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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/11/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 235/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMILIO Parte_1 C.F._1
IO e dell'avv. ILARIA IO ed elettivamente domiciliata nel loro studio a Massa MB (RA), via Saffi n. 25/A
- ATTORE - contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI Parte attrice ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente in data 12.03.2025: “Voglia il Tribunale adito, in via definitiva: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio trascritto nei registri del comune di Massa MB nell'anno 2003, atto n. 6 p. 1, confermando l'assegnazione della casa coniugale sita in Massa MB, via Gianni Rodari n. 4 alla sig.ra in via esclusiva, con arredi ed accessori;
Parte_1
2) dichiarare l'addebito della separazione a carico del sig. Parte_2
pagina 1 di 12 3) ritenuto l'addebito a carico del marito, condannare il sig. al pagamento in Controparte_1 favore della sig.ra della somma mensile di euro 200,00 o della diversa somma Parte_1 ritenuta di giustizia a titolo di assegno di mantenimento con decorrenza dalla domanda oltre alle successive rivalutazioni ISTAT;
4) dichiarare tenuto e di conseguenza condannare il sig. a contribuire al Controparte_1 mantenimento e alle spese straordinarie nella misura del 50% (come da protocollo) del figlio
[...] corrispondendo alla sig.ra la somma di euro 350,00/mese o la Persona_1 Parte_1 diversa somma ritenuta di giustizia sino alla piena indipendenza economica, con decorrenza dalla domanda, oltre alle successive rivalutazioni ISTAT;
5) ritenuto l'addebito a carico del marito, condannare il sig. al pagamento Controparte_1 della somma complessiva di euro 24.600,00 a titolo risarcitorio per violazione dei doveri familiari nei confronti della ricorrente, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla domanda o dalla quantificazione giudiziale al saldo. Con mantenimento del ruolo in ordine alla domanda di divorzio, riservando di emendare le relative conclusioni trascorso il termine per la procedibilità della medesima. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473- bis.12 e 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 30.01.2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...] innanzi all'intestato Tribunale deducendo quanto segue: CP_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario con il convenuto in data 07.06.2003, che veniva trascritto nei registri del Comune di Massa MB, con atto n. 6, parte I, dell'anno 2003, optando per il regime di separazione dei beni;
- che, dalla loro unione, nasceva in data 28.10.2003 il figlio Persona_1
- di aver acquistato assieme al marito con atto di compravendita del 24.12.2009 un immobile sito a Massa MB, via Gianni Rodari, che veniva adibito a casa familiare, contraendo un mutuo ipotecario con la per un importo pari ad euro 198.000,00; Controparte_2
- di essersi obbligati con vincolo solidale ed indivisibile a restituire la somma mutuata entro 35 anni per un totale di 420 rate mensili e di aver convenuto che il pagamento delle suddette rate avvenisse con addebito diretto sul conto corrente acceso presso la medesima banca ed intestato al solo sig. CP_1 ove però confluivano anche i propri redditi;
- che, nel mese di giugno 2013, il sig. si recava nelle Filippine, paese di origine, per CP_1 trascorrervi una breve vacanza e, una volta rientrato, la informava di aver ivi trovato un'occupazione lavorativa temporanea e vantaggiosa da svolgere nel mese di settembre;
- che, poco prima di ripartire per svolgere il lavoro nel paese natio, a seguito di un'accesa lite, il marito le preannunciava che non avrebbe fatto ritorno in Italia;
- che, ritenendo non si trattasse di un avvertimento serio e reale, contava sul ritorno del convenuto che, però, al contrario, non faceva più rientro presso la casa familiare e interrompeva i contatti sia con lei che con il figlio, tanto che in data 16.06.2014 si recava presso la caserma dei carabinieri di Massa
pagina 2 di 12 MB per sporgere denuncia-querela nei suoi confronti per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- che, a far tempo dal settembre 2013, si era fatta interamente carico dell'educazione e del mantenimento del figlio, grazie anche all'aiuto dei propri genitori, anch'essi residenti in Italia, nonché del pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare;
- che il marito, quando era ancora in Italia, aveva acquistato l'autovettura Renault Modus targa EG314KP accendendo un finanziamento presso la concessionaria e di aver scoperto, dopo il suo allontanamento, che l'auto in questione era stata dal medesimo venduta senza provvedere all'estinzione del finanziamento, con la conseguenza che, essendo stata indicata come garante nel contratto di prestito, aveva dovuto provvedere ad estinguere il debito pari alla somma di euro 3.455,45 procedendo al suo pagamento rateale;
- di lavorare presso il supermercato Lidl con qualifica di operaio e contratto a tempo parziale con un reddito annuo medio di circa 15.600,00 euro;
- che il sig. aveva conseguito il titolo di geometra nelle Filippine e in Italia lavorava alle CP_1 dipendenze di studi tecnici. Sulla base delle suddette circostanze e di quanto più compiutamente esposto nel ricorso, la sig.ra chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni relative alla Parte_1 domanda di separazione: “Voglia il Tribunale adito, previo ogni incombente di rito, provvisoriamente: autorizzare i coniugi e a vivere separati assegnando la casa Parte_1 Controparte_1 coniugale sita in Massa MB, via Gianni Rodari n.4 e distinta al catasto urbano al foglio 37 particella 1299 sub 4 categoria A/2 classe 2 vani 4,5 rendita catastale € 499,67 e foglio 37 particella 1299 sub 8, Categoria C/6 Classe 02 consistenza m2 12, rendita catastale € 40,28 alla sig.ra Pt_1 in via esclusiva, con arredi ed accessori;
[...] disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di euro 200,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di assegno di mantenimento, con decorrenza dall'emanando provvedimento, oltre alle successive rivalutazioni ISTAT;
disporre che il sig. contribuisca al mantenimento e alle spese straordinarie Controparte_1
(come da protocollo) del figlio corrispondendo alla sig.ra Persona_1 Parte_1 la somma di euro 350,00/mese o la diversa soma ritenuta di giustizia sino alla piena indipendenza economica, con decorrenza dalla domanda, oltre alle successive rivalutazioni ISTAT;
definitivamente:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei registri del comune di Massa MB nell'anno 2003, atto n. 6 p. 1, confermando quanto sopra in merito all'assegnazione della casa coniugale sita in Massa MB, via Gianni Rodari n. 4;
2) ritenuto l'addebito a carico del marito dall'emanando provvedimento, condannare il sig.
[...] al pagamento in favore della sig.ra della somma mensile di euro CP_1 Parte_1
200,00 o della diversa soma ritenuta di giustizia a titolo di assegno di mantenimento con decorrenza dalla domanda oltre alle successive rivalutazioni ISTAT;
pagina 3 di 12 3) ritenuto l'addebito a carico del marito, condannare il sig. al pagamento Controparte_1 della somma complessiva di euro 24.600,00 a titolo risarcitorio per fatto illecito, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla domanda o dalla quantificazione giudiziale al saldo;
4) dichiarare tenuto e di conseguenza condannare il sig. a contribuire al Controparte_1 mantenimento e alle spese straordinarie (come da protocollo) del figlio Persona_1 corrispondendo alla sig.ra la somma di euro 350,00/mese o la diversa somma Parte_1 ritenuta di giustizia sino alla piena indipendenza economica, con decorrenza dalla domanda, oltre alle successive rivalutazioni ISTAT;
5) dichiarare tenuto e di conseguenza condannare il sig. per l'omessa Controparte_1 contribuzione al mantenimento ed alle spese straordinarie del figlio a pagare Persona_1 alla sig.ra la somma di euro 43.050,00 (corrispondente ad euro 350,00/mese x 123 Parte_1 mensilità da ottobre 2013 a dicembre 2023) o in subordine sino alla maggiore età raggiunta in data 28/10/2021 (97 mensilità) o la diversa somma ritenuta di giustizia, con la rivalutazione e gli interessi dalla pronuncia al saldo;
6) nell'esercizio del diritto di regresso, dichiarare tenuto e di conseguenza condannare il sig.
[...]
a pagare alla sig.ra la quota di ½ di ammortamento del mutuo CP_1 Parte_1 per l'acquisto della casa coniugale, sostenuto per intero dalla sig.ra con Parte_1 decorrenza da ottobre 2013, pari ad euro 26.911,46 sino a tutto il 2022 compreso, a cui si aggiunge la quota di ½ di ammortamento del mutuo per l'anno 2023 secondo l'ammontare (diviso 2) che risulterà dalla certificazione fiscale riepilogativa che verrà inoltrata dalla alla ricorrente (ad oggi non CP_3 ancora disponibile), oltre agli interessi dalla domanda o dalla quantificazione giudiziale al saldo;
7) nell'esercizio del diritto di regresso, dichiarare tenuto e di conseguenza condannare il sig.
[...]
a pagare alla sig.ra la somma di euro 3.455,45 o la diversa CP_1 Parte_1 somma ritenuta di giustizia, per l'ammortamento del rateizzo sostenuto dalla sig.ra Parte_1 in qualità di fideiussore del marito per il finanziamento ottenuto per l'acquisto dell'autovettura RENAULT MODUS targa EG314KP, con gli interessi dalla domanda o dalla quantificazione giudiziale al saldo. Con vittoria di spese e con ogni riserva istruttoria per interrogatorio formale, testi per prova orale ed esibizione documenti”. Stante la presentazione di un ricorso cumulativo, l'attrice chiedeva altresì al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni relative alla domanda di divorzio: “Voglia il Tribunale adito, previo ogni incombente di rito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 contratto in data 07/06/2003 e trascritto nei registri del Comune di Massa Controparte_1
MB nell'anno 2003, atto n. 6, p. 1, con conferma delle statuizioni e condanne rese in sede di separazione e dunque in particolare:
1) ritenuto l'addebito a carico del marito, confermare la condanna del sig. al Controparte_1 pagamento in favore della sig.ra della somma mensile di euro 200,00 a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento o la diversa somma ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla domanda, oltre alle successive rivalutazioni ISTAT;
2) ritenuto l'addebito a carico del marito, confermare la condanna del sig. al Controparte_1 pagamento in favore della sig.ra della somma complessiva di euro 24.600,00 a Parte_1
pagina 4 di 12 titolo risarcitorio per fatto illecito, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla domanda o dalla quantificazione giudiziale al saldo;
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Massa MB, via Gianni Rodari n.4 e distinta al catasto urbano al foglio 37 particella 1299 sub 4 categoria A/2 classe 2 vani 4,5 rendita catastale € 499,67 e foglio 37 particella 1299 sub 8, Categoria C/6 Classe 02 consistenza m2 12, rendita catastale € 40,28 alla sig.ra in via esclusiva, con arredi ed accessori;
Parte_1
4) confermare le ulteriori statuizioni patrimoniali e condanne relative all'ammortamento del mutuo/casa ed al pagamento dell'autovettura RENAULT MODUS targa EG314KP, con gli interessi dalla domanda o dalla quantificazione giudiziale al saldo. Con riserva di emendare le conclusioni, per eventuali fatti che sopravvengano, relativi in particolare agli oneri a titolo di pregresso ed omesso contributo per il mantenimento, comprese le spese straordinarie, sino alla piena indipendenza economica del figlio ed ogni altra Persona_1 questione patrimoniale. In ogni caso con la rifusione delle spese di causa per ogni fase”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 08.02.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 13.06.2024. In data 15.02.2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Nessuno si costituiva in giudizio per il sig. Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.06.2024 ove procedeva a sentire personalmente la sig.ra , il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 06.09.2024, dopo aver Parte_1 verificato la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia del sig. e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti Controparte_1 autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando all'attrice la casa familiare sita a Massa MB, via Gianni Rodari n. 4, e stabilendo che il convenuto contribuisse al mantenimento del figlio corrispondendo all'attrice la somma mensile di euro 250,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. Con la medesima ordinanza, il Giudice delegato prospettava all'attrice ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. la questione relativa all'ammissibilità nel presente giudizio delle domande proposte nel ricorso nei confronti del marito di condanna al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi derivanti dal vincolo matrimoniale, di condanna al pagamento della somma di euro 43.050,00 per l'omessa contribuzione al mantenimento del figlio, di condanna al pagamento in regresso della quota del 50 % delle rate di mutuo da lei corrisposte per l'intero dopo l'abbandono da parte del convenuto della casa familiare nonché di condanna alla corresponsione della somma di euro 3.455,45 da lei pagata in qualità di fideiussore del sig. per il finanziamento da lui contratto per l'acquisto CP_1 dell'autovettura Renault Modus, assegnando termine per dedurre nel merito. Nelle note depositate da parte attrice in data 08.10.2024, parte attrice nulla opponeva alle argomentazioni esposte dal Giudice in relazione alla questione della cumulabilità nel giudizio ex art. 473-bis.49 c.p.c. delle domande indicate nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. come sopra riportate. Alla successiva udienza del 29.01.2025, la difesa di parte attrice si riportava agli atti e dava atto che il correttivo legislativo alla riforma Cartabia aveva modificato l'art. 473-bis. c.p.c. stabilendo l'utilizzabilità del rito unico in materia di famiglia anche per le domande di risarcimento del danno pagina 5 di 12 endofamiliare e, alla luce di tale modifica, chiedeva al Tribunale di compiere le più opportune valutazioni in ordine all'ammissibilità della sola domanda risarcitoria proposta nel ricorso. Il Giudice, ritenendo il procedimento maturo per la decisione in relazione alla domanda di separazione, rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. all'udienza del 13.03.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Parte attrice concludeva come da note scritte depositate telematicamente in data 12.03.2025. Con ordinanza emessa in data 04.06.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare si rileva come alcun dubbio vi sia circa la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla domanda di separazione e a quelle ad essa accessorie. L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce al primo comma che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. Tale regolamento si applica anche nei casi, come quello in esame, ove il convenuto non risulta essere un cittadino europeo in quanto la Corte di Giustizia ha già chiarito come gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 dovessero trovare applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedano abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ). Persona_2 Persona_3
Posto che l'ultima residenza comune dei coniugi era a Massa MB presso la casa familiare e ivi l'attrice tuttora risiede, sussiste nel caso di specie la giurisdizione italiana ai sensi del criterio di cui alla lett. a), n. ii). In relazione alle domande di mantenimento del figlio minore e di attribuzione di un assegno ex art. 156 c.c., l'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, stabilisce che “(s)ono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
o d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla
pagina 6 di 12 responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”. Considerando che la creditrice degli obblighi di mantenimento risiede in Italia e che le domande di mantenimento sono connesse alla domanda di separazione, sussiste pacificamente la giurisdizione anche in relazione alle domande aventi ad oggetto il contributo al mantenimento del figlio e l'assegno ex art. 156 c.c. ai sensi dei criteri di cui alle lett. b) e c). Con riferimento alla domanda di addebito, si rileva che, come affermato dalla Corte di Cassazione, la domanda di addebito, pur essendo una domanda autonoma rispetto a quella di separazione, è inscindibilmente connessa con tale domanda, potendo essere proposta solo nell'ambito del giudizio di separazione, come emerge dalla lettura del secondo comma dell'art. 151 c.c. che attribuisce espressamente la cognizione della domanda di addebito alla competenza esclusiva del giudice di separazione (Cass. civ., sez. I, 29.03.2005, n. 6625). Ne consegue che la domanda di addebito non pare assoggettabile a norme sulla giurisdizione diverse da quelle relative alla domanda di separazione (in tal senso Tribunale di Belluno 30.12.2011). Quanto alla legge applicabile, con riferimento alla separazione personale, le disposizione normative di riferimento sono quelle contenute nell'art. 8 regolamento UE n. 1259/2010 (c.d. Roma III), secondo cui
“(i)n mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Ebbene, nel caso di specie risulta sicuramente applicabile la legge italiana in forza del criterio residuale di cui alla lettera d) del suddetto articolo. In virtù del legame sussistente tra la domanda di separazione e quella di addebito ai sensi di quanto sopra esposto, la legge italiana appare applicabile anche alla domanda di addebito. In relazione alla legge applicabile alle domande di mantenimento, parimenti deve farsi riferimento a quella italiana ai sensi dell'art. 15 del sopra citato regolamento CE n. 4/2009, che rinvia al protocollo dell'Aia del 23.11.2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, il quale, all'art. 3, stabilisce che “salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”. Per quanto concerne invece la domanda relativa all'assegnazione della casa familiare, si rammenta che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass. civ., sez. I., 06.08.2020, n. 16739; Cass. civ., sez. I, 10.07.2013, n. 17089; Cass. civ., sez. I, 22.03.2005, n. 6197). Alla luce di tale indirizzo interpretativo, deve pertanto fondatamente ritenersi che l'assegnazione della casa coniugale possa costituire una modalità con cui il genitore non collocatario adempie al proprio pagina 7 di 12 obbligo di mantenimento dei figli, con la conseguente applicazione dei medesimi criteri determinativi della giurisdizione e della legge applicabile sopra esaminati. Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Le allegazioni di cui al ricorso, con particolare riferimento a quelle relative all'abbandono della casa familiare da parte del sig. nel 2013, la separazione di fatto già in essere da anni e l'insistenza CP_1 della sig.ra nella domanda di separazione sono elementi che attestano in modo Pt_1 inequivocabile la sussistenza del presupposto per tale pronuncia, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Parimenti risulta fondata la domanda di addebito della separazione in capo al sig. CP_1
[...]
La Corte di Cassazione, con orientamento da tempo consolidato, ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere - da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009)” e che “(q)uindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (Cass. civ., sez. I, 09.05.2024, n. 12662). La Corte di Cassazione ha altresì affermato reiteratamente che “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. civ. sez. VI, 03.02.2022, n. 3426; in tal senso, cfr. anche Cass. civ., sez. VI, 15.01.2020, n. 648; Cass. civ., sez. VI, 15.12.2016, n. 25966). Nel caso di specie le allegazioni di cui al ricorso relative all'abbandono della casa coniugale da parte del convenuto trovano un riscontro documentale non solo nell'atto di denuncia-querela proposto dall'attrice, che costituisce comunque un atto di parte, ma soprattutto nelle risultanze dell'anagrafe nazionale, dalle quali emerge come il sig. non risulti residente nel territorio italiano. CP_1
L'allontanamento del convenuto dal territorio nazionale ha comportato inoltre che la sig.ra Pt_1 abbia dovuto provvedere autonomamente al mantenimento del figlio e al Persona_1 pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare. Posto che il sig. non si è costituito in giudizio e non ha provato di essersi Controparte_1 allontanato dalla casa familiare per una causa imputabile alla moglie o che comunque la crisi coniugale fosse anteriore al proprio allontanamento, considerato altresì che nemmeno vi è prova che il medesimo abbia contribuito al mantenimento del figlio e al pagamento del mutuo contratto dalle parti, reputa il Collegio che la separazione gli debba essere addebitata per la violazione dei doveri di coabitazione, di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia. Quanto alle domande relative al mantenimento, ritiene il Tribunale che la domanda avente ad oggetto l'attribuzione di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. debba essere rigettata.
pagina 8 di 12 L'art. 156 c.c. stabilisce, al primo comma, che “(i)l giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri” e, al secondo comma, che “(l)'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Per quanto riguarda specificatamente il requisito della mancanza di adeguati redditi propri, secondo consolidata giurisprudenza, il parametro di riferimento del giudizio di adeguatezza è costituito dal tenore di vita. Come statuito dalla Corte di Cassazione, “(l)'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, con l'espressione “redditi adeguati”, la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass., 24 aprile 2007, n. 991); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 1 c.c., comma 2), quali ad esempio, la durata della convivenza” (Cass. civ., sez. I, 16.05.2017, n. 12196). Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito elementi circostanziati né sul reddito del convenuto, né sul tenore di vita familiare in costanza di convivenza, limitandosi sostanzialmente ad allegare che la banca mutuante aveva concesso il prestito richiesto per l'acquisto della casa familiare, con la conseguenza che si dovrebbe inferire che avesse valutato entrambi i debitori affidabili dal punto di vista economico. Sulla base delle informazioni disponibili, non è quindi possibile valutare né la sussistenza di una disparità reddituale tra le parti, né l'impossibilità per l'attrice di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Tenuto conto altresì che la sig.ra svolge regolarmente attività lavorativa presso il Pt_1 supermercato Lidl e ha percepito nel corso del 2022, come risulta dalla dichiarazione dei redditi agli atti, un reddito imponibile da attività lavorativa pari ad un importo di euro 16.500,00 che, per quanto non elevato, non ha carattere irrisorio, non si ritiene che siano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore dell'attrice. In relazione alla domanda relativa al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_1 ma non ancora economicamente autosufficiente in quanto da poco inseritosi nel mercato del lavoro come grafico pubblicitario, si rammenta come l'art. 337 ter c.c., quanto ai criteri per la determinazione del contributo al mantenimento da parte dei genitori, abbia stabilito al quarto comma che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
pagina 9 di 12 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Nella fattispecie in esame, tenuto conto del reddito non elevato dell'attrice e della permanenza del figlio in via esclusiva presso la medesima, reputa il Collegio di porre a carico del padre un contributo al mantenimento pari alla somma mensile di euro 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. Quanto alla domanda relativa all'assegnazione della casa coniugale, la stessa risulta fondata. Il figlio come risulta dal certificato dello stato di famiglia, risiede con la madre e, pertanto, Per_1 considerando che lo stesso non è ancora economicamente indipendente, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra . Parte_1
Venendo alla domanda risarcitoria, si rileva come l'attrice abbia chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per la violazione dei doveri coniugali da parte del marito, quantificati nella somma di euro 24.600,00, ossia pari all'ammontare di un assegno di mantenimento di euro 200,00 moltiplicato per le 123 mensilità pregresse. Osserva il Collegio come la Corte di Cassazione abbia statuito chiaramente da tempo, con riferimento agli illeciti endofamiliari, che “i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.” (Cass. civ., sez. I, 15.09.2011, n. 18853). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “(a)nche nell'ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono tali e danno diritto alla protezione prevista dall'ordinamento, cosicché la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. I doveri che derivano dal matrimonio non costituiscono però in capo a ciascun coniuge e nei confronti dell'altro coniuge automaticamente altrettanti diritti, costituzionalmente protetti, la cui violazione è di per sé fonte di responsabilità aquiliana per il contravventore, ma la violazione di essi può rilevare, oltre che in ambito familiare, come presupposto di fatto della responsabilità aquiliana, qualora ne discenda la violazione di diritti costituzionalmente protetti, che si elevi oltra la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale. La mera violazione dei doveri matrimoniali non integra quindi di per sé ed automaticamente una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 c.c. riconnette detta responsabilità, secondo i principi affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico. (..) La risarcibilità di tali violazioni, si è detto altresì, esula e prescinde dall'ambito dei rimedi endofamiliari, quindi da un lato la mera violazione di tale dovere, o anche l'addebito della separazione in conseguenza della violazione di tale dovere, non sono automaticamente fonte di responsabilità aquiliana (v. Cass. n. 610 del 2012, che ha escluso il diritto al risarcimento del danno
pagina 10 di 12 non patrimoniale in tesi connesso con l'infedeltà del coniuge cui la separazione per tale motivo era stata addebitata, in mancanza di prova della lesione dei diritti fondamentali e segnatamente dell'integrità psicofisica, e della conseguente ingiusta lesione di un suo diritto costituzionalmente protetto, ossia di circostanze atte ad integrare gli estremi dell'invocata tutela risarcitoria, v. anche Cass. n. 8862 del 2012), e per contro l'azione risarcitoria può essere promossa anche autonomamente ed a prescindere dal giudizio di addebito della responsabilità della separazione personale” (Cass. civ., sez. III, 07.03.2019, n. 6598). Nel caso di specie, l'attrice si è limitata ad allegare e provare la violazione dei doveri matrimoniali ma non ha né allegato, né provato la lesione di un diritto costituzionalmente tutelato e nemmeno ha dedotto in maniera sufficientemente circostanziata i pregiudizi conseguenti alla violazione di tali doveri. Nel ricorso, si legge infatti solo che l'abbandono della casa coniugale da parte del convenuto ha determinato in capo alla sig.ra conseguenze sul piano psicologico/morale e dal Parte_3 punto di vista dell'assistenza quotidiana. Posto che non è ammissibile la categoria del danno in re ipsa, cioè di un danno presunto derivante ex se dalla violazione dei doveri matrimoniali, la domanda risarcitoria deve essere rigettata. Con il ricorso cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, parte attrice ha altresì chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando apposite conclusioni in relazione a tale domanda. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza per l'esame della domanda di divorzio. Trattandosi di pronuncia parziale, la regolazione delle spese di lite viene rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero sulla domanda di separazione proposta da nei Parte_1 confronti di così decide: Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata nelle Filippine il Parte_1
28.09.1976, e nato nelle Filippine il 04.09.1969, unitisi in matrimonio a Massa Controparte_1
MB (RA) il 07.06.2003, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 6, p. 1, anno 2003;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa MB di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- DICHIARA la separazione addebitabile al sig. Controparte_1
- ASSEGNA la casa familiare, sita a Massa MB, via Saffi n. 25/A, alla sig.ra ; Parte_1
- STABILISCE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1 [...] corrispondendo alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la Persona_1 Parte_1 somma di euro 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- RIGETTA le altre domande proposte dalla sig.ra ; Parte_1
pagina 11 di 12 - DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- RIMETTE la regolazione delle spese di lite alla sentenza definitiva. Così deciso in Ravenna, nella Camera di consiglio del 3 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 235/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMILIO Parte_1 C.F._1
IO e dell'avv. ILARIA IO ed elettivamente domiciliata nel loro studio a Massa MB (RA), via Saffi n. 25/A
- ATTORE - contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI Parte attrice ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente in data 12.03.2025: “Voglia il Tribunale adito, in via definitiva: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio trascritto nei registri del comune di Massa MB nell'anno 2003, atto n. 6 p. 1, confermando l'assegnazione della casa coniugale sita in Massa MB, via Gianni Rodari n. 4 alla sig.ra in via esclusiva, con arredi ed accessori;
Parte_1
2) dichiarare l'addebito della separazione a carico del sig. Parte_2
pagina 1 di 12 3) ritenuto l'addebito a carico del marito, condannare il sig. al pagamento in Controparte_1 favore della sig.ra della somma mensile di euro 200,00 o della diversa somma Parte_1 ritenuta di giustizia a titolo di assegno di mantenimento con decorrenza dalla domanda oltre alle successive rivalutazioni ISTAT;
4) dichiarare tenuto e di conseguenza condannare il sig. a contribuire al Controparte_1 mantenimento e alle spese straordinarie nella misura del 50% (come da protocollo) del figlio
[...] corrispondendo alla sig.ra la somma di euro 350,00/mese o la Persona_1 Parte_1 diversa somma ritenuta di giustizia sino alla piena indipendenza economica, con decorrenza dalla domanda, oltre alle successive rivalutazioni ISTAT;
5) ritenuto l'addebito a carico del marito, condannare il sig. al pagamento Controparte_1 della somma complessiva di euro 24.600,00 a titolo risarcitorio per violazione dei doveri familiari nei confronti della ricorrente, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla domanda o dalla quantificazione giudiziale al saldo. Con mantenimento del ruolo in ordine alla domanda di divorzio, riservando di emendare le relative conclusioni trascorso il termine per la procedibilità della medesima. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473- bis.12 e 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 30.01.2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...] innanzi all'intestato Tribunale deducendo quanto segue: CP_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario con il convenuto in data 07.06.2003, che veniva trascritto nei registri del Comune di Massa MB, con atto n. 6, parte I, dell'anno 2003, optando per il regime di separazione dei beni;
- che, dalla loro unione, nasceva in data 28.10.2003 il figlio Persona_1
- di aver acquistato assieme al marito con atto di compravendita del 24.12.2009 un immobile sito a Massa MB, via Gianni Rodari, che veniva adibito a casa familiare, contraendo un mutuo ipotecario con la per un importo pari ad euro 198.000,00; Controparte_2
- di essersi obbligati con vincolo solidale ed indivisibile a restituire la somma mutuata entro 35 anni per un totale di 420 rate mensili e di aver convenuto che il pagamento delle suddette rate avvenisse con addebito diretto sul conto corrente acceso presso la medesima banca ed intestato al solo sig. CP_1 ove però confluivano anche i propri redditi;
- che, nel mese di giugno 2013, il sig. si recava nelle Filippine, paese di origine, per CP_1 trascorrervi una breve vacanza e, una volta rientrato, la informava di aver ivi trovato un'occupazione lavorativa temporanea e vantaggiosa da svolgere nel mese di settembre;
- che, poco prima di ripartire per svolgere il lavoro nel paese natio, a seguito di un'accesa lite, il marito le preannunciava che non avrebbe fatto ritorno in Italia;
- che, ritenendo non si trattasse di un avvertimento serio e reale, contava sul ritorno del convenuto che, però, al contrario, non faceva più rientro presso la casa familiare e interrompeva i contatti sia con lei che con il figlio, tanto che in data 16.06.2014 si recava presso la caserma dei carabinieri di Massa
pagina 2 di 12 MB per sporgere denuncia-querela nei suoi confronti per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- che, a far tempo dal settembre 2013, si era fatta interamente carico dell'educazione e del mantenimento del figlio, grazie anche all'aiuto dei propri genitori, anch'essi residenti in Italia, nonché del pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare;
- che il marito, quando era ancora in Italia, aveva acquistato l'autovettura Renault Modus targa EG314KP accendendo un finanziamento presso la concessionaria e di aver scoperto, dopo il suo allontanamento, che l'auto in questione era stata dal medesimo venduta senza provvedere all'estinzione del finanziamento, con la conseguenza che, essendo stata indicata come garante nel contratto di prestito, aveva dovuto provvedere ad estinguere il debito pari alla somma di euro 3.455,45 procedendo al suo pagamento rateale;
- di lavorare presso il supermercato Lidl con qualifica di operaio e contratto a tempo parziale con un reddito annuo medio di circa 15.600,00 euro;
- che il sig. aveva conseguito il titolo di geometra nelle Filippine e in Italia lavorava alle CP_1 dipendenze di studi tecnici. Sulla base delle suddette circostanze e di quanto più compiutamente esposto nel ricorso, la sig.ra chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni relative alla Parte_1 domanda di separazione: “Voglia il Tribunale adito, previo ogni incombente di rito, provvisoriamente: autorizzare i coniugi e a vivere separati assegnando la casa Parte_1 Controparte_1 coniugale sita in Massa MB, via Gianni Rodari n.4 e distinta al catasto urbano al foglio 37 particella 1299 sub 4 categoria A/2 classe 2 vani 4,5 rendita catastale € 499,67 e foglio 37 particella 1299 sub 8, Categoria C/6 Classe 02 consistenza m2 12, rendita catastale € 40,28 alla sig.ra Pt_1 in via esclusiva, con arredi ed accessori;
[...] disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di euro 200,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di assegno di mantenimento, con decorrenza dall'emanando provvedimento, oltre alle successive rivalutazioni ISTAT;
disporre che il sig. contribuisca al mantenimento e alle spese straordinarie Controparte_1
(come da protocollo) del figlio corrispondendo alla sig.ra Persona_1 Parte_1 la somma di euro 350,00/mese o la diversa soma ritenuta di giustizia sino alla piena indipendenza economica, con decorrenza dalla domanda, oltre alle successive rivalutazioni ISTAT;
definitivamente:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei registri del comune di Massa MB nell'anno 2003, atto n. 6 p. 1, confermando quanto sopra in merito all'assegnazione della casa coniugale sita in Massa MB, via Gianni Rodari n. 4;
2) ritenuto l'addebito a carico del marito dall'emanando provvedimento, condannare il sig.
[...] al pagamento in favore della sig.ra della somma mensile di euro CP_1 Parte_1
200,00 o della diversa soma ritenuta di giustizia a titolo di assegno di mantenimento con decorrenza dalla domanda oltre alle successive rivalutazioni ISTAT;
pagina 3 di 12 3) ritenuto l'addebito a carico del marito, condannare il sig. al pagamento Controparte_1 della somma complessiva di euro 24.600,00 a titolo risarcitorio per fatto illecito, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla domanda o dalla quantificazione giudiziale al saldo;
4) dichiarare tenuto e di conseguenza condannare il sig. a contribuire al Controparte_1 mantenimento e alle spese straordinarie (come da protocollo) del figlio Persona_1 corrispondendo alla sig.ra la somma di euro 350,00/mese o la diversa somma Parte_1 ritenuta di giustizia sino alla piena indipendenza economica, con decorrenza dalla domanda, oltre alle successive rivalutazioni ISTAT;
5) dichiarare tenuto e di conseguenza condannare il sig. per l'omessa Controparte_1 contribuzione al mantenimento ed alle spese straordinarie del figlio a pagare Persona_1 alla sig.ra la somma di euro 43.050,00 (corrispondente ad euro 350,00/mese x 123 Parte_1 mensilità da ottobre 2013 a dicembre 2023) o in subordine sino alla maggiore età raggiunta in data 28/10/2021 (97 mensilità) o la diversa somma ritenuta di giustizia, con la rivalutazione e gli interessi dalla pronuncia al saldo;
6) nell'esercizio del diritto di regresso, dichiarare tenuto e di conseguenza condannare il sig.
[...]
a pagare alla sig.ra la quota di ½ di ammortamento del mutuo CP_1 Parte_1 per l'acquisto della casa coniugale, sostenuto per intero dalla sig.ra con Parte_1 decorrenza da ottobre 2013, pari ad euro 26.911,46 sino a tutto il 2022 compreso, a cui si aggiunge la quota di ½ di ammortamento del mutuo per l'anno 2023 secondo l'ammontare (diviso 2) che risulterà dalla certificazione fiscale riepilogativa che verrà inoltrata dalla alla ricorrente (ad oggi non CP_3 ancora disponibile), oltre agli interessi dalla domanda o dalla quantificazione giudiziale al saldo;
7) nell'esercizio del diritto di regresso, dichiarare tenuto e di conseguenza condannare il sig.
[...]
a pagare alla sig.ra la somma di euro 3.455,45 o la diversa CP_1 Parte_1 somma ritenuta di giustizia, per l'ammortamento del rateizzo sostenuto dalla sig.ra Parte_1 in qualità di fideiussore del marito per il finanziamento ottenuto per l'acquisto dell'autovettura RENAULT MODUS targa EG314KP, con gli interessi dalla domanda o dalla quantificazione giudiziale al saldo. Con vittoria di spese e con ogni riserva istruttoria per interrogatorio formale, testi per prova orale ed esibizione documenti”. Stante la presentazione di un ricorso cumulativo, l'attrice chiedeva altresì al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni relative alla domanda di divorzio: “Voglia il Tribunale adito, previo ogni incombente di rito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 contratto in data 07/06/2003 e trascritto nei registri del Comune di Massa Controparte_1
MB nell'anno 2003, atto n. 6, p. 1, con conferma delle statuizioni e condanne rese in sede di separazione e dunque in particolare:
1) ritenuto l'addebito a carico del marito, confermare la condanna del sig. al Controparte_1 pagamento in favore della sig.ra della somma mensile di euro 200,00 a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento o la diversa somma ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla domanda, oltre alle successive rivalutazioni ISTAT;
2) ritenuto l'addebito a carico del marito, confermare la condanna del sig. al Controparte_1 pagamento in favore della sig.ra della somma complessiva di euro 24.600,00 a Parte_1
pagina 4 di 12 titolo risarcitorio per fatto illecito, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla domanda o dalla quantificazione giudiziale al saldo;
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Massa MB, via Gianni Rodari n.4 e distinta al catasto urbano al foglio 37 particella 1299 sub 4 categoria A/2 classe 2 vani 4,5 rendita catastale € 499,67 e foglio 37 particella 1299 sub 8, Categoria C/6 Classe 02 consistenza m2 12, rendita catastale € 40,28 alla sig.ra in via esclusiva, con arredi ed accessori;
Parte_1
4) confermare le ulteriori statuizioni patrimoniali e condanne relative all'ammortamento del mutuo/casa ed al pagamento dell'autovettura RENAULT MODUS targa EG314KP, con gli interessi dalla domanda o dalla quantificazione giudiziale al saldo. Con riserva di emendare le conclusioni, per eventuali fatti che sopravvengano, relativi in particolare agli oneri a titolo di pregresso ed omesso contributo per il mantenimento, comprese le spese straordinarie, sino alla piena indipendenza economica del figlio ed ogni altra Persona_1 questione patrimoniale. In ogni caso con la rifusione delle spese di causa per ogni fase”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 08.02.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 13.06.2024. In data 15.02.2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Nessuno si costituiva in giudizio per il sig. Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.06.2024 ove procedeva a sentire personalmente la sig.ra , il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 06.09.2024, dopo aver Parte_1 verificato la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia del sig. e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti Controparte_1 autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando all'attrice la casa familiare sita a Massa MB, via Gianni Rodari n. 4, e stabilendo che il convenuto contribuisse al mantenimento del figlio corrispondendo all'attrice la somma mensile di euro 250,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. Con la medesima ordinanza, il Giudice delegato prospettava all'attrice ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. la questione relativa all'ammissibilità nel presente giudizio delle domande proposte nel ricorso nei confronti del marito di condanna al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi derivanti dal vincolo matrimoniale, di condanna al pagamento della somma di euro 43.050,00 per l'omessa contribuzione al mantenimento del figlio, di condanna al pagamento in regresso della quota del 50 % delle rate di mutuo da lei corrisposte per l'intero dopo l'abbandono da parte del convenuto della casa familiare nonché di condanna alla corresponsione della somma di euro 3.455,45 da lei pagata in qualità di fideiussore del sig. per il finanziamento da lui contratto per l'acquisto CP_1 dell'autovettura Renault Modus, assegnando termine per dedurre nel merito. Nelle note depositate da parte attrice in data 08.10.2024, parte attrice nulla opponeva alle argomentazioni esposte dal Giudice in relazione alla questione della cumulabilità nel giudizio ex art. 473-bis.49 c.p.c. delle domande indicate nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. come sopra riportate. Alla successiva udienza del 29.01.2025, la difesa di parte attrice si riportava agli atti e dava atto che il correttivo legislativo alla riforma Cartabia aveva modificato l'art. 473-bis. c.p.c. stabilendo l'utilizzabilità del rito unico in materia di famiglia anche per le domande di risarcimento del danno pagina 5 di 12 endofamiliare e, alla luce di tale modifica, chiedeva al Tribunale di compiere le più opportune valutazioni in ordine all'ammissibilità della sola domanda risarcitoria proposta nel ricorso. Il Giudice, ritenendo il procedimento maturo per la decisione in relazione alla domanda di separazione, rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. all'udienza del 13.03.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Parte attrice concludeva come da note scritte depositate telematicamente in data 12.03.2025. Con ordinanza emessa in data 04.06.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare si rileva come alcun dubbio vi sia circa la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla domanda di separazione e a quelle ad essa accessorie. L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce al primo comma che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. Tale regolamento si applica anche nei casi, come quello in esame, ove il convenuto non risulta essere un cittadino europeo in quanto la Corte di Giustizia ha già chiarito come gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 dovessero trovare applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedano abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ). Persona_2 Persona_3
Posto che l'ultima residenza comune dei coniugi era a Massa MB presso la casa familiare e ivi l'attrice tuttora risiede, sussiste nel caso di specie la giurisdizione italiana ai sensi del criterio di cui alla lett. a), n. ii). In relazione alle domande di mantenimento del figlio minore e di attribuzione di un assegno ex art. 156 c.c., l'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, stabilisce che “(s)ono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
o d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla
pagina 6 di 12 responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”. Considerando che la creditrice degli obblighi di mantenimento risiede in Italia e che le domande di mantenimento sono connesse alla domanda di separazione, sussiste pacificamente la giurisdizione anche in relazione alle domande aventi ad oggetto il contributo al mantenimento del figlio e l'assegno ex art. 156 c.c. ai sensi dei criteri di cui alle lett. b) e c). Con riferimento alla domanda di addebito, si rileva che, come affermato dalla Corte di Cassazione, la domanda di addebito, pur essendo una domanda autonoma rispetto a quella di separazione, è inscindibilmente connessa con tale domanda, potendo essere proposta solo nell'ambito del giudizio di separazione, come emerge dalla lettura del secondo comma dell'art. 151 c.c. che attribuisce espressamente la cognizione della domanda di addebito alla competenza esclusiva del giudice di separazione (Cass. civ., sez. I, 29.03.2005, n. 6625). Ne consegue che la domanda di addebito non pare assoggettabile a norme sulla giurisdizione diverse da quelle relative alla domanda di separazione (in tal senso Tribunale di Belluno 30.12.2011). Quanto alla legge applicabile, con riferimento alla separazione personale, le disposizione normative di riferimento sono quelle contenute nell'art. 8 regolamento UE n. 1259/2010 (c.d. Roma III), secondo cui
“(i)n mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Ebbene, nel caso di specie risulta sicuramente applicabile la legge italiana in forza del criterio residuale di cui alla lettera d) del suddetto articolo. In virtù del legame sussistente tra la domanda di separazione e quella di addebito ai sensi di quanto sopra esposto, la legge italiana appare applicabile anche alla domanda di addebito. In relazione alla legge applicabile alle domande di mantenimento, parimenti deve farsi riferimento a quella italiana ai sensi dell'art. 15 del sopra citato regolamento CE n. 4/2009, che rinvia al protocollo dell'Aia del 23.11.2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, il quale, all'art. 3, stabilisce che “salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”. Per quanto concerne invece la domanda relativa all'assegnazione della casa familiare, si rammenta che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass. civ., sez. I., 06.08.2020, n. 16739; Cass. civ., sez. I, 10.07.2013, n. 17089; Cass. civ., sez. I, 22.03.2005, n. 6197). Alla luce di tale indirizzo interpretativo, deve pertanto fondatamente ritenersi che l'assegnazione della casa coniugale possa costituire una modalità con cui il genitore non collocatario adempie al proprio pagina 7 di 12 obbligo di mantenimento dei figli, con la conseguente applicazione dei medesimi criteri determinativi della giurisdizione e della legge applicabile sopra esaminati. Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Le allegazioni di cui al ricorso, con particolare riferimento a quelle relative all'abbandono della casa familiare da parte del sig. nel 2013, la separazione di fatto già in essere da anni e l'insistenza CP_1 della sig.ra nella domanda di separazione sono elementi che attestano in modo Pt_1 inequivocabile la sussistenza del presupposto per tale pronuncia, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Parimenti risulta fondata la domanda di addebito della separazione in capo al sig. CP_1
[...]
La Corte di Cassazione, con orientamento da tempo consolidato, ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere - da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009)” e che “(q)uindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (Cass. civ., sez. I, 09.05.2024, n. 12662). La Corte di Cassazione ha altresì affermato reiteratamente che “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. civ. sez. VI, 03.02.2022, n. 3426; in tal senso, cfr. anche Cass. civ., sez. VI, 15.01.2020, n. 648; Cass. civ., sez. VI, 15.12.2016, n. 25966). Nel caso di specie le allegazioni di cui al ricorso relative all'abbandono della casa coniugale da parte del convenuto trovano un riscontro documentale non solo nell'atto di denuncia-querela proposto dall'attrice, che costituisce comunque un atto di parte, ma soprattutto nelle risultanze dell'anagrafe nazionale, dalle quali emerge come il sig. non risulti residente nel territorio italiano. CP_1
L'allontanamento del convenuto dal territorio nazionale ha comportato inoltre che la sig.ra Pt_1 abbia dovuto provvedere autonomamente al mantenimento del figlio e al Persona_1 pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare. Posto che il sig. non si è costituito in giudizio e non ha provato di essersi Controparte_1 allontanato dalla casa familiare per una causa imputabile alla moglie o che comunque la crisi coniugale fosse anteriore al proprio allontanamento, considerato altresì che nemmeno vi è prova che il medesimo abbia contribuito al mantenimento del figlio e al pagamento del mutuo contratto dalle parti, reputa il Collegio che la separazione gli debba essere addebitata per la violazione dei doveri di coabitazione, di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia. Quanto alle domande relative al mantenimento, ritiene il Tribunale che la domanda avente ad oggetto l'attribuzione di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. debba essere rigettata.
pagina 8 di 12 L'art. 156 c.c. stabilisce, al primo comma, che “(i)l giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri” e, al secondo comma, che “(l)'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Per quanto riguarda specificatamente il requisito della mancanza di adeguati redditi propri, secondo consolidata giurisprudenza, il parametro di riferimento del giudizio di adeguatezza è costituito dal tenore di vita. Come statuito dalla Corte di Cassazione, “(l)'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, con l'espressione “redditi adeguati”, la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass., 24 aprile 2007, n. 991); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 1 c.c., comma 2), quali ad esempio, la durata della convivenza” (Cass. civ., sez. I, 16.05.2017, n. 12196). Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito elementi circostanziati né sul reddito del convenuto, né sul tenore di vita familiare in costanza di convivenza, limitandosi sostanzialmente ad allegare che la banca mutuante aveva concesso il prestito richiesto per l'acquisto della casa familiare, con la conseguenza che si dovrebbe inferire che avesse valutato entrambi i debitori affidabili dal punto di vista economico. Sulla base delle informazioni disponibili, non è quindi possibile valutare né la sussistenza di una disparità reddituale tra le parti, né l'impossibilità per l'attrice di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Tenuto conto altresì che la sig.ra svolge regolarmente attività lavorativa presso il Pt_1 supermercato Lidl e ha percepito nel corso del 2022, come risulta dalla dichiarazione dei redditi agli atti, un reddito imponibile da attività lavorativa pari ad un importo di euro 16.500,00 che, per quanto non elevato, non ha carattere irrisorio, non si ritiene che siano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore dell'attrice. In relazione alla domanda relativa al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_1 ma non ancora economicamente autosufficiente in quanto da poco inseritosi nel mercato del lavoro come grafico pubblicitario, si rammenta come l'art. 337 ter c.c., quanto ai criteri per la determinazione del contributo al mantenimento da parte dei genitori, abbia stabilito al quarto comma che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
pagina 9 di 12 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Nella fattispecie in esame, tenuto conto del reddito non elevato dell'attrice e della permanenza del figlio in via esclusiva presso la medesima, reputa il Collegio di porre a carico del padre un contributo al mantenimento pari alla somma mensile di euro 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. Quanto alla domanda relativa all'assegnazione della casa coniugale, la stessa risulta fondata. Il figlio come risulta dal certificato dello stato di famiglia, risiede con la madre e, pertanto, Per_1 considerando che lo stesso non è ancora economicamente indipendente, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra . Parte_1
Venendo alla domanda risarcitoria, si rileva come l'attrice abbia chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per la violazione dei doveri coniugali da parte del marito, quantificati nella somma di euro 24.600,00, ossia pari all'ammontare di un assegno di mantenimento di euro 200,00 moltiplicato per le 123 mensilità pregresse. Osserva il Collegio come la Corte di Cassazione abbia statuito chiaramente da tempo, con riferimento agli illeciti endofamiliari, che “i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.” (Cass. civ., sez. I, 15.09.2011, n. 18853). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “(a)nche nell'ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono tali e danno diritto alla protezione prevista dall'ordinamento, cosicché la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. I doveri che derivano dal matrimonio non costituiscono però in capo a ciascun coniuge e nei confronti dell'altro coniuge automaticamente altrettanti diritti, costituzionalmente protetti, la cui violazione è di per sé fonte di responsabilità aquiliana per il contravventore, ma la violazione di essi può rilevare, oltre che in ambito familiare, come presupposto di fatto della responsabilità aquiliana, qualora ne discenda la violazione di diritti costituzionalmente protetti, che si elevi oltra la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale. La mera violazione dei doveri matrimoniali non integra quindi di per sé ed automaticamente una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 c.c. riconnette detta responsabilità, secondo i principi affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico. (..) La risarcibilità di tali violazioni, si è detto altresì, esula e prescinde dall'ambito dei rimedi endofamiliari, quindi da un lato la mera violazione di tale dovere, o anche l'addebito della separazione in conseguenza della violazione di tale dovere, non sono automaticamente fonte di responsabilità aquiliana (v. Cass. n. 610 del 2012, che ha escluso il diritto al risarcimento del danno
pagina 10 di 12 non patrimoniale in tesi connesso con l'infedeltà del coniuge cui la separazione per tale motivo era stata addebitata, in mancanza di prova della lesione dei diritti fondamentali e segnatamente dell'integrità psicofisica, e della conseguente ingiusta lesione di un suo diritto costituzionalmente protetto, ossia di circostanze atte ad integrare gli estremi dell'invocata tutela risarcitoria, v. anche Cass. n. 8862 del 2012), e per contro l'azione risarcitoria può essere promossa anche autonomamente ed a prescindere dal giudizio di addebito della responsabilità della separazione personale” (Cass. civ., sez. III, 07.03.2019, n. 6598). Nel caso di specie, l'attrice si è limitata ad allegare e provare la violazione dei doveri matrimoniali ma non ha né allegato, né provato la lesione di un diritto costituzionalmente tutelato e nemmeno ha dedotto in maniera sufficientemente circostanziata i pregiudizi conseguenti alla violazione di tali doveri. Nel ricorso, si legge infatti solo che l'abbandono della casa coniugale da parte del convenuto ha determinato in capo alla sig.ra conseguenze sul piano psicologico/morale e dal Parte_3 punto di vista dell'assistenza quotidiana. Posto che non è ammissibile la categoria del danno in re ipsa, cioè di un danno presunto derivante ex se dalla violazione dei doveri matrimoniali, la domanda risarcitoria deve essere rigettata. Con il ricorso cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, parte attrice ha altresì chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando apposite conclusioni in relazione a tale domanda. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza per l'esame della domanda di divorzio. Trattandosi di pronuncia parziale, la regolazione delle spese di lite viene rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero sulla domanda di separazione proposta da nei Parte_1 confronti di così decide: Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata nelle Filippine il Parte_1
28.09.1976, e nato nelle Filippine il 04.09.1969, unitisi in matrimonio a Massa Controparte_1
MB (RA) il 07.06.2003, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 6, p. 1, anno 2003;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa MB di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- DICHIARA la separazione addebitabile al sig. Controparte_1
- ASSEGNA la casa familiare, sita a Massa MB, via Saffi n. 25/A, alla sig.ra ; Parte_1
- STABILISCE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1 [...] corrispondendo alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la Persona_1 Parte_1 somma di euro 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- RIGETTA le altre domande proposte dalla sig.ra ; Parte_1
pagina 11 di 12 - DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- RIMETTE la regolazione delle spese di lite alla sentenza definitiva. Così deciso in Ravenna, nella Camera di consiglio del 3 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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