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Decreto 14 febbraio 2025
Decreto 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, decreto 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE Procedimento di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. con richiesta di decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 614 c.p.c. - R.G. N.° 1294-1/2019 DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice, dr.ssa Valentina Pierri letta l'istanza con la quale ha chiesto l'attuazione dell'ordinanza cautelare ante Parte_1 causam pronunciata dalla scrivente a definizione del procedimento con R.G. n.° 1294/2019;
• tenuto conto che, all'esito del procedimento destinato all'attuazione di quest'ordinanza, recante proc. n.° 1294-1/2019RG, espletata la consulenza tecnica d'ufficio affidata al CTU ing.
i lavori necessari alla concreta attuazione dell'ordinanza predetta sono Persona_1 stati completati con chiusura delle operazioni;
• vista l'istanza depositata in Cancelleria in forma telematica in data 23.10.2024 con la quale ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di per Parte_1 Controparte_1 la somma di € 11.233,95, oltre alle spese del procedimento di attuazione;
• ritenuta la propria competenza;
• ritenuto il credito giustificato dai documenti prodotti e segnatamente: euro 3.465,95 per CTU, euro 7.568,00 per ditta Martucci ed euro 200,00 per Idrotermica;
• ritenuto che vanno poi liquidati i compensi professionali forensi relativi al presente procedimento di attuazione;
• letti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
• ritenuto applicabile il disposto dell'art. 614, comma 2, c.p.c. anche al procedimento previsto dall'art.669 duodecies c.p.c.;
• ritenuto infatti che le spese per l'attuazione dei provvedimenti cautelari sono anticipate dalla parte istante salvo poi il diritto al loro rimborso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. (Tribunale Nola, II Sezione Civile, 9 maggio 2007);
• letto l'art. 614 c.p.c. che dispone che “Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'art. 642”;
• vista la peculiarità di questa richiesta di decreto ingiuntivo, che si inserisce all'interno del procedimento di cui all'art. 669 duodecies c.p.c., e costituisce strumento necessario per la liquidazione delle spese dello stesso;
• ritenuto pertanto che non sia possibile liquidare le spese del procedimento monitorio come se si trattasse di un vero e proprio autonomo procedimento monitorio;
• ritenuta l'applicabilità per la liquidazione delle spese del procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 relativi ai procedimenti di esecuzione degli obblighi di fare;
INGIUNGE
a , nato il [...] a [...] e residente a [...] alla Controparte_1
Via della Ricostruzione (C.F. ), di pagare, per le causali di cui al ricorso, C.F._1 immediatamente e senza dilazione, a parte ricorrente , la somma di euro 11.233,95, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo nonché € 1.400,00 per compensi professionali forensi, oltre ad I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, dovuti a titolo di spese legali del presente procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c., con attribuzione in favore dell'Avv. Nadia Cozza;
AUTORIZZA la PROVVISORIA ESECUZIONE del presente DECRETO INGIUNTIVO e FISSA il termine di giorni quaranta (40) dalla notificazione del presente provvedimento ai soli fini dell'opposizione; AVVERTE il debitore ingiunto sopra indicati del diritto di proporre opposizione, ove lo creda, entro il termine di giorni quaranta (40) dalla notificazione del presente decreto ingiuntivo.
Così deciso in data 11.2.2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri