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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/05/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 6 maggio 2025, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 964/2025 R.G. vertente
TRA
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Valentino Pizzino, giusta procura in atti. OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
, c.f. in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giandomenico Catalano e Michele Pontone, giusta procure in atti.
, c.f. Controparte_2
, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 n. rep. 37875 n. racc. 7313 a rogito del notaio di Roma. Per_1
OPPOSTI
, c.f. , con sede in Roma via Controparte_3 P.IVA_3
G. Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore.
CONVENUTO NON COSTITUITO
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.2.2025 spiegava opposizione Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500005893000, fasc. n. 2024/000064640, notificato il 4.2.2025, di complessivi € 118.419,89, limitatamente alle pretese relative ai contributi previdenziali “Modello DM10”, “IVS fissi o entro il minimale” e
“rate premo ”, annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per CP_1
complessivi euro 65.631,34.
Ne eccepiva l'invalidità ed inefficacia, in quanto gli Enti impositori non avevano mai validamente notificato al ricorrente gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento indicate nel corpo dell'atto impugnato. Eccepiva la decadenza degli Enti impositori dal potere di riscossione dei contributi ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999.
Eccepiva ancora l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione dei contributi previdenziali e dei premi relativi alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e CP_1
2019.
Lamentava il difetto di motivazione degli importi intimati e l'illegittimità nel merito della pretesa.
Chiedeva preliminarmente di sospendere l'efficacia della comunicazione preventiva opposta, e, nel merito, di ritenere e dichiarare la nullità, illegittimità ed invalidità della comunicazione preventiva opposta per violazione della sequenza procedimentale prevista dall'art. 30 D.L. n. 78/2010 e dall'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, nonché in ragione dell'intervenuta decadenza dall'attività di recupero ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 46/1999; di ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione dei crediti previdenziali e premi anni 2015, 2016, 2017, 2018 CP_1
e 2019; di ritenere e dichiarare in ogni caso gli importi intimati non dovuti ed illegittimi, a fronte dell'indeterminatezza, della carenza di motivazione e della mancanza del presupposto fattuale posto alla base della presunta pretesa creditoria intimata;
per l'effetto, di ritenere e dichiarare la nullità ed inefficacia ovvero annullare la comunicazione preventiva opposta, limitatamente ai crediti di competenza del Giudice del Lavoro adito. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria del 17.4.2025. CP_1
Evidenziava che il Concessionario della Riscossione aveva l'onere di dimostrare non solo la regolarità/legittimità della notifica delle cartelle esattoriali e dei successivi atti di
2 riscossione ma anche la regolarità/legittimità degli stessi e di tutta la procedura di riscossione, compresa la tempestività degli atti, ed affermava che i premi, dovuti in virtù della polizza per l'attività di bar di cui era titolare il ricorrente, erano stati tutti tempestivamente iscritti a ruolo dall' entro i termini di legge. CP_1
Esponeva che tutte le cartelle erano state regolarmente notificate e nessuna prescrizione era maturata, anche alla luce degli atti interruttivi intervenuti nel tempo e della normativa emergenziale COVID che aveva sospeso i termini di prescrizione.
Sottolineava l'intangibilità della pretesa, non avendo il ricorrente impugnato le cartelle nel termine di legge decorrente dalla loro notifica.
Chiedeva l'integrale rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi nei confronti della parte soccombente all'esito del giudizio;
in subordine, nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso, con conseguente perdita del credito per responsabilità del Concessionario, chiedeva di essere CP_1
tenuto indenne dalle spese giudiziali, con compensazione delle spese legali nei confronti dell'Ente; nella denegata ipotesi di perdita del proprio credito chiedeva che ne venisse accertata la responsabilità per fatto addebitabile al , con riserva di chiedere la condanna CP_4
alla rifusione del danno in separata sede.
3. L' si costituiva in giudizio con memoria del 22.4.2025. CP_2
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti entro i termini di legge, essendo stati gli stessi regolarmente notificati.
Evidenziava l'assenza di specifica contestazione in ordine alla sussistenza dei crediti, sottolineando che la mancata o irregolare notificazione dell'avviso di addebito non determinava, di per sé, l'inesistenza o l'estinzione dei crediti contributivi portati dallo stesso.
Escludeva la prescrizione dei crediti vantati, anche in considerazione della sospensione dei termini previsti dalla normativa emergenziale COVID.
Precisava che il procedimento di riscossione coattiva del credito previdenziale era imputabile esclusivamente all'Agente della Riscossione.
Chiedeva di rigettare il ricorso perché inammissibile ovvero perché infondato;
in caso di accoglimento dell'opposizione ovvero in caso di declaratoria di non debenza delle somme e pronunciando in contraddittorio con l'Agente della Riscossione, di dichiarare il diritto dell' a non concedere il discarico ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 112/99, con spese CP_2
processuali ai sensi di legge.
3 4. All'udienza del 6 maggio 2025 in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
5. Si rileva preliminarmente che l' benché Controparte_3
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, sicché deve dichiararsene la contumacia.
6. Occorre preliminarmente esaminare la notifica degli atti presupposti e sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500005893000, fasc. n.
2024/000064640, relativi ai contributi previdenziali “Modello DM10”, “IVS fissi o entro il minimale” e “rate premo ”, annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e CP_1
2023, impugnati nel presente giudizio.
Dall'esame della documentazione prodotta dai resistenti si evince la regolarità della notifica per i seguenti atti:
- Cartella di pagamento n. 29520180011688559000, notificata il 17/8/2018;
- Cartella di pagamento n. 29520190008274533000, notificata il 9/9/2019;
- Cartella di pagamento n. 29520220001209815000, notificata il 31/1/2023;
- Cartella di pagamento n. 29520240006470442000, notificata il 13/3/2024;
- Cartella di pagamento n. 29520240039602908000, notificata il 19/7/2024;
- Avviso di addebito n. 59520170000529375000, notificato il 30/06/2017;
- Avviso di addebito n. 59520170002752378000, notificato il 27/12/2017;
- Avviso di addebito n. 59520170003781951000, notificato il 08/01/2018;
- Avviso di addebito n. 59520180000198101000, notificato il 07/03/2018;
- Avviso di addebito n. 59520180003935683000, notificato il 04/12/2018;
- Avviso di addebito n. 59520190000464746000, notificato il 26/03/2019;
- Avviso di addebito n. 59520190003035687000, notificato il 02/10/2019;
- Avviso di addebito n. 59520190003310445000, notificato il 25/11/2019;
- Avviso di addebito n. 59520190005620077000, notificato il 16/01/2020;
- Avviso di addebito n. 59520200000133060000, notificato il 13/02/2020;
- Avviso di addebito n. 59520210002515560000, notificato il 10/12/2021;
- Avviso di addebito n. 59520220002992772000, notificato il 25/11/2022;
- Avviso di addebito n. 59520220003592929000, notificato il 05/12/2022;
- Avviso di addebito n. 59520220004093008000, notificato il 18/12/2022;
- Avviso di addebito n. 59520230000271903000, notificato il 21/04/2023;
- Avviso di addebito n. 59520230000491661000, notificato il 31/05/2023;
- Avviso di addebito n. 59520230000798359000, notificato il 08/07/2023;
4 - Avviso di addebito n. 59520230001098787000, notificato il 19/11/2023;
- Avviso di addebito n. 59520230002123209000, notificato il 13/12/2023;
- Avviso di addebito n. 59520230003786184000, notificato il 30/12/2023;
- Avviso di addebito n. 59520240000280572000, notificato il 01/02/2024;
- Avviso di addebito n. 59520240000391263000, notificato il 01/03/2024;
- Avviso di addebito n. 59520240000708170000, notificato il 29/03/2024;
- Avviso di addebito n. 59520240001104737000, notificato il 04/06/2024;
- Avviso di addebito n. 59520240001445302000, notificato il 12/07/2024;
- Avviso di addebito n. 59520160004092310000, notificato il 30/12/2016;
- Avviso di addebito n. 59520170001945205000, notificato il 08/01/2018;
- Avviso di addebito n. 59520170003267320000, notificato il 08/01/2018;
- Avviso di addebito n. 59520180001591780000, notificato il 17/08/2018;
- Avviso di addebito n. 59520190001359061000, notificato il 07/07/2019;
- Avviso di addebito n. 59520190003153961000, notificato il 02/10/2019;
- Avviso di addebito n. 59520210001646216000, notificato il 08/12/2021;
- Avviso di addebito n. 59520220002117865000, notificato il 21/07/2022;
- Avviso di addebito n. 59520220002861663000, notificato il 28/11/2022;
- Avviso di addebito n. 59520220005685732000, notificato il 13/01/2023;
- Avviso di addebito n. 59520230002534530000, notificato il 16/12/2023;
- Avviso di addebito n. 59520230003373247000, notificato il 16/12/2023.
Non risulta invece documentata la regolare notifica delle cartelle di pagamento n. 29520160025131141000 e 29520210001285747000. L' ha affermato che CP_1 CP_1
le stesse sarebbero state notificate mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973. In realtà la notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la C.C.I.A.A. di Messina, necessaria ai fini della validità della notifica stessa, non risulta essere stata regolarmente effettuata: nel primo caso essa non è stata consegnata in quanto il destinatario era risultato sconosciuto, nel secondo caso non è stata prodotta alcuna documentazione a riguardo.
La comunicazione preventiva di fermo opposta è dunque illegittima e va annullata in relazione a tali due cartelle di pagamento non notificate all'opponente.
7. Per quanto concerne gli atti validamente notificati, l'eccezione di decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999 è tardiva ed inammissibile, essendo decorsi i termini di legge per
5 l'impugnazione di tali atti.
Non essendo stati i superiori avvisi impugnati nel termine di quaranta giorni dalla loro notifica ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, il ricorrente è inoltre decaduto dalla possibilità di eccepire l'infondatezza nel merito della pretesa che, con il decorso infruttuoso dei termini di impugnazione, è divenuta intangibile.
Non sussiste peraltro il paventato difetto di motivazione, in quanto, in relazione alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito notificati, il ricorrente è decaduto dalla possibilità di sollevare la relativa eccezione, mentre, per quanto concerne la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, esso reca l'avviso di cui all'art. 86, c. 2, D.P.R. n.
602/1973, ed anche l'indicazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito a cui si riferisce, della data della loro notifica, degli importi richiesti, della natura e tipologia della pretesa contributiva, dell'anno di riferimento. La normativa non prevede ulteriori contenuti obbligatori ai fini della validità del preavviso.
L'atto impugnato risulta dunque validamente motivato e recante elementi idonei a consentire all'opponente di esercitare il proprio diritto di difesa.
8. Per quanto concerne l'eccepita prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito, pacifica l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ai crediti contributivi ex art. 3, c. 9, legge n. 335/1995, la mancata impugnazione dell'avviso di addebito/cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v. S.U. Cass. n. 23397/2016; sez. 6 ord. n. 11760/2019). Invero, l'atto notificato e non impugnato entro quaranta giorni non può essere assimilato a un titolo giudiziale, poiché
l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
I resistenti hanno documentato l'avvenuta notifica di ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione:
- intimazione di pagamento n. 29520229001518022/000, notificata in data 16/2/2022
(relativa, tra gli altri, agli avvisi di addebito 59520170000529375000,
59520170002752378000, 59520160004092310000);
- intimazione di pagamento n. 29520229008810333/000, notificata in data 12/12/2022
6 (relativa, tra gli altri, alle cartelle di pagamento n. 29520180011688559000 e
29520190008274533000 ed agli avvisi di addebito n. 59520170000529375000,
59520170002752378000, 59520170003781951000, 59520180000198101000,
59520180003935683000, 59520190000464746000, 59520190003035687000,
59520190003310445000, 59520190005620077000, 59520200000133060000,
59520210002515560000, 59520160004092310000, 59520170001945205000,
59520170003267320000, 59520180001591780000, 59520190001359061000,
59520190003153961000 e 59520210001646216000);
- intimazione di pagamento n. 29520239004147776/000, notificata in data 23/6/2023
(relativa, tra gli altri, all'avviso di addebito n. 59520220002117865000).
I resistenti hanno altresì dedotto e documentato la circostanza, risultata incontestata, dell'avvenuta presentazione di due istanze di definizione agevolata da parte del ricorrente, una accolta con nota n. 29590201900072034131, notificata a mezzo pec in data 5/7/2019
(dichiarazione di adesione del 30/04/2019 prot. n. 308703, relativa, tra gli altri carichi, anche agli avvisi di addebito 59520170000529375000, 59520170002752378000,
59520170003781951000), l'altra accolta con nota n. 29590201900341715151 notificata a mezzo pec in data 24.10.2019 (dichiarazione di adesione del 30/04/2019 prot. n. 263683, relativa, tra gli altri carichi, anche agli avvisi 59520160004092310000,
59520170001945205000, 59520170003267320000).
Come recentemente osservato dalla Suprema Corte di Cassazione, “il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n.
26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n. 37389/22).
[…] 3.1.- È, invece, irrilevante… che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria.
E ciò perché l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di
7 pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22)” (Cass, civ., 08/04/2024, n.9221).
Le domande di rateazione e definizione agevolata assumono dunque valenza di atti di riconoscimento di debito, aventi effetto interruttivo del termine di prescrizione.
Ciò premesso, il termine di prescrizione di tutte le cartelle e di tutti gli avvisi di addebito validamente notificati oggetto di impugnazione e sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta risulta essere stato tempestivamente interrotto dagli atti di intimazione e/o di definizione agevolata indicati, sicché l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente non può trovare accoglimento.
A tale conclusione si giunge tenendo altresì conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti dalle leggi speciali per complessivi 311 giorni.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
9. L'opposizione è, pertanto, meritevole di accoglimento limitatamente alle cartelle di
8 pagamento n. 29520160025131141000 e 29520210001285747000. Essa va rigettata per il resto.
Ogni ulteriore eccezione sollevata dalle parti risulta assorbita dalla superiore statui- zione.
10. Nei rapporti tra opponente e il limitato accoglimento dell'opposizione CP_1
giustifica la compensazione di quattro quinti delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore dell'opponente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni giuridiche esaminate e della limitata attività processuale espletata. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Valentino Pizzino, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Nei rapporti tra opponente e le spese seguono la soccombenza e, stante il rigetto CP_2 dell'opposizione in relazione ai crediti di propria competenza, si liquidano in favore di parte opposta come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni giuridiche esaminate e la limitata attività processuale espletata.
La contumacia dell' giustifica l'integrale Controparte_3
compensazione delle spese di lite nei suoi confronti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 24.2.2025 nei confronti dell' dell' e dell' CP_1 CP_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_3 in opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29580202500005893000, fasc. n. 2024/000064640, in relazione alle cartelle di pagamento n.
29520160025131141000, 29520180011688559000, 29520190008274533000,
29520210001285747000, 29520220001209815000, 29520240006470442000,
29520240039602908000, ed agli avvisi di addebito n. 59520170000529375000,
59520170002752378000, 59520170003781951000, 59520180000198101000,
59520180003935683000, 59520190000464746000, 59520190003035687000,
59520190003310445000, 59520190005620077000, 59520200000133060000,
59520210002515560000, 59520220002992772000, 59520220003592929000,
59520220004093008000, 59520230000271903000, 59520230000491661000,
9 59520230000798359000, 59520230001098787000, 59520230002123209000,
59520230003786184000, 59520240000280572000, 59520240000391263000,
59520240000708170000, 59520240001104737000, 59520240001445302000,
59520160004092310000, 59520170001945205000, 59520170003267320000,
59520180001591780000, 59520190001359061000, 59520190003153961000,
59520210001646216000, 59520220002117865000, 59520220002861663000,
59520220005685732000, 59520230002534530000, 59520230003373247000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3
- in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500005893000, fasc. n. 2024/000064640, in relazione alle cartelle di pagamento n. 29520160025131141000 e CP_1
29520210001285747000;
- rigetta per il resto;
- condanna l' alla rifusione di un quinto delle spese di lite in favore CP_1 dell'opponente, che liquida – già ridotte - in € 8,60 per rimborso un quinto contributo unificato ed in € 262,00 per un quinto compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a.
e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Valentino
PIZZINO, compensando la restante quota;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che Parte_1 CP_2
liquida in € 4.636,50 per compensi professionali, oltre spese generali;
- compensa integralmente le spese di giudizio nei confronti dell' Controparte_3
.
[...]
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 6 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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