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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5912/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5912/2023 promossa da:
difesa dall'avv. CASTELLANI ROBERTO, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO GALILEO FERRARIS N. 101 10128
TORINO
APPELLANTE contro
, difesa dell'Avv. Antonietta D'Orsi e domiciliata presso il suo studio in Controparte_1
Torino Corso Francia n. 226
APPELLATA
e
Controparte_2
APPELLATA contumace
CONCLUSIONI
Per parte appellante: disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in integrale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei dedotti motivi:
1 - respingere l'opposizione di cui si tratta in quanto infondata in fatto e diritto, ed in ragione della corretta azione giudiziaria promossa dalla con il ricorso per Parte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 4258/21 del Giudice di Pace di Torino, dichiarare tenuta e condannare la SI.ra , al pronto ed Controparte_1 immediato pagamento in favore della della somma di € Controparte_3
2.440,00, oltre interessi legali dalla data di scadenza della fattura, sino al saldo.
- dichiarare tenuta e condannare la SI.ra , al pronto ed immediato pagamento in Controparte_1
favore della delle spese e compensi di entrambi i gradi di Controparte_3
giudizio e della fase monitoria, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA di legge.
Per parte appellata:
Rigettare l'appello presentato da perché infondato in fatto ed in diritto Controparte_3
e per l'effetto
Confermare la sentenza impugnata in via subordinata
Nella denegata ipotesi di parziale accoglimento, Accertare la copertura assicurativa e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra per le causali di cui in narrativa e per l'effetto Controparte_1
Condannare la (già ), in persona Controparte_4 Controparte_5
del proprio legale rappresentante pro tempore, corrente in Venezia Mestre, via Lazzari n. 5, C.F. e
P.IVA , a manlevare l'attrice per l'effetto P.IVA_1
Revocare il decreto ingiuntivo n. 4258/21
Con il favore delle spese
Oggetto:
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino del 03.10.2022 n. 2994/22 depositata in data
05.10.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
• Con Decreto Ingiuntivo n. 4258/21 del 30.04.2021 R.G. 5361/21, il Giudice di Pace di Torino
2 ingiungeva alla sig.ra di pagare in favore della Controparte_1 Controparte_3
la somma di euro 2.440,00, oltre interessi legali dalla data di scadenza della fattura al
[...]
saldo e spese, per prestazioni mediche rese in suo favore.
• Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione, chiamando in causa Controparte_1
(oggi , al fine di essere Controparte_5 Controparte_4
eventualmente manlevata in caso di condanna.
• Si costituiva in giudizio la evidenziando la necessità di distinguere le posizioni della CP_3
clinica da quella della Assicurazione, quest'ultima controparte contrattuale della . CP_1
• Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata che Controparte_4
contestava le domande dell'attrice in opposizione e sosteneva che nessun rimborso/indennizzo le fosse dovuto in forza delle clausole del contratto di assicurazione.
• Il Giudice di Pace di Torino con sentenza del 03.10.2022 n. n. 2994/22 depositata in data
05.10.2022, così decideva definitivamente pronunciando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di : Controparte_1 Controparte_6
“Revoca il decreto ingiuntivo n. 4258/2021 (R.G. n. 5361/2021) emesso dal Giudice di Pace di
Torino in data 30.04.2021
Dichiara che nulla deve alla a tale titolo. Controparte_1 Controparte_3
In accoglimento della domanda di manleva dedotta da nei confronti della Controparte_1
Controparte_4
Dichiara che è tenuta al pagamento in favore della Controparte_4 [...]
della somma di euro 2.440,00 con gli interessi legali dalla sentenza Controparte_3
fino al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_4
pari ad euro 899,00 di cui euro 49,00 per esposti oltre al rimborso del 15% Controparte_1
sui compensi per spese generali ed oltre IVA e CPA.
Condanna altresì la terza chiamata alle spese di lite in Controparte_4
favore della che liquida in euro 850,00 per esposti oltre al Controparte_3
rimborso del 15% sui compensi per spese generali ed oltre IVA e CPA.
3 Il Giudizio di appello
Con citazione notificata in data 28.2.2023 a Parte_1
proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1904 c.c. e dell'art. 81 c.p.c. in relazione all'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, nonché contraddittorietà nella motivazione e violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese giudiziali.
Parte appellante ha sostenuto che il Giudice di Pace abbia errato nella propria decisione non riconoscendo l'autonomia dei due rapporti contrattuali: quello tra la struttura sanitaria ed il paziente e quello tra il paziente e la sua Assicurazione.
L'errore e la contraddizione in cui è incorso il Giudice di prime cure consiste nell'aver da un lato riconosciuto dovuta la somma (con ciò presupponendo l'esistenza del credito), dall'altro lato nell'aver negato l'esistenza del credito della verso la paziente, sul presupposto – errato – CP_7
che il credito della fosse verso l'assicuratore, così revocando il decreto ingiuntivo emesso CP_7
dalla nei confronti della e condannando la al pagamento CP_7 CP_1 Controparte_8
della somma e di tutte le spese di lite delle altre parti costituite.
Il Giudice di Pace piuttosto avrebbe dovuto confermare il d.i. opposto e, una volta accertata e ritenuta operante la garanzia contrattuale, dichiarare la terza chiamata Controparte_4
tenuta a manlevare da quanto da essa dovuto alla con
[...] Controparte_1 Parte_1
conseguente regolazione del regime delle spese.
2) Violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 1219 e 1282 c.c.- Errata decorrenza degli interessi.
Sosteneva ancora l'appellante che il Giudice di prime cure aveva erroneamente statuito la decorrenza degli interessi legali dalla data della sentenza, facendo errata applicazione del disposto degli artt. 1219 e 1282 c.c. Il credito per cui è causa infatti era esigibile sin dalla data di emissione della fattura, senza necessità di una costituzione in mora.
Si è costituita in giudizio che ha svolto le seguenti difese: Controparte_1
- La godeva della copertura assicurativa inforza dell'art. l'art. 22, pag. 11, Sezione II del CP_1
“Contratto di Assicurazione per il rimborso delle spese mediche da malattia e infortunio”, che regolamenta tutte le prestazioni ospedaliere assicurate dalla polizza, comprendendo espressamente nell'ipotesi di ricovero con intervento chirurgico “i diritti di sala operatoria, il
4 materiale di intervento, gli apparecchi protesici e/o endoprotesici o terapeutici applicati durante l'intervento necessari al recupero dell'autonomia dell'Assicurato” (si veda la pag. 11 del doc. n. 5). In conformità con tale clausola contrattuale, infatti, la compagnia assicuratrice
(oggi provvedeva ad Controparte_5 Controparte_4 emettere il “voucher salute” autorizzando l'intervento con copertura espressa, tra le varie prestazioni, della voce “utilizzo neuronavigatore”, trasmettendo comunicazione mail del
18/07/2019 con la conferma di tale voucher specificando “quota a carico dell'assistito 0,00 euro”. In forza di tale contratto, qualsiasi strumento utilizzato dall'equipe medica durante l'intervento chirurgico godeva della piena copertura assicurativa.
- In merito al rapporto con la occorre considerare che la Parte_1
Contr
si era rivolta a tale clinica in quanto centro convenzionato con la CP_1 CP_5
(oggi . Esisteva quindi un rapporto diretto tra la
[...] Controparte_4
e l'Assicurazione. CP_7
- La ha emesso dapprima la fattura n. 31689/A in data 26/08/2019 per l'importo di euro CP_7
13.757,45 e, a distanza di oltre sette mesi ha emesso le fatture n. 08862/A01 e n. 08863/A01 entrambe del 02/03/2020; tutto ciò senza che venisse emessa nota di credito né altra comunicazione in favore dell'attrice. Peraltro né prima né durante né successivamente al ricovero, era stata prospettata alla la eventuale mancata copertura assicurativa di CP_1
alcune prestazioni, né che vi fossero voci di spesa a suo carico.
- La sentenza di primo grado quindi dovrà essere confermata e Controparte_4
(già dovrà essere condannata al pagamento della somma di Controparte_5
euro 2.440,00 o in subordine dovrà essere accolta la domanda di manleva della appellata nei confronti della propria assicurazione.
È rimasta contumace cui è stato ritualmente Controparte_2
notificato l'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 23.1.2025 senza svolgere alcuna attività istruttoria.
********
Parte appellante ha contestato la decisione del Giudice di Pace che pur ritenendo fondata la
5 domanda di pagamento della , ha condannato al pagamento l'Assicurazione, piuttosto che Parte_1
la paziente, unico soggetto con la quale esisteva il rapporto di spedalità, così conseguentemente errando sia nel revocare il decreto ingiuntivo opposto sia nel ripartire le spese di lite. Il Giudice di pace piuttosto avrebbe dovuto confermare il d.i. opposto e, una volta accertata e ritenuta operante la garanzia contrattuale, dichiarare tenuta la terza chiamata, a manlevare Controparte_4
di quanto da essa dovuto alla con conseguente regolazione del regime Controparte_1 Parte_1
delle spese.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il rapporto tra la struttura sanitaria (pubblica o privata) ed il paziente ha fonte in un contratto atipico (c.d. contratto di 'spedalità' o di 'assistenza sanitaria') a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo;
in tale contratto a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo incombono a carico della casa di cura obblighi di varia natura, dal servizio di assistenza sanitaria con messa a disposizione del personale medico, paramedico e delle attrezzature necessarie, ad obbligazioni di tipo 'latu sensu' alberghieri.
Nel caso che ci occupa non esistono dubbi in merito all'esistenza di questo rapporto contrttuale tra le parti: la ha sottoscritto in data 18.7.2019 il contratto di spedalità con cui espressamente CP_1
dichiarava: di aver liberamente chiesto di usufruire delle prestazioni di ricovero e cura della CP_9
, assumendole a mio carico in qualità di solvente e(o assicurato, non essendo la
[...] CP_9
convenzionata per alcuna attività con il Servizio Sanitario Nazionale …dichiaro di essere a
[...]
conoscenza che le prestazioni che mi verranno erogate, mediante utilizzo di strutture e mezzi della
, saranno eseguite su esclusiva indicazione del medico curante da me scelto. (doc. III C CP_10
prodotto in primo grado dalla . Pt_1
La dunque sottoscriveva il contratto CP_1
• impegnandosi al pagamento della prestazione in qualità di paziente e/o assicurata;
• rimettendosi alle scelte del proprio medico curante per l'utilizzo delle strutture e della strumentazione della clinica.
Ne discende che
➢ l'appellata è unico soggetto contraente con la nella sua veste di paziente, senza Parte_1
nulla rilevare che la stessa fosse assicurata con terzi.
Sul punto vale la pena chiarire che non è emerso in giudizio l'esistenza di alcun accordo a latere tra la in forza del quale CP_11 Controparte_2
l'Assicurazione si sarebbe impegnata nei confronti della di cura a pagare direttamente le Pt_1
prestazioni rese in favore della sua assicurata.
6 La mail inviata dalla Assicurazione in data 18.7.2019 - prodotta in primo grado dalla Pt_2
sub doc.
4- conferma alla paziente il voucher salute e la totale presa in carico dell'evento, con spese a suo carico pari a 0,00 euro;
nulla è detto in merito all'impegno dell'Assicurazione nei confronti della di Cura per il pagamento diretto della prestazione, in forza di un rapporto Pt_1
contrattuale con la stessa, piuttosto che con la paziente.
In definitiva l'Assicurazione si è fatta carico di provvedere al pagamento - che ha già parzialmente eseguito direttamente in favore della -, in forza dell'accordo Parte_1
assicurativo stipulato con e non già in forza di un rapporto contrattuale con la CP_1 Pt_1
La circostanza poi che tale struttura sanitaria fosse convenzionata non implica l'esistenza di un rapporto contrattuale con l'Assicurazione, ma solo il fatto che quest'ultima si faccia carico nei confronti della sua cliente assicurata di eseguire un pagamento diretto della prestazione resa in suo favore, restando la l'unica contraente del contratto di spedalità. CP_1
Esistono quindi due distinti ed autonomi rapporti contrattuali: 1) quello di spedalità tra la e la;
2) quello assicurativo tra la e la CP_1 Controparte_8 CP_1 [...]
Non esistente alcun rapporto contrattuale tra la Controparte_2 Controparte_8
e
[...] Controparte_2 Controparte_4
➢ La paziente ha accettato di farsi carico dal punto di vista economico personalmente o come assicurata di tutte le prestazioni e dell'utilizzo delle apparecchiature che il medico curante da lei scelto, avrebbe ritenuto di utilizzare.
Non è quindi fondata la contestazione della in merito al fatto di nulla dovere alla CP_1
per l'utilizzazione della apparecchiatura in cui costo non è stato ancora pagato, per non Pt_1
averne essa autorizzato l'utilizzo.
Sul punto, riassumendo:
❖ Il contratto di assistenza sanitaria esiste tra la e la Parte_1 CP_1
❖ Non esiste un rapporto contrattuale diretto tra la di Cura e Pt_1 Controparte_2 [...]
CP_4
❖ ha pagato direttamente la CP_4 Controparte_2 Parte_1
non in forza di un rapporto contrattuale con essa esistente, ma piuttosto in ragione del contratto di assicurazione con la che consentiva con le strutture convenzionate un pagamento CP_1
diretto da parte di Controparte_2 Controparte_4
❖ la aveva acconsentito all'utilizzo di tutte le apparecchiature ritenute necessarie CP_1
all'intervento e quindi anche all'uso del neuronavigatore, peraltro espressamente indicata nel voucher della assicurazione ( doc. 3 di parte attrice in primo grado)..
7 Si deve concludere che
➢ correttamente la ha preteso il pagamento dell'importo non ancora Controparte_8
corrisposto, nei confronti della sua unica contraente, Controparte_1
➢ Non è fondata la contestazione di parte appellata in merito al fatto che la somma di € 2.240,00 somma non fosse poiché ella non aveva espressamente acconsentito all'utilizzo del neuronavigatore.
Ne consegue che
➢ La confermato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata l'opposizione
➢ Va pertanto accolto l'appello in merito alla riforma della sentenza di primo grado in punto revoca del decreto ingiuntivo.
Anche sugli interessi va accolto l'appello proposto dalla questi vanno corrisposti Parte_1
non già dalla pronuncia di primo grado, bensì dal momento in cui debitrice ha avuto contezza del debito a suo carico, e cioè dal 16.3.2020, data della mail trasmessa dalla alla , Parte_1 CP_1
con cui le veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.440,00, non saldati dalla sua
Assicurazione. Prima di tale momento infatti non risulta essere stata trasmessa alla alcuna CP_1
fattura o comunicazione di mancato pagamento da parte della sua Assicurazione;
ella dunque non avrebbe potuto sapere neanche quanto pagare.
Va altresì accolto l'appello proposto in via incidentale subordinata da parte convenuta, in merito alla dovuta condanna della a tenere indenne e Controparte_2
manlevare la di quanto da questa dovuto alla . CP_1 Parte_1
Dalla polizza contrattuale sottoscritta dalla e dal voucher salute (doc. 5 e doc. 2 e 3 di CP_1
parte opponente in primo grado) emerge chiaramente che la cliente assicurata godeva di una copertura integrale delle spese di ricovero e assistenza medica, comprensiva dell'uso della strumentazione:
▪ l'art. 22, pag. 11, Sezione II del “Contratto di Assicurazione per il rimborso delle spese mediche da malattia e infortunio”, che regolamenta tutte le prestazioni ospedaliere assicurate dalla polizza, comprendendo espressamente nell'ipotesi di ricovero con intervento chirurgico “i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento, gli apparecchi protesici e/o endoprotesici o terapeutici applicati durante l'intervento necessari al recupero dell'autonomia dell'Assicurato”
(pag. 11 del doc. n. 5).
8 ▪ il “voucher salute” ha autorizzato l'intervento con copertura espressa, tra le varie prestazioni, anche della voce “utilizzo neuronavigatore”, trasmettendo comunicazione mail del 18/07/2019 specificando “quota a carico dell'assistito 0,00 euro (doc. 2-3)
Si deve concludere che tenuta a manlevare e Controparte_2
tenere indenne la di quanto questa sarà tenuta a corrispondere alla in forza del CP_1 Parte_1
Decreto ingiuntivo oggi confermato.
La decisione sopra motivata giustifica una diversa regolazione del regime delle spese di lite rispetto a quanto statuito in primo grado, in accogliento anche sul punto dell'appello.
❖ Le spese di lite sopportate dalla vanno poste a carico di Controparte_8 CP_1
soccombente rispetto alla opposizione a decreto ingiuntivo;
[...]
❖ Le spese di lite sopportate da vanno poste a carico Controparte_1 [...]
soccombente rispetto alla domanda di manleva e così pure quelle da Controparte_2
questa dovute alla Pt_1
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto in via principale ed in via incidentale:
➢ va confermato il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto
➢ va condannata a pagare in favore della € 2.440,00 Controparte_1 Controparte_8
oltre interessi dal 16.3.2020 al saldo;
➢ tenuta a tenere indenne di Controparte_2 Controparte_1
quanto questa è tenuta a corrispondere alla Parte_1
➢ Spese di lite tra le parti regolate come sopra motivato.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita per questo grado di giudizio con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal
23.10.2022 -; per il giudizio di primo grado sono invece liquidate ai sensi del d.m. 55 del 2014 in vigore al momento della pronuncia (7.3.2023) con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino ad € 5.200,00
- non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che non è stata svolta-
9 Pertanto i compensi sono così liquidati per il giudizio di primo grado :
€ 225,00 per la fase di studio
€ 240,00 per la fase introduttiva
€ 405,00 per la fase decisionale
€ 870,00
i compensi sono così liquidati per questo grado di giudizio:
€ 425,00 per la fase di studio
€ 425,00 per la fase introduttiva
€ 815,00 per la fase decisionale
Totale € 1.665,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
2994/22 del Giudice di Pace di Torino del 03.10.2022, proposto da Parte_1
ontro e
[...] Controparte_1 Controparte_2
e sull'appello incidentale di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1
provvede: in accoglimento dell'appello riforma la sentenza impugnata come segue: conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4258/2021 (R.G. n. 5361/2021) emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 30.04.2021;
e per l'effetto dichiara tenuta e condanna a pagare in favore della Controparte_1 Controparte_8
€ 2.440,00 oltre interessi dal 16.3.2020 al saldo;
[...]
dichiara tenuta e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1
liquidandole per il giudizio di primo grado di Parte_1
giudizio in € 870,00 per compensi e per il giudizio di secondo grado in € 1.665,00 per compensi ed
147,00 +27,00 per spese vive, per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara tenuta e condanna a tenere indenne di quanto questa è tenuta Parte_1 Controparte_1
a corrispondere alla Casa di Cura per somma capitale, interessi e spese di lite;
dichiara tenuta e condanna all'integrale rimborso delle Controparte_2
spese del giudizio in favore di liquidandole per il giudizio di primo grado in € 870,00 Controparte_1
10 per compensi ed € 98,00 + 27,00 per esposti e per il giudizio di secondo grado € 1.665,00 per compensi, per entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Torino, 26/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5912/2023 promossa da:
difesa dall'avv. CASTELLANI ROBERTO, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO GALILEO FERRARIS N. 101 10128
TORINO
APPELLANTE contro
, difesa dell'Avv. Antonietta D'Orsi e domiciliata presso il suo studio in Controparte_1
Torino Corso Francia n. 226
APPELLATA
e
Controparte_2
APPELLATA contumace
CONCLUSIONI
Per parte appellante: disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in integrale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei dedotti motivi:
1 - respingere l'opposizione di cui si tratta in quanto infondata in fatto e diritto, ed in ragione della corretta azione giudiziaria promossa dalla con il ricorso per Parte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 4258/21 del Giudice di Pace di Torino, dichiarare tenuta e condannare la SI.ra , al pronto ed Controparte_1 immediato pagamento in favore della della somma di € Controparte_3
2.440,00, oltre interessi legali dalla data di scadenza della fattura, sino al saldo.
- dichiarare tenuta e condannare la SI.ra , al pronto ed immediato pagamento in Controparte_1
favore della delle spese e compensi di entrambi i gradi di Controparte_3
giudizio e della fase monitoria, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA di legge.
Per parte appellata:
Rigettare l'appello presentato da perché infondato in fatto ed in diritto Controparte_3
e per l'effetto
Confermare la sentenza impugnata in via subordinata
Nella denegata ipotesi di parziale accoglimento, Accertare la copertura assicurativa e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra per le causali di cui in narrativa e per l'effetto Controparte_1
Condannare la (già ), in persona Controparte_4 Controparte_5
del proprio legale rappresentante pro tempore, corrente in Venezia Mestre, via Lazzari n. 5, C.F. e
P.IVA , a manlevare l'attrice per l'effetto P.IVA_1
Revocare il decreto ingiuntivo n. 4258/21
Con il favore delle spese
Oggetto:
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino del 03.10.2022 n. 2994/22 depositata in data
05.10.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
• Con Decreto Ingiuntivo n. 4258/21 del 30.04.2021 R.G. 5361/21, il Giudice di Pace di Torino
2 ingiungeva alla sig.ra di pagare in favore della Controparte_1 Controparte_3
la somma di euro 2.440,00, oltre interessi legali dalla data di scadenza della fattura al
[...]
saldo e spese, per prestazioni mediche rese in suo favore.
• Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione, chiamando in causa Controparte_1
(oggi , al fine di essere Controparte_5 Controparte_4
eventualmente manlevata in caso di condanna.
• Si costituiva in giudizio la evidenziando la necessità di distinguere le posizioni della CP_3
clinica da quella della Assicurazione, quest'ultima controparte contrattuale della . CP_1
• Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata che Controparte_4
contestava le domande dell'attrice in opposizione e sosteneva che nessun rimborso/indennizzo le fosse dovuto in forza delle clausole del contratto di assicurazione.
• Il Giudice di Pace di Torino con sentenza del 03.10.2022 n. n. 2994/22 depositata in data
05.10.2022, così decideva definitivamente pronunciando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di : Controparte_1 Controparte_6
“Revoca il decreto ingiuntivo n. 4258/2021 (R.G. n. 5361/2021) emesso dal Giudice di Pace di
Torino in data 30.04.2021
Dichiara che nulla deve alla a tale titolo. Controparte_1 Controparte_3
In accoglimento della domanda di manleva dedotta da nei confronti della Controparte_1
Controparte_4
Dichiara che è tenuta al pagamento in favore della Controparte_4 [...]
della somma di euro 2.440,00 con gli interessi legali dalla sentenza Controparte_3
fino al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_4
pari ad euro 899,00 di cui euro 49,00 per esposti oltre al rimborso del 15% Controparte_1
sui compensi per spese generali ed oltre IVA e CPA.
Condanna altresì la terza chiamata alle spese di lite in Controparte_4
favore della che liquida in euro 850,00 per esposti oltre al Controparte_3
rimborso del 15% sui compensi per spese generali ed oltre IVA e CPA.
3 Il Giudizio di appello
Con citazione notificata in data 28.2.2023 a Parte_1
proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1904 c.c. e dell'art. 81 c.p.c. in relazione all'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, nonché contraddittorietà nella motivazione e violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese giudiziali.
Parte appellante ha sostenuto che il Giudice di Pace abbia errato nella propria decisione non riconoscendo l'autonomia dei due rapporti contrattuali: quello tra la struttura sanitaria ed il paziente e quello tra il paziente e la sua Assicurazione.
L'errore e la contraddizione in cui è incorso il Giudice di prime cure consiste nell'aver da un lato riconosciuto dovuta la somma (con ciò presupponendo l'esistenza del credito), dall'altro lato nell'aver negato l'esistenza del credito della verso la paziente, sul presupposto – errato – CP_7
che il credito della fosse verso l'assicuratore, così revocando il decreto ingiuntivo emesso CP_7
dalla nei confronti della e condannando la al pagamento CP_7 CP_1 Controparte_8
della somma e di tutte le spese di lite delle altre parti costituite.
Il Giudice di Pace piuttosto avrebbe dovuto confermare il d.i. opposto e, una volta accertata e ritenuta operante la garanzia contrattuale, dichiarare la terza chiamata Controparte_4
tenuta a manlevare da quanto da essa dovuto alla con
[...] Controparte_1 Parte_1
conseguente regolazione del regime delle spese.
2) Violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 1219 e 1282 c.c.- Errata decorrenza degli interessi.
Sosteneva ancora l'appellante che il Giudice di prime cure aveva erroneamente statuito la decorrenza degli interessi legali dalla data della sentenza, facendo errata applicazione del disposto degli artt. 1219 e 1282 c.c. Il credito per cui è causa infatti era esigibile sin dalla data di emissione della fattura, senza necessità di una costituzione in mora.
Si è costituita in giudizio che ha svolto le seguenti difese: Controparte_1
- La godeva della copertura assicurativa inforza dell'art. l'art. 22, pag. 11, Sezione II del CP_1
“Contratto di Assicurazione per il rimborso delle spese mediche da malattia e infortunio”, che regolamenta tutte le prestazioni ospedaliere assicurate dalla polizza, comprendendo espressamente nell'ipotesi di ricovero con intervento chirurgico “i diritti di sala operatoria, il
4 materiale di intervento, gli apparecchi protesici e/o endoprotesici o terapeutici applicati durante l'intervento necessari al recupero dell'autonomia dell'Assicurato” (si veda la pag. 11 del doc. n. 5). In conformità con tale clausola contrattuale, infatti, la compagnia assicuratrice
(oggi provvedeva ad Controparte_5 Controparte_4 emettere il “voucher salute” autorizzando l'intervento con copertura espressa, tra le varie prestazioni, della voce “utilizzo neuronavigatore”, trasmettendo comunicazione mail del
18/07/2019 con la conferma di tale voucher specificando “quota a carico dell'assistito 0,00 euro”. In forza di tale contratto, qualsiasi strumento utilizzato dall'equipe medica durante l'intervento chirurgico godeva della piena copertura assicurativa.
- In merito al rapporto con la occorre considerare che la Parte_1
Contr
si era rivolta a tale clinica in quanto centro convenzionato con la CP_1 CP_5
(oggi . Esisteva quindi un rapporto diretto tra la
[...] Controparte_4
e l'Assicurazione. CP_7
- La ha emesso dapprima la fattura n. 31689/A in data 26/08/2019 per l'importo di euro CP_7
13.757,45 e, a distanza di oltre sette mesi ha emesso le fatture n. 08862/A01 e n. 08863/A01 entrambe del 02/03/2020; tutto ciò senza che venisse emessa nota di credito né altra comunicazione in favore dell'attrice. Peraltro né prima né durante né successivamente al ricovero, era stata prospettata alla la eventuale mancata copertura assicurativa di CP_1
alcune prestazioni, né che vi fossero voci di spesa a suo carico.
- La sentenza di primo grado quindi dovrà essere confermata e Controparte_4
(già dovrà essere condannata al pagamento della somma di Controparte_5
euro 2.440,00 o in subordine dovrà essere accolta la domanda di manleva della appellata nei confronti della propria assicurazione.
È rimasta contumace cui è stato ritualmente Controparte_2
notificato l'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 23.1.2025 senza svolgere alcuna attività istruttoria.
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Parte appellante ha contestato la decisione del Giudice di Pace che pur ritenendo fondata la
5 domanda di pagamento della , ha condannato al pagamento l'Assicurazione, piuttosto che Parte_1
la paziente, unico soggetto con la quale esisteva il rapporto di spedalità, così conseguentemente errando sia nel revocare il decreto ingiuntivo opposto sia nel ripartire le spese di lite. Il Giudice di pace piuttosto avrebbe dovuto confermare il d.i. opposto e, una volta accertata e ritenuta operante la garanzia contrattuale, dichiarare tenuta la terza chiamata, a manlevare Controparte_4
di quanto da essa dovuto alla con conseguente regolazione del regime Controparte_1 Parte_1
delle spese.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il rapporto tra la struttura sanitaria (pubblica o privata) ed il paziente ha fonte in un contratto atipico (c.d. contratto di 'spedalità' o di 'assistenza sanitaria') a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo;
in tale contratto a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo incombono a carico della casa di cura obblighi di varia natura, dal servizio di assistenza sanitaria con messa a disposizione del personale medico, paramedico e delle attrezzature necessarie, ad obbligazioni di tipo 'latu sensu' alberghieri.
Nel caso che ci occupa non esistono dubbi in merito all'esistenza di questo rapporto contrttuale tra le parti: la ha sottoscritto in data 18.7.2019 il contratto di spedalità con cui espressamente CP_1
dichiarava: di aver liberamente chiesto di usufruire delle prestazioni di ricovero e cura della CP_9
, assumendole a mio carico in qualità di solvente e(o assicurato, non essendo la
[...] CP_9
convenzionata per alcuna attività con il Servizio Sanitario Nazionale …dichiaro di essere a
[...]
conoscenza che le prestazioni che mi verranno erogate, mediante utilizzo di strutture e mezzi della
, saranno eseguite su esclusiva indicazione del medico curante da me scelto. (doc. III C CP_10
prodotto in primo grado dalla . Pt_1
La dunque sottoscriveva il contratto CP_1
• impegnandosi al pagamento della prestazione in qualità di paziente e/o assicurata;
• rimettendosi alle scelte del proprio medico curante per l'utilizzo delle strutture e della strumentazione della clinica.
Ne discende che
➢ l'appellata è unico soggetto contraente con la nella sua veste di paziente, senza Parte_1
nulla rilevare che la stessa fosse assicurata con terzi.
Sul punto vale la pena chiarire che non è emerso in giudizio l'esistenza di alcun accordo a latere tra la in forza del quale CP_11 Controparte_2
l'Assicurazione si sarebbe impegnata nei confronti della di cura a pagare direttamente le Pt_1
prestazioni rese in favore della sua assicurata.
6 La mail inviata dalla Assicurazione in data 18.7.2019 - prodotta in primo grado dalla Pt_2
sub doc.
4- conferma alla paziente il voucher salute e la totale presa in carico dell'evento, con spese a suo carico pari a 0,00 euro;
nulla è detto in merito all'impegno dell'Assicurazione nei confronti della di Cura per il pagamento diretto della prestazione, in forza di un rapporto Pt_1
contrattuale con la stessa, piuttosto che con la paziente.
In definitiva l'Assicurazione si è fatta carico di provvedere al pagamento - che ha già parzialmente eseguito direttamente in favore della -, in forza dell'accordo Parte_1
assicurativo stipulato con e non già in forza di un rapporto contrattuale con la CP_1 Pt_1
La circostanza poi che tale struttura sanitaria fosse convenzionata non implica l'esistenza di un rapporto contrattuale con l'Assicurazione, ma solo il fatto che quest'ultima si faccia carico nei confronti della sua cliente assicurata di eseguire un pagamento diretto della prestazione resa in suo favore, restando la l'unica contraente del contratto di spedalità. CP_1
Esistono quindi due distinti ed autonomi rapporti contrattuali: 1) quello di spedalità tra la e la;
2) quello assicurativo tra la e la CP_1 Controparte_8 CP_1 [...]
Non esistente alcun rapporto contrattuale tra la Controparte_2 Controparte_8
e
[...] Controparte_2 Controparte_4
➢ La paziente ha accettato di farsi carico dal punto di vista economico personalmente o come assicurata di tutte le prestazioni e dell'utilizzo delle apparecchiature che il medico curante da lei scelto, avrebbe ritenuto di utilizzare.
Non è quindi fondata la contestazione della in merito al fatto di nulla dovere alla CP_1
per l'utilizzazione della apparecchiatura in cui costo non è stato ancora pagato, per non Pt_1
averne essa autorizzato l'utilizzo.
Sul punto, riassumendo:
❖ Il contratto di assistenza sanitaria esiste tra la e la Parte_1 CP_1
❖ Non esiste un rapporto contrattuale diretto tra la di Cura e Pt_1 Controparte_2 [...]
CP_4
❖ ha pagato direttamente la CP_4 Controparte_2 Parte_1
non in forza di un rapporto contrattuale con essa esistente, ma piuttosto in ragione del contratto di assicurazione con la che consentiva con le strutture convenzionate un pagamento CP_1
diretto da parte di Controparte_2 Controparte_4
❖ la aveva acconsentito all'utilizzo di tutte le apparecchiature ritenute necessarie CP_1
all'intervento e quindi anche all'uso del neuronavigatore, peraltro espressamente indicata nel voucher della assicurazione ( doc. 3 di parte attrice in primo grado)..
7 Si deve concludere che
➢ correttamente la ha preteso il pagamento dell'importo non ancora Controparte_8
corrisposto, nei confronti della sua unica contraente, Controparte_1
➢ Non è fondata la contestazione di parte appellata in merito al fatto che la somma di € 2.240,00 somma non fosse poiché ella non aveva espressamente acconsentito all'utilizzo del neuronavigatore.
Ne consegue che
➢ La confermato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata l'opposizione
➢ Va pertanto accolto l'appello in merito alla riforma della sentenza di primo grado in punto revoca del decreto ingiuntivo.
