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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2824/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti ricorrenti in sostituzione dell'udienza del
2.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
( ), elettivamente domiciliate in Reggio di Parte_2 C.F._2
Calabria, alla Via G. D'Annunzio, N. 20/A, presso lo studio dell'Avv. CILEA ROSA che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrenti
contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro legale rappresentante pro tempore;
contumace
OGGETTO: bonus carta docente.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato le istanti in epigrafe indicate, premesso di essere docenti precarie che hanno prestato la propria attività lavorativa i favore del resistente, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato di CP_1
durata annuale e nello specifico: - dal 4.10.19 al 30.6.20 Parte_1
presso l' , - dal 24.9.20 al 30.6.21 presso l' Controparte_2 [...]
, - dal 13.9.21 al 30.6.22 presso;
Controparte_3 Controparte_4
– dal 30.11.18 al 13.6.19 presso l'I.S. Francesco La Cava, - dal Parte_2
3.10.19 al 30.6.20 presso l'Istituto G. Renda Polistena, - dal 24.9.20 al 30.6.21 presso l'I.S. L. Einaudi;
lamentato di non aver usufruito per tali anni scolastici dell'erogazione della somma di € 500,00 ex art. 1 c. 121 l. 107/15 e pedissequo
DPCM 23.9.15, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze PRessionali (c.d. carta elettronica del docente); concludeva chiedendo “Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito: - accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e di diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui relativo alla c.d. Carta del Docente per l'aggiornamento e la formazione PRessionale e gli annessi servizi prevista dall'Art. 1, comma 121 della Legge
107/2015; - Per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del CP_1 CP_5
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei medesimi ricorrenti degli importi inerenti al riconoscimento della Carta del Docente, come sotto meglio specificati: 1) Alla PR.SS , l'importo totale di Euro Parte_1
1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSS;
2) Alla PR.SS
, l'importo totale di Euro 1.500,00 per gli anni scolastici Parte_2
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSS;
- di voler provvedere adottando sentenza esecutiva”, con vittoria di spese. Non si costituiva in giudizio il convenuto, di cui, attesa la regolare notifica CP_1
del ricorso, si dichiara la contumacia.
Ordinata alle parti ricorrenti la produzione dei contratti a tempo determinato di anno in anno stipulati con il , ritenuta la causa sufficientemente istruita, a seguito CP_1
dell'udienza di discussione del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
1.1 In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione PRessionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo PRessionale del personale, per il neceSSrio sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità PRessionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con PRili considerati neceSSri secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promoSS, con particolare riferimento ai processi
d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione PRessionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie PRessionalità”.
Sul piano del diritto europeo, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto
1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.
“Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze PRessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento PRessionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze PRessionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_6
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al PRilo PRessionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al PRilo PRessionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
1.2 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta
Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n.
32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta
Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della steSS e riconoscimento del diritto azionato in questa sede.
Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali emesse sia in ambito interno che comunitario.
Con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione
Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_7
nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti CP_1
il personale con contratto a tempo determinato presenta PRili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il PRilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia
Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la steSS deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al Controparte_6
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di CaSSzione del 4-27.10.2023 resa in tema di Carta docenti.
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. Carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla
Corte di CaSSzione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente alla sussistenza del diritto dei docenti non di ruolo alla percezione della
“Carta docente” e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con decreto del 29-30.05.2023, il Primo Presidente della Corte di CaSSzione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla Sezione Lavoro della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto. Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di CaSSzione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omeSS presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di eSS e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per ceSSzione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e ceSSti dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Tali principi di diritto appaiono pienamente condivisibili nonché in linea con i principi del diritto europeo innanzi richiamati.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che per quanto riguarda la durata delle supplenze, per ogni anno scolastico oggetto del giudizio, la ricorrente ha ottenuto incarichi fino al termine delle attività didattiche, Parte_1
ossia con durata fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, c. 2, della L. n. 124 del 1999
(v. contratti allegati al ricorso), con riferimento ai quali, secondo i principi da ultimo enucleati dalla Corte di CaSSzione, sussiste il diritto alla fruizione Carta Docenti.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento a che ha Parte_2
ottenuto incarichi fino al termine delle attività didattiche, per gli aa.ss. 2019/2020 e
2020/2021.
Con riferimento all'a.s. 2018/2019 si evidenzia che la ricorrente ha, in ogni caso, di aver svolto incarichi di fatto riconducibili a incarichi annuali conformi ai parametri fiSSti dalla Suprema Corte.
Dalla lettura dei contratti prodotti in giudizio, emerge difatti che la steSS ha svolto supplenza senza soluzione di continuità dal 13.11.18 al 13.6.19, ovvero sino al termine delle attività didattiche. Nell'anno scolastico in esame la ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie con orario 18 ore su classe di concorso A046 in virtù della stipulazione di plurimi contratti a tempo determinato che hanno interamente coperto il periodo indicato, con perfetta continuità didattica e senza “scoperture” da novembre a giugno, peraltro sempre in sostituzione della medesima docente che, di fatto, è risultata assente nel corso di tutto l'anno scolastico.
