Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 2723/2025 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rita Speciale, domicilio eletto in
IB (EN), via Roma, 39,
ricorrente contro
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l'Ufficio Controparte_2
per la gestione del contenzioso del lavoro, in , Via Soderini n.24 CP_2
resistenti
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17
novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00
annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, n. 3 annualità: 2021\2022, 2022\2023 e
2024\2025 conseguentemente condannarsi il al riconoscimento Controparte_1
del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, n. 3 annualità:
2021 \2022, 2022 \2023 2024 \2025 condannarsi il al Controparte_1
pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto patrocinatore che se ne dichiara intestatario.”
Si è costituita l'Amministrazione resistente contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
La controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza
2 Ciò posto, la ricorrente, presta attualmente e ha prestato servizio per l'amministrazione resistente, in virtù di contratti a tempo determinato, nei seguenti anni:
- Istituto Comprensivo IC “G. Cavalcanti” San Giuliano Milanese con contratto a tempo determinato dal 07.11.2024 al 30.06.2025 per 25 ore settimanali;
- Istituto Comprensivo IC “E. Fermi” San Giuliano Milanese - per l'annualità 2022
\2023 con contratto a tempo determinato dal 27\09\2022 al 30\06\2023
- Istituto Comprensivo IC G. Cavalcanti” San Giuliano Milanese per l'annualità
2021\2022 con contratto a tempo determinato dal 11\10\2021 al 30\06\2022;
Per tali anni scolastici, la ricorrente non ha beneficiato della c.d. “Carta Docenti”.
In diritto, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Sotto diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti. Così
delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a
3 corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
. Controparte_3
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano
nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
4 Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5
rappresentative di categoria
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta
elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui CP_6
punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni
5 scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari
(art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo.
Ciò posto, sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_1
quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3)
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale,
siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
6 liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4,
comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità,
è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sussistono, nel caso concreto, tutti i presupposti individuati dalla Corte. Invero, è
pacifico nonché documentale in causa che la ricorrente abbia prestato servizio,
quale docente a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di domanda giudiziale e che non abbia usufruito della Carta elettronica in tali periodi.
La frammentazione degli incarichi di supplenza, rispondente ad una “politica” di certo non imputabile alla docente, non preclude il riconoscimento del diritto, tenuto conto sia della complessiva durata degli incarichi che dell'assegnazione della ricorrente, in modo continuativo, alla medesima struttura scolastica.
Quanto all'anno scolastico 2022/2023, nel quale la ricorrente ha cumulato una sequenza di supplenze brevi e temporanee, occorre valutare se l'attività prestata sia equiparabile a quella dei docenti di ruolo.
Quanto al dato meramente temporale, occorre rilevare che la durata complessiva del servizio è stata superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per specifiche
7 evenienze (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs.
297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), con previsioni che evidenziano come in tale caso sussista equiparabilità alla docenza per l'intero anno scolastico.
Inoltre, soccorrono le argomentazioni formulata dalla Prima Presidente della Corte
di Cassazione nell'ordinanza del 19.3.2024, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363-bis cod. proc. civ. dal Tribunale di Novara.
Si legge nella motivazione che “(...) il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4,
comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n.
22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE
innanzi richiamata.
In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la
S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili,
per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi.
Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto
“non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che,
nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le CP_1
condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
8 Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete”.
Nel caso in esame, sussiste anche l'equiparabilità della prestazione resa a quella dei docenti di ruolo sotto il profilo qualitativo, in quanto può ravvisarsi un abuso nel ricorso al contratto a tempo determinato, considerato che tutte le supplenze brevi dell'a. s. 2022/2023 sono state rese presso l'Istituto Comprensivo IC “E. Fermi” San
Giuliano Milanese.
Si osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio non ha allegato CP_1
né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Va dunque il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente medesima, per gli anni scolastici 2024/2025,
2022/2023, 2021/2022 per la complessiva somma di € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Co Con specifico riferimento alle pretese azionate per l' s. 2024/2025, si osserva quanto segue.
L'art. 1, comma 572, Legge 207/2024 ha così modificato l'art. 1, comma 121, Legge
107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di
9 ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro Controparte_1
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta
nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Essa regolamenta, per l'a. s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico), ipotesi non rinvenibile nel caso concreto (contratto valido sino al 30 giugno 2025).
Appare peraltro evidente che la richiamata disposizione non possa valere per l'anno scolastico in corso posto che la domanda avrebbe dovuto essere avanzata dai docenti entro il mese di ottobre 2024 a fronte di legge emanata il 30 dicembre 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
10 definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad Controparte_1
attribuire alla ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica, per l'anno scolastico 2021/22, 2022/2023 e 2024/25;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 1.300,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore della procuratrice antistataria;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 08/05/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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