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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1187/2023
da ( , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
di Treviso (TV), Via Enrico Fermi n. 10, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Dal Corso
( ) del Foro di Venezia e Alessandra Ceccon ( del C.F._2 C.F._3
Foro di Treviso con domicilio eletto presso il loro studio in Roncade (TV), Via Vivaldi n. 1, come da procura alle liti allegata al ricorso;
parte ricorrente
contro
:
(C.F. e P.I. n. avente sede legale in ED (TV), Via Controparte_1 P.VA_1
Opus, n. 8, in persona del legale rappresentante Presidente del C.d.A. sig. , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Romeo Bianchin (c.f. ) del Foro di C.F._4
Pordenone, con studio in Pordenone, Via Dei Molini, 3, come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata in data 6.12.2023;
parte resistente
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del
presente ricorso, In via principale: Tribunale di Treviso
• accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente ricorso, che il sig.
abbia svolto mansioni superiori inquadrabili nel I° Livello del CCNL Parte_1
Autotrasporti Industria rispetto a quelle di operaio 3S dello stesso CCNL - con le mansioni di
autista - per il quale veniva assunto, in data 09.07.2019, da (P.VA Controparte_1
), con sede in ED (TV) Via Opus n. 8 in persona del legale rappresentante pro P.VA_1
tempore e condannare il datore di lavoro al pagamento a favore del lavoratore delle differenze
retributive pari ad €.31.428,61, o quella diversa somma anche maggiore ritenuta di giustizia,
nonché della differenza del TFR pari ad €. 23.497,46 o quella diversa somma anche maggiore
ritenuta di giustizia e così per complessivi €.54.926,07 o quella diversa somma anche maggiore
ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo come per legge;
• accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente ricorso, dovuta da
(P.VA ), con sede in ED (TV) Via Opus n. 8, in persona Controparte_1 P.VA_1
del legale rappresentante pro tempore, la somma di €.300,00 al mese a far data dal mese di aprile
2020 a fronte del contratto di gestore dei trasporti in essere tra le parti e quindi condannare il
datore di lavoro a versare a favore del lavoratore la somma complessiva di ulteriori €.12.600,00
oltre le ulteriori somme maturande ed oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo come per
legge;
• accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente ricorso, la natura
ritorsiva del licenziamento impugnato e la relativa nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del
licenziamento comminato al lavoratore da (P.VA , con sede in Controparte_1 P.VA_1
ED (TV) Via Opus n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore in data 12.06.2023
e conseguentemente ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Controparte_1
comma 2 del D. Lgs. 23/2015, al risarcimento del danno subito dal lavoratore, stabilendo a tal fine
un'indennità commisurata alla retribuzione con il corretto inquadramento contrattuale al livello I
- 2 - Tribunale di Treviso
del CCNL Autotrasporti Industria, per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €.
7.429,44 (mensile) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione;
la misura del risarcimento, in ogni caso, non potrà essere inferiore a
cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto; condannare, altresì, il datore di lavoro per il medesimo periodo, al versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali;
• Nella denegata e non creduta ipotesi che l'intestato Tribunale non riconosca al sig. che lo Pt_1
stesso non abbia diritto all'inquadramento nel livello I del CCNL Autotrasporti industria,
comunque accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente ricorso,
la natura ritorsiva del licenziamento impugnato e la relativa nullità e/o inefficacia e/o illegittimità
del licenziamento comminato al lavoratore da (P.VA ), con sede Controparte_1 P.VA_1
in ED (TV) Via Opus n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore in data
12.06.2023 e conseguentemente ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e Controparte_1
per gli effetti dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 23/2015, al risarcimento del danno subito dal
lavoratore, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento,
per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 2.138,67 (mensile) corrispondente al
periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
la misura del
risarcimento, in ogni caso, non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condannare, altresì, il datore di lavoro
per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
• In ogni caso condannarsi (P.VA , con sede in ED (TV) Controparte_1 P.VA_1
Via Opus n. 8 in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese e
competenze del presente procedimento con distrazione a favore dei procuratori costituiti che si
dichiarano antistatari. in via subordinata
- 3 - Tribunale di Treviso
• accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente ricorso, la nullità
e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento comminato da (P.VA Controparte_1
), con sede in ED (TV) Via Opus n. 8 in persona del legale rappresentante pro P.VA_1
tempore in data 12.06.2023 per essere insussistente il giustificato motivo oggettivo, posto a suo
preteso fondamento, per i motivi descritti in narrativa e conseguentemente condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del sig. Controparte_1
di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo Parte_1
compreso tra un minimo di 6 e un massino di 36 mensilità commisurata alla retribuzione con il
corretto inquadramento contrattuale al livello I del CCNL Autotrasporti Industria di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 7.429,44 (mensili) oltre agli interessi e alla
rivalutazione dal dovuto al saldo.
• Nella denegata e non creduta ipotesi che l'intestato Tribunale non riconosca al sig. che lo Pt_1
stesso non abbia diritto all'inquadramento nel livello I del CCNL Autotrasporti industria,
comunque accertarsi e dichiarsi, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente ricorso, la
nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento comminato da (P.VA Controparte_1
), con sede in ED (TV) Via Opus n. 8 in persona del legale rappresentante pro P.VA_1
tempore in data 12.06.2023 per essere insussistente il giustificato motivo oggettivo, posto a suo
preteso fondamento, per i motivi descritti in narrativa e conseguentemente condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del sig. Controparte_1
di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo Parte_1
compreso tra un minimo di 6 e un massino di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 2.138,67 (mensili) oltre agli interessi e alla
rivalutazione dal dovuto al saldo;
• In ogni caso condannarsi (P.VA ), con sede in ED (TV) Controparte_1 P.VA_1
Via Opus n. 8 in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese e
- 4 - Tribunale di Treviso
competenze del presente procedimento con distrazione a favore dei procuratori costituiti che si
dichiarano antistatari.”
Per la parte resistente:
“In principalità e nel merito:
1. Rigettarsi tutte le domande proposte ex adverso in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le
ragioni esposte in narrativa.
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori se dovuti. Si rassegnano le conclusioni
come da memoria di costituzione e risposta da intendersi qui integralmente riportate.”
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato in data 6.10.2023 il IG ha richiesto nei confronti della Parte_1
l'accertamento dell'espletamento di mansioni superiori rispetto a quelle della Controparte_1
sua assunzione con la conseguenziale condanna della società al pagamento delle differenze retributive e del TFR, oltre all'accertamento del diritto al compenso previsto da un collaterale contratto di gestione dei trasporti, nonché l'accertamento della nullità, illiceità del motivo, del licenziamento intimatogli in data 12.06.2023 e il riconoscimento della tutela reale e risarcitoria conseguente.
In via subordinata, il ricorrente chiedeva l'accertamento della nullità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo dedotto dalla parte datoriale.
Si costituiva in giudizio la opponendosi e contestando tutte le domande Controparte_1
formulate dal ricorrente.
All'udienza del 20.12.2023, il giudice precedentemente designato esperiva un tentativo di conciliazione che si protraeva nella successiva udienza del 17.01.2024, in cui lo stesso giudice formulava alle parti una proposta conciliativa che le parti si riservavano di valutare.
Alla successiva udienza del 07.02.2024 solo la convenuta dichiarava di accettare la proposta conciliativa, cui l'attore non riteneva tuttavia di aderire.
- 5 - Tribunale di Treviso
La causa veniva quindi istruita con l'assunzione delle prove testimoniali dedotte dalle parti nelle udienze del 29.05.2024, 19.06.2024, e 09.10.2024.
Esaurita l'istruttoria, veniva fissata per la discussione l'udienza del 5.3.2025, poi differita d'ufficio al 8.4.2025 in cui la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo, con la fissazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Motivi della decisione
Inquadrato nei termini pocanzi sintetizzati l'oggetto del contendere e lette gli atti e i verbali di causa si osserva quanto segue.
Sulla domanda attorea di riconoscimento delle mansioni superiori
Il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto formalmente con qualifica di operaio 3S del CCNL
Autotrasporti Industria - con mansioni di autista, ma di aver di fatto svolto fin dall'assunzione mansioni riconducibili al Livello 1 dello stesso CCNL, con responsabilità e autonomia proprie di tale livello.
Sulla scorta di tale prospettazione, l'attore ha quindi richiesto la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive e della differenza del TFR tra quanto percepito e quanto dovuto al livello 1.
La parte resistente ha invece sostenuto che il ricorrente si è limitato a svolgere le mansioni di autista in conformità del suo inquadramento iniziale, iniziando ad occuparsi della gestione e manutenzione dei veicoli solo a fine dicembre 2019 e unicamente per effetto del contratto di “gestore dei trasporti”, il cui corrispettivo sarebbe stato di comune accordo incluso nell'importo di € 3.500,00
netti mensili corrisposto a partire da gennaio 2020.
In punto di diritto, giova rammentare il consolidato principio alla stregua del quale “Il
procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore
subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività
lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto
- 6 - Tribunale di Treviso
collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (tra le innumerevoli, cfr.
Cass. Sez. L. ord. n. 30580 del 22.11.2019).
Dall'istruttoria testimoniale è emerso che, sebbene assunto formalmente come autista, il IG
ha effettivamente svolto mansioni che vanno oltre quelle di un semplice operaio di Parte_1
livello 3S, come descritto nel CCNL Autotrasporti Industria (“lavoratori con mansioni di concetto
o con cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla
utilizzazione delle macchine, o particolari capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di
istituti professionali. Questi lavoratori guidano e controllano altri lavoratori, ma con limitata
iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi.
Inoltre, appartengono al presente livello gli operai aventi specifica professionalità ed alta
specializzazione:
• Addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi.
• Addetti alla riparazione di motori, a condizione che siano in grado di effettuare il completo
smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso, e al collaudo per l'esame complessivo della
funzionalità degli automezzi.”).
La testimone sig.ra che condivideva l'ufficio con il ricorrente, ha infatti Testimone_1
confermato che il IG si occupava della gestione del traffico, della fatturazione, delle Pt_1
scadenze dei bolli, e l'aiutava nello svolgimento di gran parte delle attività amministrative.
Sulle mansioni effettive del ricorrente, la teste TA ha, in particolare, così dichiarato:
“sub 13 – confermo che il ricorrente si occupava dell'assunzione degli autisti, faceva il colloquio
preassuntivo, spiegava la retribuzione, l'attività da svolgere. Aveva contatti anche con il sig. Per_1
dell'agenzia interinale.
[...]
Sub 15 – confermo che il ricorrente aveva contrattato l'acquisto di trattori stradali e confermo che
aveva rapporti con l'officina – non solo quella indicata nel capitolo di prova – dove mandava i
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mezzi per le riparazioni. Naturalmente per l'acquisto di mezzi o per interventi di manutenzione
particolarmente rilevanti ne discuteva con il sig. .” CP_2
Il IG , teste di parte resistente, ha dichiarato di essere stato contattato dal IG Testimone_2
circostanza che gli avrebbe fatto “…presupporre che si occupasse in qualche modo della Pt_1
gestione del traffico presso . CP_1
Il IG , altro teste di parte resistente, ha riferito che il IG Testimone_3 Pt_1
oltre ad essere autista, era una persona capace e aveva anche la gestione della manutenzione dei mezzi. Ha precisato che faceva anche la gestione dei trasporti, anzi aveva la gestione degli autisti,
dando indicazioni su cosa e dove caricare, rivestendo quindi un ruolo di coordinamento. Ha ritenuto che il abbia preso in mano la gestione degli autisti dal 2020 in poi. Pt_1
Il IG , referente di agenzia interinale, teste di parte ricorrente, ha dichiarato: Per_1
“Sub 13 – Per quanto riguarda gli accordi economici, la data di assunzione e il mezzo da affidare
all'autista la decisione veniva presa dal sig. Confermo che mi rapportavo sempre con lui Pt_1
per la somministrazione di personale ed era lui che si occupava di queste assunzioni di personale
somministrato. Poi la parte documentale veniva elaborata dall'ufficio personale della
[...]
” CP_1
Il IG all'udienza del 19.6.2024 ha poi confermato che il ricorrente ha Parte_2
intrattenuto rapporti con lui e il titolare, precisando che il sig. “operava con noi in Pt_1
autonomia”. Ha confermato che il IG inviava all'officina i mezzi aziendali da riparare ed Pt_1
era lui che autorizzava le riparazioni.
Il IG , ex autista, teste di parte ricorrente, ha riferito di essere stato assunto tramite Tes_4
il IG che gli disse che un posto glielo avrebbe trovato e gli disse anche lo stipendio. Pt_1
Le risultanze delle prove testimoniali inducono quindi a corroborare il convincimento che il IG
non si limitasse a mansioni esecutive, men che meno di mero autista, ma svolgesse un ruolo Pt_1
complesso di coordinamento, organizzazione, gestione del personale, rapporti con fornitori di mezzi
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e officine, con un notevole grado di autonomia decisionale e responsabilità, soprattutto a partire da gennaio 2020, sebbene alcune attività (come viaggi commerciali e gestione personale) siano state svolte anche precedentemente.
Le mansioni concretamente svolte, come provato dall'istruttoria, corrispondono ai profili professionali previsti per il I° Livello del CCNL Autotrasporti Industria (es. Responsabili di filiale,
capi servizio o capi reparto, capi movimento, capi ufficio, capi magazzinieri con responsabilità
tecnica ed amministrativa, capo servizio manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica).
Pertanto, sulla base delle mansioni effettivamente svolte e provate in giudizio, risulta fondata la domanda del ricorrente relativa al riconoscimento dell'inquadramento nel I° Livello del CCNL
Autotrasporti Industria.
Conseguentemente, il ricorrente ha diritto alle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito (basato sul livello 3S) e quanto avrebbe dovuto percepire al livello 1, nonché la differenza sul Trattamento di Fine Rapporto, in base ai conteggi dal medesimo predisposti e non specificamente e analiticamente contestati dalla convenuta.
Sul contratto di gestore dei trasporti
Il ricorrente ha altresì dedotto di aver stipulato con la in data 30.04.2020, un Controparte_1
contratto separato di gestore dei trasporti per un compenso aggiuntivo di € 300,00 mensili, che non gli sarebbe mai stato corrisposto.
Il patrocinio di parte convenuta sostiene che il compenso di € 300,00 mensili previsto dal contratto di gestore trasporti fosse già incluso nell'aumento dello stipendio del ricorrente, passato da €
3.000,00 a € 3.500,00 netti a partire da gennaio 2020.
Dal punto di vista delle risultanze testimoniali, si rileva che la IGa abbia Testimone_5
confermato che a partire da gennaio 2020 il ricorrente avrebbe iniziato a percepire un "premio" in busta paga perché aveva iniziato ad occuparsi della gestione dei trasporti, circostanza però
- 9 - Tribunale di Treviso
recisamente contestata da parte attrice, che sostiene l'imputazione di tale incremento a “spese di trasferta”.
In assenza di una puntuale imputazione e nell'incertezza, non può che trovare applicazione la risalente ma consolidata regola di giudizio per cui “Per la validità di un patto di conglobamento
retributivo è necessaria la determinazione inequivoca dei singoli diritti e della misura del
compenso calcolata per ciascuno di essi, in maniera da rendere chiaramente distinguibile la
retribuzione da ogni altro compenso conglobato e da consentire il controllo circa l'effettiva
attribuzione al lavoratore dei diritti spettantigli nella misura stabilita dalle leggi e dai contratti
collettivi, ove applicabili. La prova circa l'effettiva distinzione tra retribuzione-base e gli altri
compensi, richiesti oltre il salario normale, e un assetto della prova liberatoria, incombente al
datore di lavoro convenuto circa il pagamento delle somme richieste ai diversi titoli e quindi
compete al suddetto convenuto secondo la normale distribuzione dell'onere probatorio”. (cfr. Cass.
Sez. L. sent. 24.5.1980 n. 3428)
Alla stregua del succitato criterio di riparto dell'onere della prova, La mancanza di una chiara indicazione in busta paga non consente di ritenere che l'importo di € 300,00 costituisse il corrispettivo conglobato del contratto di gestore dei trasporti.
Non potendosi quindi ritenere che il datore di lavoro abbia assolto al proprio onere della prova del fatto estintivo del credito della controparte, anche la relativa domanda dovrà trovare accoglimento.
L'importo totale delle differenze retributive e del TFR, comprensivo di tale compenso, va quindi riconosciuto in € 31.428,61 per differenze retributive e in € 23.497,46 per TFR, per un totale di €
54.926,07, secondo i conteggi di parte attrice (doc. 30 e 31 fascicolo parte attrice), come si è detto,
non specificamente contestati nei criteri di computo e nella sua correttezza aritmetica.
Sulla nullità del licenziamento irrogato al sig. e sull'insussistenza del giustificato Parte_1
motivo oggettivo
- 10 - Tribunale di Treviso
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento intimatogli in data 12.06.2023 per giustificato motivo oggettivo, lamentandone l'illiceità in quanto ritorsivo, per essere stato determinato esclusivamente dalla reazione del datore di lavoro alle sue pretese sull'inquadramento e sulle integrazioni retributive.
A fondamento della natura ritorsiva del licenziamento, parte attrice ha dedotto specifici elementi indiziari, quali una accesa discussione con il IG a fine 2022, la sua collocazione CP_2
"forzata" in ferie a partire da dicembre 2022, il mancato riscontro alle ripetute richieste di conoscere il termine delle ferie, l'impedimento a riprendere l'attività lavorativa il 12.06.2023, e il licenziamento intimato lo stesso giorno del rientro.
Il ricorrente ha anche evidenziato la mancanza di contestazioni disciplinari precedenti e il fatto che,
poco dopo il suo licenziamento, la società abbia riaffidato l'incarico di gestore trasporti alla IGa
e assunto il IG che svolgeva mansioni analoghe alle sue. Pt_3 CP_3
La parte resistente ha negato la natura ritorsiva del licenziamento, sostenendo che fosse basato su un giustificato motivo oggettivo dovuto ad una riorganizzazione aziendale che prevedeva la soppressione e l'esternalizzazione della mansione di gestione dei trasporti.
Le testimonianze assunte in corso di causa inducono a ritenere raggiunta, per presunzioni semplici,
la prova della finalità ritorsiva del licenziamento.
La testimone ha confermato che il ricorrente chiese un aumento retributivo e di Testimone_1
inquadramento verso fine 2022 e che, a seguito del rifiuto del IG , il ricorrente, dopo CP_2
una settimana di ferie, rimase assente fino a giugno dell'anno seguente, avendo chiesto più volte di rientrare al lavoro (“Sub 30 – so che il ricorrente era andato a discutere con il sig. per CP_2
ottenere un aumento retributivo e di inquadramento verso la fine del 2022. Sub 31 – posso dire che
il sig. non ha accordato l'aumento retributivo richiesto dal ricorrente”). CP_2
La teste ha anche riferito di aver chiesto chiarimenti al in ordine alle possibilità di CP_2
assegnare nuovi viaggi al ricorrente, ricevendo l'eloquente risposta di non considerarlo più.
- 11 - Tribunale di Treviso
La sig.ra ha anche confermato che il neoassunto IG si presentava ai clienti Tes_1 CP_3
come responsabile dei trasporti e si occupava di mansioni del tutto sovrapponibili a quelle del
(manutenzione dei mezzi, contatti con clienti, acquisto di semirimorchi e assunzione di Pt_1
autisti).
La IGa teste di parte resistente, ha confermato che il IG aveva Testimone_5 Pt_1
chiesto un aumento della retribuzione (non risultandole una richiesta di superiore inquadramento) e che il IG non diede seguito alla richiesta. Ha affermato che il ricorrente disse che CP_2
avrebbe trovato lavoro altrove e rimase assente per ferie, che lei ritiene siano state in parte richieste e in parte assegnate dall'azienda, eufemisticamente constatando che il rapporto "si era un po'
rovinato".
L'esito della prova orale dimostra quindi inequivocabilmente la stretta contestualità tra la richiesta di un incremento della retribuzione da parte del ricorrente e l'improvvisa interruzione della sua attività lavorativa (dapprima con la collocazione in ferie e poi con il rifiuto al rientro al lavoro, fino alla lettera di licenziamento).
Deve poi rilevarsi come il g.m.o. addotto da parte convenuta a sostegno del licenziamento si sia rivelato pretestuoso, essendo stato dimostrato in giudizio che il sig. ha CP_3
sostanzialmente sostituito il nelle mansioni dal medesimo svolte e che l'attività di gestione Pt_1
dei trasporti non è stata abbandonata, ma riaffidata (seppur in outsourcing) alla IGa Pt_3
dopo il licenziamento del ricorrente.
La sequenza temporale degli eventi – la richiesta di l'alterco con , la messa in ferie Pt_1 CP_2
forzate a dicembre 2022, le reiterate richieste di rientro non accolte, il fallimento del tentativo di conciliazione in sede sindacale e presso l'ITL, e infine il licenziamento nel giorno stesso in cui il lavoratore si ripresenta al lavoro – costituiscono elementi presuntivi gravi e concordanti nel far ritenere che il licenziamento si ponga in un nesso di causalità e conseguenzialità rispetto alle rivendicazioni del lavoratore.
- 12 - Tribunale di Treviso
La testimonianza della IGa che il rapporto "si era un po' rovinato" e quella della Tes_5
IGa che le fu detto di non considerare più per i viaggi a partire da gennaio 2023, Tes_1 Pt_1
poco prima del licenziamento, avvalorano l'ipotesi che la decisione di allontanare il lavoratore fosse già stata presa in modo irreversibile e che il licenziamento sia stato l'epilogo di una già consolidata ideazione espulsiva.
Il licenziamento ritorsivo, inteso come l'ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro a un comportamento legittimo tenuto dal lavoratore, configurandosi come una vera e propria vendetta, è
considerato nullo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 c.2, 1345 e 1324 c.c.
L'onere di provare l'efficacia determinante esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche tramite presunzioni. Nel caso di specie, il complesso degli elementi acquisiti, inclusa l'insussistenza del motivo oggettivo formalmente addotto e la contiguità temporale tra le rivendicazioni del lavoratore e il licenziamento, unitamente alla condotta ostruzionistica del datore di lavoro riguardo alle ferie e al rientro, consentono di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso.
La natura ritorsiva e la conseguente illiceità del motivo determinante il recesso comportano la nullità del licenziamento, sicché va riconosciuto il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 23/2015, da parametrarsi all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito per altre attività lavorative.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- 13 - Tribunale di Treviso
- accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato da al sig. Controparte_1 Pt_1
in data 12 giugno 2023 e, per l'effetto, ordina ad in persona
[...] Controparte_1
del l.r.p.t. di procedere alla immediata reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, con condanna della stessa al risarcimento del danno nella misura di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€. 2.138,67) dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
- dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel I° Livello del CCNL Autotrasporti Industria
rispetto a quelle di operaio 3S dello stesso CCNL - con le mansioni di responsabile/coordinatore/organizzatore dell'unità operativa dell'azienda, responsabile dei trasporti,
responsabile acquisti mezzi, responsabile manutenzione mezzi, responsabile selezione ed assunzione autisti, responsabile rapporti con clienti e fornitori, responsabile gestione pratiche amministrative e contabili relative ai trasporti, condannando al pagamento in Controparte_1
favore del sig. delle differenze retributive tra il trattamento economico percepito e Parte_1
quello al medesimo spettante, che si liquidano, incluso il compenso maturato per l'incarico aggiuntivo di gestore dei trasporti, nell'importo complessivo lordo di € 31.428,61, oltre interessi e rivalutazione, dal dovuto al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore del sig. delle spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio che si liquidano in € 259,00 per anticipazioni e in € 4.447,00 per compenso professionale, oltre a spese generali al 15%, VA e CPA come per legge.
- ai sensi dell'art. 429 c.p.c. attesa la complessità della controversia fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni sessanta.
Così deciso in Treviso, 08/04/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1187/2023
da ( , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
di Treviso (TV), Via Enrico Fermi n. 10, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Dal Corso
( ) del Foro di Venezia e Alessandra Ceccon ( del C.F._2 C.F._3
Foro di Treviso con domicilio eletto presso il loro studio in Roncade (TV), Via Vivaldi n. 1, come da procura alle liti allegata al ricorso;
parte ricorrente
contro
:
(C.F. e P.I. n. avente sede legale in ED (TV), Via Controparte_1 P.VA_1
Opus, n. 8, in persona del legale rappresentante Presidente del C.d.A. sig. , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Romeo Bianchin (c.f. ) del Foro di C.F._4
Pordenone, con studio in Pordenone, Via Dei Molini, 3, come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata in data 6.12.2023;
parte resistente
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del
presente ricorso, In via principale: Tribunale di Treviso
• accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente ricorso, che il sig.
abbia svolto mansioni superiori inquadrabili nel I° Livello del CCNL Parte_1
Autotrasporti Industria rispetto a quelle di operaio 3S dello stesso CCNL - con le mansioni di
autista - per il quale veniva assunto, in data 09.07.2019, da (P.VA Controparte_1
), con sede in ED (TV) Via Opus n. 8 in persona del legale rappresentante pro P.VA_1
tempore e condannare il datore di lavoro al pagamento a favore del lavoratore delle differenze
retributive pari ad €.31.428,61, o quella diversa somma anche maggiore ritenuta di giustizia,
nonché della differenza del TFR pari ad €. 23.497,46 o quella diversa somma anche maggiore
ritenuta di giustizia e così per complessivi €.54.926,07 o quella diversa somma anche maggiore
ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo come per legge;
• accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente ricorso, dovuta da
(P.VA ), con sede in ED (TV) Via Opus n. 8, in persona Controparte_1 P.VA_1
del legale rappresentante pro tempore, la somma di €.300,00 al mese a far data dal mese di aprile
2020 a fronte del contratto di gestore dei trasporti in essere tra le parti e quindi condannare il
datore di lavoro a versare a favore del lavoratore la somma complessiva di ulteriori €.12.600,00
oltre le ulteriori somme maturande ed oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo come per
legge;
• accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente ricorso, la natura
ritorsiva del licenziamento impugnato e la relativa nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del
licenziamento comminato al lavoratore da (P.VA , con sede in Controparte_1 P.VA_1
ED (TV) Via Opus n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore in data 12.06.2023
e conseguentemente ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Controparte_1
comma 2 del D. Lgs. 23/2015, al risarcimento del danno subito dal lavoratore, stabilendo a tal fine
un'indennità commisurata alla retribuzione con il corretto inquadramento contrattuale al livello I
- 2 - Tribunale di Treviso
del CCNL Autotrasporti Industria, per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €.
7.429,44 (mensile) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione;
la misura del risarcimento, in ogni caso, non potrà essere inferiore a
cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto; condannare, altresì, il datore di lavoro per il medesimo periodo, al versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali;
• Nella denegata e non creduta ipotesi che l'intestato Tribunale non riconosca al sig. che lo Pt_1
stesso non abbia diritto all'inquadramento nel livello I del CCNL Autotrasporti industria,
comunque accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente ricorso,
la natura ritorsiva del licenziamento impugnato e la relativa nullità e/o inefficacia e/o illegittimità
del licenziamento comminato al lavoratore da (P.VA ), con sede Controparte_1 P.VA_1
in ED (TV) Via Opus n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore in data
12.06.2023 e conseguentemente ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e Controparte_1
per gli effetti dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 23/2015, al risarcimento del danno subito dal
lavoratore, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento,
per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 2.138,67 (mensile) corrispondente al
periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
la misura del
risarcimento, in ogni caso, non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condannare, altresì, il datore di lavoro
per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
• In ogni caso condannarsi (P.VA , con sede in ED (TV) Controparte_1 P.VA_1
Via Opus n. 8 in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese e
competenze del presente procedimento con distrazione a favore dei procuratori costituiti che si
dichiarano antistatari. in via subordinata
- 3 - Tribunale di Treviso
• accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente ricorso, la nullità
e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento comminato da (P.VA Controparte_1
), con sede in ED (TV) Via Opus n. 8 in persona del legale rappresentante pro P.VA_1
tempore in data 12.06.2023 per essere insussistente il giustificato motivo oggettivo, posto a suo
preteso fondamento, per i motivi descritti in narrativa e conseguentemente condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del sig. Controparte_1
di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo Parte_1
compreso tra un minimo di 6 e un massino di 36 mensilità commisurata alla retribuzione con il
corretto inquadramento contrattuale al livello I del CCNL Autotrasporti Industria di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 7.429,44 (mensili) oltre agli interessi e alla
rivalutazione dal dovuto al saldo.
• Nella denegata e non creduta ipotesi che l'intestato Tribunale non riconosca al sig. che lo Pt_1
stesso non abbia diritto all'inquadramento nel livello I del CCNL Autotrasporti industria,
comunque accertarsi e dichiarsi, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente ricorso, la
nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento comminato da (P.VA Controparte_1
), con sede in ED (TV) Via Opus n. 8 in persona del legale rappresentante pro P.VA_1
tempore in data 12.06.2023 per essere insussistente il giustificato motivo oggettivo, posto a suo
preteso fondamento, per i motivi descritti in narrativa e conseguentemente condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del sig. Controparte_1
di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo Parte_1
compreso tra un minimo di 6 e un massino di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 2.138,67 (mensili) oltre agli interessi e alla
rivalutazione dal dovuto al saldo;
• In ogni caso condannarsi (P.VA ), con sede in ED (TV) Controparte_1 P.VA_1
Via Opus n. 8 in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese e
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competenze del presente procedimento con distrazione a favore dei procuratori costituiti che si
dichiarano antistatari.”
Per la parte resistente:
“In principalità e nel merito:
1. Rigettarsi tutte le domande proposte ex adverso in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le
ragioni esposte in narrativa.
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori se dovuti. Si rassegnano le conclusioni
come da memoria di costituzione e risposta da intendersi qui integralmente riportate.”
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato in data 6.10.2023 il IG ha richiesto nei confronti della Parte_1
l'accertamento dell'espletamento di mansioni superiori rispetto a quelle della Controparte_1
sua assunzione con la conseguenziale condanna della società al pagamento delle differenze retributive e del TFR, oltre all'accertamento del diritto al compenso previsto da un collaterale contratto di gestione dei trasporti, nonché l'accertamento della nullità, illiceità del motivo, del licenziamento intimatogli in data 12.06.2023 e il riconoscimento della tutela reale e risarcitoria conseguente.
In via subordinata, il ricorrente chiedeva l'accertamento della nullità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo dedotto dalla parte datoriale.
Si costituiva in giudizio la opponendosi e contestando tutte le domande Controparte_1
formulate dal ricorrente.
All'udienza del 20.12.2023, il giudice precedentemente designato esperiva un tentativo di conciliazione che si protraeva nella successiva udienza del 17.01.2024, in cui lo stesso giudice formulava alle parti una proposta conciliativa che le parti si riservavano di valutare.
Alla successiva udienza del 07.02.2024 solo la convenuta dichiarava di accettare la proposta conciliativa, cui l'attore non riteneva tuttavia di aderire.
- 5 - Tribunale di Treviso
La causa veniva quindi istruita con l'assunzione delle prove testimoniali dedotte dalle parti nelle udienze del 29.05.2024, 19.06.2024, e 09.10.2024.
Esaurita l'istruttoria, veniva fissata per la discussione l'udienza del 5.3.2025, poi differita d'ufficio al 8.4.2025 in cui la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo, con la fissazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Motivi della decisione
Inquadrato nei termini pocanzi sintetizzati l'oggetto del contendere e lette gli atti e i verbali di causa si osserva quanto segue.
Sulla domanda attorea di riconoscimento delle mansioni superiori
Il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto formalmente con qualifica di operaio 3S del CCNL
Autotrasporti Industria - con mansioni di autista, ma di aver di fatto svolto fin dall'assunzione mansioni riconducibili al Livello 1 dello stesso CCNL, con responsabilità e autonomia proprie di tale livello.
Sulla scorta di tale prospettazione, l'attore ha quindi richiesto la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive e della differenza del TFR tra quanto percepito e quanto dovuto al livello 1.
La parte resistente ha invece sostenuto che il ricorrente si è limitato a svolgere le mansioni di autista in conformità del suo inquadramento iniziale, iniziando ad occuparsi della gestione e manutenzione dei veicoli solo a fine dicembre 2019 e unicamente per effetto del contratto di “gestore dei trasporti”, il cui corrispettivo sarebbe stato di comune accordo incluso nell'importo di € 3.500,00
netti mensili corrisposto a partire da gennaio 2020.
In punto di diritto, giova rammentare il consolidato principio alla stregua del quale “Il
procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore
subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività
lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto
- 6 - Tribunale di Treviso
collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (tra le innumerevoli, cfr.
Cass. Sez. L. ord. n. 30580 del 22.11.2019).
Dall'istruttoria testimoniale è emerso che, sebbene assunto formalmente come autista, il IG
ha effettivamente svolto mansioni che vanno oltre quelle di un semplice operaio di Parte_1
livello 3S, come descritto nel CCNL Autotrasporti Industria (“lavoratori con mansioni di concetto
o con cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla
utilizzazione delle macchine, o particolari capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di
istituti professionali. Questi lavoratori guidano e controllano altri lavoratori, ma con limitata
iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi.
Inoltre, appartengono al presente livello gli operai aventi specifica professionalità ed alta
specializzazione:
• Addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi.
• Addetti alla riparazione di motori, a condizione che siano in grado di effettuare il completo
smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso, e al collaudo per l'esame complessivo della
funzionalità degli automezzi.”).
La testimone sig.ra che condivideva l'ufficio con il ricorrente, ha infatti Testimone_1
confermato che il IG si occupava della gestione del traffico, della fatturazione, delle Pt_1
scadenze dei bolli, e l'aiutava nello svolgimento di gran parte delle attività amministrative.
Sulle mansioni effettive del ricorrente, la teste TA ha, in particolare, così dichiarato:
“sub 13 – confermo che il ricorrente si occupava dell'assunzione degli autisti, faceva il colloquio
preassuntivo, spiegava la retribuzione, l'attività da svolgere. Aveva contatti anche con il sig. Per_1
dell'agenzia interinale.
[...]
Sub 15 – confermo che il ricorrente aveva contrattato l'acquisto di trattori stradali e confermo che
aveva rapporti con l'officina – non solo quella indicata nel capitolo di prova – dove mandava i
- 7 - Tribunale di Treviso
mezzi per le riparazioni. Naturalmente per l'acquisto di mezzi o per interventi di manutenzione
particolarmente rilevanti ne discuteva con il sig. .” CP_2
Il IG , teste di parte resistente, ha dichiarato di essere stato contattato dal IG Testimone_2
circostanza che gli avrebbe fatto “…presupporre che si occupasse in qualche modo della Pt_1
gestione del traffico presso . CP_1
Il IG , altro teste di parte resistente, ha riferito che il IG Testimone_3 Pt_1
oltre ad essere autista, era una persona capace e aveva anche la gestione della manutenzione dei mezzi. Ha precisato che faceva anche la gestione dei trasporti, anzi aveva la gestione degli autisti,
dando indicazioni su cosa e dove caricare, rivestendo quindi un ruolo di coordinamento. Ha ritenuto che il abbia preso in mano la gestione degli autisti dal 2020 in poi. Pt_1
Il IG , referente di agenzia interinale, teste di parte ricorrente, ha dichiarato: Per_1
“Sub 13 – Per quanto riguarda gli accordi economici, la data di assunzione e il mezzo da affidare
all'autista la decisione veniva presa dal sig. Confermo che mi rapportavo sempre con lui Pt_1
per la somministrazione di personale ed era lui che si occupava di queste assunzioni di personale
somministrato. Poi la parte documentale veniva elaborata dall'ufficio personale della
[...]
” CP_1
Il IG all'udienza del 19.6.2024 ha poi confermato che il ricorrente ha Parte_2
intrattenuto rapporti con lui e il titolare, precisando che il sig. “operava con noi in Pt_1
autonomia”. Ha confermato che il IG inviava all'officina i mezzi aziendali da riparare ed Pt_1
era lui che autorizzava le riparazioni.
Il IG , ex autista, teste di parte ricorrente, ha riferito di essere stato assunto tramite Tes_4
il IG che gli disse che un posto glielo avrebbe trovato e gli disse anche lo stipendio. Pt_1
Le risultanze delle prove testimoniali inducono quindi a corroborare il convincimento che il IG
non si limitasse a mansioni esecutive, men che meno di mero autista, ma svolgesse un ruolo Pt_1
complesso di coordinamento, organizzazione, gestione del personale, rapporti con fornitori di mezzi
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e officine, con un notevole grado di autonomia decisionale e responsabilità, soprattutto a partire da gennaio 2020, sebbene alcune attività (come viaggi commerciali e gestione personale) siano state svolte anche precedentemente.
Le mansioni concretamente svolte, come provato dall'istruttoria, corrispondono ai profili professionali previsti per il I° Livello del CCNL Autotrasporti Industria (es. Responsabili di filiale,
capi servizio o capi reparto, capi movimento, capi ufficio, capi magazzinieri con responsabilità
tecnica ed amministrativa, capo servizio manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica).
Pertanto, sulla base delle mansioni effettivamente svolte e provate in giudizio, risulta fondata la domanda del ricorrente relativa al riconoscimento dell'inquadramento nel I° Livello del CCNL
Autotrasporti Industria.
Conseguentemente, il ricorrente ha diritto alle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito (basato sul livello 3S) e quanto avrebbe dovuto percepire al livello 1, nonché la differenza sul Trattamento di Fine Rapporto, in base ai conteggi dal medesimo predisposti e non specificamente e analiticamente contestati dalla convenuta.
Sul contratto di gestore dei trasporti
Il ricorrente ha altresì dedotto di aver stipulato con la in data 30.04.2020, un Controparte_1
contratto separato di gestore dei trasporti per un compenso aggiuntivo di € 300,00 mensili, che non gli sarebbe mai stato corrisposto.
Il patrocinio di parte convenuta sostiene che il compenso di € 300,00 mensili previsto dal contratto di gestore trasporti fosse già incluso nell'aumento dello stipendio del ricorrente, passato da €
3.000,00 a € 3.500,00 netti a partire da gennaio 2020.
Dal punto di vista delle risultanze testimoniali, si rileva che la IGa abbia Testimone_5
confermato che a partire da gennaio 2020 il ricorrente avrebbe iniziato a percepire un "premio" in busta paga perché aveva iniziato ad occuparsi della gestione dei trasporti, circostanza però
- 9 - Tribunale di Treviso
recisamente contestata da parte attrice, che sostiene l'imputazione di tale incremento a “spese di trasferta”.
In assenza di una puntuale imputazione e nell'incertezza, non può che trovare applicazione la risalente ma consolidata regola di giudizio per cui “Per la validità di un patto di conglobamento
retributivo è necessaria la determinazione inequivoca dei singoli diritti e della misura del
compenso calcolata per ciascuno di essi, in maniera da rendere chiaramente distinguibile la
retribuzione da ogni altro compenso conglobato e da consentire il controllo circa l'effettiva
attribuzione al lavoratore dei diritti spettantigli nella misura stabilita dalle leggi e dai contratti
collettivi, ove applicabili. La prova circa l'effettiva distinzione tra retribuzione-base e gli altri
compensi, richiesti oltre il salario normale, e un assetto della prova liberatoria, incombente al
datore di lavoro convenuto circa il pagamento delle somme richieste ai diversi titoli e quindi
compete al suddetto convenuto secondo la normale distribuzione dell'onere probatorio”. (cfr. Cass.
Sez. L. sent. 24.5.1980 n. 3428)
Alla stregua del succitato criterio di riparto dell'onere della prova, La mancanza di una chiara indicazione in busta paga non consente di ritenere che l'importo di € 300,00 costituisse il corrispettivo conglobato del contratto di gestore dei trasporti.
Non potendosi quindi ritenere che il datore di lavoro abbia assolto al proprio onere della prova del fatto estintivo del credito della controparte, anche la relativa domanda dovrà trovare accoglimento.
L'importo totale delle differenze retributive e del TFR, comprensivo di tale compenso, va quindi riconosciuto in € 31.428,61 per differenze retributive e in € 23.497,46 per TFR, per un totale di €
54.926,07, secondo i conteggi di parte attrice (doc. 30 e 31 fascicolo parte attrice), come si è detto,
non specificamente contestati nei criteri di computo e nella sua correttezza aritmetica.
Sulla nullità del licenziamento irrogato al sig. e sull'insussistenza del giustificato Parte_1
motivo oggettivo
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Il ricorrente ha impugnato il licenziamento intimatogli in data 12.06.2023 per giustificato motivo oggettivo, lamentandone l'illiceità in quanto ritorsivo, per essere stato determinato esclusivamente dalla reazione del datore di lavoro alle sue pretese sull'inquadramento e sulle integrazioni retributive.
A fondamento della natura ritorsiva del licenziamento, parte attrice ha dedotto specifici elementi indiziari, quali una accesa discussione con il IG a fine 2022, la sua collocazione CP_2
"forzata" in ferie a partire da dicembre 2022, il mancato riscontro alle ripetute richieste di conoscere il termine delle ferie, l'impedimento a riprendere l'attività lavorativa il 12.06.2023, e il licenziamento intimato lo stesso giorno del rientro.
Il ricorrente ha anche evidenziato la mancanza di contestazioni disciplinari precedenti e il fatto che,
poco dopo il suo licenziamento, la società abbia riaffidato l'incarico di gestore trasporti alla IGa
e assunto il IG che svolgeva mansioni analoghe alle sue. Pt_3 CP_3
La parte resistente ha negato la natura ritorsiva del licenziamento, sostenendo che fosse basato su un giustificato motivo oggettivo dovuto ad una riorganizzazione aziendale che prevedeva la soppressione e l'esternalizzazione della mansione di gestione dei trasporti.
Le testimonianze assunte in corso di causa inducono a ritenere raggiunta, per presunzioni semplici,
la prova della finalità ritorsiva del licenziamento.
La testimone ha confermato che il ricorrente chiese un aumento retributivo e di Testimone_1
inquadramento verso fine 2022 e che, a seguito del rifiuto del IG , il ricorrente, dopo CP_2
una settimana di ferie, rimase assente fino a giugno dell'anno seguente, avendo chiesto più volte di rientrare al lavoro (“Sub 30 – so che il ricorrente era andato a discutere con il sig. per CP_2
ottenere un aumento retributivo e di inquadramento verso la fine del 2022. Sub 31 – posso dire che
il sig. non ha accordato l'aumento retributivo richiesto dal ricorrente”). CP_2
La teste ha anche riferito di aver chiesto chiarimenti al in ordine alle possibilità di CP_2
assegnare nuovi viaggi al ricorrente, ricevendo l'eloquente risposta di non considerarlo più.
- 11 - Tribunale di Treviso
La sig.ra ha anche confermato che il neoassunto IG si presentava ai clienti Tes_1 CP_3
come responsabile dei trasporti e si occupava di mansioni del tutto sovrapponibili a quelle del
(manutenzione dei mezzi, contatti con clienti, acquisto di semirimorchi e assunzione di Pt_1
autisti).
La IGa teste di parte resistente, ha confermato che il IG aveva Testimone_5 Pt_1
chiesto un aumento della retribuzione (non risultandole una richiesta di superiore inquadramento) e che il IG non diede seguito alla richiesta. Ha affermato che il ricorrente disse che CP_2
avrebbe trovato lavoro altrove e rimase assente per ferie, che lei ritiene siano state in parte richieste e in parte assegnate dall'azienda, eufemisticamente constatando che il rapporto "si era un po'
rovinato".
L'esito della prova orale dimostra quindi inequivocabilmente la stretta contestualità tra la richiesta di un incremento della retribuzione da parte del ricorrente e l'improvvisa interruzione della sua attività lavorativa (dapprima con la collocazione in ferie e poi con il rifiuto al rientro al lavoro, fino alla lettera di licenziamento).
Deve poi rilevarsi come il g.m.o. addotto da parte convenuta a sostegno del licenziamento si sia rivelato pretestuoso, essendo stato dimostrato in giudizio che il sig. ha CP_3
sostanzialmente sostituito il nelle mansioni dal medesimo svolte e che l'attività di gestione Pt_1
dei trasporti non è stata abbandonata, ma riaffidata (seppur in outsourcing) alla IGa Pt_3
dopo il licenziamento del ricorrente.
La sequenza temporale degli eventi – la richiesta di l'alterco con , la messa in ferie Pt_1 CP_2
forzate a dicembre 2022, le reiterate richieste di rientro non accolte, il fallimento del tentativo di conciliazione in sede sindacale e presso l'ITL, e infine il licenziamento nel giorno stesso in cui il lavoratore si ripresenta al lavoro – costituiscono elementi presuntivi gravi e concordanti nel far ritenere che il licenziamento si ponga in un nesso di causalità e conseguenzialità rispetto alle rivendicazioni del lavoratore.
- 12 - Tribunale di Treviso
La testimonianza della IGa che il rapporto "si era un po' rovinato" e quella della Tes_5
IGa che le fu detto di non considerare più per i viaggi a partire da gennaio 2023, Tes_1 Pt_1
poco prima del licenziamento, avvalorano l'ipotesi che la decisione di allontanare il lavoratore fosse già stata presa in modo irreversibile e che il licenziamento sia stato l'epilogo di una già consolidata ideazione espulsiva.
Il licenziamento ritorsivo, inteso come l'ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro a un comportamento legittimo tenuto dal lavoratore, configurandosi come una vera e propria vendetta, è
considerato nullo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 c.2, 1345 e 1324 c.c.
L'onere di provare l'efficacia determinante esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche tramite presunzioni. Nel caso di specie, il complesso degli elementi acquisiti, inclusa l'insussistenza del motivo oggettivo formalmente addotto e la contiguità temporale tra le rivendicazioni del lavoratore e il licenziamento, unitamente alla condotta ostruzionistica del datore di lavoro riguardo alle ferie e al rientro, consentono di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso.
La natura ritorsiva e la conseguente illiceità del motivo determinante il recesso comportano la nullità del licenziamento, sicché va riconosciuto il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 23/2015, da parametrarsi all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito per altre attività lavorative.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- 13 - Tribunale di Treviso
- accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato da al sig. Controparte_1 Pt_1
in data 12 giugno 2023 e, per l'effetto, ordina ad in persona
[...] Controparte_1
del l.r.p.t. di procedere alla immediata reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, con condanna della stessa al risarcimento del danno nella misura di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€. 2.138,67) dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
- dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel I° Livello del CCNL Autotrasporti Industria
rispetto a quelle di operaio 3S dello stesso CCNL - con le mansioni di responsabile/coordinatore/organizzatore dell'unità operativa dell'azienda, responsabile dei trasporti,
responsabile acquisti mezzi, responsabile manutenzione mezzi, responsabile selezione ed assunzione autisti, responsabile rapporti con clienti e fornitori, responsabile gestione pratiche amministrative e contabili relative ai trasporti, condannando al pagamento in Controparte_1
favore del sig. delle differenze retributive tra il trattamento economico percepito e Parte_1
quello al medesimo spettante, che si liquidano, incluso il compenso maturato per l'incarico aggiuntivo di gestore dei trasporti, nell'importo complessivo lordo di € 31.428,61, oltre interessi e rivalutazione, dal dovuto al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore del sig. delle spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio che si liquidano in € 259,00 per anticipazioni e in € 4.447,00 per compenso professionale, oltre a spese generali al 15%, VA e CPA come per legge.
- ai sensi dell'art. 429 c.p.c. attesa la complessità della controversia fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni sessanta.
Così deciso in Treviso, 08/04/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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