Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente ed estensore dr.ssa Barbara Fatale Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 886 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Francesco Galluzzo); Parte_1
appellante
e
; Controparte_1
appellata non costituita
FATTO E DIRITTO
1. appella la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza, in Parte_1
parziale accoglimento del ricorso proposto, ha condannato la convenuta alle cui dipendenze il ricorrente lavora con mansioni e Controparte_1
qualifica di operatore socio-sanitario, a corrispondergli la retribuzione dovuta per il tempo necessario ad indossare e togliere la divisa di servizio all'inizio ed alla fine di ogni turno lavorativo.
L'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nell'avere ritenuto che il periodo temporale cui era riferita la domanda fosse quello gennaio 2016 – dicembre 2018, mentre, al contrario, nel ricorso introduttivo egli aveva indicato il più lungo periodo gennaio 2016 – luglio
2021.
Chiede, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata,
l'appellata sia condannata a pagare la differenza ancora dovuta e quantificata,
sulla base dei criteri adottati dal Tribunale, in € 2.639,05.
2. Non costituta la parte appellata, la Corte ha deciso la causa all'odierna udienza, per come da dispositivo letto contestualmente.
3. La disamina dei motivi di appello è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante non ha documentato, né ha dedotto, di aver notificato l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione dell'odierna prima udienza di discussione.
6. La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta ed acquisita al fascicolo telematico.
7. Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più
recenti, Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata
notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina
l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un
termine perentorio per provvedervi …”).
8. La relativa declaratoria va resa con sentenza1. 9. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
10. Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 15\3\2023, così provvede:
1) Dichiara il ricorso in appello improcedibile;
2) Nulla sulle spese;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 14\1\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza,