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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/11/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 245 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, sentenza del Giudice di Pace, discussa e decisa all'udienza del 7/10/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Parte_1 Pt_2 dall'Avv. SPINA MARIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato a margine del ricorso in appello;
Appellante
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. LANGELLOTTI IVANO, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellata
FATTO
Con la sentenza n. 366/2023, il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi accoglieva il ricorso proposto dalla per l'annullamento del verbale di Controparte_1 contestazione n. 3907/2023, ritenendo adeguatamente giustificata l'impossibilità di accertare l'effettivo trasgressore al momento della violazione e, quindi, insussistenti i presupposti di legge per procedere all'erogazione della sanzione ex art. 126 bis C.d.S..
Con il ricorso in appello in esame, il impugnava la Parte_1 citata sentenza per violazione di legge ed errore di fatto e di diritto nella valutazione
1 delle risultanze istruttorie, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde risponde necessariamente dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto, considerando non applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale nel caso in esame, stante l'applicabilità del rito del lavoro ex art. 7, co. 1, decreto legislativo n. 150/2011; nel merito, parte appellata evidenziava che la dichiarazione resa ex art. 126 bis non poteva essere valutata negativamente dal poiché era stata trasmessa all'atto della Pt_1 notificazione del verbale principale, ancor prima che fosse stato proposto ricorso giurisdizionale, quindi quando non sussisteva ancora alcun obbligo giuridico che imponesse siffatta comunicazione.
Considerato che
il ricorso in opposizione al verbale principale n. 593/2023 era stato rigettato con la sentenza n. 162/2023 pubblicata solo il
17.4.2023, secondo parte appellata il avrebbe dovuto notificarle un nuovo Pt_1 invito a fornire i dati del conducente ed – invece - il verbale di accertamento n.
3907/2023 per violazione dell'art. 126 bis C.d.S. (correlato al citato verbale n.
593/2023) era stato notificato il 28.4.2023, senza – quindi – che all'odierna appellata fossero stati concessi i 60 giorni di legge. Parte appellata, infine, costituendosi tempestivamente in giudizio richiamava in questa sede il secondo motivo opposizione rimasto assorbito nella sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva rinviata direttamente per la discussione e la lettura del dispositivo all'udienza del 7.10.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito di note d'udienza, nelle quali le parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti ed – in particolare – ai precedenti di merito di questo
Tribunale.
DIRITTO
2 Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello; come correttamente evidenziato dall'appellante, infatti, “Le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art.
3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata” (ordinanza della Cassazione n. 11478 del
10.5.2017).
Considerando la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria, nel c.d. "periodo feriale", che – anche per il 2023 - decorreva dal 1° al 31 agosto ai sensi della L. 742/1969, deve considerarsi tempestivo ex art. 327 c.p.c. il ricorso in appello depositato il 22.1.2024 avverso la sentenza pubblicata il 7.7.2023 e non notificata.
Nel merito l'appello è fondato e, per l'effetto, merita accoglimento.
Preme in primo luogo rilevare che le sentenze di questo Tribunale allegate da parte appellata (emesse tra le medesime parti oggi in causa) attengono la diversa questione giuridica relativa alla decorrenza del termine di sessanta giorni per fornire i dati che consentono l'identificazione del conducente, questione che non è oggetto del presente appello, giacchè l'odierna parte appellata procedeva alla comunicazione ex art. 126 bis
C.d.S. già in data 23.1.2023, per una infrazione commessa il 13.12.2022 ed accertata il
13.1.2023, ben prima – quindi – dei 60 giorni.
Confacente e condivisibile, invece, è la sentenza n. 1173/2024 pubblicata il 4.6.2024, pure resa tra le medesime parti oggi in causa, nella quale si era correttamente argomentato:
“Questo giudice non condivide la motivazione posta a base della sentenza impugnata.
Ed invero, in ordine al presunto uso promiscuo dell'autovettura (come dedotto da parte appellata) è inverosimile che l'azienda non sia a conoscenza di chi fosse il conducente in un certo giorno ad una data ora in quanto è onerata a sapere chi circola con la propria auto.
Il generico riferimento all'uso promiscuo non impedisce di verificare all'interno dell'azienda chi fosse alla guida dell'autovettura.
Dal tenore della comunicazione effettuata dalla in data Controparte_1
19.10.2022 non emerge invece alcun intento di chiarire l'identità dell'effettivo
3 trasgressore.
Peraltro, l'asserita ampiezza temporale rispetto alla data dell'infrazione dedotta da parte appellata per giustificare l'impossibilità di comunicare i dati del conducente non coglie nel segno atteso che l'infrazione è avvenuta solo ottanta giorni prima.
Nella suddetta comunicazione parte appellata fa riferimento altresì al rispetto del diritto alla privacy ma sul punto giova evidenziare che tale diritto cede sicuramente il passo alla sicurezza generale dei cittadini, atteso che nel caso di specie il veicolo procedeva ad una velocità di kmh 131,00 in un tratto di strada, notoriamente pericoloso, nel quale vige il limite massimo di velocità di kmh 80.”
Anche nel caso in esame, la comunicazione effettuata dalla datata Controparte_1
23.1.2023 e relativa al verbale n. 593/2023 redatto il 16.1.2023 non può essere sussunta nel “giustificato e documentato motivo” di cui all'art. 126 bis C.d.S. per le ragioni già compiutamente argomentate nel precedente qui richiamato, considerato che nel caso in esame con il verbale n. 593/2023 era stata contestato un superamento maggiore del limite di velocità (152 Km/h – ridotti a 144,40 applicando la tolleranza del 5% - per una strada per la quale è previsto il limite massimo di velocità di 80 Km/h).
Proprio la molteplicità di ricorsi della stessa specie prendenti tra le stesse parti è la prova evidente dell'incapacità dell'odierna parte appellata di organizzarsi in modo da adempiere agli obblighi di legge, che l'art. 126 bis C.d.S. prevede espressamente anche a carico del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria del veicolo che ha commesso l'infrazione.
Del resto sul punto si era espressa chiaramente anche la Cassazione che già dal 2018 aveva avuto modo di chiarire:
“Ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, codice della strada, come modificato dall'art. 2, comma 164, lett. b), del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, ai fini dell'esonero di un proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all'epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di
"giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria
4 diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi nella guida. (Nella specie, la S.C. ha indicato, come esempi di "giustificato motivo", la sottrazione illecita del mezzo o la sua dazione in comodato a terzi, prima della commissione dell'illecito, con contratto regolarmente registrato e con assunzione, da parte del comodatario, dell'obbligo di comunicare
l'identità del conducente in presenza di una infrazione)” (cfr. Sentenza n. 30939 del
29.11.2018, opportunamente richiamata dall'appellante).
Orbene dalla comunicazione del 23.1.2023 nulla si evince in ordine ai criteri di ordinaria diligenza che sarebbero stati applicati dall'odierna appellata per garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi nella guida, apparendo piuttosto un modo per eludere l'art. 126 bis C.d.S.
(soprattutto alla luce della molteplicità dei ricorsi), di talchè l'appello merita accoglimento con riforma della sentenza impugnata.
Non merita accoglimento neanche il secondo motivo di opposizione, rimasto assorbito nel primo grado di giudizio e qui espressamente e tempestivamente richiamato da parte appellata.
Con lo stesso – infatti – la lamentava l'illegittimità della Controparte_1 notificazione del verbale ex art. 126 bis C.d.S., non potendosi richiedere al proprietario del veicolo i dati relativi al conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali, mentre nel caso in esame nel verbale impugnato si aveva di modo di leggere che il termine di 60 giorni veniva calcolato dalla notifica del verbale di contestazione e non dalla definizione del giudizio relativo all'opposizione spiegata avverso il verbale di contestazione.
Come correttamente argomentato dal appellante già dinanzi al Giudice di Pt_1
Pace, però, l'art. 126 bis C.d.S. è chiaro nell'indicare la decorrenza dei sessanta giorni proprio dalla data di notifica del verbale di contestazione e – del resto – sul punto si è espressa reiteratamente la Cassazione precisando:
“in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto - ai sensi dell'art. 126-bis, comma
2, quarto periodo, del codice - a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta
5 al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito; ne consegue che la sanzione di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali." (cfr. Cass. 22881/2010)
6.2. E' stato altresì affermato che "il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito." (cfr. Cass. 15542/2015; Cass. 18027/2018).
6.3. In buona sostanza, il principio della autonomia delle due infrazioni e delle corrispondenti sanzioni si collega alla necessità di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall'ente impositore all'ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare.” (cfr. parte motiva dell'ordinanza della Cass. III sez. n. 8479 del 2020).
In definitiva, quindi, l'appello merita pieno accoglimento, con condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo con applicazione del D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così decide:
1. In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 366/2023 del Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi e, per l'effetto, rigetta il ricorso originario spiegato dalla
[...] vverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della Controparte_1
Strada n. 3907/2023;
2. Condanna la al rimborso in favore del Controparte_1 [...]
delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, che si liquidano in € Parte_1
91,50 per C.U. e diritti dell'appello e complessivi € 740,00 per onorari (di cui € 199,00
6 per le due fasi di studio, € 199,00 per le due fasi introduttive ed € 342,00 per le due fasi decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 28/11/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
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