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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5733 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta: dott. IC Cataldi Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 2885 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 9-10-2025, vertente tra
( ) e ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente, domiciliati in Albano Laziale (RM), Corso G. Matteotti n. 149, presso lo studio dell'Avv. Domenico Drogheo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellanti
e
(P.IVA: , con sede in Milano, quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
nella sua qualità di gestore del Fondo di Investimento Parte_3
Alternativo “Fondo Value Credit 2”, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Viminale n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gallo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellata
Oggetto: azione di simulazione e/o revocatoria. Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_4
Tribunale di Velletri i sigg. e chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia CP_2 Parte_2 ex art. 2901 c.c. e/o la simulazione assoluta dell'atto pubblico a rogito Notar di Persona_1
Marino del 17.06.2016 (rep. n. 76074), trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma II il 05.07.2016, con il quale il sig. aveva ceduto alla propria nipote, sig.ra Parte_2
, le seguenti porzioni immobiliari del fabbricato sito in Comune di Albano Laziale Parte_1
(RM), e precisamente:
a) in via dei Bolognesi n. 16 appartamento al piano terra distinto con il n. interno 3 (tre) composto da soggiorno –pranzo, disimpegno, camera studio, bagno ed annesso terrazzo a livello;
confinante con app. interni 2 e 4 vano scala;
riportato in catasto fabbricati del
Comune di Albano Laziale al foglio 8 particella 662 sub 8 z.c. u, categoria a/2, classe 2, vani
3,5 –rendita euro 388,63;
b) posto auto al piano seminterrato distinto con il numero 2 (due) confinante con posti nn. 1 e
3 e terrapieno, salvo altri;
riportato in catasto fabbricati del Comune di Albano Laziale al foglio n. 8 particella sub 662, sub 19 z.c. u., categoria c6, mq 13 – rendita euro 65,80;
c) b) in via Don Minzoni locale cantina al piano terra confinante con vano scala, cortile comune e o aventi causa, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Albano Per_2
Laziale al foglio 23, particella 958, sub 2, z.c. u., categoria c2, classe 7, mq 54 rendita euro
200,80; il tutto con l'ordine di trascrizione e di annotazione dell'emananda sentenza a margine delle trascrizioni degli atti dispositivi e dell'atto di citazione, con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese processuali.
Costituitisi in giudizio, i convenuti si limitavano a resistere, chiedendo il rigetto delle domande, con vittoria delle spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 1684/19, accoglieva la domanda dell'attrice, dichiarando la simulazione assoluta dell'atto di vendita della nuda proprietà per Notaio del 17.6.2016 e, per l'effetto, la nullità dello stesso;
inoltre il Persona_1
Tribunale dichiarava assorbita l'azione ex art. 2901 c.c., condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. impugnavano tale decisione, Parte_5 assumendone l'erroneità e l'ingiustizia ed affidando l'appello a tre motivi di censura.
Pertanto, gli appellanti concludevano chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto delle domande originariamente spiegate dalla società attrice, con emissione di apposito ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva e con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la che si limitava a resistere, chiedendo, in via principale, il Controparte_1 rigetto dello spiegato gravame e, in via subordinata, la declaratoria dell'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico oggetto di causa, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Nel corso del giudizio, le parti depositavano reciproche istanze di rinunzia agli atti, regolarmente sottoscritte ed accettate da entrambe, con richiesta di compensazione delle spese di lite e di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziaria.
Successivamente, all'udienza del 2/10/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva, sicché con ordinanza ex art. 309 c.p.c. la Corte disponeva nuovo rinvio all'udienza del
9/10/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del
9/10/2025 nessuno è comparso.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1684/219, ordina la Controparte_1 cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 9/10/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott. IC Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta: dott. IC Cataldi Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 2885 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 9-10-2025, vertente tra
( ) e ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente, domiciliati in Albano Laziale (RM), Corso G. Matteotti n. 149, presso lo studio dell'Avv. Domenico Drogheo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellanti
e
(P.IVA: , con sede in Milano, quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
nella sua qualità di gestore del Fondo di Investimento Parte_3
Alternativo “Fondo Value Credit 2”, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Viminale n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gallo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellata
Oggetto: azione di simulazione e/o revocatoria. Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_4
Tribunale di Velletri i sigg. e chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia CP_2 Parte_2 ex art. 2901 c.c. e/o la simulazione assoluta dell'atto pubblico a rogito Notar di Persona_1
Marino del 17.06.2016 (rep. n. 76074), trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma II il 05.07.2016, con il quale il sig. aveva ceduto alla propria nipote, sig.ra Parte_2
, le seguenti porzioni immobiliari del fabbricato sito in Comune di Albano Laziale Parte_1
(RM), e precisamente:
a) in via dei Bolognesi n. 16 appartamento al piano terra distinto con il n. interno 3 (tre) composto da soggiorno –pranzo, disimpegno, camera studio, bagno ed annesso terrazzo a livello;
confinante con app. interni 2 e 4 vano scala;
riportato in catasto fabbricati del
Comune di Albano Laziale al foglio 8 particella 662 sub 8 z.c. u, categoria a/2, classe 2, vani
3,5 –rendita euro 388,63;
b) posto auto al piano seminterrato distinto con il numero 2 (due) confinante con posti nn. 1 e
3 e terrapieno, salvo altri;
riportato in catasto fabbricati del Comune di Albano Laziale al foglio n. 8 particella sub 662, sub 19 z.c. u., categoria c6, mq 13 – rendita euro 65,80;
c) b) in via Don Minzoni locale cantina al piano terra confinante con vano scala, cortile comune e o aventi causa, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Albano Per_2
Laziale al foglio 23, particella 958, sub 2, z.c. u., categoria c2, classe 7, mq 54 rendita euro
200,80; il tutto con l'ordine di trascrizione e di annotazione dell'emananda sentenza a margine delle trascrizioni degli atti dispositivi e dell'atto di citazione, con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese processuali.
Costituitisi in giudizio, i convenuti si limitavano a resistere, chiedendo il rigetto delle domande, con vittoria delle spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 1684/19, accoglieva la domanda dell'attrice, dichiarando la simulazione assoluta dell'atto di vendita della nuda proprietà per Notaio del 17.6.2016 e, per l'effetto, la nullità dello stesso;
inoltre il Persona_1
Tribunale dichiarava assorbita l'azione ex art. 2901 c.c., condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. impugnavano tale decisione, Parte_5 assumendone l'erroneità e l'ingiustizia ed affidando l'appello a tre motivi di censura.
Pertanto, gli appellanti concludevano chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto delle domande originariamente spiegate dalla società attrice, con emissione di apposito ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva e con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la che si limitava a resistere, chiedendo, in via principale, il Controparte_1 rigetto dello spiegato gravame e, in via subordinata, la declaratoria dell'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico oggetto di causa, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Nel corso del giudizio, le parti depositavano reciproche istanze di rinunzia agli atti, regolarmente sottoscritte ed accettate da entrambe, con richiesta di compensazione delle spese di lite e di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziaria.
Successivamente, all'udienza del 2/10/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva, sicché con ordinanza ex art. 309 c.p.c. la Corte disponeva nuovo rinvio all'udienza del
9/10/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del
9/10/2025 nessuno è comparso.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1684/219, ordina la Controparte_1 cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 9/10/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott. IC Cataldi