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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 398/2024
Il Giudice AR Francesca Scala, all'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to DURGONI GIUSEPPE ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU CP_1 P.IVA_1
MARIA ADELAIDE resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/7/2024 la ricorrente ha evocato nanti il
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l ed ha chiesto: CP_1
1)Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di intimazione di pagamento n.
10220239000016629/000, notificato in data 19/06/2024, in quanto emesso in violazione dell'art 7, comma 2, lettera c dello Statuto del contribuente.2)Dichiarare non dovuti i contributi in quanto l'attività è CP_1 cessata in data 31.12.2013.3)Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse dovuti tali contributi, dichiarare gli stessi prescritti per il decorso del termine quinquennale.4)Condannare l in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni, ex art. 96, comma 2,
c.p.c, per lite temeraria, in quanto parte resistente, ha perseverato nell'emissione dell'intimazione di pagamento nonostante la prescrizione del credito, richiedendo, pertanto, l'opposizione giudiziale a tale atto.5)con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Ha dedotto che con atto di intimazione di pagamento del 27.01.2023
n.1022023900001629/000, notificato in data 19.06.2024, gli era stato intimato il pagamento dei contributi previdenziali relativi all'attività CP_1
d'impresa svolta, e relativa agli anni 2012/2013- 2015/2016.
Ha altresì affermato che la Ditta Missione Pesca di Billi IN AR UC aveva cessato la sua attività in data 31.12.2013 e che stante la cessazione dell'attività commerciale avvenuta in data 31.12.2013, a decorrere da tale data, non erano più dovuti i contributi previdenziali CP_1
Ha esposto che nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva), l'ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto, ed è altresì rilevabile d'ufficio e senza che l'assicurato abbia il diritto a versare contributi previdenziali prescritti.
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato la domanda della CP_1
ricorrente, affermando tuttavia che i seguenti atti impositivi: avviso di
Pag. 2 di 8 addebito n. 40220160001033382000, afferente le prime 2 rate dei contributi fissi del 2015, notificato per compiuta giacenza il 16/06/2016;- avviso di addebito n. 40220160003173602000, contenente le ultime 2 rate dei contributi fissi del 2015, notificato in data 22/12/2016;- avviso di addebito n. 40220170001433669000, inerente le 4 rate dei contributi fissi del 2016, notificato in data 03/10/2017 erano stati annullati all'esito della accertata cessazione dell'attività commerciale in data 31/12/2013.
Ha da ultimo affermato che soltanto in sede di istruttoria del presente ricorso, all'esito della disamina degli archivi camerali, aveva potuto avere contezza della circostanza inerente la cessazione dell'attività sin dal 2013, provvedendo, in autotutela, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico, all'annullamento dei predetti avvisi di addebito.
Ha chiesto:”- dichiarare la nullità del ricorso stante il difetto di contradditorio nei confronti di e la violazione dell'art. 414 c.p.c. CP_3
Nel merito - dichiarare inammissibili, tardive e, comunque, rigettare tutte le domande avversarie poiché manifestamente infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento delle somme portate dagli avvisi di addebito n. 40220140000612803000 e
40220140002259408000, oltre sanzioni ed interessi maturati e maturandi, come per legge, sino al saldo;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite stante l'eccepita inammissibilità e la palese infondatezza del ricorso;
- in via meramente subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale del ricorso per fatti imputabili all'Agente della Riscossione, mandare assolto l'Istituto dal pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente e condannare l'Agente della Riscossione
Pag. 3 di 8 alla refusione delle spese di lite nei propri confronti, atteso che la prescrizione sarebbe maturata successivamente alla consegna del ruolo al concessionario ed alla notificazione dei titoli sottesi all'atto impugnato che ne riproduce il contenuto”
All'udienza del 2/10/2024, all'esito della Camera di Consiglio, il giudice, rilevato che vi era discrepanza fra gli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione di pagamento opposta, gli avvisi di addebito che l' CP_1
dichiara, in comparsa, di aver annullato, nonché il documento prodotto dall' ha invitato parte resistente a precisare meglio quali avvisi di CP_1
addebito erano stati annullati.
All'udienza del 13 novembre 2024 l' ha precisato che:” l'avviso di CP_1
addebito n. 40220160001033382000, afferente le prime 2 rate dei contributi fissi del 2015, notificato per compiuta giacenza il 16/06/2016,
l'avviso di addebito n. 40220160003173602000, contenente le ultime 2 rate dei contributi fissi del 2015, notificato in data 22/12/2016 e l'avviso di addebito n. 40220170001433669000, inerente le 4 rate dei contributi fissi del 2016, notificato in data 03/10/2017, oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, sono stati annullati all'esito della accertata cessazione dell'attività commerciale in data 31/12/2013….. Risultano, invece, ancora dovuti, i contributi e le sanzioni oggetto degli avvisi di addebito n. 40220140000612803000 e 40220140002259408000, pure oggetto dell'intimazione di pagamento opposta, contenenti le 4 rate del
2013 equamente suddivise”
All'udienza odierna l' ha richiamato tutte le difese in atti ed in CP_1
particolar modo il secondo capoverso del pre verbale depositato per l'udienza del 13/11/2024; ha chiesto la dichiarazione di parziale cessazione
Pag. 4 di 8 della materia del contendere in relazione agli avvisi annullati e la condannata al relativo pagamento oltre interessi e sanzioni maturate e maturande ex legge fino al saldo dei contributi ancora dovuti e spese del giudizio.
Il ricorrente si è rifatto alle conclusioni del ricorso.
La causa è stata istruita con documenti e all'esito della Camera di
Consiglio è stata decisa con sentenza.
Alla luce della documentazione in atti e della dichiarazione deve CP_1
essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 40220160001033382000, n.
40220160003173602000,e n. 40220170001433669000 annullati in autotutela.
Restano da scrutinare gli avvisi di addebito n. 40220140000612803000 e
40220140002259408000, pure oggetto dell'intimazione di pagamento opposta e maturati in data anteriore alla cancellazione.
La domanda spiegata dalla ricorrente deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, c.p.c.), conformemente ad un costante insegnamento di legittimità, sintetizzato in Cass. Sez. VI,
20.5.2021,n. 13863, i cui principali passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. " “occorre premettere che, in relazione alla materia de qua (tra le ultime,v. motivazione di Cass., sez. IV - L,n. 18256 del 2020 per una sistematica ricostruzione della materia), questa Corte ha chiarito che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (che altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito,v. Cass.n. 12239/07) può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui
Pag. 5 di 8 al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove oltre l'allegazione di omessa notifica faccia valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); e ancora, per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi, sempre, per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza) ".
Nel caso in esame, la domanda introduttiva del giudizio ha ad oggetto la prescrizione maturata in epoca successiva alla pretesa notifica degli avvisi come si evince dal complessivo tenore del ricorso.
E' pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che il decorso del termine prescrizionale della cartella di pagamento di cui all'art. 3, commi 9
e 10 della L. n..335/1995 debba applicarsi anche successivamente alla sua notificazione, (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 1263 del 25.05.2007; Cassazione civile, SS.UU., sentenza 10.12.2009 n° 25790).
Con la sentenza n. 14690 del 26.05.2021, la Cassazione afferma che, anche in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, continua a trovare applicazione la regola generale secondo cui, in mancanza di atti interruttivi, trascorsi 5 anni viene meno l'obbligo di versare i contributi.
La Cassazione afferma ancora che la mancata opposizione alla cartella esattoriale, se, da un lato, comporta l'irretrattabilità del debito contributivo e la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, dall'altro non determina la conversione del termine di prescrizione breve/quinquennale in
Pag. 6 di 8 quello ordinario decennale.
Nel caso in specie è maturata la prescrizione dei crediti dopo la notifica degli avvisi n. 40220140000612803000 e n. 40220140002259408000 opposti.
Risulta, infatti, documentalmente, che per l'avviso di addebito n.
40220140000612803000 notificato il 3/7/2014, oggetto di opposizione, nessun atto interruttivo è intervenuto fino alla notifica dell'atto di intimazione ( 19/6/2024), data non contestata, pertanto il credito è prescritto;
avviso di addebito n. 40220140002259408000 notificato il
7/10/2014 nessun atto interruttivo è intervenuto fino alla notifica dell'atto di intimazione ( 19/6/2024), pertanto il credito è prescritto.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese, alla luce del parziale annullamento in autotutela degli avvisi di addebito opposti, avvenuto dopo l'accertamento della effettiva data di cessazione dell'attività, che erroneamente la ricorrente aveva comunicato all' indicando il 31/12/2016 in luogo del 1/12/2013, e, del parziale CP_1
accoglimento del ricorso devono essere compensate fra le parti.
.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 40220160001033382000, n. 40220160003173602000 ,e n.
40220170001433669000;
-accerta e dichiara che il credito portato negli avvisi di addebito n.
40220140000612803000 e n. 40220140002259408000 è estinto per
Pag. 7 di 8 intervenuta prescrizione
- spese compensate.
26/03/2025
Il Giudice
AR Francesca Scala
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 398/2024
Il Giudice AR Francesca Scala, all'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to DURGONI GIUSEPPE ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU CP_1 P.IVA_1
MARIA ADELAIDE resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/7/2024 la ricorrente ha evocato nanti il
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l ed ha chiesto: CP_1
1)Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di intimazione di pagamento n.
10220239000016629/000, notificato in data 19/06/2024, in quanto emesso in violazione dell'art 7, comma 2, lettera c dello Statuto del contribuente.2)Dichiarare non dovuti i contributi in quanto l'attività è CP_1 cessata in data 31.12.2013.3)Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse dovuti tali contributi, dichiarare gli stessi prescritti per il decorso del termine quinquennale.4)Condannare l in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni, ex art. 96, comma 2,
c.p.c, per lite temeraria, in quanto parte resistente, ha perseverato nell'emissione dell'intimazione di pagamento nonostante la prescrizione del credito, richiedendo, pertanto, l'opposizione giudiziale a tale atto.5)con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Ha dedotto che con atto di intimazione di pagamento del 27.01.2023
n.1022023900001629/000, notificato in data 19.06.2024, gli era stato intimato il pagamento dei contributi previdenziali relativi all'attività CP_1
d'impresa svolta, e relativa agli anni 2012/2013- 2015/2016.
Ha altresì affermato che la Ditta Missione Pesca di Billi IN AR UC aveva cessato la sua attività in data 31.12.2013 e che stante la cessazione dell'attività commerciale avvenuta in data 31.12.2013, a decorrere da tale data, non erano più dovuti i contributi previdenziali CP_1
Ha esposto che nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva), l'ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto, ed è altresì rilevabile d'ufficio e senza che l'assicurato abbia il diritto a versare contributi previdenziali prescritti.
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato la domanda della CP_1
ricorrente, affermando tuttavia che i seguenti atti impositivi: avviso di
Pag. 2 di 8 addebito n. 40220160001033382000, afferente le prime 2 rate dei contributi fissi del 2015, notificato per compiuta giacenza il 16/06/2016;- avviso di addebito n. 40220160003173602000, contenente le ultime 2 rate dei contributi fissi del 2015, notificato in data 22/12/2016;- avviso di addebito n. 40220170001433669000, inerente le 4 rate dei contributi fissi del 2016, notificato in data 03/10/2017 erano stati annullati all'esito della accertata cessazione dell'attività commerciale in data 31/12/2013.
Ha da ultimo affermato che soltanto in sede di istruttoria del presente ricorso, all'esito della disamina degli archivi camerali, aveva potuto avere contezza della circostanza inerente la cessazione dell'attività sin dal 2013, provvedendo, in autotutela, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico, all'annullamento dei predetti avvisi di addebito.
Ha chiesto:”- dichiarare la nullità del ricorso stante il difetto di contradditorio nei confronti di e la violazione dell'art. 414 c.p.c. CP_3
Nel merito - dichiarare inammissibili, tardive e, comunque, rigettare tutte le domande avversarie poiché manifestamente infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento delle somme portate dagli avvisi di addebito n. 40220140000612803000 e
40220140002259408000, oltre sanzioni ed interessi maturati e maturandi, come per legge, sino al saldo;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite stante l'eccepita inammissibilità e la palese infondatezza del ricorso;
- in via meramente subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale del ricorso per fatti imputabili all'Agente della Riscossione, mandare assolto l'Istituto dal pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente e condannare l'Agente della Riscossione
Pag. 3 di 8 alla refusione delle spese di lite nei propri confronti, atteso che la prescrizione sarebbe maturata successivamente alla consegna del ruolo al concessionario ed alla notificazione dei titoli sottesi all'atto impugnato che ne riproduce il contenuto”
All'udienza del 2/10/2024, all'esito della Camera di Consiglio, il giudice, rilevato che vi era discrepanza fra gli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione di pagamento opposta, gli avvisi di addebito che l' CP_1
dichiara, in comparsa, di aver annullato, nonché il documento prodotto dall' ha invitato parte resistente a precisare meglio quali avvisi di CP_1
addebito erano stati annullati.
All'udienza del 13 novembre 2024 l' ha precisato che:” l'avviso di CP_1
addebito n. 40220160001033382000, afferente le prime 2 rate dei contributi fissi del 2015, notificato per compiuta giacenza il 16/06/2016,
l'avviso di addebito n. 40220160003173602000, contenente le ultime 2 rate dei contributi fissi del 2015, notificato in data 22/12/2016 e l'avviso di addebito n. 40220170001433669000, inerente le 4 rate dei contributi fissi del 2016, notificato in data 03/10/2017, oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, sono stati annullati all'esito della accertata cessazione dell'attività commerciale in data 31/12/2013….. Risultano, invece, ancora dovuti, i contributi e le sanzioni oggetto degli avvisi di addebito n. 40220140000612803000 e 40220140002259408000, pure oggetto dell'intimazione di pagamento opposta, contenenti le 4 rate del
2013 equamente suddivise”
All'udienza odierna l' ha richiamato tutte le difese in atti ed in CP_1
particolar modo il secondo capoverso del pre verbale depositato per l'udienza del 13/11/2024; ha chiesto la dichiarazione di parziale cessazione
Pag. 4 di 8 della materia del contendere in relazione agli avvisi annullati e la condannata al relativo pagamento oltre interessi e sanzioni maturate e maturande ex legge fino al saldo dei contributi ancora dovuti e spese del giudizio.
Il ricorrente si è rifatto alle conclusioni del ricorso.
La causa è stata istruita con documenti e all'esito della Camera di
Consiglio è stata decisa con sentenza.
Alla luce della documentazione in atti e della dichiarazione deve CP_1
essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 40220160001033382000, n.
40220160003173602000,e n. 40220170001433669000 annullati in autotutela.
Restano da scrutinare gli avvisi di addebito n. 40220140000612803000 e
40220140002259408000, pure oggetto dell'intimazione di pagamento opposta e maturati in data anteriore alla cancellazione.
La domanda spiegata dalla ricorrente deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, c.p.c.), conformemente ad un costante insegnamento di legittimità, sintetizzato in Cass. Sez. VI,
20.5.2021,n. 13863, i cui principali passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. " “occorre premettere che, in relazione alla materia de qua (tra le ultime,v. motivazione di Cass., sez. IV - L,n. 18256 del 2020 per una sistematica ricostruzione della materia), questa Corte ha chiarito che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (che altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito,v. Cass.n. 12239/07) può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui
Pag. 5 di 8 al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove oltre l'allegazione di omessa notifica faccia valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); e ancora, per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi, sempre, per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza) ".
Nel caso in esame, la domanda introduttiva del giudizio ha ad oggetto la prescrizione maturata in epoca successiva alla pretesa notifica degli avvisi come si evince dal complessivo tenore del ricorso.
E' pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che il decorso del termine prescrizionale della cartella di pagamento di cui all'art. 3, commi 9
e 10 della L. n..335/1995 debba applicarsi anche successivamente alla sua notificazione, (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 1263 del 25.05.2007; Cassazione civile, SS.UU., sentenza 10.12.2009 n° 25790).
Con la sentenza n. 14690 del 26.05.2021, la Cassazione afferma che, anche in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, continua a trovare applicazione la regola generale secondo cui, in mancanza di atti interruttivi, trascorsi 5 anni viene meno l'obbligo di versare i contributi.
La Cassazione afferma ancora che la mancata opposizione alla cartella esattoriale, se, da un lato, comporta l'irretrattabilità del debito contributivo e la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, dall'altro non determina la conversione del termine di prescrizione breve/quinquennale in
Pag. 6 di 8 quello ordinario decennale.
Nel caso in specie è maturata la prescrizione dei crediti dopo la notifica degli avvisi n. 40220140000612803000 e n. 40220140002259408000 opposti.
Risulta, infatti, documentalmente, che per l'avviso di addebito n.
40220140000612803000 notificato il 3/7/2014, oggetto di opposizione, nessun atto interruttivo è intervenuto fino alla notifica dell'atto di intimazione ( 19/6/2024), data non contestata, pertanto il credito è prescritto;
avviso di addebito n. 40220140002259408000 notificato il
7/10/2014 nessun atto interruttivo è intervenuto fino alla notifica dell'atto di intimazione ( 19/6/2024), pertanto il credito è prescritto.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese, alla luce del parziale annullamento in autotutela degli avvisi di addebito opposti, avvenuto dopo l'accertamento della effettiva data di cessazione dell'attività, che erroneamente la ricorrente aveva comunicato all' indicando il 31/12/2016 in luogo del 1/12/2013, e, del parziale CP_1
accoglimento del ricorso devono essere compensate fra le parti.
.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 40220160001033382000, n. 40220160003173602000 ,e n.
40220170001433669000;
-accerta e dichiara che il credito portato negli avvisi di addebito n.
40220140000612803000 e n. 40220140002259408000 è estinto per
Pag. 7 di 8 intervenuta prescrizione
- spese compensate.
26/03/2025
Il Giudice
AR Francesca Scala
Pag. 8 di 8