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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/05/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4614 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato PARROZZANI FEDERICA
e
IO UD, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e C.F._2
difeso dall'avvocato PARROZZANI FEDERICA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con l'ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle Annotazioni e
Trascrizioni di legge.
2) figlie:
rimane affidata congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, R_
, maggiorenne non autosufficiente, rimane a vivere con la madre;
PE
, che vive a Palermo, riceverà il mantenimento diretto da parte dei genitori. Per_3
2.1) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta lo desidererà essendo la ragazza di R_
1 17 anni e pertanto libera di autodeterminarsi nelle visite con il padre.
3) la casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi che la compongono;
il Pt_1
mutuo cointestato ad entrambi verrà pagato dalla sig.ra integralmente;
Pt_1
4) A titolo di contributo al mantenimento delle figlie il sig. UR UD verserà sul conto corrente della sig.ra alle note coordinate bancarie entro il giorno 20 di ogni mese l'importo di Euro Pt_1
300,00 mensili (trecento//00), pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) a figlia, da rivalutarsi annualmente ex ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo la ripartizione adottata dal
Tribunale di Vicenza ed in possesso di entrambi;
5) per la figlia i genitori provvederanno direttamente al suo mantenimento e entrambi Per_3 verseranno alla stessa l'importo di Euro 150,00 mensili finchè vivrà fuori casa e non sarà economicamente autosufficiente;
5) Considerata la diversa capacità reddituale delle parti, il sig. UR verserà alla sig.ra Pt_1
l'importo di Euro 650,00 (seicentocinquanta//00) mensili non essendo la stessa economicamente autosufficiente;
6) conti correnti: le parti hanno già conti separati;
7) Con l'adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni altro rapporto di carattere economico e patrimoniale nonché le reciproche ragioni di debito/credito, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro per qualsiasi titolo o ragione e comunque entrambe le parti reciprocamente rinunziano a qualsiasi pretesa in tal senso;
8) I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Palermo in data 10/07/1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la figlia , nelle more del giudizio, è divenuta maggiorenne R_
e, pertanto, nulla deve disporsi in ordine al suo affidamento e collocamento.
Le ulteriori domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla
2 intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di UR UD l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , maggiorenni Parte_1 PE R_
ma non economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 150,00 ciascuna, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
per la figlia i genitori provvederanno direttamente al suo mantenimento Per_3
ed entrambi verseranno alla stessa l'importo di euro 150,00 mensili finché vivrà fuori casa e non sarà economicamente autosufficiente;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Camisano Vicentino
(VI) via L. Silvestri n. 3 – interno 5, in favore di quale genitore convivente con le Parte_1
figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e;
PE R_
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di UR UD l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento, la somma di 650,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e UR UD, uniti in Parte_1
matrimonio in Palermo in data 10/07/1996 con atto trascritto al n. 63, Parte II, Serie A, Anno 1996, alle condizioni in epigrafe riportate, senza nulla disporre in ordine all'affidamento e collocamento della figlia;
R_
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4614 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato PARROZZANI FEDERICA
e
IO UD, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e C.F._2
difeso dall'avvocato PARROZZANI FEDERICA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con l'ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle Annotazioni e
Trascrizioni di legge.
2) figlie:
rimane affidata congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, R_
, maggiorenne non autosufficiente, rimane a vivere con la madre;
PE
, che vive a Palermo, riceverà il mantenimento diretto da parte dei genitori. Per_3
2.1) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta lo desidererà essendo la ragazza di R_
1 17 anni e pertanto libera di autodeterminarsi nelle visite con il padre.
3) la casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi che la compongono;
il Pt_1
mutuo cointestato ad entrambi verrà pagato dalla sig.ra integralmente;
Pt_1
4) A titolo di contributo al mantenimento delle figlie il sig. UR UD verserà sul conto corrente della sig.ra alle note coordinate bancarie entro il giorno 20 di ogni mese l'importo di Euro Pt_1
300,00 mensili (trecento//00), pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) a figlia, da rivalutarsi annualmente ex ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo la ripartizione adottata dal
Tribunale di Vicenza ed in possesso di entrambi;
5) per la figlia i genitori provvederanno direttamente al suo mantenimento e entrambi Per_3 verseranno alla stessa l'importo di Euro 150,00 mensili finchè vivrà fuori casa e non sarà economicamente autosufficiente;
5) Considerata la diversa capacità reddituale delle parti, il sig. UR verserà alla sig.ra Pt_1
l'importo di Euro 650,00 (seicentocinquanta//00) mensili non essendo la stessa economicamente autosufficiente;
6) conti correnti: le parti hanno già conti separati;
7) Con l'adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni altro rapporto di carattere economico e patrimoniale nonché le reciproche ragioni di debito/credito, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro per qualsiasi titolo o ragione e comunque entrambe le parti reciprocamente rinunziano a qualsiasi pretesa in tal senso;
8) I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Palermo in data 10/07/1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la figlia , nelle more del giudizio, è divenuta maggiorenne R_
e, pertanto, nulla deve disporsi in ordine al suo affidamento e collocamento.
Le ulteriori domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla
2 intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di UR UD l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , maggiorenni Parte_1 PE R_
ma non economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 150,00 ciascuna, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
per la figlia i genitori provvederanno direttamente al suo mantenimento Per_3
ed entrambi verseranno alla stessa l'importo di euro 150,00 mensili finché vivrà fuori casa e non sarà economicamente autosufficiente;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Camisano Vicentino
(VI) via L. Silvestri n. 3 – interno 5, in favore di quale genitore convivente con le Parte_1
figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e;
PE R_
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di UR UD l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento, la somma di 650,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e UR UD, uniti in Parte_1
matrimonio in Palermo in data 10/07/1996 con atto trascritto al n. 63, Parte II, Serie A, Anno 1996, alle condizioni in epigrafe riportate, senza nulla disporre in ordine all'affidamento e collocamento della figlia;
R_
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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