prima di addentrarci nel merito della vicenda, che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689 del
1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio – trattato con il rito del lavoro – avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'Autorità amministrativa opposta.
Rimangono perciò ferme le regole civilistiche sul riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), spettando all'Autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione, in veste di attore in senso sostanziale, dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, mentre è a carico di quest'ultimo (convenuto in senso sostanziale) provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi, restando una mera facoltà e non un obbligo l'assunzione ex officio delle prove (art. 23 comma 6 L. n. 689 del
1981) il cui esercizio è affidato alla discrezionalità del giudice, in funzione di giudice del lavoro (così già Cass. 26.05.1999, n. 5095).
5. Nel merito, si osserva che l'ordinanza in contestazione trae la propria fonte dal verbale di sopralluogo dell' , presso il depuratore della rete CP_4
fognaria del Comune di Pignataro Maggiore, redatto in data 21.3.2016.
Dalle attività ispettive emergeva che l'impianto di deputazione era in possesso di atto autorizzativo rilasciato dal Comune in data 22.11.2012 n.
10367 e che vi era uno scarico in atto presso il Canale Ferrovia, immissario del Canale Agnena. Più nello specifico, si legge che : “nella vasca di accumulo posta internamente al perimetro dell'impianto e a monte del trattamento di depurazione era in esercizio n. 1 pompa di sollevamento, mentre l'altra pompa di sollevamento non risultava installata, non era presente una pompa di riserva come previsto al punto 3) dell'atto autorizzativo;
la grigliatura automatica non era in funzione”.
In conseguenza di dette anomalie si riscontrava che: “una parte dei reflui veniva sollevata all'impianto di depurazione e la rimanente si immetteva nel ricettore finale attraverso lo sfioratore di piena senza alcun trattamento”.
Sulla scorta di quanto precede viene contestato all'odierno ricorrente “lo scarico nel corpo ricettore di acque reflue provenienti dall'uso improprio dello sforatore di piena”, in violazione degli artt. 124, comma I e 133 comma
II d.lgs 152/2006.
Per una migliore comprensione, si rammenta che l'art. 124 D.Lgs.
152/2006 stabilisce che “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico” ed aggiunge che “Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2”.
Al contempo, l'art. 133, al co 2° del suindicato decreto legislativo stabilisce che “Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro
a sessantamila euro”.
6. Tanto esposto, la censura mossa dal ricorrente in punto di legittimazione si rivela destituita di fondamento.
L'ordinanza-ingiunzione è stata indirizzata personalmente a Pt_1
quale sindaco del Comune di Pignataro Maggiore all'epoca dei
[...]
fatti, poiché ritenuto personalmente responsabile dell'illecito in base alla sua posizione istituzionale in forza dell'art. 6, co. 3 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale: “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica
o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n.
689, il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione, rappresentante o dipendente della persona giuridica, e la persona giuridica medesima, della quale è prevista, ai sensi dell'art. 6, la responsabilità solidale, consente all'autorità amministrativa, in questo caso la di Controparte_1 chiamare a rispondere dell'infrazione ambedue gli obbligati oppure l'uno o l'altro fra di essi.
È bene chiarire che la dedotta responsabilità del in solido con la CP_2
persona fisica autore della violazione ai sensi dell'art. 6 citato non è esclusa dalla circostanza che la gestione del servizio sia stata affidata ad un soggetto terzo, in quanto anche in questi casi l'ente locale risponde, comunque, dello scarico non autorizzato delle acque poiché ad essere stata trasferita è la detta gestione, mentre la responsabilità dell'ente citato, titolare della rete, non viene meno, essendo esso soggetto agli obblighi di legge (Cassazione civile sez. II, 09/03/2022, n.7608).
In virtù di quanto precede, discende che del tutto irrilevante è la circostanza, valorizzata dall'opponente in ricorso, che il Controparte_2
avesse affidato la gestione integrata del servizio idrico (ivi compresa
[...]
la fase di depurazione delle acque) alla ditta Nurc s.r.l., anch'essa destinataria dell'ingiunzione.
7. Circa poi i dedotti vizi motivazionali del provvedimento impugnato, si rammenta che secondo la giurisprudenza ritenuta condivisibile, l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione, specificamente imposto dalla L. n.
689 del 1981 art. 18, non può essere inteso secondo i principi e le regole che valgono per la motivazione degli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale. Se l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione rappresenta il necessario veicolo per instaurare il giudizio di opposizione - salvo che la legge non preveda diversamente, come nel caso delle infrazioni alla circolazione stradale, - la motivazione è necessaria per mettere in condizione l'ingiunto di tutelare i suoi diritti con l'opposizione medesima. Il precisato profilo funzionale dell'esternazione di motivi determina necessariamente il contenuto dell'obbligo di motivazione: deve risultare dall'ingiunzione la violazione addebitata in maniera che l'ingiunto possa fra valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfettamente ammissibile anche la motivazione
“per relationem” mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 28/10/2003, n.16203; Corte appello Potenza,
23/04/2015, n.178).
Anche i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà
(e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr Tribunale
Bari sez. III, 21/05/2018, n.2204).
Nel caso di specie, il provvedimento con cui la sanzione è stata irrogata appare chiaramente ed adeguatamente motivato, risultando espressamente richiamati gli atti presupposti, la condotta illecita e la violazione addebitata.
Del resto l'ingiunto ha fatto valere le sue ragioni, in questa sede, articolando specifici motivi di opposizione, e mostrando così di aver perfettamente inteso le ragioni che sono a base del provvedimento sanzioantorio.
8. Infine, quanto ai presupposti della fattispecie sanzionatoria, si osserva che, a fronte della specifica contestazione in oggetto, l'opponente si limita esclusivamente a richiamare l'atto autorizzativo già citato nel verbale di sopralluogo, senza peraltro neanche produrlo in giudizio, con ciò ritenendo di poter superare le censure mosse o, in qualche modo, di mettere in luce eventuali incongruenze del provvedimento sanzionatorio.
È invece evidente che non sussista una vera e propria contestazione della condotta in oggetto, per la quale sarebbe stato necessario addurre fatti impeditivi, estintivi o modificativi, nello specifico neppure allegati.
Infatti, la condotta contestata presuppone proprio una violazione dei limiti dell'autorizzazione (la cui esistenza non è contestata dall'organo accertatore) e non una assenza di essa.
Le anomalie riscontrate in verbale – che si rammenta ha fede privilegiata per tutto quanto attestato dal pubblico ufficiale come avvenuto in sua presenza o conosciuto senza alcun margine di apprezzamento – si v. ex plurimis: Cass.
38229/2021 - quali la mancata installazione di una pompa di sollevamento, la mancanza di una pompa di riserva come previsto al punto 3) dell'atto autorizzativo;
l'omesso funzionamento della grigliatura automatica e, conseguentemente, lo scarico non autorizzato per l'uso improprio dello sforatore di piena, avrebbero necessitato di una controprova specifica di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi di cui si è detto, del tutto mancata nel caso specifico.
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, in ragione dei parametri attualmente vigenti di cui al
DM 55/2014, per come modificato ex DM 147/2022, esclusa la fase istruttoria e computate le altre fasi ai valori minimi, per l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dalla liquidate in complessivi € 1.700,00 per compensi oltre Controparte_1
spese gen (15%) ed accessori dovuti come per legge.
- Santa Maria Capua Vetere, 20.2.2025
Il Giudice
dr.ssa Ambra Alvano