Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6569 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domici- Parte_1
liato in Palermo, Corso Calatafimi, n. 589, presso lo studio degli Avv.ti Perrone
Paolo e Martorana Pietro;
che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, in persona del Direttore Generale pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Pindemonte n. 88 presso l'ufficio legale dell' , e rappresentata e difesa dall'Avv. Narbone Sal- CP_2
vatore per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26/11/2024, svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
chiesto la condanna dell' , in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati
L'attrice ha esposto che, giunta sui luoghi per accompagnare la Sig.ra Pt_2
a visita, era inciampata e caduta rovinosamente a terra a causa della pa-
[...]
vimentazione sconnessa, non segnalata.
Ha aggiunto che, immediatamente soccorsa dai presenti, era stata trasportata, presso il Punto di Primo intervento, della stessa struttura di Via Turrisi Colonna, ove il medico di turno aveva redatto apposita certificazione medica attestando “ri- gonfiamento ginocchio sn ed escoriazioni ginocchio sn. Inoltre dolore al polso dx e spalla dx. Si richiede rx al ginocchio polso e spalla e visita ortopedica”. Per tale ra- gione, in quella stessa data l'attrice era stata sottoposta a “rx spalla destra, rx polso destro ne rx ginocchio sinistro che apparivano negative per lesioni ossee”.
ha allegato che, successivamente, aveva effettuato ulteriori Parte_1
esami a seguito dei quali le era stato diagnosticato “riduzione del calibro del fora- me di coniugazione C5C6. Esiti di frattura da schiacciamento e deformazione a cu- neo a carico di D11 con riduzione di altezza della vertebra nel suo versante anterio- re di circa il 60%. Esiti di frattura da schiacciamento della limitante somatica supe- riore di D9 e D12” (v. all. 5, rx del 03/09/2018) nonché “le fratture di D6, D9, D11
e D12 mostrano alterazione di segnale caratterizzata da ipo-intensità in T1, in par- ticolare le fratture D9, D11 e D12 mostrano anche una evidente iperintensività di segnale in S.T.I.R. Segno della spongiosa da frattura recente … il profilo discale po- steriore appare regolare in tutti i livelli esaminati con minima protusione discale in
D8-D9, D10-D11 e D11-D12 ” (v. all. 7, RM del 19/09/2018).
Ancora, a seguito di visita neurologica a cui si era sottoposta in Parte_1
data 20/09/2018, le era stato diagnosticato “Polimialgia reumatica e impronta reumatoide, Sindrome miastenica e sindrome da iperlassità legamentosa con deficit enzimatico”.
Infine, la attrice ha allegato di essersi sottoposta a visita ematologica in data
03/10/2018 presso l'Unità operativa di ematologia dell'Ospedale Villa Sofia Cer- vello di Palermo e che, in quell'occasione, era stata certificata la “presenza di frat- ture multiple in D6, D9, D11 e D12 evidenziata dalla RMN rachide del 19/09/2018 effettuata in seguito ad una caduta. La paziente è affetta da polimialgia reumatica
e impronta reumatoide, Sindrome miastenica e sindrome da iperlassità legamento- sa con deficit enzimatico e osteoporosi diffusa…lamenta dolori diffusi con impoten- za funzionale”.
Completato il necessario iter clinico le erano residuati postumi invalidanti per- manenti quantificati, nella consulenza medico – legale di parte a firma del dott.
[...]
, nella misura del 25%, ITA di giorni 30, ITP di giorni 60. Per_1
La attrice ha aggiunto di avere chiesto, con raccomandata a/r del 04/10/2018, all' il risarcimento dei danni subiti e che Controparte_1
a seguito di istruttoria effettuata dalla convenuta, quest'ultima aveva ritenuto di escludere la propria responsabilità.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale di “Ritene- Parte_1
Contr re e dichiarare che il sinistro avvenuto all'interno dei locali dell' del Distretto
[...]
di Via Turrisi Colonna 43 è ascrivibile a responsabilità esclusiva CP_3
dell' ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., quale custode dei propri CP_4
beni e pertanto responsabile della manutenzione degli stessi. Per l'effetto, condan- nare l' in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al risar- CP_4
cimento di tutti i danni (danno biologico, danno morale, itt, itp ) subiti dalla Sig.ra
a seguito delle lesioni riportate nel sinistro del 24/07/2018 ed al Parte_1
rimborso delle spese mediche sostenute , per un importo complessivo non inferiore ad Euro 51.993,00, ovvero in quell'altra somma che l'Autorità adita riterrà giusta e secondo diritto , oltre interessi legali maturati dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria”.
Si è costituita in giudizio la che, op- Controparte_1
ponendosi all'accoglimento delle avverse domande, ha contestato i fatti e gli ad- debiti, asserendo che il sinistro era stato determinato esclusivamente dalla disat- tenzione dell'attrice, tenuto conto del fatto che il pavimento non presentava buche o avvallamenti bensì un mero distacco di alcune piastrelle dello spessore di soli
2mm.
Secondo la convenuta, il dislivello era stato talmente basso da escludere “l'esi- stenza dei presupposti di cui agli artt. 2051 e 2043 CC invocati da parte attrice”.
L' ha, inoltre, rilevato di aver sottoposto a visita Controparte_1
l'attrice e che, all'esito dell'esame, sarebbe “emersa l'inesistenza di un nesso cau- sale tra la dinamica del sinistro riferito, la sede, la tipologia ed entità delle lesioni e menomazioni denunciate”.
La convenuta ha infatti rilevato che il sanitario del punto di primo intervento che per primo aveva visitato l'attrice non aveva rilevato alcun elemento semeiotico di trauma in regione dorso-lombare della colonna vertebrale;
inoltre, ha dedotto che “le dinamiche del sinistro non sono congrue con le lesioni/menomazioni denun- ciate poiché si tratta di fratture vertebrali autramiche (patologiche) da compressione
o collasso per severa fragilità ossea” ed, in ultimo ha evidenziato che “le indagini strumentali eseguite nel prosieguo del tempo hanno mostrato non solo un aggrava- mento del quadro fratturativo, ma anche la comparsa di fratture di altri somiverte- brali e di patologie erniarie in sede di dischi cervico-dorso-lombari”.
Alla luce delle superiori difese, l' ha Controparte_1
concluso chiedendo di “Rigettare le domande di parte attrice, con il favore delle spese.”
La causa è stata istruita mediante l'esame della teste e Parte_2
l'espletamento della consulenza medico legale affidata al dott. Persona_2 ed è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti con provvedi-
[...]
mento del 26/11/2024 reso a seguito dell'udienza c.d. cartolare previa assegna- zione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memo- rie di replica.
Così riassunti i termini della controversia, va immediatamente dato conto del fatto che l'istruttoria espletata ha confermato che l'accadimento del sinistro si è verificato con le modalità riferite nell'atto di citazione.
Viene in rilievo innanzitutto la deposizione del teste di parte attrice che, con espressioni logiche e sufficientemente puntuali e circostanziate, ha raccontato di avere assistito al sinistro, essendosi trovato anche lei presso i locali dell'Azienda
Convenuta: “Ci trovavamo al primo piano ove vi era un lungo corridoio e tante por- te. La , che mi aveva accompagnata, camminava davanti a me per individua- Pt_1
re l'ambulatorio dove dovevo recarmi. Ad un certo punto l'ho vista inciampare e ca- dere in avanti per lungo. A terra mancavano delle mattonelle dove lei ha inciampa- to. Ovviamente me ne sono accorta dopo perché mi ero chiesta come mai avesse in- ciampato”.
La testimonianza è parsa del tutto genuina ed affidabile, specie alla luce del contenuto della certificazione redatta dal sanitario del Punto di Primo intervento della Azienda Sanitaria Provinciale, Centro Via Turrisi Colonna, dal quale emerge che la paziente è giunta a seguito di caduta in quello stesso giorno, alle ore 17,20,
“presso il Distretto di di Via Turrisi Colonna nel corridoio che è as- CP_3
sente di pavimentazione, mentre accompagnava la madre per visita Persona_3
[...
.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
Trattandosi di una responsabilità di natura oggettiva, come precisato dalla Su- prema Corte di Cassazione, è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostra- zione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta che detto onere probatorio sia stato assolto da parte del danneggiato, spetta al custode, al fine di andare esente da re- sponsabilità, allegare e provare il caso fortuito, ossia l'intervento, nell'eziologia dell'accadimento lesivo, di un fattore estraneo che, per il suo carattere di impre- vedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra res e danno (Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 2660/2013; Cass. Civ. Sez VI n.
25214/2014).
Tale responsabilità si fonda, dunque, sul mero rapporto di custodia, mentre il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura del- la normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito, tanto che la dottrina parla al riguardo di rischio da custodia, piuttosto che di colpa nella custodia.
Quest'ultima, infatti, costituisce perno dell'imputazione delle conseguenze dannose indotte dalla cosa e deIGna una relazione di fatto tra un soggetto ed una res che si correla all'effettiva possibilità per il custode di esercitare il potere di controllo del bene onde prevenire l'insorgenza di situazioni di pericolo derivanti dal bene.
Da quanto detto deriva, dunque, che, una volta provato, da parte attrice, che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e- dall'altro- che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costi- tuisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 2062/2004;
25243/2006), è onere del custode, per andare esente da responsabilità, allegare e provare l'eventuale impossibilità di esercitare sul bene un'effettiva custodia e vigi- lanza ovvero l'intervento – nell'eziologia dell'evento – di un fattore causale auto- nomo, suscettibile di interrompere il nesso causale con l'anomalia della res.
È noto che il caso fortuito può essere anche costituito dal fatto di un terzo o dalla condotta dello stesso danneggiato, e che ove tale ultimo comportamento non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e dan- no, può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 co.1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'inciden- za causale di tale colpa sull'evento dannoso (Cass. 21328/2010; 9546/10,
1002/10, 11227/08).
La Suprema Corte ha recentemente precisato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art.
1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del do- vere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espres- so dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possi- bile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da par- te del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del compor- tamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rende- re possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolari- tà causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass. n. 9315/2019 e n. 2480/2018).
Chiarito che l'espressione “colpa del danneggiato” va intesa non quale fattore psicologico, bensì nel senso della oggettiva violazione di regole di cautela, perché la condotta del danneggiato possa rilevare nel contesto dell'art. 2051 c.c. è neces- sario che integri il caso fortuito ovvero quel fattore determinante, autonomo, ec- cezionale, imprevedibile ed inevitabile, che risulti dotato di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, interrompendo la relazione di causa- lità tra la res e l'evento; è quindi necessario che il comportamento del danneggiato possa qualificarsi come estraneo “al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del con- corso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.
(applicabile all'art. 2051 c.c. in forza del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.); e, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo
– ed elide il nesso causale con la cosa custodita - quando risponde alla inottem- peranza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto” (in questi termini Cass. n.
2481/2018).
Nel caso di specie, deve escludersi che la condotta della danneggiata abbia spiegato una pur modesta efficacia causale rispetto all'evento di danno verificato- si, che va quindi ascritto alla esclusiva responsabilità del custode che, pur cono- scendo lo stato di degrado del luogo ove si è verificato il sinistro, non ha provve- duto alla segnalazione del pericolo e alla recinzione del tratto di pavimentazione né si è attivato per sollecitare a terzi la sua riparazione.
La pretesa risarcitoria dell'attrice va dunque parzialmente accolta, nei limiti delle risultanze a cui è pervenuto il Consulente Tecnico nominato nel corso del giudizio.
Ed infatti, il Tribunale reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il C.T.U., il quale, sulla base della documentazione prodotta ed in riferimento a quanto ac- certato nel corso dell'esame clinico-anamnestico, ha giudicato compatibili con la dinamica del sinistro le lesioni riportate alla spalla destra, al polso destro e al gi- nocchio sinistro ma non anche le lesioni refertate nei successivi esami diagnostici del 03/09/2018 e 19/09/2018 (fratture delle vertebre D6, D9, D11 e D12). Il Consulente ha infatti accertato, sulla base della documentazione in atti e dell'esame obiettivo della perizianda che “i primi segni radiografici di lesioni da frattura a carico del rachide della IG.ra , cominciano ad evidenziarsi a segui- Pt_1
to dell'esame Rx eseguito in data 03/09/2018, ovvero a distanza di 41 giorni dall'evento accidentale in oggetto. Le indagini strumentali eseguite nelle immedia- tezze della caduta riferita dalla IG.ra (Rx del 24/07/2018 e RMN del Pt_1
02/08/2018) non evidenziano lesività traumatiche, bensì fenomeni degenerativi ar- trosici e protrusioni discali che riconoscono un'eziopatogenesi cronica e non ricon- ducibile all'evento del 24/07/2018. In aggiunta a quanto sopra esposto, la dinami- ca della caduta riferita dalla IG.ra non risulta compatibile con le lesività ri- Pt_1
scontrate, in particolare la caduta e la proiezione in avanti del corpo avrebbero po- tuto comportare un traumatismo a carico dei polsi e non di certo traumi a carico del
Contr rachide della stessa. Infatti, il quadro clinico obiettivato dai sanitari dell' a se- guito del sinistro, evidenziavano dolore alla spalla e al polso destro, rigonfiamento e flogosi del ginocchio sinistro”.
Il C.T.U. ha pertanto concluso riconoscendo “danno biologico temporaneo par- ziale (75%): 5 gg danno biologico temporaneo parziale (50%): 10 gg danno biologico temporaneo parziale (25%): 10 gg. Per quanto concerne la valutazione del danno biologico permanente, sulla scorta della dinamica prospettata e degli elementi clini- co-obiettivi, si ritiene che la caduta avvenuta in data 24/07/2018 non abbia com- portato menomazioni all'integrità psicofisica, intesi quali danno biologico permanen- te. Le spese mediche documentate risultano essere congrue”.
A seguito dei rilievi critici mossi da parte attrice inerenti alle modalità di svol- gimento delle operazioni peritali, e conseguente lesione del contraddittorio, il
C.T.U. ha precisato e allegato di avere invitato le parti a partecipare alle stesse da remoto a mezzo della piattaforma “Zoom”.
A tale proposito, si rileva che la scelta di non partecipare alle operazioni è stata liberamente effettuata dalla parte, non avendo la stessa provato l'impossibilità di collegarsi ovvero manifestato direttamente al Consulente la volontà di partecipare in presenza (cfr. Corte di Appello di Bari sent. N. 877/2022).
In sede di osservazioni alla C.T.U., l'attrice ha ribadito la compatibilità delle fratture vertebrali ed il sinistro ed il C.T.U., in seno alle sue risposte ha ulterior- mente ribadito che “Solo in data 3 settembre si fa riferimento a fratture vertebrali, che per sede e caratteristiche (si parla nei referti di “fratture da schiacciamento”), sono maggiormente compatibili con un crollo vertebrale conseguente all'osteoporosi da cui risultava affetta la paziente. Preme altresì sottolineare che il decorso clinico
a partire dal trauma non risulta coerente con una frattura del rachide dorsale ad origine traumatica”, aggiungendo che “a dinamica della caduta desunta dagli atti e dall'anamnesi non risulta inoltre compatibile con delle fratture da schiacciamento del rachide dorsale quali quelle rilevate a carico della paziente”.
Corrette appaiono dunque le valutazioni del CTU sia con riguardo al mancato riconoscimento del danno biologico permanente, sia in ordine all'individuazione dei postumi limitatamente alla contusione a spalla destra, polso destro e ginoc- chio sinistro e dunque la durata dell'invalidità temporanea parziale al 75%, sti- mata in 5 gg., l'invalidità temporanea parziale al 50% stimata in 10 gg. e l'invalidità temporanea parziale al 25%, stimata in 10 giorni.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto – risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione offertane da Cass. S.U. 26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale - il Tri- bunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di
Cassazione in materia;
adotta, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno ricono- sciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ.,
Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014).
Deve invece escludersi che tale pregiudizio di carattere micropermanente possa essere liquidato, mediante applicazione delle tabelle previste dall'art. 139 del D.
Lgs. 209/05, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei ca- si di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di vei- coli a motore e di natanti", in accordo con il principio ripetutamente espresso (si veda la sent. 12408/2011) dalla Suprema Corte (e recentemente ribadito con la sentenza n. 4509 dell'11.2.2022, proprio in un caso di responsabilità ex art. 2051
c.c. del per il danno derivato all'attrice dal legittimo uso di una strada CP_5
pubblica) per cui i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139
c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale (poi estesa dall'art. 3 co. 3 del D.L. 158/12 (c.d. decre- to Balduzzi) convertito in L. 189/2012 e dall'art. 7 co. 4 L. 24/2017 al danno conseguente all'attività del medico o della struttura sanitaria), come tale insuscet- tibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.
I valori tabellari adottati dall'Osservatorio milanese tengono, peraltro, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'eIGenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimo- niale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e dei riflessi dinamico relazionali dei postumi sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi contemplano, altresì, mediante un incremento del valore punto di danno biologico, la liquidazione della componente del danno non patri- moniale costituita dal pregiudizio morale a carattere non organico, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In questo senso, le tabelle meneghine precorrono quelle ora delineate nel testo dell'art. 138 novellato dalla legge 124/2017, che al punto e) del comma 2 prevede che, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in appli- cazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione.
Come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, in presenza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (dolore fisico o nocicet- tivo, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitorie (in quanto ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratte- rizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della soffe- renza (Cass. 901/18; 20795/18), non costituisce duplicazione risarcitoria la con- giunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno bio- logico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei al- la determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); di tal ché soltanto ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiu- dizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata va- lutazione e liquidazione" (Cass. 10816/19; 901/18).
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, in quanto già contemplate nella nozio- ne dinamica del danno biologico e quindi valutate sia nella determinazione della percentuale di riduzione dell'integrità psico – fisica che nella quantificazione del valore punto base (tabellare) di danno biologico, delle peculiari e specifiche moda- lità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite la personalizzazione – in aumento o in diminuzione - della somma a tale titolo dovuta, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (Cass. 9231/13; 5243/14).
E però, proprio in ragione di quanto fin qui osservato circa la nozione di danno biologico quale compromissione delle abilità della vittima correlata alla menoma- zione permanente della salute, le conseguenze, sul piano della loro incidenza sul- la vita quotidiana e sugli aspetti dinamico – relazionali, che sono generali ed ine- vitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giusti- ficano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimo- niale, perché già adeguatamente considerate e ristorate dai valori monetari tabel- lari (Cass. civ. 7513/18).
Nel caso di specie, non v'è spazio per alcuna ulteriore personalizzazione della liquidazione, rispetto a quella base tabellare, né per il risarcimento di un pregiu- dizio morale, nell'accezione sopra chiarita.
In applicazione di tali criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle mi- lanesi aggiornate - edizione 2024, con riferimento al periodo di inabilità tempora- nea, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di € 115,00, per ogni giorno di invalidità temporanea parziale al 75% per un totale di
€ 431,25, per ogni giorno di invalidità temporanea parziale al 50% per un totale di € 575,00, per ogni giorno di invalidità temporanea parziale al 25% per un tota- le di € 287,50.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale spettante all'attrice ascende a complessivi € 1293,75.
Vanno altresì riconosciute all'attrice le spese sostenute, pari ad € 493,00, rite- nute dal C.T.U., congrue e coerenti e che occorre rivalutare all'attualità (€ 578,78) secondo gli indici ISTAT FOI costo della vita, trattandosi di credito di valore.
Spetta inoltre a il ristoro del danno rappresentato dalla mancata Parte_1
disponibilità del quantum dovutole a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con cui le viene liquidato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liqui- dazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini mone- tari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
– è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle prestazioni risarcitorie dovute, può in via pre- suntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compati- bili con la rivalutazione.
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifiche allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema
Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97,
492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di spe- cie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivaluta- zione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incre- mentano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cu- mulati tra loro senza rivalutazione.
L'importo risarcitorio, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende dunque ad € 1416,77. Su tale importo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
In ossequio al principio della soccombenza, l' Controparte_1
va condannata alla refusione delle spese processuali in favore della parte
[...]
attrice, liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, applicando, per le prime due fasi, i valori medi tabellari previsti per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum e riducendo del 40% quelli relativi alle fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'omesso deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., della speditezza dell'attività istruttoria orale e tecnica e della semplicità delle questioni decisorie, con distrazione in favore del procuratore an- tistatario.
Le spese occorse per la C.T.U. medico legale vanno, del pari, poste in via defini- tiva a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, di- sattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
in accoglimento della domanda spiegata da;
Parte_1
condanna l' , in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore, a pagare a la somma di € 1995,55 oltre gli Parte_1
interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l' , in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_3
[..
, che liquida in complessivi € 1.871,20, oltre C.U. I.V.A., C.P.A. e rimborso spe- se ex art. 2 D.M. 55/2014 con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone le spese relative alla C.T.U. medico – legale a carico della convenuta
Così deciso in Palermo in data 13/03/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.
Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.