Anche sugli interessi va accolto l'appello proposto dalla questi vanno corrisposti Parte_1
non già dalla pronuncia di primo grado, bensì dal momento in cui debitrice ha avuto contezza del debito a suo carico, e cioè dal 16.3.2020, data della mail trasmessa dalla alla , Parte_1 CP_1
con cui le veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.440,00, non saldati dalla sua
Assicurazione. Prima di tale momento infatti non risulta essere stata trasmessa alla alcuna CP_1
fattura o comunicazione di mancato pagamento da parte della sua Assicurazione;
ella dunque non avrebbe potuto sapere neanche quanto pagare.
Va altresì accolto l'appello proposto in via incidentale subordinata da parte convenuta, in merito alla dovuta condanna della a tenere indenne e Controparte_2
manlevare la di quanto da questa dovuto alla . CP_1 Parte_1
Dalla polizza contrattuale sottoscritta dalla e dal voucher salute (doc. 5 e doc. 2 e 3 di CP_1
parte opponente in primo grado) emerge chiaramente che la cliente assicurata godeva di una copertura integrale delle spese di ricovero e assistenza medica, comprensiva dell'uso della strumentazione:
▪ l'art. 22, pag. 11, Sezione II del “Contratto di Assicurazione per il rimborso delle spese mediche da malattia e infortunio”, che regolamenta tutte le prestazioni ospedaliere assicurate dalla polizza, comprendendo espressamente nell'ipotesi di ricovero con intervento chirurgico “i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento, gli apparecchi protesici e/o endoprotesici o terapeutici applicati durante l'intervento necessari al recupero dell'autonomia dell'Assicurato”
(pag. 11 del doc. n. 5).
8 ▪ il “voucher salute” ha autorizzato l'intervento con copertura espressa, tra le varie prestazioni, anche della voce “utilizzo neuronavigatore”, trasmettendo comunicazione mail del 18/07/2019 specificando “quota a carico dell'assistito 0,00 euro (doc. 2-3)
Si deve concludere che tenuta a manlevare e Controparte_2
tenere indenne la di quanto questa sarà tenuta a corrispondere alla in forza del CP_1 Parte_1
Decreto ingiuntivo oggi confermato.
La decisione sopra motivata giustifica una diversa regolazione del regime delle spese di lite rispetto a quanto statuito in primo grado, in accogliento anche sul punto dell'appello.
❖ Le spese di lite sopportate dalla vanno poste a carico di Controparte_8 CP_1
soccombente rispetto alla opposizione a decreto ingiuntivo;
[...]
❖ Le spese di lite sopportate da vanno poste a carico Controparte_1 [...]
soccombente rispetto alla domanda di manleva e così pure quelle da Controparte_2
questa dovute alla Pt_1
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto in via principale ed in via incidentale:
➢ va confermato il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto
➢ va condannata a pagare in favore della € 2.440,00 Controparte_1 Controparte_8
oltre interessi dal 16.3.2020 al saldo;
➢ tenuta a tenere indenne di Controparte_2 Controparte_1
quanto questa è tenuta a corrispondere alla Parte_1
➢ Spese di lite tra le parti regolate come sopra motivato.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita per questo grado di giudizio con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal
23.10.2022 -; per il giudizio di primo grado sono invece liquidate ai sensi del d.m. 55 del 2014 in vigore al momento della pronuncia (7.3.2023) con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino ad € 5.200,00
- non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che non è stata svolta-
9 Pertanto i compensi sono così liquidati per il giudizio di primo grado :
€ 225,00 per la fase di studio
€ 240,00 per la fase introduttiva
€ 405,00 per la fase decisionale
€ 870,00
i compensi sono così liquidati per questo grado di giudizio:
€ 425,00 per la fase di studio
€ 425,00 per la fase introduttiva
€ 815,00 per la fase decisionale
Totale € 1.665,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
2994/22 del Giudice di Pace di Torino del 03.10.2022, proposto da Parte_1
ontro e
[...] Controparte_1 Controparte_2
e sull'appello incidentale di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1
provvede: in accoglimento dell'appello riforma la sentenza impugnata come segue: conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4258/2021 (R.G. n. 5361/2021) emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 30.04.2021;
e per l'effetto dichiara tenuta e condanna a pagare in favore della Controparte_1 Controparte_8
€ 2.440,00 oltre interessi dal 16.3.2020 al saldo;
[...]
dichiara tenuta e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1
liquidandole per il giudizio di primo grado di Parte_1
giudizio in € 870,00 per compensi e per il giudizio di secondo grado in € 1.665,00 per compensi ed
147,00 +27,00 per spese vive, per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara tenuta e condanna a tenere indenne di quanto questa è tenuta Parte_1 Controparte_1
a corrispondere alla Casa di Cura per somma capitale, interessi e spese di lite;
dichiara tenuta e condanna all'integrale rimborso delle Controparte_2
spese del giudizio in favore di liquidandole per il giudizio di primo grado in € 870,00 Controparte_1
10 per compensi ed € 98,00 + 27,00 per esposti e per il giudizio di secondo grado € 1.665,00 per compensi, per entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Torino, 26/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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