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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 26/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RGV 67/2025 per la separazione consensuale dei coniugi promosso da :
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.08.1969, residente a [...] rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Mazzocco del Foro di Belluno, come da procura in atti e
(C.F.: ), nato in [...] il [...], e Parte_2 C.F._2 residente all'estero, iscritto all'AIRE rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara
Mazzocco del Foro di Belluno, come da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso.
-PREMESSO– che con ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 13/01/2025, DA
[...]
e premettendo di essersi uniti in matrimonio a Belluno in data Pt_1 Parte_2
25/10/2003 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del comune di
Belluno N. 44 parte 1 - anno 2003 ) e che dall'unione sono nati i figli Per_1 in data 05/10/2005, in data 07/12/2006 , maggiorenni ma non Per_2 economicamente autosufficienti e in data 20/04/2009, dato atto del Parte_3 venir meno tra le parti dell'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, a causa di divergenze tra loro ormai divenute insanabili, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, chiedono che venga dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Con note d.d. 13/01/2025 le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni contenute nel ricorso, rinunciando a comparire in udienza.
Con parere d.d. 04/03/2025 il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta che e si Parte_1 Parte_2 sono uniti in matrimonio a Belluno in data 25/10/2003 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Belluno N. 44 parte 1 - anno 2003).
Va preso senz'altro atto, per pacifica ammissione di entrambe le parti, della definitiva e irreversibile crisi del rapporto di coniugo.
Pertanto, deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis 51 co 4 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che, valutata la situazione personale, e patrimoniale dei coniugi, le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale della parti e della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi DA , (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 Parte_2
), nato in [...] il [...],e residente all'estero, iscritto C.F._2 all'AIRE, i quali si sono uniti in matrimonio a Belluno in data 25/10/2003 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Belluno N. 44 parte 1 - anno 2003) e, per l'effetto, ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
autorizza i coniugi a vivere separati con impegno di reciproco rispetto;
omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti
Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 11 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Umberto Giacomelli
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta