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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12998/2024 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e , nata a [...] il 7 C.F._1 Parte_2
luglio 1966 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Cristina C.F._2
Zanasi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci la separazione personale dei ricorrenti alle condizioni concordate nel ricorso e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 25 marzo 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale,
1 osservato che con ricorso depositato il 31 ottobre 2024, i coniugi e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto che sia pronunciata la loro separazione personale, alle condizioni
[...]
concordate; rilevato che i coniugi, sentiti all'udienza del 25 marzo 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 13 settembre 1994 a SI (Matera) e che dall'unione coniugale sono nati a Bologna due figli, , nato il [...], maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente e nata il [...], maggiorenne, ma Per_2
non economicamente autosufficiente;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto un trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e , intendono Parte_1 Parte_2
effettuare il seguente trasferimento immobiliare:
Art.1) Consenso ed oggetto
2 La IGnora cede e trasferisce al IGnor che accetta ed Parte_2 Parte_1
acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) del diritto di proprietà, il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile:
- porzione del fabbricato posto in Comune di Calderara di Reno (BO) alla via XI
Settembre n. 20 costituita da un appartamento al piano 4 con annesse, quali pertinenze, una cantina e un'autorimessa al piano interrato.
In confine con parti comuni da più lati e ragioni e . Parte_3 Parte_4
Il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Calderara di Reno al:
- foglio 36, mappale 867, subalterno 23, Cat. A/3, Classe 3, vani 3,5 RC. Euro 415,75
(appartamento);
- foglio 36, mappale 867, subalterno 30, Cat. C/6, Classe 1, Mq. 28, RC. Euro 141,72
(autorimessa);
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
2) Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto fattone con atto del notaio Dott. di Bologna, in data 1/12/2004, Persona_3
Rep. N. 111.437 raccolta 20.517, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 1 il
7/12/2004 al n. 6775 e trascritto a Bologna il 10/12/2004 all'art. 43571. La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza. In particolare con i patti richiamati dalle due convenzioni stipulate col Comune di Calderara di Reno di cui all'atto di provenienza.
3) Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
3 La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
4) Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia, la parte cedente IGnora
dichiara che: Parte_2
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita in forza della Concessione Edilizia rilasciata in data 6/07/2002, (a seguito di domanda presentata in data 21/11/2001 Prot.Gen. n. 29940/2001; successivamente sono state presentate al Comune di Calderara di Reno ai sensi dell'art.8, L.R. n. 31/2002 e dell'Art. 37 del REC le seguenti asseverazioni di inizio attività, in data 25/03/2004 Prot. n. 7337 (modifiche interne); in data 24/06/2004 Prot.
n. 15965 e in data 9/08/2004 Prot. n. 19657 Varianti Finali;
- il certificato di conformità edilizia è stato richiesto dalla società dante causa dei ricorrenti, la signora dichiara di non esserne in possesso ed il signor Parte_2
ne prende atto;
Parte_1
- dichiara infine che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
5) Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 la cedente, IGnora precisa che i dati di identificazione Parte_2
catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali entrambe depositate in Catasto, in data 29/07/2004 Prot. n.
BO0148626 che sia allegano sub A) e B);
4 - dichiara e il cessionario IGnor ne prende atto, che i dati catastali e le Parte_1
planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara infine che, esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
6)Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale sotto la lettera C) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 04166-659450-2025 rilasciato in data 6/02/2025 dal Geometra quale tecnico abilitato. Controparte_1
La Parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
7) Assenza di mediatore e corrispettivo
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) che per il presente trasferimento viene corrisposta una somma pari ad Euro
90.000,00 (novantamila/00) secondo le seguenti modalità:
- quanto all'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) è stato già versato dal signor alla signora mediante bonifico bancario Id Parte_1 Parte_2
vABWsubi2121220241701441 effettuato in data 12 dicembre 2024 dalla Banca di
Bologna; somma della quale la parte cedente, con questo atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza;
quanto ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) verranno corrisposti
5 in unica soluzione, mediante assegno circolare, entro e non oltre il 30 (trenta) settembre 2029 (duemilaventinove).
8) Rinuncia all'ipoteca legale
La parte cedente IG.ra rinuncia all'ipoteca legale. Parte_2
9) Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della pubblicazione della Sentenza di omologa del presente verbale.
10) Richiesta di esenzioni fiscali
I IGnori e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999,
e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
11) Le parti di comune accordo rinunciano alla presentazione della relazione tecnica integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, il difensore e gli ausiliari nel caso di errate o inesatte dichiarazioni rilasciate ”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 18 novembre 2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente
Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 18 marzo 2025);
6 ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(Taranto) il 19 aprile 1967 e , nata a [...] il 7 Parte_2
luglio 1966, i quali hanno contratto matrimonio a SI (Matera) il 13 settembre 1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI al n. 38, parte II, serie A, anno 1994;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SI di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, rimanendo il marito nella abitazione familiare sita in Calderara di Reno (BO) alla via XI Settembre
n. 20 e trasferendosi la moglie nell'abitazione sita in San Giovanni in Persiceto (BO),
Via Pio IX n. 6/B”.
2) ”La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, vivrà Per_2
presso l'abitazione materna e, in considerazione della già raggiunta maggiore età, frequenterà liberamente il padre;
Il figlio , già maggiorenne e indipendente economicamente, continuerà a Per_1
vivere - come già di fatto è da tempo - nella propria abitazione sita in Calderara di Reno
(BO), Via Roma n. 49”.
3) ”Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia fino Parte_1 Per_2
al raggiungimento della sua autosufficienza economica, mediante il versamento, entro il giorno 15 di ogni mese, alla IG.ra , della somma di € 100,00 (cento euro), Pt_2
rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat”;
7 4) ”I genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per la figlia maggiorenne come da “Protocollo sulle spese Per_2
straordinarie nei procedimenti in materia familiare” del Tribunale di Bologna 9 agosto
2017, come di seguito precisati:
A) spese extra assegno da non concordare previamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
c) abbonamento ai mezzi di trasporti pubblici;
d) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazioni dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
e) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
B) Tutte le altre spese extra assegno sono da concordare previamente con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se
8 quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese extra assegno a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione, comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia, ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla figlia vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”.
5) “A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e , intendono Parte_1 Parte_2
effettuare il seguente trasferimento immobiliare”: “La IGnora cede e Parte_2
trasferisce al IGnor che accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di Parte_1
1/2 (un mezzo) del diritto di proprietà, il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: - porzione del fabbricato posto in Comune di
Calderara di Reno (BO) alla via XI Settembre n. 20 costituita da un appartamento al piano 4 con annesse, quali pertinenze, una cantina e un'autorimessa al piano interrato.
In confine con parti comuni da più lati e ragioni e . Parte_3 Parte_4
Il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Calderara di Reno al: - foglio 36, mappale 867, subalterno 23, Cat. A/3, Classe 3, vani 3,5 RC. Euro 415,75
(appartamento); - foglio 36, mappale 867, subalterno 30, Cat. C/6, Classe 1, Mq. 28,
RC. Euro 141,72 (autorimessa); All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”. “Le parti” “dichiarano che” “per il presente trasferimento viene corrisposta una somma pari ad Euro 90.000,00 (novantamila/00) secondo le seguenti
9 modalità: - quanto all'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) è stato già versato dal signor alla signora mediante bonifico bancario Id Parte_1 Parte_2
vABWsubi2121220241701441 effettuato in data 12 dicembre 2024 dalla Banca di
Bologna; somma della quale la parte cedente” “rilascia ampia e liberatoria quietanza;
quanto ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) verranno corrisposti in unica soluzione, mediante assegno circolare, entro e non oltre il 30 (trenta) settembre 2029
(duemilaventinove)”. “La parte cedente IG.ra rinuncia all'ipoteca Parte_2
legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della pubblicazione della Sentenza di omologa”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 25 marzo
2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
6) “I signori e danno atto di aver già regolato ogni ulteriore Parte_1 Parte_2
rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e dichiarano che le spese si vogliono compensate così come il compenso dell'ausiliario incaricato del controllo di conformità della clausola di trasferimento e della trascrizione del trasferimento medesimo ai sensi del Protocollo Persone e Famiglia in data 8 febbraio 2022”.
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
1° aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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