Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 27/12/2022, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02052/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Speranza Faenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS- – posizione -OMISSIS- del 11 gennaio 2020 e notificato in data 05.02.2020, nella parte in cui si è di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal ricorrente e consistente nel “pregresso disturbo dell’adattamento con ansia” e del conseguente equo indennizzo;
- di ogni atto connesso, presupposto, consequenziale, il particolare del parere del comitato di verifica per le cause di servizio -OMISSIS- reso nell’adunanza -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui non riconosce come dipendente da causa di servizio la patologia sofferta dal ricorrente e consistente in “pregresso disturbo dell’adattamento con ansia”, nonché per la declaratoria della dipendenza da causa di servizio di detta patologia e del conseguente diritto ad ottenere l’equo indennizzo anche per la stessa detta patologia; Pertanto gli atti vengono impugnati “in parte qua”.
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. S. Faenza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – dipendente del Corpo di Polizia Penitenziaria – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui il decreto -OMISSIS- – posizione -OMISSIS- dell’11 gennaio 2020, nella parte in cui è stata rigettata l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del: “ pregresso disturbo dell’adattamento con ansia ”.
A fondamento del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione del d.P.R. n. 461/01, difetto di motivazione; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 20.12.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato, per avere l’Amministrazione non correttamente valutato il quadro fattuale di riferimento, il quale – in thesi – deporrebbe nel senso dell’ascrizione a cause di servizio della patologia a lui diagnosticata.
La censura è fondata, nei termini che seguono.
2.1. L'art. 11, comma 1, del D.P.R. 461/2001 attribuisce al Comitato di Verifica per le cause di servizio la competenza esclusiva ad accertare la riconducibilità delle cause produttive di una data infermità al servizio prestato dal dipendente.
Trattasi, in particolare, di organo composto da membri in possesso di adeguate conoscenze non solo sul piano squisitamente medico, ma anche sotto il profilo legale, e la cui fisionomia mista è stata voluta dal legislatore in ragione dei particolari compiti ad esso attribuiti. E invero, il giudizio circa la sussistenza del nesso causale tra lo svolgimento di una data attività lavorativa e l'insorgere di una patologia esige cognizioni di tipo non esclusivamente medico, ma anche giuridico-legale.
La nozione di causalità rilevante ai fini delle decisioni da adottare ai sensi del D.P.R. n. 461/2001 richiede la padronanza di un complesso di nozioni legali circa il dipanarsi del determinismo causale produttivo di eventi patologici a carico della salute psico-fisica del dipendente, normalmente non riscontrabili in personale medico.
2.2. È dunque netto il riparto di competenze tra la Commissione medica ospedaliera – composta esclusivamente da medici militari – alla quale compete la formulazione della diagnosi, ossia l'accertamento della sussistenza o meno di un'infermità, e il Comitato di Verifica per le cause di Servizio, che giudica alla luce di cognizioni di tipo medico-legale in merito al nesso causale tra un certo tipo di lavoro e una data patologia insorta in capo al richiedente.
2.3. Il parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, che si sostanzia in una valutazione dei fatti alla stregua di canoni scientifici e tecnici. Per tali ragioni, il sindacato giurisdizionale è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi la inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (cfr, ex multis , TAR Milano, III, 20.02.2019, n.351; TAR Torino, I, 3.3.2016, n. 286).
Di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che: “ La valutazione del Comitato di verifica dell'infermità da causa di servizio, essendo espressione di discrezionalità tecnica, può essere sindacabile in sede giurisdizionale solo nei casi di assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali ” (C.d.S, VI, 31.8.2018, n. 5132. In termini confermativi, cfr. altresì C.d.S, III, 1.8.2018, n. 4772; TAR Lazio, I, 1.8.2018, n. 8605; TAR Napoli, VI, 28.11.2018, n. 6901; TAR Bologna, II, 11.12.2018, n. 955).
3. Ciò premesso, e venendo ora al caso di specie, si legge nel parere del CVCS del 3.5.2019, che lo stato di ansia: “ ... si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio, idonee per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può collegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante ”.
Tale parere è stato poi posto a fondamento dell’atto impugnato.
4. Orbene, la semplice lettura di tale parere evidenzia la sussistenza di una motivazione ora meramente assertoria, ora di parziale ammissione del nesso eziologico tra la patologia sofferta dal ricorrente e l’attività di servizio da lui svolta, ora, infine, di negazione di fatti realmente accaduti.
4.1. Motivazione assertoria e apparente, in quanto l’Amministrazione afferma di patologie che si sviluppano “ ... su personalità predisposta ”. Nondimeno, essa non documenta alcun elemento, da cui desumersi che il ricorrente avrebbe una personalità predisposta all’ansia e agli stati depressivi. Quella dell’Amministrazione, pertanto, è un’evidente petizione di principio.
4.2. Motivazione parzialmente ammissiva del nesso eziologico tra la patologia sofferta e l’attività di servizio in quanto l’Amministrazione riconosce che la depressione è “ ... scatenata spesso da situazioni contingenti ”. E nel caso di esame, le “ situazioni contingenti ” sono verosimilmente rappresentate dalle plurime e gravi minacce proferite da una pluralità di detenuti ai danni del ricorrente (“ morto che cammina ”; “ te ne devi andare di qua pezzo di m... ”; “ qua non devi montare più, sennò ti sistemo io, hai capito, vattene! ”; “ non sei nessuno, ti spacco la testa ... devi sparire di qua adesso, sennò ti taglio la testa ”; “ ti devo far fare la fine dei tuoi colleghi che ho fatto scappare e rifugiare nel box per la paura e per le botte che gli ho dato ”), minacce sfociate in procedimenti penali tuttora in corso, uno dei quali conclusosi con una sentenza di condanna passata in giudicato.
4.3. Negazione di fatti realmente accaduti, in quanto l’Amministrazione afferma: “ Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio, idonee per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo ”. Ciò vuol dire, semplicemente, che l’Amministrazione ha ignorato i gravi e documentati episodi di minaccia testé evidenziati, di cui il ricorrente è rimasto vittima nello svolgimento della propria attività lavorativa.
5. Alla luce di tali emergenze documentali, è evidente l’illegittimità dell’impugnato diniego, avendo l’Amministrazione negato il riconoscimento della causa di servizio sulla base di elementi ora meramente assertori, ora smentiti dalla obiettiva realtà fattuale.
6. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va disposto annullamento del decreto -OMISSIS- – posizione -OMISSIS- dell’11 gennaio 2020, nella parte in cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente, volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del: “ pregresso disturbo dell’adattamento con ansia ”; nonché del presupposto parere CVCS reso nell’adunanza -OMISSIS- del 3.5.2019.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto il decreto -OMISSIS- – posizione -OMISSIS- dell’11 gennaio 2020, nella parte in cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente, volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del: “ pregresso disturbo dell’adattamento con ansia ”; annulla altresì il presupposto parere CVCS reso nell’adunanza -OMISSIS- del 3.5.2019.
Condanna solidalmente le Amministrazioni resistenti al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 2.000 per onorario, oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.