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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/07/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1254/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1254/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 01/07/2025 ad ore 9.40 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. SFERLAZZA FRANCESCO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. CASCIO ESTER ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1254/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C/O C.DA Parte_1 C.F._1
PO SN , rappresentato e difeso dall'avv. SFERLAZZA Parte_2
FRANCESCO
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE REITER 72 C/O , CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO ESTER;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/07/2024, -esponendo di aver infruttuosamente Parte_1 esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere la conferma del riconoscimento del 100% come avente diritto alla pensione di inabilità ai sensi della L. 118/71 artt. 2 e 12, esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto CP_ insussistente il requisito medico-legale - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale richiesta fin dalla domanda amministrativa. CP_ Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Esperita CTU medico legale, la causa è stata decisa all'esito dello scambio di note scritte mediante sentenza depositata in via telematica.
pagina 2 di 4 In via preliminare, in accordo con l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, da ultimo espresso da Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-04-2019, n. 9876 la quale ha così affermato si evidenzia che “ (…)Il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o., giacché CP_ sussiste anche l'interesse dell a contestare dette conclusioni e a che il giudizio di merito non venga dichiarato inammissibile: il mancato deposito del ricorso introduttivo del giudizio entro il termine di
30 giorni dalla dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico, nonché la definizione del giudizio con sentenza di inammissibilità del ricorso, privano di conseguenze le contestazioni mosse alle conclusioni del consulente, ai sensi del comma 4, e consentono alla controparte di ottenere dal giudice il decreto di omologazione delle stesse (v., fra le altre, Cass. n.
8533 del 2015 cit.)”; inoltre, la corte ha affermato che la pronuncia che conclude il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., per legge, è destinata “a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018)”.
La prestazione assistenziale richiesta non può essere riconosciuta all'istante.
Il Ctu medico-legale nominato (dott. ) ha accertato che la parte ricorrente è Persona_1 risultata invalida nella sola percentuale del 75%.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
Ne consegue che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Spese di lite irripetibili, in ragione dei redditi dichiarati dalla parte ricorrente, inferiori alla soglia di legge. CP_ Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell'
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. dichiara le spese di lite irripetibili;
CP_
3. pone le spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell'
Modena, 01/07/2025 pagina 3 di 4 Modena, 1 luglio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
Il Giudice dott. Andrea Marangoni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1254/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 01/07/2025 ad ore 9.40 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. SFERLAZZA FRANCESCO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. CASCIO ESTER ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1254/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C/O C.DA Parte_1 C.F._1
PO SN , rappresentato e difeso dall'avv. SFERLAZZA Parte_2
FRANCESCO
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE REITER 72 C/O , CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO ESTER;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/07/2024, -esponendo di aver infruttuosamente Parte_1 esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere la conferma del riconoscimento del 100% come avente diritto alla pensione di inabilità ai sensi della L. 118/71 artt. 2 e 12, esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto CP_ insussistente il requisito medico-legale - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale richiesta fin dalla domanda amministrativa. CP_ Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Esperita CTU medico legale, la causa è stata decisa all'esito dello scambio di note scritte mediante sentenza depositata in via telematica.
pagina 2 di 4 In via preliminare, in accordo con l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, da ultimo espresso da Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-04-2019, n. 9876 la quale ha così affermato si evidenzia che “ (…)Il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o., giacché CP_ sussiste anche l'interesse dell a contestare dette conclusioni e a che il giudizio di merito non venga dichiarato inammissibile: il mancato deposito del ricorso introduttivo del giudizio entro il termine di
30 giorni dalla dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico, nonché la definizione del giudizio con sentenza di inammissibilità del ricorso, privano di conseguenze le contestazioni mosse alle conclusioni del consulente, ai sensi del comma 4, e consentono alla controparte di ottenere dal giudice il decreto di omologazione delle stesse (v., fra le altre, Cass. n.
8533 del 2015 cit.)”; inoltre, la corte ha affermato che la pronuncia che conclude il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., per legge, è destinata “a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018)”.
La prestazione assistenziale richiesta non può essere riconosciuta all'istante.
Il Ctu medico-legale nominato (dott. ) ha accertato che la parte ricorrente è Persona_1 risultata invalida nella sola percentuale del 75%.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
Ne consegue che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Spese di lite irripetibili, in ragione dei redditi dichiarati dalla parte ricorrente, inferiori alla soglia di legge. CP_ Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell'
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. dichiara le spese di lite irripetibili;
CP_
3. pone le spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell'
Modena, 01/07/2025 pagina 3 di 4 Modena, 1 luglio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
Il Giudice dott. Andrea Marangoni
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