Ordinanza cautelare 4 maggio 2019
Decreto cautelare 5 giugno 2019
Decreto cautelare 27 giugno 2019
Ordinanza cautelare 25 luglio 2019
Ordinanza collegiale 5 maggio 2020
Sentenza 29 luglio 2020
Sentenza 16 dicembre 2020
Decreto cautelare 21 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Rigetto
Sentenza 25 maggio 2021
Commentari • 2
- 1. Avvocato Ambientalista a TrapaniStudio Legale Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1
Pubblicato il 22/07/2021 n. 05510/2021reg.prov.coll. n. 08994/2020 reg.ric. r e p u b b l i c a i t a l i a n a in nome del popolo italiano il consiglio di stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso in appello numero di registro generale 8994 del 2020, proposto da delpi costruzioni s.r.l., in persona del... Cons. stato sez. vi, sent., (ud. 20 maggio 2021) 25 maggio 2021, n. 4049 repubblica italiana in nome del popolo italiano il consiglio di stato in sede giurisdizionale (sezione sesta) ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 9878 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da: m.t., …
Leggi di più… - 2. Parziale difformità e operatività della fiscalizzazione dell’abuso edilizioDiana Vitale · https://www.diritto.it/ · 3 gennaio 2022
A norma dell'art. 34, II, D.P.R. n. 380/2001 qualora in sede di esecuzione del provvedimento repressivo di un abuso edilizio risulti che la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, può procedersi alla cd. fiscalizzazione dell'abuso. Il Consiglio di Stato, adito per la riforma della sentenza del Tar Campania, Salerno, sez. II, n. 1240/2019 si sofferma sulla corretta interpretazione della norma dell'art. 34 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) che disciplina la cd. fiscalizzazione dell'abuso edilizio per l'ipotesi in cui non sia possibile dare esecuzione alla demolizione senza pregiudicare la parte dell'immobile eseguita in conformità al titolo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/07/2020, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2020
N. 01956/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01053/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2019, proposto da
IS CO CI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Monaco e Aldo Bonaffini, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Lo Monaco in Barrafranca, Corso Garibaldi n. 440, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, presso i cui uffici domiciliano in AN, via Vecchia Ognina, 149;
Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia - Ambito Territoriale di AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 149/2017, pubblicata in data 21/03/2017, emessa dal Tribunale Ordinario di Caltagirone - Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 12/04/2017, passata in giudicato il 04/03/2019, mai eseguita dall’Amministrazione intimata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Visto l’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28;
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. int. 1454 del 19 marzo 2020;
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 7400 del 20 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di AN, n. 22 del 23 marzo 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone la ricorrente di aver adito il Tribunale di Caltagirone in funzione di Giudice del Lavoro e, dopo aver premesso di avere stipulato, quale docente abilitata all’insegnamento nelle scuole elementari, diversi contratti a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a partire dall’anno scolastico 1998/1999 e fino all’anno scolastico 201/2012, di aver chiesto la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato fin dall’anno scolastico 2000/2001, la condanna dello stesso Ministero al pagamento degli scatti di anzianità, delle differenze retributive cui avrebbe avuto diritto in caso di assunzione a tempo indeterminato, delle mancate retribuzioni dei mesi di luglio e agosto dall’a.s. 2005/2006 e la condanna al risarcimento del danno derivante dalla condizione di precariato, oltre accessori di legge.
Il Tribunale Ordinario di Caltagirone, con sentenza n. 149 del 21 marzo 2017, ha accertato “ il diritto di IS CO CI al riconoscimento della progressione stipendiale in base all’anzianità di servizio maturata nei periodi di servizio con contratti a termine secondo quanto previsto dai vari CCNL succedutisi nel tempo in relazione al personale di ruolo e per l’effetto ” ha condannato “ il MIUR a collocare la ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata con i contratti stipulati dall’a.s. 2001/2002 ed al pagamento in favore dello stesso delle eventuali differenze retributive maturate dall’anno scolastico 2006/2007, oltre interessi legali dal dovuto al saldo ”; le altre domande proposte dall’esponente sono state rigettate.
Detta sentenza, con formula esecutiva apposta in data 7 aprile 2017, è stata spedita per la notifica il 12 aprile 2017 al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Palermo e all’Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia - Ambito Territoriale di AN, ed è passata in cosa giudicata come risulta dall’attestazione in data 4 marzo 2019 del funzionario giudiziario della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Caltagirone.
Ad oggi, lamenta la deducente, è abbondantemente decorso il termine dei 120 giorni di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997, dalla data di notifica del titolo esecutivo e, nonostante il lungo lasso di tempo intercorso, l’Amministrazione intimata non ha provveduto ad ottemperarvi.
Con ricorso spedito per la notifica in data 24 giugno 2019 e depositato in data 2 luglio 2019 l’esponente ha proposto la domanda in epigrafe.
1.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Palermo.
1.2. Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2019, a seguito di richiesta di assegnazione da parte del difensore della parte ricorrente di un termine per procedere ad alcune regolarizzazioni, previo avviso ex art. 73 comma 3, cod. proc. amm., la causa è stata rinviata ad una successiva camera di consiglio.
1.3. Con ordinanza 5 maggio 2020, n. 952, ritenuto necessario acquisire chiarimenti in ordine alla rilevanza, in relazione ai fatti di causa, di quanto evidenziato nella nota prot. 0017889 datata 3 dicembre 2019, depositata dalla parte resistente in data 16 aprile 2020, è stato assegnato alla medesima Amministrazione resistente il termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della medesima ordinanza, per fornire i chiarimenti richiesti.
L’Amministrazione resistente non ha dato séguito al disposto adempimento.
1.4. La parte ricorrente ha depositato in data 17 giugno 2020 note d’udienza, chiedendo l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio.
1.5. Alla camera di consiglio del 25 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
DIRITTO
1. Argomenta la parte ricorrente che nel caso di specie sussistono i presupposti prescritti dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’esperibilità dell'azione di ottemperanza; inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 cod. proc. amm., sussiste la competenza territoriale del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di AN, tenuto conto che il Giudice che ha emesso la sentenza di cui si chiede l’esecuzione ha sede nella circoscrizione dello stesso T.A.R. adito.
In conclusione, la parte ricorrente chiede:
- di dichiarare l’inottemperanza delle Amministrazioni intimate, ciascuna secondo le rispettive competenze, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 149 del 21 marzo 2017 del Tribunale di Caltagirone;
- per l’effetto, di ordinare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di AN, di porre in essere - ciascuno secondo le rispettive competenze - tutti gli atti e/o gli incombenti volti a dare piena ed integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 149 del 21 marzo 2017 del Tribunale di Caltagirone, procedendo al riconoscimento all'odierna ricorrente della progressione stipendiale in base all’anzianità di servizio maturata nei periodi di servizio con contratti a termine secondo quanto previsto dai vari C.C.N.L. succedutesi nel tempo in relazione al personale di ruolo con collocamento della stessa nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata con i contratti stipulati dall’anno scolastico 2001/2002 ed al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate dall’anno scolastico 2006/2007 e fino al dì dell’effettivo ed integrale soddisfo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- di assegnare un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione della decisione e di nominare un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva, in ipotesi di perdurante inottemperanza oltre il suddetto termine;
- di fissare, ai sensi dell’art.114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la somma di denaro dovuta dalle amministrazioni intimate, solidalmente tra loro, per ogni inosservanza successiva e per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
2. Il ricorso merita di essere accolto nei termini in appresso specificati.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente chiede l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come risulta dall’attestazione datata 4 marzo 2019 del funzionario giudiziario della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Caltagirone), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. (“[…] sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato […]”) ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
Non vi è, quindi, bisogno di soffermarsi sull’appartenenza della presente controversia alla giurisdizione del Giudice adito, solo ritenendo il Collegio di evidenziare che trattandosi di dare attuazione alla pronuncia del Giudice del Lavoro l’intervento in sede di ottemperanza del Giudice amministrativo non è impedito dall’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto che non implica alcun sindacato da parte del Giudice dell’ottemperanza sul rapporto di pubblico impiego.
Ed invero, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, deve ammettersi il giudizio di ottemperanza innanzi al Giudice amministrativo anche per l'esecuzione delle sentenze del Giudice civile in funzione di Giudice del lavoro, senza che questo comporti il pericolo di un indiretto o surrettizio “recupero” del sindacato sul rapporto di pubblico impiego: la plena cognitio che esercita oggi il Giudice civile sugli atti dell'Amministrazione del datore di lavoro riduce, infatti, lo spazio di cognizione del Giudice di ottemperanza, che non può modificare o integrare la sentenza del Giudice ordinario, ma solo dargli attuazione (arg. ex T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 19 novembre 2018, n. 6654).
2.2. In ordine alla competenza territoriale rileva la sede dell’organo giudiziario che ha adottato la pronuncia da eseguire, che nel caso in esame è - come già detto - il Tribunale Ordinario di Caltagirone: di conseguenza il Tribunale Amministrativo Regionale competente è quello adito, nella cui circoscrizione appunto ha sede il Giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 113, comma 2, mediante il rinvio alla lett. c), comma 2, dell’art. 112 cod. proc. amm..
2.3. Risultano inoltre rispettati il termine (decennale) di cui all’art. 114, n. 1, cod. proc. amm. ed il termine di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.4. Va altresì aggiunto che la parte ricorrente, in relazione alla previsione dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., ha depositato copia della sentenza del Tribunale Ordinario di Caltagirone, 21 marzo 2017, n. 149, RG n. 1347/2011, munita di formula esecutiva in data 7 aprile 2017; il difensore della parte ricorrente ha attestato che la copia informatica è conforme all'originale cartaceo dal quale è estratta.
2.5. Il Collegio rileva inoltre, in base alla documentazione in atti, che risulta rispettato il disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., risultando la detta sentenza, munita di formula esecutiva, spedita per la notifica al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di AN in data 12 aprile 2017 e ricevuta, rispettivamente, in data 19 aprile 2017 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e in data 18 aprile 2017 dall’Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di AN.
2.6. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (sul punto va evidenziato che la sentenza della cui esecuzione si tratta è pronunciata sulle domande proposte dall’esponente nei confronti del solo Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), ritiene il Collegio che sussista in capo alla detta Amministrazione l’obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui viene chiesta l’esecuzione.
Il resistente Ministero, peraltro, non ha specificamente contestato il titolo prodotto e le richieste avanzate dalla parte ricorrente, né ancora ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo in favore della parte ricorrente a tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Caltagirone, 21 marzo 2017, n. 149, RG n. 1347/2011.
L’Amministrazione dovrà provvedere all’integrale ottemperanza della sentenza entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione.
2.7. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel Dirigente generale del Dipartimento Pubblica Istruzione della Regione Sicilia, con facoltà di delega ad altro funzionario in servizio presso il medesimo ufficio, affinché, su istanza dell’interessata, provveda in luogo dell’Amministrazione inottemperante entro il termine di trenta (30) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
All’uopo il Collegio ritiene utile precisare che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 3 giugno 2020, n. 313; T.A.R. Umbria, sez. I, 11 maggio 2020, n. 206; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 28 aprile 2020, n. 703).
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente – a carico dell’Amministrazione inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario – in esito alla presentazione, da parte del ridetto commissario, di un’istanza che documenti l’attività espletata.
2.8. Per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna alla corresponsione della penalità di mora (c.d. astreinte ) ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la stessa è suscettibile di accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
In particolare, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è condannato al pagamento in favore della ricorrente della penalità di mora ex art. 114, comma 4, cod. proc. amm., nella misura pari al tasso di interesse legale sulle somme spettanti (cfr. il sopra richiamato dispositivo della sentenza del Tribunale Ordinario di Caltagirone n. 149 del 21 marzo 2017: “[…] pagamento […] delle eventuali differenze retributive maturate dall’anno scolastico 2006/2007 […]”), con decorrenza dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, con l’avvertenza che:
- l’inadempimento rilevante ai fini della penalità di mora – con decorrenza come dianzi fissata – avrà quale termine finale l’effettiva ed integrale ottemperanza della sentenza o, in alternativa, la data di insediamento del commissario ad acta ;
- il ricorrente dovrà comunque evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione per ottemperare e l’insediamento del commissario ad acta , sollecitandone tempestivamente l’intervento, e cioè rivolgendosi ad esso già prima della scadenza di detto termine, in modo che l’insediamento del citato organo commissariale possa avvenire senza interruzioni rispetto al termine di sessanta (60) giorni assegnato all’Amministrazione per provvedere.
Nessuna penalità di mora viene invece irrogata per la fase (eventuale) in cui sia chiamato ad operare il commissario ad acta : la sentenza Cons. Stato, Ad. Plen., 9 maggio 2019, n. 7 ha chiarito come l’insediamento del commissario ad acta , nella sua duplice veste di ausiliario del giudice e di organo straordinario dell’Amministrazione inadempiente surrogata, priva quest’ultima della potestà di provvedere integrando una ipotesi di impossibilità soggettiva sopravvenuta che rende non più funzionale ed utile l’ astreinte , sì da imporne la soppressione ex nunc .
Così strutturata, ritiene il Collegio che la penalità di mora a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca risponda al criterio della non manifesta iniquità ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Caltagirone, 21 marzo 2017, n. 149, RG n. 1347/2011, come specificato in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore della parte ricorrente della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ai sensi e nei limiti sopra indicati;
- nomina commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento Pubblica Istruzione della Regione Sicilia, con facoltà di delega ad altro funzionario in servizio presso il medesimo ufficio, il quale provvederà come indicato in motivazione;
- condanna il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in favore della parte ricorrente, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano forfetariamente in complessivi Euro 1.000,00 (€. mille/00), oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2020, tramite collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO