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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 519 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Avenia Catello;
Parte_1
parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lovito;
Controparte_1
parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: modifica delle condizioni di mantenimento dei figli minori e diritto di visita.
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.03.2023, chiedeva che, a modifica del Parte_1
decreto depositato in data 24.11.2020 dal Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento n.
739/2020, fossero modificate le condizioni di mantenimento, collocamento e diritto di visita del figlio nato, in data 24.12.2024, dalla relazione sentimentale more uxorio intrattenuta con _1
. Esponeva, all'uopo, che la coppia genitoriale - in seguito alla fine della Controparte_1
convivenza - non riusciva a trovare un accordo sulle modalità di esercizio del diritto di visita del figlio e sulla gestione del minore;
infine, esponeva che il aveva indebitamente percepito il 50% Pt_2
dell'assegno unico a partire dall'anno 2022. Alla stregua di ciò, chiedeva che fosse accolto il piano genitoriale indicato nel ricorso, ovvero, in via subordinata, chiedeva predisporsi un piano genitoriale che tenesse conto degli interessi del minore;
infine, chiedeva che l'assegno unico fosse integralmente riscosso da sé e che il resistente fosse condannato alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.05.2023, si costituiva CP_2
in giudizio e si opponeva alle domande formulate da controparte chiedendone il rigetto. In particolare, deduceva che la ricorrente era affetta da disturbi psicologici e si era sempre disinteressata delle esigenze e dei bisogni del minore al punto da aver lasciato la casa familiare per intere giornate;
inoltre, deduceva che la ricorrente gli impediva di vedere il figlio e che, più in generale, quest'ultima aveva tenuto dei comportamenti aggressivi, persecutori e denigratori nei cuoi confronti ed alla presenza del figlio. Infine, deduceva di aver saputo dal minore di essere stato maltrattato dalla madre o che quest'ultima aveva posto in essere condotte disfunzionali (come averlo lasciato fuori al balcone o senza cibo per punizione). Pertanto, chiedeva che il suo diritto di visita fosse diversamente regolamentato con accoglimento del proprio piano genitoriale e tenendo conto delle proprie esigenze lavorative;
inoltre, chiedeva il riconoscimento in suo favore di una quota dell'assegno unico, ovvero - in subordine - chiedeva la riduzione della somma concordata a titolo di mantenimento del minore (pari ad €. 300,00), dichiarandosi disponibile a corrispondere la somma mensile di €. 250,00.
All'udienza dell'01.04.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Preliminarmente, va osservato che la giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che la trascrizione dei messaggi scambiati sui social network è inutilizzabile e non può essere considerata congrua prova senza la produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni (Tribunale Milano Sez. lavoro, Sent., 24.10.2017).
Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità dei messaggi WhatsApp e degli screen shot delle conversazioni depositate da entrambi le parti nel corso del giudizio in assenza della produzione dei dispositivi in cui sono contenuti.
Posto cio , va rilevato che, dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa, e emerso che ha “un solido rapporto affettivo con entrambe le figure genitoriali” ma, nel contempo, _1
“ha necessità di vivere il rapporto con il padre in modo esclusivo, data l'età e il sesso (ha bisogno di identificarsi in una figura maschile)”. Piu in particolare, il c.t.u. ha evidenziato che _1 vive in un sereno clima familiare ed entrambi i genitori, (…) che sono propensi a favorire la serenità del figlio. Tuttavia, nonostante gli sforzi, i signori e , non riescono, spesso, Pt_2 Parte_1
a gestire i loro conflitti, scaturiti dalla fine della loro relazione e questo, a volte li condiziona nella gestione del figlio” (cfr. relazione tecnica depositata in data 15.05.2024 pagg. 5 e 8). Inoltre, secondo il c.t.u. “data l'età del bambino sarebbe opportuno che il papà, compatibilmente con gli impegni lavorativi, si organizzasse per trascorrere più tempo con il figlio da solo, anche senza la compagna (per quanto con quest'ultima abbia un buon rapporto), poiché il bambino _1 ha necessità di vivere il rapporto con il padre anche in momenti esclusivi” (v. p. 9 relazione peritale).
Tale situazione e stata confermata anche dalla curatrice speciale la quale ha sottolineato che il minore risente molto della mancanza del padre e chiede di poter trascorrere piu tempo con lui
(v. atto depositato in data 08.12.2023) nonche dalle indagini svolte dagli operatori sociali ove e emerso “il desiderio del minore di rimanere di più da solo con il papà e tenerlo tutto per sé” (v. relazione dei Servizi sociali depositata in data 28.11.2023).
Inoltre, va evidenziato che il consulente ha escluso che la abbia posto in essere Parte_1 comportamenti maltrattanti nei confronti del figlio, rappresentando al contrario che in realta la genitrice non fa altro che ammonire il minore a fini educativi (v. p. 9 c.t.u.)
Inoltre, va rilevato che i comportamenti aggressivi, persecutori e denigratori che, secondo la prospettazione fornita dal resistente la avrebbe tenuto nei suoi confronti, sono Parte_1 risultati privi di fondamento.
Parimenti, va osservato che, sebbene la abbia sporto denunce-querele nei Parte_1 confronti del resistente per le aggressioni verbali e fisiche che la stessa ha dichiarato di aver subito dal resistente, non sono risultati a carico del nè precedenti penali né tantomeno Pt_2 annotazioni nel casellario giudiziario (v. atti acquisiti in data 22.09.2023).
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto che il minore si e trasferito vivere con la madre a Cava de' Tirreni mentre il padre continua a vivere nel comune di Baronissi, si ritiene funzionale all'interesse del minore che il padre lo veda nelle modalita e nei termini gia stabiliti con il decreto depositato nel procedimento n. R.G. V.G. 729/2020.
Venendo agli aspetti economici, dalle dichiarazioni reddituali è emerso che il ha Pt_2 prodotto i seguenti redditi: €. 33.292,34 nell'anno 2020, corrispondente ad un netto mensile di
€. 2.160.40; €. 33.507,35 nell'anno 2021, corrispondente ad un netto mensile di €. 2.167,00 ed infine €. 33.771,52 nell'anno 2022, corrispondente ad un netto mensile di €. 2.215,00, oltre a ad essere proprietario di diversi immobili siti nel comune di Baronissi (e precisamente due immobili al 100% e altri due immobile per una quota pari a 1/72). Infine, il resistente risulta essere proprietario anche di due autovetture e due motoveicoli (v. atti depositati in data
30.05.2023).
Orbene, in assenza di sopravvenienze reddituali rispetto al momento in cui è stato adottato il provvedimento di cui si chiede la modifica, la domanda formulata da parte resistente di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del minore va rigettata.
Passando alle ulteriori domande, non puo essere accolta la domanda formulata da parte ricorrente di corresponsione del 100% dell'assegno unico per il minore, in quanto - in assenza di diverso accordo tra le parti - il predetto sussidio economico andra fruito come per legge da ciascun genitore nella misura del 50%.
Infine, va dichiarata l'inammissibilita della domanda proposta da parte ricorrente di restituzione del 50% dell'assegno unico percepito dal resistente in quanto, trattasi di domanda non connessa ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con l'oggetto tipico del presente giudizio.
Parimenti, va dichiarata l'inammissibilita della domanda di accertamento della paternita proposta da entrambe le parti in quanto tale domanda non solo non poteva essere proposta nel presente procedimento per le medesime ragioni innanzi indicate ma è stata, in ogni caso, formulata per la prima volta oltre le preclusioni consentite (v. atti depositati in data 23.06.2023
e atto depositato in data 29.11.2023).
Infine, va rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., proposta dal , in quanto - sebbene tale domanda possa essere formulata Parte_1 sino all'udienza di precisazione delle conclusioni - la stessa è stata genericamente proposta ed
è risultata sfornita di prova (v. atto depositato in data 23.06.2023). Del pari, va rigettata la domanda di eliminazioni delle frasi indicate a pagina tre del ricorso introduttivo che, secondo la prospettazione del resistente, avrebbero violato la propria immagine in quanto assolutamente priva di fondamento (v. comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.05.2023)
Va evidenziato, da ultimo, che dagli atti di causa nonché dall'osservazione dei comportamenti tenuti dalle parti, è emerso che nella la coppia genitoriale vi è incompatibilità caratteriale e la dinamica conflittuale creatasi a seguito alla separazione di certo non favorisce la crescita serena del minore . _1
Sul punto, il c.t.u. ha evidenziato “che entrambi i genitori sono propensi a favorire la serenità del figlio, ma hanno necessità di gestire meglio i loro conflitti emersi durante la separazione, che hanno condizionato anche la gestione del figlio. Entrambi hanno elaborato e accettato la fine della loro unione, essendo stati propensi a nuove relazioni (il sign. convive con un'altra persona, Pt_2 la signora frequenta un altro partner, non conosciuto dal figlio)” (v. p. 8 relazione Parte_1 peritale).
L'esistenza di una persistente conflittualità tra la coppia genitoriale è stata evidenziata anche dalle recenti indagini svolte dai Servizi Sociali i quali hanno riferito che, anche se il clima tra le parti appare rasserenato, i genitori ancora “non sono riusciti ad eliminare o quantomeno abbassare i toni non riconoscendo l'importanza di scindere il loro rapporto terminato con il rapporto tra i due genitori che, per il bene del piccolo, non potrà mai sparire” (v. relazione depositata in data 22.02.2024).
Al fine di favorire una maggiore presa di coscienza dei rispettivi ruoli genitoriali con una costruttiva collaborazione ed un positivo coinvolgimento nel superiore interesse del minore, si suggerisce alle parti di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e un percorso psicoterapeutico individuale (da attivarsi presso i centri pubblici presenti sul territorio o, in mancanza, presso un professionista privato scelto di comune accordo tra le parti), percorso che ha come obiettivo ultimo proprio quello di mitigare la conflittualità tra la coppia nell'ottica del miglioramento della relazione genitoriale e della gestione condivisa del minore.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
Il compenso del curatore speciale è a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che ciascuno fruisca dell'assegno unico nella misura del 50%;
2. dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
3. rigetta le ulteriori domande formulate delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. pone a carico di entrambe le parti le spese del curatore speciale;
6. pone definitivamente le spese dell'espletata c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire