Sentenza 13 maggio 1968
Massime • 1
Il ricoverato in manicomio a cui sta stato nominato un tutore provvisorio e che non sia stato successivamente interdetto, riacquista la piena capacita giuridica soltanto nel momento in cui, autorizzatone il licenziamento per guarigione ( con decreto del Presidente del tribunale, a norma dell'art. 3 della l. n. 36 del 904, si deve considerare decaduto il tutore non, invece,quando il licenziamento sia autorizzato in via di esperimento e cioe in prova, ai sensi dell'art. 66 del RD 6 agosto 1905, n 615.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1968, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1968 |
Testo completo
Il ricoverato in manicomio a cui sta stato nominato un tutore provvisorio e che non sia stato successivamente interdetto, riacquista la piena capacita giuridica soltanto nel momento in cui, autorizzatone il licenziamento per guarigione ( con decreto del Presidente del tribunale, a norma dell'art. 3 della l. n. 36 del 904, si deve considerare decaduto il tutore non, invece,quando il licenziamento sia autorizzato in via di esperimento e cioe in prova, ai sensi dell'art. 66 del RD 6 agosto 1905, n 615.*