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale (dal primo all'ultimo contratto), di sede di esecuzione ( ), di orario (18 ore) e di Controparte_8
classe di concorso (A046). Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio, pur costituito in forza di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi nel medesimo anno scolastico, risulta in concreto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche.
Come si è visto la Corte di CaSSzione ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Dal complesso delle disposizioni che regolano l'Istituto, nella lettura offerta dalla
Suprema Corte, si evince, come già evidenziato, che la ratio del beneficio risiede – nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di
“continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”.
Ciò posto, risulterebbe incomprensibile, prima ancora che del tutto irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” – che, si badi, è fruibile dal docente entro due anni scolastici a partire dalla erogazione - al supplente che “copra”
l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto sino a giugno (come è nel caso in scrutinio), e negarlo al docente che
“copra” esattamente lo stesso periodo per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi nello stesso istituto, con lo stesso orario e per la steSS classe di concorso Deve rilevarsi inoltre che le parti ricorrenti, mediante produzione del contratto a tempo indeterminato stipulato, hanno provato di operare ancora all'interno del sistema della docenza scolastica.
Per tale motivo, in accoglimento dei ricorsi avanzati, va dichiarato il diritto delle ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” con riconoscimento della tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della sentenza della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del all'attribuzione in favore delle stesse della Carta Docente di cui all'art. 1 CP_1
comma 121 della legge 107/2015, secondo il sistema proprio di eSS nei modi di legge e per un valore corrispondente a quello non goduto, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Tale diritto deve essere riconosciuto con riferimento a per gli Parte_1
aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per un importo pari a € 1.500,00; con riferimento a per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per Parte_2
un importo pari a € 1.500,00.
2. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la serialità del ricorso e la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta, aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4, c. 2, D.M. 55/14, secondo cui “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la steSS posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e istanza disattesa, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- dichiara il diritto di a ottenere il beneficio economico Parte_1
della “Carta del docente” di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022; - condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_9
, all'attribuzione in favore di della Controparte_10 Parte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di eSS e per un valore corrispondente a quello non goduto (tre annualità pari ad € 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- dichiara il diritto di a ottenere il beneficio economico della Parte_2
“Carta del docente” di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_9
all'attribuzione in favore di della Controparte_10 Parte_2
Carta Docente, secondo il sistema proprio di eSS e per un valore corrispondente a quello non goduto (tre annualità pari ad € 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del pro Controparte_9 CP_5
tempore, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti che liquida in € 1.339,00 per compensi ed € 49,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Locri, 03/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2824/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti ricorrenti in sostituzione dell'udienza del
2.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
( ), elettivamente domiciliate in Reggio di Parte_2 C.F._2
Calabria, alla Via G. D'Annunzio, N. 20/A, presso lo studio dell'Avv. CILEA ROSA che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrenti
contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro legale rappresentante pro tempore;
contumace
OGGETTO: bonus carta docente.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato le istanti in epigrafe indicate, premesso di essere docenti precarie che hanno prestato la propria attività lavorativa i favore del resistente, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato di CP_1
durata annuale e nello specifico: - dal 4.10.19 al 30.6.20 Parte_1
presso l' , - dal 24.9.20 al 30.6.21 presso l' Controparte_2 [...]
, - dal 13.9.21 al 30.6.22 presso;
Controparte_3 Controparte_4
– dal 30.11.18 al 13.6.19 presso l'I.S. Francesco La Cava, - dal Parte_2
3.10.19 al 30.6.20 presso l'Istituto G. Renda Polistena, - dal 24.9.20 al 30.6.21 presso l'I.S. L. Einaudi;
lamentato di non aver usufruito per tali anni scolastici dell'erogazione della somma di € 500,00 ex art. 1 c. 121 l. 107/15 e pedissequo
DPCM 23.9.15, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze PRessionali (c.d. carta elettronica del docente); concludeva chiedendo “Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito: - accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e di diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui relativo alla c.d. Carta del Docente per l'aggiornamento e la formazione PRessionale e gli annessi servizi prevista dall'Art. 1, comma 121 della Legge
107/2015; - Per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del CP_1 CP_5
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei medesimi ricorrenti degli importi inerenti al riconoscimento della Carta del Docente, come sotto meglio specificati: 1) Alla PR.SS , l'importo totale di Euro Parte_1
1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSS;
2) Alla PR.SS
, l'importo totale di Euro 1.500,00 per gli anni scolastici Parte_2
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSS;
- di voler provvedere adottando sentenza esecutiva”, con vittoria di spese. Non si costituiva in giudizio il convenuto, di cui, attesa la regolare notifica CP_1
del ricorso, si dichiara la contumacia.
Ordinata alle parti ricorrenti la produzione dei contratti a tempo determinato di anno in anno stipulati con il , ritenuta la causa sufficientemente istruita, a seguito CP_1
dell'udienza di discussione del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
1.1 In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione PRessionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo PRessionale del personale, per il neceSSrio sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità PRessionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con PRili considerati neceSSri secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promoSS, con particolare riferimento ai processi
d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione PRessionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie PRessionalità”.
Sul piano del diritto europeo, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto
1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.
“Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze PRessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento PRessionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze PRessionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_6
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al PRilo PRessionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al PRilo PRessionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
1.2 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta
Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n.
32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta
Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della steSS e riconoscimento del diritto azionato in questa sede.
Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali emesse sia in ambito interno che comunitario.
Con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione
Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_7
nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti CP_1
il personale con contratto a tempo determinato presenta PRili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il PRilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia
Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la steSS deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al Controparte_6
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di CaSSzione del 4-27.10.2023 resa in tema di Carta docenti.
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. Carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla
Corte di CaSSzione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente alla sussistenza del diritto dei docenti non di ruolo alla percezione della
“Carta docente” e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con decreto del 29-30.05.2023, il Primo Presidente della Corte di CaSSzione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla Sezione Lavoro della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto. Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di CaSSzione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omeSS presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di eSS e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per ceSSzione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e ceSSti dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Tali principi di diritto appaiono pienamente condivisibili nonché in linea con i principi del diritto europeo innanzi richiamati.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che per quanto riguarda la durata delle supplenze, per ogni anno scolastico oggetto del giudizio, la ricorrente ha ottenuto incarichi fino al termine delle attività didattiche, Parte_1
ossia con durata fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, c. 2, della L. n. 124 del 1999
(v. contratti allegati al ricorso), con riferimento ai quali, secondo i principi da ultimo enucleati dalla Corte di CaSSzione, sussiste il diritto alla fruizione Carta Docenti.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento a che ha Parte_2
ottenuto incarichi fino al termine delle attività didattiche, per gli aa.ss. 2019/2020 e
2020/2021.
Con riferimento all'a.s. 2018/2019 si evidenzia che la ricorrente ha, in ogni caso, di aver svolto incarichi di fatto riconducibili a incarichi annuali conformi ai parametri fiSSti dalla Suprema Corte.
Dalla lettura dei contratti prodotti in giudizio, emerge difatti che la steSS ha svolto supplenza senza soluzione di continuità dal 13.11.18 al 13.6.19, ovvero sino al termine delle attività didattiche. Nell'anno scolastico in esame la ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie con orario 18 ore su classe di concorso A046 in virtù della stipulazione di plurimi contratti a tempo determinato che hanno interamente coperto il periodo indicato, con perfetta continuità didattica e senza “scoperture” da novembre a giugno, peraltro sempre in sostituzione della medesima docente che, di fatto, è risultata assente nel corso di tutto l'anno scolastico.
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale (dal primo all'ultimo contratto), di sede di esecuzione ( ), di orario (18 ore) e di Controparte_8
classe di concorso (A046). Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio, pur costituito in forza di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi nel medesimo anno scolastico, risulta in concreto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche.
Come si è visto la Corte di CaSSzione ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Dal complesso delle disposizioni che regolano l'Istituto, nella lettura offerta dalla
Suprema Corte, si evince, come già evidenziato, che la ratio del beneficio risiede – nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di
“continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”.
Ciò posto, risulterebbe incomprensibile, prima ancora che del tutto irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” – che, si badi, è fruibile dal docente entro due anni scolastici a partire dalla erogazione - al supplente che “copra”
l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto sino a giugno (come è nel caso in scrutinio), e negarlo al docente che
“copra” esattamente lo stesso periodo per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi nello stesso istituto, con lo stesso orario e per la steSS classe di concorso Deve rilevarsi inoltre che le parti ricorrenti, mediante produzione del contratto a tempo indeterminato stipulato, hanno provato di operare ancora all'interno del sistema della docenza scolastica.
Per tale motivo, in accoglimento dei ricorsi avanzati, va dichiarato il diritto delle ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” con riconoscimento della tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della sentenza della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del all'attribuzione in favore delle stesse della Carta Docente di cui all'art. 1 CP_1
comma 121 della legge 107/2015, secondo il sistema proprio di eSS nei modi di legge e per un valore corrispondente a quello non goduto, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Tale diritto deve essere riconosciuto con riferimento a per gli Parte_1
aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per un importo pari a € 1.500,00; con riferimento a per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per Parte_2
un importo pari a € 1.500,00.
2. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la serialità del ricorso e la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta, aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4, c. 2, D.M. 55/14, secondo cui “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la steSS posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e istanza disattesa, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- dichiara il diritto di a ottenere il beneficio economico Parte_1
della “Carta del docente” di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022; - condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_9
, all'attribuzione in favore di della Controparte_10 Parte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di eSS e per un valore corrispondente a quello non goduto (tre annualità pari ad € 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- dichiara il diritto di a ottenere il beneficio economico della Parte_2
“Carta del docente” di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_9
all'attribuzione in favore di della Controparte_10 Parte_2
Carta Docente, secondo il sistema proprio di eSS e per un valore corrispondente a quello non goduto (tre annualità pari ad € 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del pro Controparte_9 CP_5
tempore, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti che liquida in € 1.339,00 per compensi ed € 49,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Locri, 03/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi